[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 7/5/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Lun 7 Maggio 2018 10:10:45 CEST


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7 Maggio 2018
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Notizie di Interesse
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I carburanti moltiplicano l'e-fattura 	
Autore:  Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  4 	
Dal prossimo 1°luglio i distributori di carburante saranno obbligati ad
emettere la fattura elettronica per la vendita di benzina e gasolio
destinati ai veicoli a motore. In attesa di conoscere se verranno
accolte le richiese di proroga presentate da Rete Imprese Italia, è
utile inquadrare le cifre in gioco. Gli acquisti di carburanti pagati
in contanti dalle imprese italiane ammontano a 7,2 miliardi di euro
all'anno. Su questo importo si farà sentire maggiormente l'impatto
delle nuove regole, perché i titolari di partita Iva dovranno
documentare gli acquisti di carburanti con la fattura elettronica per
dedurre i costi e detrarre l'Iva. Ipotizzando una spesa media di 50
euro, se tutti i pagamenti effettuati in contanti fossero documentati
in digitale, nel secondo semestre di quest'anno si avrebbe una
'produzione' di circa 7,2 milioni di fatture elettroniche. In pratica,
1,2 milioni al mese. Il debutto di luglio, che interessa anche i
subappalti Pa, costituisce un vero banco di prova in vista
dell'estensione generalizzata dell'obbligo tra privati a partire dal
2019. (Ved. Anche Italia Oggi: 'L'e-fattura è pronta al decollo
Sanzioni per chi non si adegua' - pag. 4 e 'Anticipazione dell'obbligo
al 1°luglio' - pag. 5) 	
  	


Vale 80 milioni il cinque per mille degli enti esclusi 	
Autore:  Valentina Melis 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  5 	
Ammonta a 80 milioni di euro il 'tesoretto' del 5 per mille che in
dieci anni (dal 2006 al 2016) gli italiani hanno attribuito a
organizzazioni non profit, enti di ricerca scientifica e associazioni
sportive dilettantistiche ma che non è stato versato perché i
beneficiari sono stati esclusi dalla ripartizione. I motivi? Spesso
formali, o a seguito di controlli dell'Amministrazione sui requisiti.
In dieci anni, in media, è stato tagliato fuori un ente su cinque. Nei
primi tre anni di applicazione del cinque per mille, il tasso di
esclusione è stato molto più alto. Per il volontariato si è superato il
25% e solo dal 2009 la percentuale si è ridotta, attestandosi sotto al
10%. Finora la quota di contributi non assegnati è rimasta accantonata
presso i ministeri competenti. Il Dlgs 111/2017, di riforma del 5 per
mille, prevede la riduzione del termine prescrizionale decennale. Le
organizzazioni beneficiarie dovranno comunicare i dati necessari per il
pagamento del contributo, per consentire il versamento entro i due anni
successivi all'assegnazione. Chi non lo farà sarà escluso dalla
ripartizione. 	
  	


Entro oggi le nuove iscrizioni agli elenchi 	
Autore:  Carlo Mazzini 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  5 	
Cinque per mille. Gli enti intenzionati ad iscriversi per la prima
volta nell'elenco del 'volontariato' devono presentare domanda entro
oggi. Dopo l'iscrizione, entro il 30 giugno, gli stessi dovranno
inviare tramite raccomandata la dichiarazione con la quale confermano
la permanenza dei requisiti soggettivi richiesti, allegando fotocopia
del documento di identità del legale rappresentante. Chi risultava già
iscritto negli elenchi del 5 per mille non è tenuto a presentare
domanda a meno che nel 2017 non sia cambiato il rappresentante legale.
In tal caso il nuovo dovrà confermare la volontà di iscrizione dell'ente
entro il 30 giugno. Le iscrizioni fuori data e le dimenticanze di
fotocopie da allegare alle istanze possono essere sanate con la
remissione in bonis, inviando entro il 1°ottobre la documentazione
completa nelle modalità richieste e pagando una sanzione di 250 euro.
Sono ancora molti gli enti esclusi a causa di motivi formali, errori e
lacune. 	
  	


