[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 23/3/2018
Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi)
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Ven 23 Mar 2018 10:00:18 CET
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23 Marzo 2018
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Notizie di Interesse
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Dazi da 60 miliardi alla Cina, crolla la Borsa
Autore: G.Sar.
Fonte: Corriere della Sera pag: 12
Il 22 marzo potrebbe essere ricordato come il giorno in cui è iniziata
la guerra commerciale tra Pechino e Washington. Il presidente
americano, Donald Trump ha infatti firmato l'ordine esecutivo che
impone dazi per un valore di 60 miliardi sull'importazione di circa
1.300 prodotti cinesi. In extremis è arrivata l'esenzione per l'Unione
europea, ma per i 28 non è finita perché in diretta televisiva Trump ha
detto: 'Stiamo negoziando con l'Unione europea perché hanno barriere
commerciali troppo alte. Per troppo tempo questi Paesi si sono
avvantaggiati a nostre spese.'. La Casa Bianca ha dispensato anche
Argentina, Australia, Brasile e Corea del Sud. Canada e Messico erano
già state escluse in precedenza. Le reazioni in borsa non si sono fatte
attendere. Wall Street ha chiuso con una perdita del 2,9%. Ora non
resta che attendere la contromossa cinese che presto arriverà. La
categoria dei beni cinesi più colpita è quella tecnologica, dalle
componenti elettroniche all'aerospazio. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Su
acciaio e alluminio gli Usa esentano l'Europa' - pag. 2 e 'I dazi di
Trump su 60 miliardi di import cinese' - pag. 3)
Bilanci in base a sostanza e continuità
Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 21
L'Organismo italiano di contabilità ha approvato il nuovo Oic 11 che
contiene tutti i postulati per redigere i rendiconti annuali.
Rappresentazione sostanziale, rilevanza e prospettiva della continuità
sono le novità della nuova versione. Gli effetti del nuovo principio
contabile sono validi dall'esercizio 2018. E' valida, comunque,
l'applicazione anticipata. Le regole relative alla Prospettiva della
continuità aziendale si applicano comunque prospetticamente ai bilanci
iniziati a partire dal 1°gennaio 2017 o in data successiva: sono
sospese le disposizioni del capitolo 7 'Le valutazioni nel bilancio
d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato
del going concern' dell'Oic 5 'Bilanci di liquidazione'. Nei casi in
cui i principi Oic non contengano una disciplina specifica per fatti
aziendali specifici si può far riferimento in via analogica a
disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano
casi simili.
Nella nota integrativa i rischi per l'impresa
Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 21
Il nuovo principio contabile Oic 11 'Finalità e postulati del bilancio
di esercizio' illustra il principio della 'Prospettiva della continuità
aziendale'. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione
aziendale è chiamata ad effettuare una valutazione prospettica della
capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile
arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla
data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito della
valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze
circa la continuità, nella nota integrativa devono essere chiaramente
fornite le informazioni relative a fattori di rischio, assunzioni
effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri
per far fronte a tali rischi e incertezze. Inoltre, nella nota
integrativa vanno esplicitate le ragioni che qualificano come
significative le incertezze esposte e le ricadute sulla continuità
aziendale. Sempre nella nota integrativa finisce anche la valutazione
prospettica che evidenzia l'impossibilità di continuare l'attività.
(Ved. anche Italia Oggi: 'Bilanci civilistici con singoli Ias' - pag.
27)
Giudizio in primo piano nella relazione unitaria del collegio sindacale
Autore: Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 21
Ieri il Cndcec ha pubblicato sul proprio sito internet il documento di
supporto a favore dei professionisti che operano quali sindaci con
l'incarico di revisione. E' stata infatti pubblicata la versione
aggiornata della relazione unitaria del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti, da utilizzare per i bilanci in
chiusura. Il documento, che aggiorna quello del marzo 2017, tiene conto
delle nuove norme che adeguano la legislazione nazionale alla riforma
della revisione legale dei bilanci effettuata dalla direttiva 2014/56 e
delle modifiche apportate con determine del Ragioniere generale del 15
giugno e del 31 luglio 2017. La relazione è strutturata in due parti:
la relazione di revisione e la relazione ex articolo 2429 c.c.. La
principale novità consiste nella collocazione del paragrafo relativo al
giudizio all'inizio della relazione. Nella precedente versione era
collocato nella sezione finale della parte A, prima del giudizio sulla
coerenza. Più ricco di contenuti rispetto alla versione precedente il
paragrafo dedicato alla responsabilità del revisore. (Ved. anche Italia
Oggi: 'Giudizio del revisore in apertura' - pag. 32)
Fatture, il ritardo può variare il reddito
Autore: Antonio Zappi
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 22
Per le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2017 ma ricevute e
registrate nel 2018 il trattamento da predisporre è differente in
funzione della tenuta della contabilità ordinaria o semplificata. Nel
primo caso, la fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018 comporta
che anche nel libro giornale l'annotazione avvenga nel 2018 e, quindi,
si dovrà prestare attenzione anche alla competenza del costo ai fini
contabili. Nel caso di acquisito di beni, il costo è di competenza del
2017 in quanto la merce è pervenuta entro il 31 dicembre e, pertanto,
andrà rilevata una scrittura di rettifica al 31 dicembre 2017 per
imputare il costo e l'Iva a credito di competenza 2017 in contropartita
ad un debito v/fornitori. Per le imprese in contabilità semplificata,
invece, il trattamento fiscale dipenderà dall'opzione contabile
prescelta dal contribuente. Il rinvio dell'annotazione delle fatture di
acquisto nell'anno successivo può essere conveniente in caso di
perdite.
