[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 12/3/2018
Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi)
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Lun 12 Mar 2018 10:17:59 CET
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12 Marzo 2018
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Notizie di Interesse
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Il riordino dei bonus fiscali torna in agenda
Autore: Davide Colombo e Marco Mobili
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 3
Il taglio delle tax expenditures torna d'attualità. Se il nuovo
Esecutivo intenderà varare il reddito di cittadinanza o la flat tax
sarà costretto a tagliare le agevolazioni per reperire le coperture
necessarie ad adempiere alle promesse elettorali. I tagli sono
necessari per reperire 15 o 20 miliardi di euro che servono a
finanziarie il primo modulo della tassa piatta o l'avvio del sussidio
universale. Cifre, tuttavia, lontano dai 5-10 miliardi di euro stimati
da chi, con un approccio più realista, aveva indicato possibili dal
riordino delle tax espenditures. La commissione degli esperti del Mef,
guidata da Mauro Marè, nell'ultimo rapporto annuale presentato a fine
ottobre, ha censito 466 spese fiscali, cui corrispondono minori entrate
per 54,2 miliardi nel 2018 che salgono a 54,9 nel 2019. Nelle misure
figurano 22 voci con effetti fiscali trascurabili e 152 con costi
fiscali neppure quantificabili. La giungla degli sconti fiscali offre
un panorama infinito di interventi. La commissione Marè ha ipotizzato
tre misure per un riordino soft.
Bonus verde a catalogo ampio
Autore: Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 4
Il bonus verde premia con una detrazione fiscale del 36% la
sistemazione di giardini e terrazze. Può trattarsi di un intervento che
realizza uno spazio verde prima inesistente o di una trasformazione. La
detrazione si calcola su una spesa massima di 5mila euro per unità
abitativa. L'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che la manutenzione
ordinaria annuale non rientra nell'agevolazione. Tuttavia beneficia
dello sconto se 'connessa' ai lavori, così come gli oneri di
progettazione. Tra le esclusioni figurano anche i lavori eseguiti in
economia in cui il contribuente acquista direttamente i materiali.
Discorso diverso per le piante in vaso: per le Entrate hanno diritto al
bonus, ma solo se l'acquisto è parte di un intervento di radicale
trasformazione del giardino. Non rientrano nel bonus il taglio di un
albero ad alto fusto così come l'acquisto di erba sintetica o di vasi
per il balcone. L'agevolazione vale per i giardini di case esistenti,
sono escluse le abitazioni di nuova costruzione. Per le unità a uso
promiscuo il bonus è dimezzato.
Onlus, 23mila al cambio veste
Autore: Valentina Melis
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 6
La riforma del Terzo settore avviata nel 2016 prevede ora l'uscita di
scena del regime fiscale agevolato che per vent'anni ha caratterizzato
le organizzazioni non lucrative. Per il debutto dei nuovi regimi
fiscali di tassazione è tuttavia necessario il via libera della
Commissione europea e la creazione del Registro unico nazionale del
Terzo settore, prevista per l'inizio del 2019. Il 2018 è dunque un anno
di transizione, nel quale le Onlus sono chiamate a decidere a quale
delle sette sezioni del Registro unico iscriversi, in base alla loro
organizzazione e in base alla tipologia e consistenza delle loro
entrate. Iscriversi non è obbligatorio me le organizzazioni che non lo
faranno rinunceranno ai nuovi regimi fiscali agevolati e
all'attribuzione del cinque per mille dell'Irpef. Rischiano poi la
devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi. Gli enti e i
consulenti stanno valutando la veste da adottare. Il Registro unico del
Terzo settore prevederà sette forme associative tra le quali scegliere:
organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale,
ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo
soccorso, altro ente del terzo settore.