Prove forti contro le relazioni dei revisori 	
Autore:  Gianfranco Ferranti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  17 	
Gli uffici delle Entrate possono disattendere le relazioni dei revisori
di bilancio solo basandosi su documenti contrapposti. L'Agenzia delle
Entrate deve dunque dimostrare che i dati contestati sono frutto di
errori o inadempienze dei revisori. Ad affermarlo la Corte di
cassazione che ha precisato come la relazione di revisione non può
giustificare da sola l'inerenza dei costi sostenuti, in quanto manca
una norma che le attribuisca la valenza di presunzione iuris tantum
della veridicità delle scritture contabili. Ha, però, al contempo
sancito che gli uffici delle Entrate devono prenderla in considerazione
e, qualora intendano disattenderne le risultanze, devono fornire la
prova specifica e documentata della loro inattendibilità. L'onere della
prova contraria incombe in questo caso in capo all'Amministrazione
finanziaria. Con la sentenza 13252/2015 la Cassazione ha negato che la
relazione di revisione garantisca la verità della contabilità e del
bilancio e ha affermato che i relativi enunciati possono essere
disattesi sulla base di documenti contrapposti. 	
  	


Dichiarazioni fiscali, la firma non vincola 	
Autore:  Gianfranco Ferranti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  17 	
Con il documento di ricerca 208/2017, Assirevi rileva che i sindaci e i
revisori non sono responsabili della correttezza e completezza delle
dichiarazioni fiscali sottoposte al loro controllo contabile. A
risponderne sono gli organi sociali. Scopo esclusivo della
sottoscrizione della dichiarazione dei redditi è quello di identificare
il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un
giudizio sul bilancio. Per l'associazione non sussiste una diretta
responsabilità dei revisori ai fini fiscali, in quanto 'in nessun modo
detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito
circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi
nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette
valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e
responsabilità degli organi sociali'. 	
  	


Il prelievo unico al 26% al test dei dividendi esteri 	
Autore:  Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  18 	
La legge di Bilancio 2018 ha modificato le modalità di tassazione dei
dividendi percepiti da persone fisiche e derivanti da partecipazioni in
soggetti Ires. Dallo scorso 1°gennaio l'imposizione sostitutiva con
aliquota al 26% è stata estesa ai dividendi da partecipazioni
qualificate. Dunque, la disciplina prevede che per tutti i dividenti
percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa si
applichi la sostitutiva del 26%. Il nuovo assetto normativo interessa
sia i dividendi distribuiti da società nazionali che estere white list.
Fanno invece eccezione i dividendi provenienti da Paesi black list che
restano imponibili in capo al socio nella misura del 100%. L'effetto
collaterale della nuova disciplina, pensata per semplificare le
modalità di imposizione, è che penalizza i contribuenti con redditi più
modesti e avvantaggia coloro che hanno redditi più elevati. L'entrata
in vigore della nuova disciplina prevede un regime transitorio. 	
  	


Lo spiraglio dell'integrativa per gli utili 'black' 2015-17 	
Autore:  Paola Bonsignore e Gianluca Natalucci 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  18 	
L'ultima legge di Bilancio ha previsto che le società e gli enti
commerciali residenti facciano concorrere alla formazione del reddito
imponibile ai fini Ires gli utili da partecipazione in società
residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nella misura del 50% ove
sia dimostrato l'effettivo esercizio, da parte di queste ultime, di
attività commerciale o industriale. Tale novità dovrebbe trovare
applicazione dagli utili percepiti a partire dal 1°gennaio 2018. Questo
però comporterebbe un trattamento fiscale complesso per le società
fuoriuscite dalle white list. Se l'intento del legislatore è quello di
riconoscere la buona fede del contribuente nell'investimento in una
società estera, sarebbe opportuno riconoscere la possibilità di
utilizzare la dichiarazione integrativa anche per gli utili percepiti
nei periodi 2015-17 e far scontare una tassazione di maggior favore. 	
  	


Crediti Iva, recupero a due tempi 	
Autore:  Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  19 	
Il recupero dei crediti Iva indebitamente utilizzati, anche in
compensazione, deve fare i conti con il termine d'accertamento. La
notifica per gli accertamenti ordinari scade il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di indebito utilizzo del credito in
compensazione. Per recuperare le indebite compensazioni 'pericolose',
invece, il legislatore ha previsto che per i crediti inesistenti gli
atti di recupero possano essere notificati entro il più ampio termine
del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo. Per
quanto riguarda le sanzioni e i termini di accertamento, gli atti di
recupero distinguono i crediti esistenti da quelli inesistenti, anche
se nella prassi capita che la distinzione non viene operata. La difesa
ha la possibilità di sfruttare la chance dell'autotutela e richiedere
l'annullamento dell'atto in quanto illegittimo per inesistenza della
pretesa. 	
  	


