<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">7 Maggio 2018</div>
</div>
<div style="position: relative;">
<A href="http://www.salfi.it" style='text-decoration:none;' target="_blank">
<IMG id="logoSalfi" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/logo-salfi.jpg" border="0" style="margin-left: 24px; margin-right: 24px;" >
</A>
<A href="http://www.metaping.it" style='text-decoration:none;' target="_blank">
<IMG id="logoMetaping" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/logo-metaping.jpg" border="0" >
</A>
</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
<IMG id="newsLetterLogo" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/newsletter.jpg" style="float: right;" >
</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>I carburanti moltiplicano l'e-fattura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal prossimo 1°luglio i distributori di carburante saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica per la vendita di benzina e gasolio destinati ai veicoli a motore. In attesa di conoscere se verranno accolte le richiese di proroga presentate da Rete Imprese Italia, è utile inquadrare le cifre in gioco. Gli acquisti di carburanti pagati in contanti dalle imprese italiane ammontano a 7,2 miliardi di euro all'anno. Su questo importo si farà sentire maggiormente l'impatto delle nuove regole, perché i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburanti con la fattura elettronica per dedurre i costi e detrarre l'Iva. Ipotizzando una spesa media di 50 euro, se tutti i pagamenti effettuati in contanti fossero documentati in digitale, nel secondo semestre di quest'anno si avrebbe una 'produzione' di circa 7,2 milioni di fatture elettroniche. In pratica, 1,2 milioni al mese. Il debutto di luglio, che interessa anche i subappalti Pa, costituisce un vero banco di prova in vista dell'estensione generalizzata dell'obbligo tra privati a partire dal 2019. (Ved. Anche Italia Oggi: 'L'e-fattura è pronta al decollo Sanzioni per chi non si adegua' - pag. 4 e 'Anticipazione dell'obbligo al 1°luglio' - pag. 5)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Vale 80 milioni il cinque per mille degli enti esclusi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valentina Melis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ammonta a 80 milioni di euro il 'tesoretto' del 5 per mille che in dieci anni (dal 2006 al 2016) gli italiani hanno attribuito a organizzazioni non profit, enti di ricerca scientifica e associazioni sportive dilettantistiche ma che non è stato versato perché i beneficiari sono stati esclusi dalla ripartizione. I motivi? Spesso formali, o a seguito di controlli dell'Amministrazione sui requisiti. In dieci anni, in media, è stato tagliato fuori un ente su cinque. Nei primi tre anni di applicazione del cinque per mille, il tasso di esclusione è stato molto più alto. Per il volontariato si è superato il 25% e solo dal 2009 la percentuale si è ridotta, attestandosi sotto al 10%. Finora la quota di contributi non assegnati è rimasta accantonata presso i ministeri competenti. Il Dlgs 111/2017, di riforma del 5 per mille, prevede la riduzione del termine prescrizionale decennale. Le organizzazioni beneficiarie dovranno comunicare i dati necessari per il pagamento del contributo, per consentire il versamento entro i due anni successivi all'assegnazione. Chi non lo farà sarà escluso dalla ripartizione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Entro oggi le nuove iscrizioni agli elenchi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Carlo Mazzini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Cinque per mille. Gli enti intenzionati ad iscriversi per la prima volta nell'elenco del 'volontariato' devono presentare domanda entro oggi. Dopo l'iscrizione, entro il 30 giugno, gli stessi dovranno inviare tramite raccomandata la dichiarazione con la quale confermano la permanenza dei requisiti soggettivi richiesti, allegando fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. Chi risultava già iscritto negli elenchi del 5 per mille non è tenuto a presentare domanda a meno che nel 2017 non sia cambiato il rappresentante legale. In tal caso il nuovo dovrà confermare la volontà di iscrizione dell'ente entro il 30 giugno. Le iscrizioni fuori data e le dimenticanze di fotocopie da allegare alle istanze possono essere sanate con la remissione in bonis, inviando entro il 1°ottobre la documentazione completa nelle modalità richieste e pagando una sanzione di 250 euro. Sono ancora molti gli enti esclusi a causa di motivi formali, errori e lacune.