L'indebita compensazione allarga i confini
Autore: Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 19
La Consulta conferma che il reato di indebita compensazione scatta
anche quando l'omesso versamento riguarda tributi diversi da Iva e
imposte dirette. Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni e si applica nei confronti di chi non versi le somme dovute,
utilizzando in compensazione i crediti non spettanti, per un importo
annuo superiore a 50mila euro. La reclusione va da un anno e sei mesi a
sei anni se la compensazione riguarda crediti inesistenti per un
importo annuo superiore a 50mila euro. Tale differenza è giustificata
dal fatto che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti,
rispetto a quelli non spettanti, rappresenta una fattispecie
estremamente offensiva. L'inesistenza presuppone, infatti, un intento
fraudolento maggiore perché si creano ad hoc crediti mai esistiti con
il solo fine di non versare le imposte dovute. Entrambe le condotte
sono caratterizzate dal dolo generico. Con la sentenza n. 35/2018 la
Corte costituzionale sembra dunque confermare l'orientamento rigoroso
della Cassazione per le ipotesi di utilizzo di crediti fittizi o non
spettanti oltre 50mila euro.
L'attestazione taglia Iva e ritenute
Autore: G.Acciaro, A.Danovi e V.Ficari
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
Ristrutturazioni aziendali. La nuova versione dell'art. 182-ter della
legge fallimentare, introdotta lo scorso anno, prevede un solo binario
in cui la ristrutturazione del debito fiscale è possibile con un'istanza
di transazione fiscale collegata a inderogabili parametri oggettivi di
valutazione della convenienza. Per la Cassazione, nell'impostazione del
vecchio istituto, la falcidia dell'Iva sarebbe possibile solo nel
concordato senza transazione fiscale, e non anche qualora il
contribuente avesse proposto un accordo tributario ad hoc. Lo stesso
vale per l'omesso versamento delle ritenute. La Corte di giustizia
europea con la sentenza del 7 aprile 2016 ha cambiato lo scenario in
quanto ha escluso che la non esigibilità dell'imposta nell'esdebitazione
configuri un aiuto di Stato. Il nuovo testo dell'art. 182-ter della
legge fallimentare ha quindi riconosciuto la falcidiabilità dell'Iva e
delle ritenute a condizione che sia presentata una istanza di
transizione fiscale e che l'asseveratore attesti che le eventuali altre
'alternative' non siano praticabili.
Il reverse 'batte' il rappresentante
Autore: M.Balzanelli, M.Sirri e R.Zavatta
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 21
Il divieto di frazionare artificiosamente un'unica operazione è
consolidato nella giurisprudenza nazionale e comunitaria. Alla luce di
ciò, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 3872/2018,
hanno negato la legittimità del comportamento di un operatore extraUe
che ha utilizzato il rappresentante fiscale in Italia solo per
effettuare acquisti in relazione ai quali esercita la detrazione
dell'Iva, facendo poi valere il diritto al rimborso. Nel caso esaminato
dai giudici, l'eccedenza a credito sorge perché, al momento di
fatturare l'operazione, il soggetto estero decide di intervenire
direttamente, lasciando agire il regime del reverse charge in capo ai
commettenti/cessionari nazionali, senza coinvolgere la posizione Iva
assunta nello Stato e, quindi, evitando che l'importo dell'imposta
detratta sia neutralizzato dal debito sull'operazione attiva. E'dunque
esclusa l'operatività 'a intermittenza' della posizione Iva ma il
divieto di frazionare deve essere raccordato con il Dlgs 18/2010.
Rinuncia ai crediti senza 'incasso'
Autore: Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 22
La Ctr Lombardia, con la sentenza 354/14/2018, si allontana dalla
prassi degli uffici e dalla Cassazione su un tema molto dibattuto. La
rinuncia al credito per gli interessi maturati sul finanziamento
erogato alla partecipata non comporta l'incasso giuridico in capo al
socio, ma solo l'incremento del valore della partecipazione detenuta.
La tassazione dei redditi di capitale consegue all'effettiva percezione
delle somme, a prescindere da eventuali asimmetrie impositive con il
principio di competenza proprio del regime d'impresa e dai conseguenti,
eventuali salti d'imposta. Anzi, gli eventuali salti di imposte devono
ritenersi tollerati dal legislatore, essendo il risultato della
ammissibile combinazione tra tassazione per competenza in capo alla
società e tassazione per cassa in capo al socio. Solo nel 2015, con la
modifica dell'art. 88 del Tuir, si è introdotta una soluzione al
possibile salto d'imposta, tassando in capo alla società partecipata la
sopravvenienza attiva generata dalla rinuncia al credito per la parte
eccedente il suo valore fiscale.
