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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">21 Marzo 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Market abuse, violato il ne bis in idem</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Negri
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per la Corte di giustizia di Lussemburgo non regge il doppio binario penale-amministrativo di repressione delle condotte di market abuse. Con la sentenza depositata ieri nella causa C-537/16 i giudici comunitari bocciano la normativa italiana che consente di avviare un procedimento amministrativo su iniziativa della Consob, dopo la conclusione con condanna di uno penale. In pratica la normativa nostrana 'eccede' l'obiettivo di tutela dell'integrità dei mercati e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari. Un giudizio che si salda a quanto già stabilito nel 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Grande Stevens, dove la conclusione fu la medesima. Sulla legittimità della coesistenza di una doppia sanzione i giudici precisano che la misura pecuniaria inflitta da Consob ha natura sostanzialmente penale. Inoltre, la normativa italiana prevede in caso di condanna la confisca del prodotto o del profitto ottenuto grazie all'illecito. Esiste un obbligo di cooperazione tra pm e Consob ma la celebrazione di un procedimento su una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale va considerata eccessiva.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cumulo sanzioni al test proporzionalità</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza di ieri (causa C-524/15) la Corte di giustizia europea ipotizza la possibilità del cumulo delle sanzioni amministrative e penali nel caso di omesso versamento di imposte, ma condiziona tale cumulo alla verifica che gli effetti che si determinano non risultino eccessivi rispetto alla gravità del reato commesso e che, perseguendo un interesse generale, non violi il principio di proporzionalità. La domanda che i giudici nazionali si devono porre è se le fattispecie di omesso versamento e le relative sanzioni amministrative e penali rispondono effettivamente alle condizioni richieste. Non basta la giustificazione di assicurare la riscossione integrale dell'Iva, le sanzioni concorrenti devono colpire aspetti ulteriori della condotta illecita. Nel caso di specie questo manca in quanto entrambe le fattispecie sono dirette a sanzionare l'omesso versamento Iva, anche se con tempistiche differenziate. Sul piano della proporzionalità delle sanzioni il raddoppio della pena potrebbe non essere adeguato alla gravità del reato. (Ved. anche Italia Oggi: 'Ok al cumulo delle sanzioni Iva' - pag. 32)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Software integrati, bonus al 150%</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Gaiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I principi contabili guidano la qualificazione del software ai fini dell'iperammortamento. Se si tratta di programmi di base necessari al funzionamento del macchinario 4.0, il costo si cumula a quello della macchina su cui spetta la deduzione al 150%. In caso di software 'stand alone', spetta invece l'ammortamento 40% purché si tratti di immobilizzazione immateriale secondo l'Oic 24. Per determinare il costo e gli oneri accessori, occhi puntati sull'Oic 16. Nel calcolo dell'Ires del bilancio 2017, le società fanno i conti per la prima volta che l'iperammortamento. I principi contabili sono di ausilio per risolvere diverse questioni, ma restano dubbi su cui si attendono interventi. Nel caso di 'macchinari-immobili' il costo iperammortizzabile dovrebbe usufruire del bonus al 150% per le strutture necessarie al processo. Per gli applicativi autonomi la deduzione è al 40% se si tratta di immobilizzazioni immateriali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'onere diventato certo non cambia natura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
