[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 6/3/2018
Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi)
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Mar 6 Mar 2018 10:14:56 CET
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6 Marzo 2018
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Notizie di Interesse
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La Ue accelera sulla web tax
Autore: G. Tr.
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 5
Web tax. Ieri l'Europa ha chiesto al G20 di accelerare in vista della
riunione dei ministri delle Finanze in programma il 19 e 20 marzo a
Buenos Aires. A ospitare il vertice che si occuperà anche delle azioni
coordinate contro i paradisi fiscali e i paesi non collaborativi, sarà
infatti l'Argentina. I cinque ministri di Francia, Germania, Italia,
Regno Unito e Spagna hanno scritto una lettera insieme ai vertici della
commissione Ue per trovare al più presto una risposta comune alle sfide
fiscali sollevate dall'economia digitale. Bruxelles presenterà la sua
proposta su una web tax il 21 marzo, all'indomani del vertice di Buenos
Aires. Dovrebbe articolarsi su un'aliquota vicina al 2%. Sulla web tax
nazionale il decreto attuativo dovrebbe essere approvato entro il 30
aprile, ma l'idea è quella di aspettare. (Ved. anche Italia Oggi: 'Web
tax, soluzioni condivise' - pag. 28)
Il voto in Italia non spaventa i listini europei: Piazza Affari perde
lo 0,42%
Autore: Maximilian Cellino
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 7
L'esito delle elezioni di domenica si fa a malapena sentire sui listini
di borsa. Gli operatori hanno preferito rivolgere l'attenzione al voto
tedesco e alla formazione di un governo di coalizione tra la Cdu e l'Spd
tedesco. Dopo l'annuncio che ha spianato la strada alla Grosse
Koalition l'euro è risalito oltre 1,23 dollari. I risultati, anche
inattesi delle urne, non hanno creato particolare volatilità. L'economia
continentale vive una fase di accelerazione oramai consolidata e la Bce
prosegue, anche se a ritmi più ridotti, agli acquisti di titoli
pubblici che garantiscono un certo sostegno. Tutte circostanze
attenuanti che giustificano la parziale indifferenza degli investitori.
Il dubbio iniziale sull'influenza dell'Italia resta. Così come restano
gli interrogativi sulla tenuta a medio-lungo termine dei PTp e della
stessa Piazza Affari che ieri, dopo la sbandata iniziale, hanno
limitato i danni. Il grosso delle vendite in borsa si è concentrato su
Mediaset (-5,5%) e sul settore bancario. Gli indici delle medie e
piccole capitalizzazioni hanno chiuso la giornata con un segno positivo
dello 0,37% e dello 0,28%. (Ved. anche Il Corriere della Sera: 'Altalena
di Piazza Affari e spread Manovra, il negoziato con Bruxelles' - pag.
15 e Italia Oggi: 'Niente panico a piazza Affari' - pag. 21)
Tassazione a tre vie per i dividendi
Autore: Giacomo Albano e Marco Piazza
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 24
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto tre regimi di imposizione dei
dividendi per i soggetti Ires. Il regime ordinario che comporta
l'esclusione dal reddito del 95% dell'ammontare dei dividendi
percepiti. La detassazione al 50% dei dividendi provenienti da soggetti
residenti in paradisi fiscali che svolgono un effettiva attività
industriale o commerciale nello Stato di insediamento e un regime di
tassazione integrale per gli utili provenienti da società localizzate
nei paradisi fiscali. La legge 205/2017 ha infatti modificato le
modalità di tassazione dei dividendi provenienti da Stati o territori a
regime fiscale privilegiato, stabilendo un regime di esclusione
parziale (al 50%) dal reddito della società percipiente a condizione
che sia dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte della partecipata
non residente, di un'attività industriale o commerciale nel mercato
dello Stato di insediamento. Di fatto si tratta di un regime intermedio
tra quello integrale e quello di esclusione al 95%. Il regime ordinario
si applica agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle società ed enti residenti.
