[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 26/3/2018
Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi)
notizie_interesse a salfi.it
Lun 26 Mar 2018 10:19:05 CEST
<http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg>
26 Marzo 2018
<http://www.salfi.it> <http://www.metaping.it>
Notizie di Interesse
<http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/newsletter.jpg>
Così il rischio Iva sulla spesa delle famiglie
Autore: Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 3
Nel 2019 l'aumento automatico dell'Iva potrebbe costare, in media, alle
famiglie italiane 317 euro in più. Con un carico più pesante sui single
e sulle coppie senza figli e - a livello territoriale - sui residenti
nelle regioni del Nord e del Centro. E' anche sulla base di questi dati
che le forze politiche sono concordi, tutte, nel voler neutralizzare la
clausola di salvaguardia prevista dall'ultima legge di Bilancio. La
simulazione parte dalle rilevazioni dell'Istat sulla spesa delle
famiglie e considera l'impatto del doppio incremento programmato che
dal 1°gennaio vede crescere dal 10 all'11,5% l'aliquota intermedia e
dal 22 al 24,2% quella ordinaria. A salvarsi sarebbero solo le aliquote
più basse, quella al 5% e quella al 4%. Su base regionale, il rincaro
sarebbe più pesante dove ci sono redditi e consumi più alti: dai 411
euro all'anno in Lombardia ai 221 della Calabria. Le zone più colpite
dai rincari sono Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Toscana.
Deficit e spending per sterilizzare le clausole fiscali
Autore: Marco Rogari
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 3
Per sterilizzare gli aumenti di Iva e accise servono 12,4 miliardi per
il 2019 e altri 19,1 miliardi per il 2020. Le forze politiche sono
concordi nel voler evitare gli aumenti ma i programmi presentati per le
elezioni del 4 marzo forniscono poche indicazioni su come arrivare a
questo traguardo. La via preferita sembra quella della leva del
deficit, accompagnata da iniezioni di spending review anche sotto forma
di razionalizzazione degli sconti fiscali. Poi, tutti confidano in
un'accelerazione della crescita che aprirebbe nuovi spazi nel quadro di
finanza pubblica. Restano però delle diversità tra le forze politiche
premiate alle urne. Il M5S ha messo a punto un programma economico che
vale 75 miliardi. A cui nel 2019 andrebbero aggiunti i 12,4 miliardi
per sterilizzare le clausole. E 10-15 miliardi è la quota di eventuale
maggior deficit su cui riflettono i Pentastellati in caso di necessità.
La Lega di Salvini punta sulla flat tax e sullo shock fiscale generato
con misure una tantum in chiave di 'pace fiscale' per evitare l'aumento
dell'Iva. La strada prevede anche una massiccia spending review.
Spese per i prestiti, deduzione in salita
Autore: Paolo Meneghetti
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 17
Nella redazione del bilancio per il 2017 un ruolo centrale avrà il tema
del costo ammortizzato di cui andranno attentamente valutate le
ricadute fiscali. Uno dei temi 'caldi' è rappresentato dalla
contabilizzazione dei costi di transazione correlati a finanziamenti.
L'esempio classico è quello del mutuo ipotecario. Sia i soggetti che
applicheranno il principio del costo ammortizzato, sia quelli che non
lo applicheranno dovranno farsi carico di una diversa impostazione
contabile valutando poi le conseguenze fiscali. Nell'area C del conto
economico dovranno essere cioè considerati i costi di transazione. Sono
quelli per l'ottenimento del finanziamento, corrisposti sia alla
controparte mutante (es. le spese di istruttoria e le commissioni) sia
a soggetti terzi (ad esempio la consulenza di un professionista per
periziare il valore di un immobile oggetto di garanzia di un mutuo
ipotecario). L'ammontare complessivo di questi costi diventa onere
finanziario per tutte le imprese, anche quelle che non applicano il
criterio del costo ammortizzato.