Raddoppio dei termini sempre escluso per l'Irap
Autore: Stefano Sereni
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 22
Raddoppio dei termini sempre escluso per le violazioni Irap: a
prescindere, infatti, dai valori contestati, non costituiscono reato e
pertanto l'amministrazione non può beneficiare del maggior termine di
decadenza. A confermare questo orientamento è la Ctp di Reggio Emilia
con la sentenza 3/2/2018 depositata lo scorso 29 gennaio. Il raddoppio
dei termini non scatta in quanto l'Ires contestata nell'accertamento
era inferiore alle soglie di rilevanza penale. Dunque, nemmeno in via
teorica era possibile integrarsi il reato. In merito all'Irap i giudici
hanno escluso che si tratta di un'imposta per la quale può operare il
raddoppio, atteso che non ha alcuna rilevanza penale, a prescindere dai
valori contestati. La Ctp ha così concluso ritenendo tardivo
l'accertamento perché, in assenza del raddoppio, era stato emesso oltre
i termini ordinari di decadenza.
Sui bond convertibili il test dello scorporo tra prestito e derivato
Autore: Fabio Giommoni e Giorgio Gavelli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 31
La nuova disciplina del bilancio d'esercizio impone lo scorporo dei
derivati incorporati in altri contratti, in analogia con quanto
previsto dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Il nuovo comma
11-bis all'art. 2426 c.c. prevede, infatti, che i derivati debbano
essere iscritti nello stato patrimoniale secondo la valutazione al fair
value e ciò anche se sono incorporati in altri strumenti finanziari. Il
caso tipico di scorporo del derivato è rappresentato dalle obbligazioni
convertibili le quali, in base al principio della sostanza economica
dell'operazione, devono essere 'scomposte' in bilancio nelle due
componenti rappresentate da un normale prestito obbligazionario non
convertibile su cui si applica il costo ammortizzato e da uno strumento
derivato (opzione di conversione in azioni - c.d. warrant).
Contraddittorio indispensabile
Autore: Andrea Bongi
Fonte: Italia Oggi pag: 7
Nel 2017 la Suprema corte ha dedicato ampio spazio all'accertamento
tributario. I giudici del massimario si sono pronunciati in tema di
difetti di sottoscrizione degli atti, di obbligo del contraddittorio
preventivo, dei vizi della motivazione e delle principali tipologie di
accertamento. Sul tema della sottoscrizione dell'avviso di accertamento
sono due le decisioni poste all'attenzione. Con la prima, la n.
09602/2017, si precisa che l'eccezione della illegittimità della
sottoscrizione deve essere proposta solo con l'originario ricorso. La
seconda, la n. 20628/2017, afferma che nell'ambito dei tributi locali
può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
funzionario. Sul contraddittorio preventivo i giudici, con la sentenza
n. 01007/2017, affermano che è necessario anche per i c.d. accessi
istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione con
esclusione della c.d. 'prova di resistenza'. Ampio spazio è dedicato
alla motivazione dell'accertamento: con la pronuncia n. 09008/2017 il
massimario afferma che l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni
qualvolta il fisco abbia posto il contribuente in condizione di
conoscere la pretesa tributaria.
Ravvedimento operoso anche per violazioni costituenti reato
Autore: Franco Ricca
Fonte: Italia Oggi pag: 8
Una recente pronuncia della Cassazione riaccende i riflettori sulla
questione dell'ammissibilità o meno del ravvedimento operoso per le
violazioni tributarie costituenti reato. Sin dal momento
dell'introduzione dell'istituto premiale l'Amministrazione finanziaria
ha escluso la possibilità di regolarizzare le infrazioni 'caratterizzate
da condotte fraudolente'. L'evoluzione del quadro normativo,
soprattutto in ambito penale-tributario, richiederebbe però un
ripensamento, stimolato anche dalla pronuncia del giudice di
legittimità, recante una 'presa d'atto' delle norme che, attribuendo
rilevanza penale al ravvedimento operoso, ne postulano evidentemente
l'applicabilità anche alle violazioni costituenti reato. Con la
sentenza n. 5448 del 6 febbraio 2018 la Corte di cassazione ha rilevato
che nel riformulato art. 13-bis del Dlgs 74/2000, il ravvedimento
operoso è menzionato fra le modalità di estinzione della pretesa
tributaria utili ai fini dell'accesso, in campo penale, alle cause di
non punibilità, alle circostanze attenuanti e al patteggiamento.