L.Gai.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I fatti successivi al 31 dicembre non modificano la natura, ma solo l'importo dei fondi iscritti in bilancio. Lo precisa l'Oic in un chiarimento, in consultazione, sul proprio sito internet. Un fatto intervenuto tra il 31 dicembre e la data di redazione del bilancio non può portare all'iscrizione di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio seguente, ma solo all'aggiornamento delle stime del valore delle attività e delle passività già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. In pratica la passività iscritta a fronte di una causa che si risolve a fine marzo resta classificata nei fondi ma il valore viene aggiornato. Ora è però necessario che il Fisco intervenga per indicare le ricadute fiscali. Occorre sapere se il fondo iscritto al 31 dicembre, che accoglie oneri nel frattempo divenuti certi, rientri nel disposto dell'art. 9 del Dm del 2011 con il conseguente rinvio della deducibilità all'esercizio seguente. O se invece, dando prevalenza alla derivazione rafforzata, il venir meno dell'incertezza consenta la deduzione anticipata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dilettanti co.co.co in lista d'attesa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Spetta al Coni il compito di individuare le prestazioni di carattere sportivo da inquadrare come co.co.co meritevoli delle agevolazioni fiscali. Il riconoscimento, all'interno di questo elenco di alcune mansioni piuttosto che di altre (ad esempio addetti alla segreteria, al magazzino) comporta la sicurezza che in ipotesi di verifica ispettiva lo stesso non possa essere diversamente riqualificato (ad esempio, quale attività di lavoro subordinato), dall'altro lato, però, tale inquadramento, potrebbe trascinare con sé un aggravio amministrativo non indifferente. Dunque solo il Coni potrà decidere le prestazioni da inquadrare come collaborazioni coordinate e continuative per la pratica sportiva dilettantistica che rientrano nella disciplina agevolata ai fini contributivi e fiscali. Occorre al più presto una delibera del Comitato per individuare le mansioni rientranti fra quelle necessarie allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imu alle stelle per i fabbricati rurali in costruzione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Un terreno agricolo sul quale si sta costruendo un fabbricato rurale può trasformarsi, anche temporaneamente, in un'area edificabile? Si dovrebbe rispondere di no. Eppure, è quello che sta accadendo per effetto di vari accertamenti operati dai Comuni che recentemente hanno trovato accoglimento anche dalla Cassazione. La legge intende per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Tuttavia, secondo la Cassazione (ordinanza n. 29192/2017) un terreno agricolo, per il quale è stata rilasciata dal Comune una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale, nel periodo di esecuzione dei lavori si 'trasforma' in area edificabile, essendo stato distolto dall'esercizio delle attività previste dall'art. 2135 c.c.. Conseguentemente, nel caso analizzato dagli 'ermellini' si doveva versare l'Ici sul valore dell'area fabbricabile. La conclusione desta sorpresa anche se non è isolata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Compliance a rischio con l'obbligo di denuncia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ivan Cimmarusti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I commercialisti rischiano di diventare 'informatori' del fisco e compromettere il rapporto di fiducia con i clienti. E' polemica intorno all'obbligo di comunicazione delle 'pianificazioni fiscali potenzialmente aggressive', un'arma per il contrasto a questa forma di elusione transnazionale che consente di sfruttare illecitamente sistemi fiscali di più Stati, ottenendo irregolari doppie deduzioni e doppie non tassazioni. E' quanto inserito in una proposta di direttiva Ue approvata dall'Ecofin lo scorso 13 marzo. Per questo il Cndcec ha deciso di scrivere al ministero dell'Economia per sollevare tutte le criticità della direttiva. Stando alla lettera, la comunicazione rischia di trasformare il professionista in un fittizio pubblico ufficiale, con l'obbligo di autodenuncia. Non solo. Per il Consiglio nazionale il rischio è che la comunicazione obbligatoria abbia un effetto opposto a quello desiderato: una riduzione del livello di 'compliance' di tutti gli altri contribuenti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Terzo settore, non commercialità più ampia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' atteso oggi in Consiglio dei ministri il decreto correttivo al Codice del Terzo settore. Per determinare la non commercialità delle attività di interesse generale si potrebbe fissare un margine di tolleranza per costi e ricavi non superiori al 10%. Ritorno all'esenzione dall'imposta di registro per atti e documenti delle organizzazioni di volontariato. Per gli enti con ricavi annui superiori a 220mila euro all'anno il bilancio d'esercizio dovrà essere composto, oltre che dallo stato patrimoniale e dalla relazione di bilancio, anche da un rendiconto gestionale; sotto questa soglia basterà invece un semplice rendiconto per cassa. Di pari passo con il restyling del Codice del Terzo settore anche il correttivo del decreto sull'impresa sociale: si punta ad estendere il termine per adeguare lo statuto Incentivi per chi ha investito dal 20 luglio 2017.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bonus ristrutturazioni elastico</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G. Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