Concordato, i costi si imputano alla fine
Autore: Paolo Meneghetti
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 17
Nell'Oic 19 sono state inserite le nuove regole da applicare in caso di
ristrutturazione del debito in seguito a procedura concorsuale. Le
novità riguardano soprattutto le imprese che non applicano il criterio
del costo ammortizzato. Un passaggio innovativo sensibile riguarda la
contabilizzazione dei costi di transazione, che nelle procedure di
ristrutturazione concorsuale del debito rappresentano un elemento di
ammontare rilevante. Infatti, le imprese che non applicano il criterio
del costo ammortizzato imputano i costi di transazione in un'unica
soluzione nell'esercizio in cui si manifesta il provento finanziario
derivante dalla riduzione del debito, e a diretta riduzione di
quest'ultimo. A cambiare è la gerarchia dei due postulati del bilancio:
la competenza e la correlazione costi-ricavi. Nel passato prevaleva la
competenza, dal 2017 i costi maturati nell'esercizio X vanno sospesi e
imputati nel conto economico dell'esercizio X+1 a diretta riduzione del
provento finanziario da riduzione del debito (prevalenza della
correlazione costi ricavi sulla competenza).
Reti d'imprese, professionisti in bilico
Autore: Stefano Mazzocchi
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 18
La legge 81/2017 ha consentito ai professionisti di entrare a far parte
di 'reti miste', ma le criticità tributarie ne limitano la portata
applicativa. La chance è riconosciuta nella lettera a) dell'articolo 12
che si limita a rinviare genericamente al Dl 5/2009. Esistono due
tipologie di reti miste: la 'rete soggetto' e la 'rete contratto'. La
differenza consiste nella possibilità - prevista per la prima - di
optare per l'acquisizione della soggettività giuridica, con tutte le
conseguenze. Infatti, in tal caso, la rete-soggetto diviene non solo 'un
centro autonomo di imputazione di interessi e soggetti giuridici', ma
anche un soggetto passivo Ires ex articolo 73, comma 2, del Tuir.
Viceversa, in presenza della rete-contratto non si avrà alcun tipo di
autonomia né giuridica né fiscale ma è possibile chiedere il codice
fiscale. Nel modello di tipo 'contrattuale' i partecipanti conservano
le proprie posizioni giuridiche individuali. La rete soggetto, dotata
di organo comune e fondo patrimoniale, ha partita Iva e obbligo di
deposito della situazione patrimoniale. Può beneficiare del credito
R&S.
Aree cedute da parenti: rivendite nel mirino
Autore: Giorgio Gavelli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 19
Aree cedute da privati: la Cassazione mette nel mirino le rivendite a
terzi che determinano una totale detassazione della plusvalenza latente
ai fini Irpef. L'art. 37, comma 3 del Dpr 600/1973 stabilisce che sono
imputati al contribuente i redditi di cu appaiono titolari altri
soggetti, qualora sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per
interposta persona. L'abuso del diritto (a cui è stata ricondotta
l'elusione) oggi è disciplinato dall'art. 10-bis della legge 212/2000.
Mentre l'interposizione, così come la simulazione, rappresenta un
fenomeno evasivo, l'abuso non costituisce una violazione del diritto
positivo, ma un suo utilizzo distorto, volto ad ottenere vantaggi
disapprovati dal sistema. In merito all'interposizione assumono
importanza oltre al tempo (generalmente breve) tra donazione e
cessione, anche il versamento di acconti al donante; la partecipazioni
di questi alle trattative per la cessione; la destinazione finale delle
somme.
Azioni proprie, l'acquisto non è recesso
Autore: Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
Il negozio giuridico con cui il socio persona fisica cede alla società
partecipata le azioni nella stessa detenute comporta per il socio la
realizzazione di un reddito diverso tassabile ai sensi dell'art. 67 del
Tuir. E' infondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui tale
operazione sarebbe assimilabile ai fini fiscali al recesso del socio,
con applicazione del regime di tassazione dei redditi di capitale. E'
quanto affermato, in relazione a due contestazioni tra loro similari,
dalla Ctr del Piemonte con la sentenza 1463/7/2017 e dalla Ctp di
Vicenza con la sentenza 696/3/2017. In entrambi i casi una Spa acquista
azioni proprie da un socio di minoranza e quest'ultimo assoggetta a
tassazione la differenza tra il corrispettivo percepito e costo fiscale
della partecipazione quale reddito diverso di natura finanziaria,
pertanto applicando l'imposizione sostitutiva con le aliquote pro
tempore vigenti.