Aliquota al 26% sulle plusvalenze dal 2019
Autore: Giacomo Albano e Marco Piazza
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 24
Regime impositivo unico per la tassazione dei dividendi percepiti da
persone fisiche. Con le modifiche della legge di Bilancio 2018 tutti
gli utili distribuiti da società ed enti residenti e non residenti
scontano la ritenuta o imposta sostitutiva del 26%, sia che derivino da
partecipazioni qualificate che non qualificate. Finora, nei confronti
delle persone fisiche residenti la ritenuta o imposta sostitutiva del
26% era applicata solo sugli utili e proventi derivanti da
partecipazioni non qualificate, mentre se riferiti a partecipazioni
qualificate concorrevano alla formazione del reddito Irpef del
percipiente nella misura del 58,14%. Le nuove regole di tassazione dei
dividendi si applicano ai redditi di capitale 'percepiti' a partire dal
1°gennaio 2018. Una norma transitoria prevede, tuttavia, che alle
distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2017, e deliberate dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto Mef del 26 maggio
2017.
Effetto split payment allargato sull'Iva
Autore: Marco Mobili
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 25
La scissione dei pagamenti pesa per oltre 11 miliardi sui bilanci delle
imprese. E' il dipartimento delle Finanze ad evidenziare l'effetto
della misura antievasione estesa dallo scorso 1°luglio anche ai
fornitori delle società controllate da Pa centrali e locali, nonché a
quelli delle società incluse nell'indice Ftse della Borsa di Milano.
Una misura in grado di garantire una crescita del gettito Iva sugli
scambi interni nel 2017 superiore al 4,4% rispetto al 2016. Ma non
basta. A far lievitare gli incassi Iva ha contribuito anche lo
spesometro. Tradotto in numeri l'Iva cresce complessivamente di oltre
5,2 miliardi di euro (+4,2%) sia sul fronte interno (+3,5 miliardi) sia
sulle importazioni (+1,7 miliardi). L'andamento delle entrate
tributarie ha risentito favorevolmente anche degli effetti delle varie
definizioni agevolate. Dalla rottamazione delle cartelle sono arrivati
oltre 12,9 miliardi di euro con una crescita di +35% rispetto al 2016.
Dalla voluntary bis, invece, solo 956 milioni. In calo il canone TV.
E' sempre sanabile la notifica dell'appello al difensore revocato
Autore: Antonio Iorio
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 25
E' nulla e non inesistente e, pertanto, può essere rinnovata, la
notifica dell'appello al precedente difensore revocato e non a quello
nuovo nominato già nel primo grado di giudizio. Ad affermarlo la Corte
di cassazione con l'ordinanza n. 5133 depositata ieri che rivede il
precedente orientamento espresso di recente in un caso analogo. La
pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione di una società che
lamentava di aver avuto conoscenza tardiva del giudizio di appello
intrapreso dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza di primo
grado a lei favorevole. In particolare, eccepiva che la notifica
dell'atto di appello fosse avvenuta presso il precedente difensore
revocato e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo
grado di giudizio. Di conseguenza, la Ctr avrebbe dovuto dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica. Gli
'ermellini' hanno accolto il ricorso, ma hanno ritenuto la notifica in
questione nulla e non inesistente.
Canone Rai, esenzione a 8mila euro
Autore: Saverio Fossati
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 25
E' stato pubblicato sulla G.U. del 3 marzo il decreto dell'Economia che
cambia le regole dell'esonero dal Canone tv per gli anziani. L'esonero
è riservato a chi, in possesso di un televisore, abbia compiuto 75 anni
e non superi gli 8mila euro di reddito annuo per il 2017. Non si
contano i redditi esenti da Irpef e soggetti a tassazione separata. Il
limite in vigore fino al 2017 era di 6.713 euro. In base alla nuova
soglia di redditi sono circa 350mila (erano 115mila) gli anziani
esentati. Il costo totale del mancato versamento ammonta a 20,9 milioni
di euro. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità di
attuazione dell'agevolazione e il modulo da compilare entro il 30
aprile 2018 per chi chiede l'esenzione la prima volta.
