[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 21/3/2018

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Mer 21 Mar 2018 09:35:11 CET


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21 Marzo 2018
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Notizie di Interesse
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Market abuse, violato il ne bis in idem 	
Autore:  Giovanni Negri 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  17 	
Per la Corte di giustizia di Lussemburgo non regge il doppio binario
penale-amministrativo di repressione delle condotte di market abuse.
Con la sentenza depositata ieri nella causa C-537/16 i giudici
comunitari bocciano la normativa italiana che consente di avviare un
procedimento amministrativo su iniziativa della Consob, dopo la
conclusione con condanna di uno penale. In pratica la normativa
nostrana 'eccede' l'obiettivo di tutela dell'integrità dei mercati e
della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari. Un giudizio che
si salda a quanto già stabilito nel 2014 dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo nel caso Grande Stevens, dove la conclusione fu la
medesima. Sulla legittimità della coesistenza di una doppia sanzione i
giudici precisano che la misura pecuniaria inflitta da Consob ha natura
sostanzialmente penale. Inoltre, la normativa italiana prevede in caso
di condanna la confisca del prodotto o del profitto ottenuto grazie
all'illecito. Esiste un obbligo di cooperazione tra pm e Consob ma la
celebrazione di un procedimento su una sanzione amministrativa
pecuniaria di natura penale va considerata eccessiva. 	
  	


Cumulo sanzioni al test proporzionalità 	
Autore:  Benedetto Santacroce 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  18 	
Con la sentenza di ieri (causa C-524/15) la Corte di giustizia europea
ipotizza la possibilità del cumulo delle sanzioni amministrative e
penali nel caso di omesso versamento di imposte, ma condiziona tale
cumulo alla verifica che gli effetti che si determinano non risultino
eccessivi rispetto alla gravità del reato commesso e che, perseguendo
un interesse generale, non violi il principio di proporzionalità. La
domanda che i giudici nazionali si devono porre è se le fattispecie di
omesso versamento e le relative sanzioni amministrative e penali
rispondono effettivamente alle condizioni richieste. Non basta la
giustificazione di assicurare la riscossione integrale dell'Iva, le
sanzioni concorrenti devono colpire aspetti ulteriori della condotta
illecita. Nel caso di specie questo manca in quanto entrambe le
fattispecie sono dirette a sanzionare l'omesso versamento Iva, anche se
con tempistiche differenziate. Sul piano della proporzionalità delle
sanzioni il raddoppio della pena potrebbe non essere adeguato alla
gravità del reato. (Ved. anche Italia Oggi: 'Ok al cumulo delle
sanzioni Iva' - pag. 32) 	
  	


Software integrati, bonus al 150% 	
Autore:  Luca Gaiani 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  19 	
I principi contabili guidano la qualificazione del software ai fini
dell'iperammortamento. Se si tratta di programmi di base necessari al
funzionamento del macchinario 4.0, il costo si cumula a quello della
macchina su cui spetta la deduzione al 150%. In caso di software 'stand
alone', spetta invece l'ammortamento 40% purché si tratti di
immobilizzazione immateriale secondo l'Oic 24. Per determinare il costo
e gli oneri accessori, occhi puntati sull'Oic 16. Nel calcolo dell'Ires
del bilancio 2017, le società fanno i conti per la prima volta che
l'iperammortamento. I principi contabili sono di ausilio per risolvere
diverse questioni, ma restano dubbi su cui si attendono interventi. Nel
caso di 'macchinari-immobili' il costo iperammortizzabile dovrebbe
usufruire del bonus al 150% per le strutture necessarie al processo.
Per gli applicativi autonomi la deduzione è al 40% se si tratta di
immobilizzazioni immateriali. 	
  	


L'onere diventato certo non cambia natura 	
Autore:  L.Gai. 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  19 	
I fatti successivi al 31 dicembre non modificano la natura, ma solo
l'importo dei fondi iscritti in bilancio. Lo precisa l'Oic in un
chiarimento, in consultazione, sul proprio sito internet. Un fatto
intervenuto tra il 31 dicembre e la data di redazione del bilancio non
può portare all'iscrizione di un credito o di un debito che
giuridicamente è sorto nell'esercizio seguente, ma solo
all'aggiornamento delle stime del valore delle attività e delle
passività già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. In
pratica la passività iscritta a fronte di una causa che si risolve a
fine marzo resta classificata nei fondi ma il valore viene aggiornato.
Ora è però necessario che il Fisco intervenga per indicare le ricadute
fiscali. Occorre sapere se il fondo iscritto al 31 dicembre, che
accoglie oneri nel frattempo divenuti certi, rientri nel disposto
dell'art. 9 del Dm del 2011 con il conseguente rinvio della
deducibilità all'esercizio seguente. O se invece, dando prevalenza alla
derivazione rafforzata, il venir meno dell'incertezza consenta la
deduzione anticipata. 	
  	