Niente 'risposte' telematiche ai ricorsi cartacei
Autore: Stefano Sereni
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
La Ctp di Rieti, con la sentenza 9/2/2018 depositata lo scorso 7 marzo,
ha affermato che la costituzione in giudizio in via cartacea del
contribuente rende inammissibile quella con modalità telematiche
dell'ufficio. La vicenda trae origine dall'impugnazione di
un'intimazione di pagamento e di alcune cartelle di pagamento ad essa
sottese, le quali mai sarebbero state notificate, con conseguente
prescrizione del credito erariale. La contribuente notificava il
ricorso cartaceo e con le stesse modalità si costituiva in Commissione.
L'Agenzia delle Entrate presentava controdeduzioni in via telematica,
con le quali eccepiva la corretta notifica degli atti impositivi in
questione. I giudici hanno ritenuto inammissibile la costituzione
dell'ufficio. Per il collegio, sebbene nel processo tributario non vi
sia l'obbligo di optare per le modalità telematiche, la scelta di chi
introduce il giudizio vincola anche le controparti.
Sas con un solo socio, sì al rimborso
Autore: Alessia Urbani Neri
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
Lo scioglimento di una società secondo l'art. 2272 c.c. non ne comporta
l'estinzione. La sua 'vita' giuridica continua fino alla liquidazione
di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla compagine
sociale prima del suo scioglimento. Perciò la società, fin quando non
si verifica la liquidazione e la successiva cancellazione dal registro
delle imprese, ben potrà richiedere, anche dopo il suo scioglimento, il
rimborso di eventuali imposte sorte in costanza di operatività della
stessa. Ad affermarlo la Ctp di Caltanissetta con la sentenza
185/1/2018. La vicenda riguarda la richiesta di rimborso dell'Iva del
socio superstite di una Sas, presentata dopo il decorso del termine
semestrale dal decesso dell'unico altro socio.
L'amministratore di fatto non può impugnare l'avviso
Autore: Luca Benigni e Gianni Rota
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza
492/18/2018, ha stabilito che l'amministratore di fatto non può
ricorrere contro l'accertamento notificato alla società perché gli atti
impositivi vanno opposti dall'amministratore di diritto unico titolare
dell'interesse ad agire. Può però impugnare in proprio le parti
dell'atto impositivo della società a lui pregiudizievoli nonché gli
atti di riscossione. Non gli possono essere richieste le sanzioni, per
le quali, successivamente alla riforma del 2003, risponde unicamente la
società di capitali anche se gestita dall'amministratore di fatto.
Web tax, l'imposta virtuale
Autore: Marino Longoni
Fonte: Italia Oggi pag: 1
L'esigenza di tassare le multinazionali del web costringe i legislatori
nazionali e internazionali a darsi una mossa. I dati della Commissione
europea dicono che le imprese digitali realizzano enormi utili
sottraendosi alle maglie del fisco. E questo, in molti Paesi. In genere
pagano un'imposta media sugli utili del 9% contro il 23% delle imprese
tradizionali. E' il motivo per cui l'opinione pubblica europea spinge
per una revisione del loro modello di tassazione. Ma farlo non è
facile. La tassazione ideale individuata dalla Commissione Ue si basa
sulla nozione di stabile organizzazione digitale, che renderebbe
imponibili gli utili aziendali nei Paesi in cui questi vengano
prodotti. Questa impostazione, tuttavia, si scontra con le convenzioni
internazionali che finirebbero per sottrarre le multinazionali
americane alla web tax. Per modificare le direttive servirebbero 2-3
anni, allora la Commissione ha proposto una web tax temporanea con
aliquota al 3% sui ricavi delle imprese del web con fatturato di almeno
750milioni. Ma per non essere discriminatoria questa nuova imposta
colpirebbe non solo le multinazionali digitali, ma alche imprese
europee con il rischio di scaricare il balzello sui consumatori finali
(europei).
Big del web, vendite di spazi e di dati nel mirino del fisco
Autore: Valerio Stroppa
Fonte: Italia Oggi pag: 2
L'Unione europea non può più attendere. Nonostante la prudenza dell'Ocse
che raccomanda una soluzione più ragionata, da adottare nel 2020,
Bruxelles lo scorso 21 marzo ha presentato il proprio piano d'azione
per tassare i giganti del web. Le strade sono due. La soluzione
ottimale per la Commissione Ue, raccomandata anche dall'Ocse, mira a
ridefinire le regole per l'attribuzione di utili a ciascun Paese in cui
la multinazionale opera. La partita si giocherebbe sul campo della
stabile organizzazione digitale che introdurrebbe il concetto di
tassabilità di un'azienda anche nei Paesi in cui la stessa non è
presente fisicamente. Definite le regole comuni, saranno aggiornati i
criteri per l'attribuzione dei profitti infragruppo. I lavori sulla
soluzione globale che non presuppongono l'introduzione di una nuova
imposta bensì l'applicazione dell'Ires vigente in ciascun Paese membro,
presentano limiti oggettivi. Le difficoltà inducono a riflettere su una
proposta di soluzione temporanea, 'meno perfetta' sul piano tributario,
ma più fattibile. Una nuova imposta sul fatturato delle aziende che a
livello globale realizzano almeno 750milioni di euro, di cui almeno 50
milioni nella Ue.