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Prove forti contro le relazioni dei revisori</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gianfranco Ferranti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Gli uffici delle Entrate possono disattendere le relazioni dei revisori di bilancio solo basandosi su documenti contrapposti. L'Agenzia delle Entrate deve dunque dimostrare che i dati contestati sono frutto di errori o inadempienze dei revisori. Ad affermarlo la Corte di cassazione che ha precisato come la relazione di revisione non può giustificare da sola l'inerenza dei costi sostenuti, in quanto manca una norma che le attribuisca la valenza di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture contabili. Ha, però, al contempo sancito che gli uffici delle Entrate devono prenderla in considerazione e, qualora intendano disattenderne le risultanze, devono fornire la prova specifica e documentata della loro inattendibilità. L'onere della prova contraria incombe in questo caso in capo all'Amministrazione finanziaria. Con la sentenza 13252/2015 la Cassazione ha negato che la relazione di revisione garantisca la verità della contabilità e del bilancio e ha affermato che i relativi enunciati possono essere disattesi sulla base di documenti contrapposti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dichiarazioni fiscali, la firma non vincola</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gianfranco Ferranti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con il documento di ricerca 208/2017, Assirevi rileva che i sindaci e i revisori non sono responsabili della correttezza e completezza delle dichiarazioni fiscali sottoposte al loro controllo contabile. A risponderne sono gli organi sociali. Scopo esclusivo della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi è quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Per l'associazione non sussiste una diretta responsabilità dei revisori ai fini fiscali, in quanto 'in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il prelievo unico al 26% al test dei dividendi esteri</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La legge di Bilancio 2018 ha modificato le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e derivanti da partecipazioni in soggetti Ires. Dallo scorso 1°gennaio l'imposizione sostitutiva con aliquota al 26% è stata estesa ai dividendi da partecipazioni qualificate. Dunque, la disciplina prevede che per tutti i dividenti percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa si applichi la sostitutiva del 26%. Il nuovo assetto normativo interessa sia i dividendi distribuiti da società nazionali che estere white list. Fanno invece eccezione i dividendi provenienti da Paesi black list che restano imponibili in capo al socio nella misura del 100%. L'effetto collaterale della nuova disciplina, pensata per semplificare le modalità di imposizione, è che penalizza i contribuenti con redditi più modesti e avvantaggia coloro che hanno redditi più elevati. L'entrata in vigore della nuova disciplina prevede un regime transitorio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Lo spiraglio dell'integrativa per gli utili 'black' 2015-17</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paola Bonsignore e Gianluca Natalucci
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'ultima legge di Bilancio ha previsto che le società e gli enti commerciali residenti facciano concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires gli utili da partecipazione in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nella misura del 50% ove sia dimostrato l'effettivo esercizio, da parte di queste ultime, di attività commerciale o industriale. Tale novità dovrebbe trovare applicazione dagli utili percepiti a partire dal 1°gennaio 2018. Questo però comporterebbe un trattamento fiscale complesso per le società fuoriuscite dalle white list. Se l'intento del legislatore è quello di riconoscere la buona fede del contribuente nell'investimento in una società estera, sarebbe opportuno riconoscere la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa anche per gli utili percepiti nei periodi 2015-17 e far scontare una tassazione di maggior favore.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Crediti Iva, recupero a due tempi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il recupero dei crediti Iva indebitamente utilizzati, anche in compensazione, deve fare i conti con il termine d'accertamento. La notifica per gli accertamenti ordinari scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di indebito utilizzo del credito in compensazione. Per recuperare le indebite compensazioni 'pericolose', invece, il legislatore ha previsto che per i crediti inesistenti gli atti di recupero possano essere notificati entro il più ampio termine del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo. Per quanto riguarda le sanzioni e i termini di accertamento, gli atti di