Definizione agevolata e avviso bonario per chiudere subito 	
Autore:  Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  19 	
Tra gli istituti deflattivi del contenzioso troviamo l'avviso bonario
utilizzabile quando la violazione è emersa dalla liquidazione della
dichiarazione. Sempre il contribuente può presentare istanza di
autotutela soprattutto in caso di errori sulla qualificazione della
fattispecie. Per effetto del Dlgs 158/2015, in caso di crediti non
spettanti è percorribile la definizione agevolata al terzo delle
sanzioni, soluzione invece non ammessa in modo espresso per i crediti
inesistenti indebitamente compensati. Analogamente, non parrebbe
ammessa la possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione
nonostante la Cassazione si sia espressa a favore. Nel caso in cui il
tentativo extra giudiziale avviato fallisca, le censure sul merito
della pretesa vanno esposte nel ricorso avverso l'atto di recupero
ricordando che dal 2018 per gli importi di credito contestato fino a
50mila euro, opera la mediazione tributaria. Infine, è applicabile
l'istituto della conciliazione giudiziale. 	
  	


Premi di fine anno senza sgravio Iva 	
Autore:  Anna Abagnale e Benedetto Santacroce 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  20 	
Sul trattamento Iva dei premi di fine anno la linea della Cassazione è
più dura di quella dell'Agenzia delle Entrate. Con la sentenza
173/7/2018 dello scorso 22 febbraio la Ctr Abruzzo ha negato la
detrazione riguardo al premio di fine anno, in quanto contributo
autonomo, e non sconto sul prezzo, rilasciato al cliente al
conseguimento di un determinato obiettivo. La Cassazione fa una
distinzione tra le due tipologie di riduzione, da cui consegue una
diversa tassazione Iva: da un lato, lo sconto è da intendersi come una
componente che incide direttamente sul prezzo della merce; dall'altro,
il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto, a fine
esercizio, al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato. La
diversa natura dell'operazione comporta diverse conseguenze fiscali.
Solo l'abbuono legittima la variazione in diminuzione dell'imposta
perché incide sulle somme dovute. 	
  	


Spese ok se la disponibilità sul conto è durevole 	
Autore:  Marco Ligrani 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  20 	
La presenza di somme nell'annualità accertata soddisfa l'onere della
prova richiesto al contribuente per l'accertamento sintetico. Le somme
transitate solo momentaneamente sul conto non consentono di superare la
presunzione legale prevista dalla norma. Con questa motivazione la
Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza 63/4/18) ha
confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso a seguito
dell'applicazione del redditometro. La controversa nasceva da una
rettifica operata dall'ufficio, che aveva rideterminato sinteticamente
il reddito dichiarato da un contribuente sulla base della presunta
capacità di spesa. 	
  	


Sì a partecipazioni sdoppiate in bilancio 	
Autore:  Giorgio Gavelli 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  20 	
La Ctp di Brescia, con la decisione 190/05/2018, ha affermato che ai
fini dell'applicazione della disciplina fiscale delle plusvalenze e
minusvalenze da cessione di partecipazioni, la collocazione in bilancio
dei titoli da parte di una holding, ed in particolare la distinzione
tra attivo immobilizzato e circolante, non è censurabile se rispetta
quanto previsto dai principi contabili. Una stessa partecipazione in
società controllata può essere indicata in parte nelle immobilizzazioni
ed in parte nell'attivo circolante. E' quindi illegittimo l'avviso di
accertamento con cui l'ufficio riconsidera - ai fini dell'applicazione
delle regole della partecipation exemption (pex) - l'intero 'pacchetto'
come immobilizzato, 'rideterminando' una minusvalenza indeducibile. La
holding può dunque indicare nell'attivo circolante (anziché
immobilizzato) la quota non strategica detenuta nella controllata. 	
  	


Licenze, tassazione con riserva 	
Autore:  Luca Nisco 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  10 	
In tema di diritti doganali, il corrispettivo pagato per la
realizzazione di prodotti in base a modelli e con marchi oggetto di
contratto di licenza, importati dalla licenziataria, va aggiunto al
valore di transazione e assoggettato a dazi, qualora il titolare dei
diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del
produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi
dei diritti di licenza. E' quanto affermato dalla Corte di cassazione
con la sentenza n. 8473 del 6 aprile 2018. Il principio rappresenta la
prima pronuncia dei giudici di legittimità su un tema molto controverso
e di particolare rilevanza per le importazioni in ambito Ue, in specie
da parte di gruppi multinazionali. 	
  	