Un ne bis in idem derogabile
Autore: Franco Ricca
Fonte: Italia Oggi pag: 8
Anche il principio del ne bis in idem, secondo il quale nessuno può
essere punito penalmente due volte per lo stesso fatto, è derogabile a
certe condizioni. Condizioni che sembrano soddisfatte dalla normativa
italiana in materia di omesso versamento Iva, violazione che, al
superamento della soglia di 250mila euro nell'anno, è punibile
congiuntamente con la sanzione pecuniaria 'amministrativa' del 30% e
con quella detentiva della reclusione da sei mesi a due anni. La
sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 marzo 2018, causa C-
524/15, pur riconoscendo sussistenti i presupposti per l'applicazione
del suddetto principio, ha indicato ai giudici nazionali gli elementi
che ne consentono il salvataggio. Che sono: il perseguimento di un
interesse generale e la proporzionalità di elementi di garanzia.
Conti al test della derivazione
Autore: Sandro Cerato
Fonte: Italia Oggi pag: 9
Dopo l'introduzione del principio di derivazione rafforzata i beni
strumentali consegnati alla fine del 2017 in prova o con riserva di
gradimento devono essere iscritti, e ammortizzati se entrati in
funzione, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. Dunque, ai soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del Codice civile,
che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in
attuazione della legge n. 244/2007 e del Dlgs n. 38/2005. Con il
decreto 3 agosto 2017, inoltre, è stata data attuazione al principio in
esame precisando quali regole, già previste per gli Ias-adopter, sono
applicabili anche alle società Oic. Va precisato che non tutte le
società sono tenute ad applicare il principio in questione. Sono
escluse le micro-imprese che possono redigere il bilancio 'micro'
quello composto dal solo stato patrimoniale e conto economico, con
l'aggiunta in calce allo stato patrimoniale delle informazioni di cui
ai numeri 9) e 16) dell'art. 2427 c.c..
Edilizia, bonus casa a forfait
Autore: Bruno Pagamici
Fonte: Italia Oggi pag: 10
Con la nuova guida dedicata alle ristrutturazioni edilizie l'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni spettano anche quando si
acquistano immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici
interamente ristrutturati. Sul piano soggettivo, ciascun contribuente
ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti
dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Per quanto riguarda le
prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è
possibile applicare l'Iva ridotta al 10%. Come previsto dalla legge di
Bilancio 2018 fino al 31 dicembre sarà possibile sfruttare il bonus al
50% di detrazione Irpef su un tetto spesa di 96mila euro per ciascuna
unità immobiliare. Tetto che scenderà a 48mila euro con la detrazione
nella misura del 36% dal 1°gennaio 2019, a meno che non arriverà
l'ennesima proroga.
Aree edificabili, valori sanabili
Autore: Sergio Trovato
Fonte: Italia Oggi pag: 11
I Comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree edificabili
in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera
del consiglio comunale o della giunta, se questi valori risultino
inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l'ufficio
tributi sia in possesso o a conoscenza. La ratio della norma di legge
che consente ai comuni di fissare dei valori predeterminati ha la
finalità di ridurre il contenzioso con i contribuenti, ma non può
impedire la rettifica dei valori dichiarati che non sono in linea con i
valori di mercato degli immobili. Ad affermarlo la Corte di cassazione,
con l'ordinanza n. 4969 del 2 marzo 2018.
Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi - Via Nazionale 243
00184 Roma
Telefono 06 4819507 Fax 4874618
Email salfi a confsal-unsa.it Pec unsasalfi a pec.it
Sito internet coordinamento.salfi.it
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.salfi.it/pipermail/notizie_interesse/attachments/20180326/e1fdbdbd/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
Notizie_interesse