Dilettanti co.co.co in lista d'attesa 	
Autore:  Lorenzo Pegorin 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
Spetta al Coni il compito di individuare le prestazioni di carattere
sportivo da inquadrare come co.co.co meritevoli delle agevolazioni
fiscali. Il riconoscimento, all'interno di questo elenco di alcune
mansioni piuttosto che di altre (ad esempio addetti alla segreteria, al
magazzino) comporta la sicurezza che in ipotesi di verifica ispettiva
lo stesso non possa essere diversamente riqualificato (ad esempio,
quale attività di lavoro subordinato), dall'altro lato, però, tale
inquadramento, potrebbe trascinare con sé un aggravio amministrativo
non indifferente. Dunque solo il Coni potrà decidere le prestazioni da
inquadrare come collaborazioni coordinate e continuative per la pratica
sportiva dilettantistica che rientrano nella disciplina agevolata ai
fini contributivi e fiscali. Occorre al più presto una delibera del
Comitato per individuare le mansioni rientranti fra quelle necessarie
allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte
delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di
lucro. 	
  	


Imu alle stelle per i fabbricati rurali in costruzione 	
Autore:  Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
Un terreno agricolo sul quale si sta costruendo un fabbricato rurale
può trasformarsi, anche temporaneamente, in un'area edificabile? Si
dovrebbe rispondere di no. Eppure, è quello che sta accadendo per
effetto di vari accertamenti operati dai Comuni che recentemente hanno
trovato accoglimento anche dalla Cassazione. La legge intende per area
fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione. Tuttavia, secondo la Cassazione
(ordinanza n. 29192/2017) un terreno agricolo, per il quale è stata
rilasciata dal Comune una concessione edilizia per la costruzione di un
fabbricato rurale, nel periodo di esecuzione dei lavori si 'trasforma'
in area edificabile, essendo stato distolto dall'esercizio delle
attività previste dall'art. 2135 c.c.. Conseguentemente, nel caso
analizzato dagli 'ermellini' si doveva versare l'Ici sul valore
dell'area fabbricabile. La conclusione desta sorpresa anche se non è
isolata. 	
  	


Compliance a rischio con l'obbligo di denuncia 	
Autore:  Ivan Cimmarusti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
I commercialisti rischiano di diventare 'informatori' del fisco e
compromettere il rapporto di fiducia con i clienti. E' polemica intorno
all'obbligo di comunicazione delle 'pianificazioni fiscali
potenzialmente aggressive', un'arma per il contrasto a questa forma di
elusione transnazionale che consente di sfruttare illecitamente sistemi
fiscali di più Stati, ottenendo irregolari doppie deduzioni e doppie
non tassazioni. E' quanto inserito in una proposta di direttiva Ue
approvata dall'Ecofin lo scorso 13 marzo. Per questo il Cndcec ha
deciso di scrivere al ministero dell'Economia per sollevare tutte le
criticità della direttiva. Stando alla lettera, la comunicazione
rischia di trasformare il professionista in un fittizio pubblico
ufficiale, con l'obbligo di autodenuncia. Non solo. Per il Consiglio
nazionale il rischio è che la comunicazione obbligatoria abbia un
effetto opposto a quello desiderato: una riduzione del livello di
'compliance' di tutti gli altri contribuenti. 	
  	


Terzo settore, non commercialità più ampia 	
Autore:  Giovanni Parente 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
E' atteso oggi in Consiglio dei ministri il decreto correttivo al
Codice del Terzo settore. Per determinare la non commercialità delle
attività di interesse generale si potrebbe fissare un margine di
tolleranza per costi e ricavi non superiori al 10%. Ritorno
all'esenzione dall'imposta di registro per atti e documenti delle
organizzazioni di volontariato. Per gli enti con ricavi annui superiori
a 220mila euro all'anno il bilancio d'esercizio dovrà essere composto,
oltre che dallo stato patrimoniale e dalla relazione di bilancio, anche
da un rendiconto gestionale; sotto questa soglia basterà invece un
semplice rendiconto per cassa. Di pari passo con il restyling del
Codice del Terzo settore anche il correttivo del decreto sull'impresa
sociale: si punta ad estendere il termine per adeguare lo statuto
Incentivi per chi ha investito dal 20 luglio 2017. 	
  	