Imu diversa da Ici
Autore: Sergio Trovato
Fonte: Italia Oggi pag: 10
A differenza di quanto previsto per l'Ici, i coltivatori pensionati
hanno diritto alle agevolazioni Imu sui terreni. Lo status di
pensionato non fa venire meno il diritto a fruire dei benefici fiscali
previsti per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti
nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione. In
questo senso si è espresso il Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'Economia, con la risoluzione 1/2018. La tesi ministeriale si fonda
sulla diversità di trattamento normativo tra l'Ici e l'Imu. Nonostante
la diversa formulazione delle norme, non è così scontato che possa
essere riconosciuto al pensionato in agricoltura un beneficio fiscale
per l'Imu, non riservato allo stesso per la vecchia imposta municipale.
Secondo la risoluzione, ai fini del riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto e Iap non è richiesto che tali soggetti traggano
dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
Il bonus prima casa si sdoppia
Autore: Sandro Cerato
Fonte: Italia Oggi pag: 11
Agevolazione 'prima casa'. Con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018,
la Corte di cassazione afferma che ha diritto al bonus anche il
contribuente che disponga di un'altra abitazione nello stesso comune
qualora la stessa non sia idonea all'uso abitativo. In tema di
agevolazioni prima casa - dicono i giudici di legittimità - l'idoneità
della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso
oggettivo, che in senso soggettivo, nel senso che ricorre l'applicazione
del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non
sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive,
a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. Per usufruire
dell'agevolazione 'prima casa' la legge afferma che occorre: la
residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile; la non possidenza di
altre abitazioni nello stesso Comune; la non possidenza di altre
abitazioni acquistate con la stessa agevolazione.
Dalla rilevanza alla continuità Oic 11 bussola per i conti 2017
Autore: Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
Fonte: Italia Oggi pag: 20
L'Oic 11, nonostante sia in fase di restyling, risulta determinante per
la chiusura del bilancio dell'esercizio 2017. Nella bozza del nuovo
principio contabile si rilevano concetti innovativi rispetto al
passato: quello di 'rappresentanza sostanziale', quello di 'rilevanza'
e quello di 'continuità'; mentre, restano 'al palo' i postulati di
competenza, costanza nei criteri di valutazione, comparabilità e
neutralità. Per redigere con chiarezza il bilancio e fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale devono
essere rispettati i postulati del bilancio, ossia le disposizioni di
cui all'art. 2423 bis c.c. e le altre disposizioni normative di
contenuto analogo. Nel nuovo principio contabile, tali postulati
diventano otto in luogo dei 15 della vigente versione, ossia: prudenza;
prospettiva della continuità aziendale; rappresentazione sostanziale;
competenza; costanza nei criteri di valutazione; rilevanza;
comparabilità; neutralità.
Iva infragruppo compensata solo con garanzia
Autore: Ferruccio Bogetti e Gianni Rota
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 22
Solo con la garanzia la controllante può compensare i crediti
provenienti dalle altre società nella liquidazione Iva di gruppo. Ciò
anche nel caso in cui il credito indicato nell'ultima dichiarazione Iva
di gruppo non sia stato contestato durante le operazioni di verifica e
controllo automatizzato della dichiarazione Iva. Ad affermarlo la
Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza
532/09/2018. Il caso analizzato è quello di una Spa che utilizza il
credito Iva del 2010 in compensazione del 2011 per 1,8 milioni di euro
dopo averlo indicato nel quadro VY concernente la liquidazione di
gruppo della quale risulta essere la consolidante. Segue una verifica
fiscale e un atto di recupero del credito Iva da parte dell'ufficio per
l'anno 2011 per 350mila euro in quanto la compensazione del debito
d'imposta con il credito Iva è avvenuta senza la preventiva prestazione
di garanzia.
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