recupero distinguono i crediti esistenti da quelli inesistenti, anche se nella prassi capita che la distinzione non viene operata. La difesa ha la possibilità di sfruttare la chance dell'autotutela e richiedere l'annullamento dell'atto in quanto illegittimo per inesistenza della pretesa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Definizione agevolata e avviso bonario per chiudere subito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Tra gli istituti deflattivi del contenzioso troviamo l'avviso bonario utilizzabile quando la violazione è emersa dalla liquidazione della dichiarazione. Sempre il contribuente può presentare istanza di autotutela soprattutto in caso di errori sulla qualificazione della fattispecie. Per effetto del Dlgs 158/2015, in caso di crediti non spettanti è percorribile la definizione agevolata al terzo delle sanzioni, soluzione invece non ammessa in modo espresso per i crediti inesistenti indebitamente compensati. Analogamente, non parrebbe ammessa la possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione nonostante la Cassazione si sia espressa a favore. Nel caso in cui il tentativo extra giudiziale avviato fallisca, le censure sul merito della pretesa vanno esposte nel ricorso avverso l'atto di recupero ricordando che dal 2018 per gli importi di credito contestato fino a 50mila euro, opera la mediazione tributaria. Infine, è applicabile l'istituto della conciliazione giudiziale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Premi di fine anno senza sgravio Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Sul trattamento Iva dei premi di fine anno la linea della Cassazione è più dura di quella dell'Agenzia delle Entrate. Con la sentenza 173/7/2018 dello scorso 22 febbraio la Ctr Abruzzo ha negato la detrazione riguardo al premio di fine anno, in quanto contributo autonomo, e non sconto sul prezzo, rilasciato al cliente al conseguimento di un determinato obiettivo. La Cassazione fa una distinzione tra le due tipologie di riduzione, da cui consegue una diversa tassazione Iva: da un lato, lo sconto è da intendersi come una componente che incide direttamente sul prezzo della merce; dall'altro, il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto, a fine esercizio, al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato. La diversa natura dell'operazione comporta diverse conseguenze fiscali. Solo l'abbuono legittima la variazione in diminuzione dell'imposta perché incide sulle somme dovute.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Spese ok se la disponibilità sul conto è durevole</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Ligrani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La presenza di somme nell'annualità accertata soddisfa l'onere della prova richiesto al contribuente per l'accertamento sintetico. Le somme transitate solo momentaneamente sul conto non consentono di superare la presunzione legale prevista dalla norma. Con questa motivazione la Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza 63/4/18) ha confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso a seguito dell'applicazione del redditometro. La controversa nasceva da una rettifica operata dall'ufficio, che aveva rideterminato sinteticamente il reddito dichiarato da un contribuente sulla base della presunta capacità di spesa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sì a partecipazioni sdoppiate in bilancio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Ctp di Brescia, con la decisione 190/05/2018, ha affermato che ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale delle plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni, la collocazione in bilancio dei titoli da parte di una holding, ed in particolare la distinzione tra attivo immobilizzato e circolante, non è censurabile se rispetta quanto previsto dai principi contabili. Una stessa partecipazione in società controllata può essere indicata in parte nelle immobilizzazioni ed in parte nell'attivo circolante. E' quindi illegittimo l'avviso di accertamento con cui l'ufficio riconsidera - ai fini dell'applicazione delle regole della partecipation exemption (pex) - l'intero 'pacchetto' come immobilizzato, 'rideterminando' una minusvalenza indeducibile. La holding può dunque indicare nell'attivo circolante (anziché immobilizzato) la quota non strategica detenuta nella controllata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Licenze, tassazione con riserva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Nisco