Caf, compensazioni sulla fiducia 	
Autore:  Andrea Bongi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  11 	
Con la 'corposa' circolare n. 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate passa in
rassegna tutte le novità in materia di deduzione e detrazioni che i
contribuenti possono scomputare nel modello 730/2018 o nel modello
Redditi PF 2018. Tra i primi chiarimenti del documento spicca l'esatta
collocazione del nuovo limite di compensabilità dei crediti. Se il 730
viene presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche quando
nel quadro I venga esposto un credito superiore a 5mila euro, per il
suo utilizzo in compensazione non occorre l'apposizione del visto di
conformità. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga presentata
direttamente dal contribuente o con l'assistenza fiscale del sostituto
d'imposta, il credito da portare in compensazione non può eccedere i
5mila euro. Il contribuente che non possiede redditi da attività di
impresa o di lavoro autonomo, e si avvale dell'assistenza del Caf o del
professionista abilitato, deve richiedere il visto di conformità sulla
dichiarazione in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori
a 5mila euro. 	
  	


Sismabonus, benefici selettivi 	
Autore:  Bruno Pagamici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12 	
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E/2018, chiarisce che
l'agevolazione 'Sismabonus' viene riconosciuta a edifici demoliti e
ricostruiti ma non alle nuove costruzioni. Inoltre, in alcuni casi la
spesa per l'intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi
diritto non in base alle proprie quote di proprietà immobiliare, ma in
base alle spese sostenute da ogni soggetto, come attestato dal bonifico
di pagamento e dall'intestazione delle fatture rilasciate dall'impresa
che esegue i lavori. Per gli interventi di nuova costruzione trovano
applicazione le diverse aliquote previste per le varie fattispecie. In
caso di demolizione con fedele ricostruzione, ad esempio, l'aliquota
Iva è agevolata, cioè al 10%, mentre nel caso di demolizione e fedele
ricostruzione di un'abitazione 'prima casa', non può trovare
applicazione l'aliquota Iva agevolata del 4%. 	
  	


Sabatini al test di conti e fisco 	
Autore:  Francesco Campanari 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  13 	
Le imprese che sono interessate alle agevolazioni della 'Nuova Sabatini'
devono affrettarsi. Questo per evitare di vedersi negata l'agevolazione
per carenza di fondi. Dopo i primi 4 mesi dell'anno, le risorse a
disposizione sono il 20% rispetto all'iniziale stanziamento. Micro,
piccole e medie imprese sono chiamate, inoltre, a valutare con
attenzione come va contabilizzato il contributo dal momento che cambia
il trattamento civilistico e fiscale a seconda che si tratti di
contributi in conto impianti, in conto capitale e in conto esercizio.
L'investimento da Nuova Sabatini deve riguardare macchinari,
attrezzature e impianti nuovi e deve essere interamente coperto da
finanziamento bancario o leasing di durata non superiore a 5 anni e di
importo compreso tra 20mila e 2 milioni di euro. Dal punto di vista
fiscale i contributi in conto esercizio sono considerati ricavi.
L'esclusione dalla base imponibile Irap è sancita dalla correlazione
del contributo a una componente negativa di reddito (gli oneri
finanziari) che non concorrono alla formazione del valore di
produzione. 	
  	


Immobilizzazioni di bilancio ridotte dalla perdita di valore 	
Autore:  Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  21 	
Le immobilizzazioni di bilancio non possono restare iscritte al valore
di acquisizione se il loro valore corrente si è ridotto per una perdita
durevole. E' necessaria, allora, una svalutazione, la cui omissione
genera un sovradimensionamento del risultato di esercizio, se non
l'occultamento di una perdita. Il documento Oic 9 definisce perdita
durevole di valore quella diminuzione che rende il valore netto
contabile superiore a quello di recupero, in una prospettiva di lungo
termine. A sua volta il valore recuperabile è il maggiore tra il suo
valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita. Se
almeno una delle due richiamate grandezze è superiore al valore residuo
contabile, non è necessario determinare l'altra. 	
  	


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