Il ravvedimento riapre i termini Iva
Autore: Benedetto Santacroce e Anna Abagnale
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 22
La Corte di giustizia europea, nella sentenza (causa C-533/16) del 21
marzo, ha ribadito che il ravvedimento operoso fa ripartire i termini
per l'esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso dell'Iva.
Dunque, nell'ipotesi di errori regolarizzati con ravvedimento il
termine per detrarre l'imposta per il cessionario comincia a decorrere
dalla data di ricezione delle fatture riemesse. In tutte le ipotesi di
ravvedimento il destinatario dell'operazione ravveduta è rimesso nei
termini per esercitare il proprio diritto a detrarre o essere
rimborsato al momento in cui riceve la fattura. Il caso riguardava due
società di diritto slovacco che dal 2004 al 2010 cedevano alcuni beni
ad una società tedesca, emettendo per errore fatture senza Iva. Nel
2010 provvedevano alla regolarizzazione dell'errore, emettendo note di
variazione in aumento, presentando le integrative e versando l'Iva
dovuta. Nel 2011 la società tedesca presentava domanda di rimborso Iva.
Domanda solo parzialmente accolta. (Ved. anche Italia Oggi: 'Lunga vita
al diritto di detrazione' - pag. 29)
Per gli omessi versamenti non basta la prova del 770
Autore: Giovanni Negri
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 22
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con una decisione
depositata ieri, hanno chiarito che per l'accertamento del reato di
omesso versamento delle ritenute relativo a casi avvenuti prima della
riforma del 2015, per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai
dipendenti delle certificazioni delle ritenute fiscali non basta la
sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro. Dopo
le modifiche al sistema sanzionatorio penale tributario, il riformato
articolo 10bis del Dlgs 74/2000, prevede che il reato è configurabile
se non sono versate le ritenute dovute in base alla dichiarazione o
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti. Tuttavia
l'ordinanza di rinvio alle Sezioni unite ne sottolineava la dubbia
portata di norma di interpretazione autentica per il passato.
Transfer price con intese formato Ocse
Autore: Giacomo Albano e Raniero Spaziani
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 23
Con una nota diffusa ieri l'Agenzia delle Entrate precisa che gli
accordi preventivi previsti dalla normativa italiana rientrano nella
categoria degli Apa e hanno lo scopo di fornire certezza preventiva
relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei
prezzi di trasferimento. Tali accordi sono disciplinati dall'art.
31-ter del Dpr 600/1973 e non hanno nulla a che fare con i tax ruling
in vigore in alcuni Paesi che violano gli standard internazionali
codificati a livello Ocse e Unione europea. Le Entrate chiariscono che
il tax ruling non è attuabile da parte delle autorità fiscali
nazionali, essendo contrario agli standard e alle best practice
internazionali adottate a livello Ocse e a livello comunitario. Gli
accordi preventivi previsti nel nostro ordinamento perseguono obiettivi
completamente diversi rispetto ai tax ruling e costituiscono uno dei
principali strumenti di confronto con il fisco in ordine alla
definizione dei criteri e dei metodi adottati per la determinazione del
transfer pricing. (Ved. anche Italia Oggi: 'L'Agenzia: con le
multinazionali non esistono accordi di favore segreti' - pag. 30)
Per i Paperoni opzione-forfait anche in dichiarazione
Autore: Fabrizio Cimino e Paolo Buschini
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 23
Dalla guida delle Entrate per attrarre in Italia i 'Paperoni',
pubblicata ieri, emerge che la domanda per godere delle agevolazioni
riconosciute per chi trasferisce la propria residenza fiscale nel Bel
Paese va presentata sempre al datore di lavoro attuale. Questo anche in
caso di seconda o ulteriore assunzione. Il trasferimento nello 'stivale'
consente di pagare un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi
prodotti all'estero di 100mila euro, in alternativa alla tassazione
ordinaria. Questo per un periodo massimo di 15 anni. L'opzione può
essere validamente esercitata anche in dichiarazione quando, nonostante
l'istanza, non è arrivata la risposta da parte dell'Agenzia delle
Entrate. (Ved. anche Italia Oggi: 'Cervelli agevolati' - pag. 28)
Studi di settore compatibili con la Ue
Autore: Giovanni Parente
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 23
Gli studi di settore sono in linea con le regole dell'Unione europea.