34
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per il bonus ristrutturazioni il contribuente deve pagare con bonifico bancario e/o postale anche online. Ma se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria, l'interessato che è in possesso della ricevuta di bonifico della società finanziatrice, potrà fruire della detrazione. Come emerge dalla guida di febbraio 2018 delle Entrate, i contribuenti possono fruire della detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 96mila euro per unità abitativa, da spalmare in dieci rate annuali di pari importo, a condizione che gli interventi siano effettuati tramite bonifico 'tracciabile', anche online, dal quale risulti la causa del versamento, il codice fiscale del beneficiario del bonus e il codice fiscale (o partita Iva) del prestatore d'opera. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, oltre al codice fiscale del condominio serve quello dell'amministratore che esegue il relativo pagamento. Quando vi sono più contribuenti che sostengono la spesa per gli interventi, per fruire del bonus è necessaria l'indicazione del codice fiscale di tutti i fruitori.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Seconde case meno care</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Infranca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
35
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In forza al principio comunitario 'chi inquina paga' e al generale principio di equità, deve ritenersi iniqua la Tari piena applicata dal Comune nei confronti dei soggetti non residenti, titolari di abitazioni secondarie esclusivamente utilizzate per le vacanze estive. Sulla base di queste motivazioni la Ctp di Massa Carrara, con la sentenza n. 182.1.17 depositata il 3 novembre 2017, ha parzialmente annullato gli inviti al pagamento della Tari per gli anni 2014 e 2015 emessi nei confronti di un contribuente titolare nel suddetto Comune di una seconda casa ritenendo congruo applicare sulla c.d. 'quota variabile' una riduzione del 30%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ispezioni sulle auto aziendali</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
36
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Guardia di finanza dedica la recente circolare n. 1/2018 alle ispezioni sulle auto aziendali. Il documento costituisce la guida operativa delle verifiche fiscali e indica i criteri sui quale deve basarsi l'ispezione dei veicoli aziendali. Se i mezzi sono adibiti e/o collegati all'attività economica possono essere sottoposti ad accesso senza una specifica autorizzazione. In caso contrario, le verifiche possono avvenire solo previa autorizzazione motivata dell'Autorità giudiziaria. La documentazione conservata all'interno degli automezzi aziendali può essere oggetto di accesso e ispezione da parte degli 007 del fisco senza autorizzazioni. Questo non è tuttavia possibile se i veicoli non sono di proprietà del contribuente verificato. Quando la documentazione contabile viene rinvenuta nell'autovettura di un dipendente della società verificata, la stessa non può essere utilizzata in assenza di una specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria motivata da gravi indizi di violazione alle norme tributarie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fisco, meno liti ma care</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
35
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Diminuisce il contenzioso tributario ma crescono i maxi-ricorsi. Soprattutto sull'Iva. Le cause fiscali di valore superiore a un milione di euro, sebbene siano meno del 2%, assorbono i ¾ della posta in gioco; nel solo quarto trimestre del 2017 in Ctp sono stati presentati 527 ricorsi dal valore complessivo di 3 miliardi di euro, mentre in Ctr sono pervenuti 376 fascicoli dal valore di 2,85 miliardi di euro. E' quanto emerge dal rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso fiscale diffuso ieri dalla Direzione giustizia tributaria del Dipartimento finanze. I dati analizzano il periodo compreso tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2017. Nel complesso vengono confermati il calo della 'litigiosità fiscale' e il saldo netto positivo tra uscite ed entrate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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