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In tema di diritti doganali, il corrispettivo pagato per la realizzazione di prodotti in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza, importati dalla licenziataria, va aggiunto al valore di transazione e assoggettato a dazi, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza. E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8473 del 6 aprile 2018. Il principio rappresenta la prima pronuncia dei giudici di legittimità su un tema molto controverso e di particolare rilevanza per le importazioni in ambito Ue, in specie da parte di gruppi multinazionali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Caf, compensazioni sulla fiducia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la 'corposa' circolare n. 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate passa in rassegna tutte le novità in materia di deduzione e detrazioni che i contribuenti possono scomputare nel modello 730/2018 o nel modello Redditi PF 2018. Tra i primi chiarimenti del documento spicca l'esatta collocazione del nuovo limite di compensabilità dei crediti. Se il 730 viene presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche quando nel quadro I venga esposto un credito superiore a 5mila euro, per il suo utilizzo in compensazione non occorre l'apposizione del visto di conformità. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente o con l'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, il credito da portare in compensazione non può eccedere i 5mila euro. Il contribuente che non possiede redditi da attività di impresa o di lavoro autonomo, e si avvale dell'assistenza del Caf o del professionista abilitato, deve richiedere il visto di conformità sulla dichiarazione in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5mila euro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sismabonus, benefici selettivi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Bruno Pagamici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E/2018, chiarisce che l'agevolazione 'Sismabonus' viene riconosciuta a edifici demoliti e ricostruiti ma non alle nuove costruzioni. Inoltre, in alcuni casi la spesa per l'intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà immobiliare, ma in base alle spese sostenute da ogni soggetto, come attestato dal bonifico di pagamento e dall'intestazione delle fatture rilasciate dall'impresa che esegue i lavori. Per gli interventi di nuova costruzione trovano applicazione le diverse aliquote previste per le varie fattispecie. In caso di demolizione con fedele ricostruzione, ad esempio, l'aliquota Iva è agevolata, cioè al 10%, mentre nel caso di demolizione e fedele ricostruzione di un'abitazione 'prima casa', non può trovare applicazione l'aliquota Iva agevolata del 4%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sabatini al test di conti e fisco</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Francesco Campanari
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le imprese che sono interessate alle agevolazioni della 'Nuova Sabatini' devono affrettarsi. Questo per evitare di vedersi negata l'agevolazione per carenza di fondi. Dopo i primi 4 mesi dell'anno, le risorse a disposizione sono il 20% rispetto all'iniziale stanziamento. Micro, piccole e medie imprese sono chiamate, inoltre, a valutare con attenzione come va contabilizzato il contributo dal momento che cambia il trattamento civilistico e fiscale a seconda che si tratti di contributi in conto impianti, in conto capitale e in conto esercizio. L'investimento da Nuova Sabatini deve riguardare macchinari, attrezzature e impianti nuovi e deve essere interamente coperto da finanziamento bancario o leasing di durata non superiore a 5 anni e di importo compreso tra 20mila e 2 milioni di euro. Dal punto di vista fiscale i contributi in conto esercizio sono considerati ricavi. L'esclusione dalla base imponibile Irap è sancita dalla correlazione del contributo a una componente negativa di reddito (gli oneri finanziari) che non concorrono alla formazione del valore di produzione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Immobilizzazioni di bilancio ridotte dalla perdita di valore</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le immobilizzazioni di bilancio non possono restare iscritte al valore di acquisizione se il loro valore corrente si è ridotto per una perdita durevole. E' necessaria, allora, una svalutazione, la cui omissione genera un sovradimensionamento del risultato di esercizio, se non l'occultamento di una perdita. Il documento Oic 9 definisce perdita durevole di valore quella diminuzione che rende il valore netto contabile superiore a quello di recupero, in una prospettiva di lungo termine. A sua volta il valore recuperabile è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita. Se almeno una delle due richiamate grandezze è superiore al valore residuo contabile, non è necessario determinare l'altra.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</body>
</html>