Ad affermarlo l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Nils
Wahl, nelle conclusioni rese ieri sul procedimento C-648/16. La
questione della compatibilità era stata sollevata dalla Ctp di Reggio
Calabria. Secondo l'avvocato generale né il principio di
proporzionalità né quello di neutralità fiscale relativo all'Iva
'ostano' alla possibilità di accertare l'imposta effettivamente dovuta
con un metodo induttivo basato sugli studi di settore che stimano i
probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti. La querelle
era nata da un avviso di accertamento nei confronti di una
professionista, secondo la quale lo studio di settore applicato
dall'ufficio nei suoi confronti non era corretto e l'importo dell'Iva
richiesto era stato determinato sulla base di uno studio che non
considerava le attività concretamente svolte. (Ved. anche Italia Oggi:
'Studi di settore con il marchio' - pag. 29)
All'Agenzia delle Entrate servono 1.441 pagine per spiegarsi
Autore: Cristina Bartelli
Fonte: Italia Oggi pag: 28
All'Agenzia delle Entrate servono 1.441 pagine per spiegare i
principali modelli dichiarativi 2018. Solo per la dichiarazione
precompilata siamo arrivati a 112 pagine di spiegazioni. Per Unico
persone fisiche le pagine di istruzioni sono 301, seguito da quelle per
gli Enti non commerciali, Unico società di capitali e Unico società di
persone. Irap e 730 sono praticamente appaiati. Le certificazioni
Uniche battono il modello 770 pur trattando di argomenti similari, 79
pagine a 56. Il modello Iva si ferma a 84 pagine. E la cifra cresce se
si sommano le 72 pagine delle istruzioni del consolidato mondiale, le
22 dell'Iva base e le 16 comuni per gli studi di settore.
Confisca preventiva solo se ricchezze tolte all'erario
Autore: Debora Alberici
Fonte: Italia Oggi pag: 28
Stop alla confisca di prevenzione sui beni dell'evasore fiscale
seriale. Ciò, a meno che non si dimostri che l'imprenditore abbia
reimpiegato e viva abitualmente con le ricchezze sottratte all'Erario.
Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 13438 di ieri.
I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di un imprenditore
accusato di frode fiscale, con precedenti per estorsione. La difesa è
riuscita a smontare i presupposti per la misura di prevenzione. L'accusa
avrebbe dovuto provare che l'uomo, una volta evaso il fisco, viveva
abitualmente di quel denaro reimpiegato in altre attività illecite.
Avrebbe cioè dovuto provare la pericolosità sociale del soggetto.
Iva, doppia sanzione e doppio procedimento
Autore: Giulia Paroni Pini
Fonte: Italia Oggi pag: 29
Omesso versamento Iva. Il doppio procedimento e la doppia sanzione,
amministrativa e penale, previsti dalla normativa italiana non violano
il principio del ne bis in idem. Ad affermarlo la Corte di giustizia Ue
nella recente sentenza sul caso Menci, valorizzando la necessità di
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, segnatamente, la
regolare riscossione dell'Iva (CGE, 20 marzo 2018, C-524/15 Menci). Il
caso sottoposto ai giudici di Lussemburgo riguardava un imprenditore
destinatario di un avviso di accertamento con il quale veniva richiesta
maggiore Iva e irrogata una sanzione del 30% per omesso versamento
dell'imposta. L'atto impositivo era divenuto definitivo per
acquiescenza del contribuente. Concluso il procedimento
amministrativo-tributario era stato avviato il giudizio penale per il
reato di omesso versamento Iva.
Investimenti Ue, controlli rigidi
Autore: Matteo Rizzi
Fonte: Italia Oggi pag: 30
La Commissione europea, lo scorso 21 marzo, ha pubblicato le linee
guida per le istituzioni dell'Unione contro i paradisi fiscali.
L'obiettivo è contrastare l'elusione fiscale a livello globale
attraverso regole che disciplinano l'uso dei fondi Ue da parte delle
istituzioni partner dell'Unione, come la Banca europea degli
investimenti, le istituzioni finanziarie di sviluppo, incluso il Fondo
europeo per lo sviluppo sostenibile. L'intento è quello di garantire
delle sanzioni efficaci affinché l'elenco europeo delle giurisdizioni
fiscali non cooperative sia uno strumento effettivo di lotta
dell'evasione fiscale internazionale e garantire che i fondi Ue non
contribuiscano inavvertitamente all'elusione fiscale globale. La prima
lista, aggiornata il 13 marzo, contiene Samoa americane, Bahamas, Guam,
Namibia, Palau, Samoa, Saint Kitts e Nevis, Trinidad e Tobago, Isole
Vergini degli Stati Uniti.
Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi - Via Nazionale 243
00184 Roma
Telefono 06 4819507 Fax 4874618
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