Bonus ristrutturazioni elastico 	
Autore:  Fabrizio G. Poggiani 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  34 	
Per il bonus ristrutturazioni il contribuente deve pagare con bonifico
bancario e/o postale anche online. Ma se i lavori sono stati pagati da
una società finanziaria, l'interessato che è in possesso della ricevuta
di bonifico della società finanziatrice, potrà fruire della detrazione.
Come emerge dalla guida di febbraio 2018 delle Entrate, i contribuenti
possono fruire della detrazione del 50% su un limite massimo di spesa
di 96mila euro per unità abitativa, da spalmare in dieci rate annuali
di pari importo, a condizione che gli interventi siano effettuati
tramite bonifico 'tracciabile', anche online, dal quale risulti la
causa del versamento, il codice fiscale del beneficiario del bonus e il
codice fiscale (o partita Iva) del prestatore d'opera. Per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, oltre al codice
fiscale del condominio serve quello dell'amministratore che esegue il
relativo pagamento. Quando vi sono più contribuenti che sostengono la
spesa per gli interventi, per fruire del bonus è necessaria
l'indicazione del codice fiscale di tutti i fruitori. 	
  	


Seconde case meno care 	
Autore:  Giorgio Infranca 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  35 	
In forza al principio comunitario 'chi inquina paga' e al generale
principio di equità, deve ritenersi iniqua la Tari piena applicata dal
Comune nei confronti dei soggetti non residenti, titolari di abitazioni
secondarie esclusivamente utilizzate per le vacanze estive. Sulla base
di queste motivazioni la Ctp di Massa Carrara, con la sentenza n.
182.1.17 depositata il 3 novembre 2017, ha parzialmente annullato gli
inviti al pagamento della Tari per gli anni 2014 e 2015 emessi nei
confronti di un contribuente titolare nel suddetto Comune di una
seconda casa ritenendo congruo applicare sulla c.d. 'quota variabile'
una riduzione del 30%. 	
  	


Ispezioni sulle auto aziendali 	
Autore:  Andrea Bongi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  36 	
La Guardia di finanza dedica la recente circolare n. 1/2018 alle
ispezioni sulle auto aziendali. Il documento costituisce la guida
operativa delle verifiche fiscali e indica i criteri sui quale deve
basarsi l'ispezione dei veicoli aziendali. Se i mezzi sono adibiti e/o
collegati all'attività economica possono essere sottoposti ad accesso
senza una specifica autorizzazione. In caso contrario, le verifiche
possono avvenire solo previa autorizzazione motivata dell'Autorità
giudiziaria. La documentazione conservata all'interno degli automezzi
aziendali può essere oggetto di accesso e ispezione da parte degli 007
del fisco senza autorizzazioni. Questo non è tuttavia possibile se i
veicoli non sono di proprietà del contribuente verificato. Quando la
documentazione contabile viene rinvenuta nell'autovettura di un
dipendente della società verificata, la stessa non può essere
utilizzata in assenza di una specifica autorizzazione dell'Autorità
giudiziaria motivata da gravi indizi di violazione alle norme
tributarie. 	
  	


Fisco, meno liti ma care 	
Autore:  Valerio Stroppa 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  35 	
Diminuisce il contenzioso tributario ma crescono i maxi-ricorsi.
Soprattutto sull'Iva. Le cause fiscali di valore superiore a un milione
di euro, sebbene siano meno del 2%, assorbono i ¾ della posta in gioco;
nel solo quarto trimestre del 2017 in Ctp sono stati presentati 527
ricorsi dal valore complessivo di 3 miliardi di euro, mentre in Ctr
sono pervenuti 376 fascicoli dal valore di 2,85 miliardi di euro. E'
quanto emerge dal rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso
fiscale diffuso ieri dalla Direzione giustizia tributaria del
Dipartimento finanze. I dati analizzano il periodo compreso tra il
1°ottobre e il 31 dicembre 2017. Nel complesso vengono confermati il
calo della 'litigiosità fiscale' e il saldo netto positivo tra uscite
ed entrate. 	
  	


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