E' pari e patta tra una tantum
Autore: Valerio Stroppa
Fonte: Italia Oggi pag: 25
Ieri il Dipartimento delle finanze ha pubblicato il bollettino annuale
sulle entrate del 2017. Dai dati emerge che la rottamazione delle
cartelle ha coperto il buco della voluntary disclosure-bis. I 3,1
miliardi di euro in meno, rispetto al 2016, incassati dall'erario lo
scorso anno a seguito della riedizione della collaborazione volontaria,
sono stati più che compensati dalla definizione agevolata dei ruoli
(+3,3 miliardi), lasciando sostanzialmente invariato il gettito. A fare
la differenza è stata l'Iva, che grazie ai 5,2 miliardi di euro
incamerati in più ha consentito al bilancio pubblico di acquisire
entrate tributarie per 455,7 miliardi di euro, in crescita dell'1%
rispetto ai 451 miliardi del 2016. A spingere l'Iva ci sono sia la
ripresa dei consumi nazionali (+1,1%) sia i nuovi adempimenti
anti-evasione, tra i quali la comunicazione periodica delle
liquidazioni Iva e l'ampliamento soggettivo dello split payment.
Escludendo il gettito una tantum da voluntary, l'incremento è dell'1,7%.
Detrazione Iva, rischio anticipo
Autore: Sandro Cerato e Greta Popolizio
Fonte: Italia Oggi pag: 27
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, non
pone solo fine alla questione degli acquisti a cavallo d'anno ma
contiene alcune precisazioni che è bene tenere da conto per evitare di
incorrere in un'indebita detrazione anticipata dell'Iva soprattutto per
i contribuenti con liquidazione trimestrale. Le novità arrivate con la
manovrina di primavera hanno creato un serio problema di esercizio
della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti. La norma stabilisce
che il diritto alla detrazione dell'imposta di beni e servizi
acquistati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno
in cui il diritto alla detrazione è sorto. La novità non riguarda il
momento in cui 'nasce' il diritto alla detrazione ma piuttosto
l'esercizio del diritto alla detrazione che non può prescindere dalla
registrazione del documento di acquisto e dunque dalla sua effettiva
ricezione. La fattura va annotata in un apposito registro prima della
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione.
Associazioni sportive in eterno
Autore: Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Fonte: Italia Oggi pag: 28
La Commissione tributaria provinciale di Novara, con la sentenza n.
3/2018, depositata lo scorso 10 gennaio, afferma che le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni non possono perdere la
qualifica di Ente non commerciale. Il Coni, infatti, è l'unico garante
dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale e il riconoscimento ai
fini sportivi, rilasciato da questo organismo, preclude la perdita dei
benefici concessi alle associazioni sportive dilettantistiche. La
vicenda analizzata dai giudici tributari tratta dei compensi erogati da
una associazione sportiva senza fine di lucro riconosciuta dal Coni, a
cui non venivano riconosciute le agevolazioni. Per l'Agenzia delle
Entrate di Novara, i compensi erogati non potevano godere del
trattamento agevolato ex lege n. 133/1999. Questo in quanto il Centro
sportivo non era in possesso dei requisiti di legge per usufruire delle
agevolazioni previste per le Associazioni sportive dilettantistiche.
Trust, imposta di donazione all'8%
Autore: Valerio Stroppa
Fonte: Italia Oggi pag: 28
Se disponente, gestore e beneficiario di un trust coincidono si applica
l'imposta di donazione dell'8% sul valore del patrimonio conferito. E
non basta che il settlor indichi come beneficiario futuri discendenti,
non in vita al momento di costituzione del trust, perché la previsione
'finisce per assumere una valenza sostanzialmente elusiva della norma
tributaria'. La decisione è stata emessa dalla Ctp di Milano con la
sentenza n. 7012/8/17, depositata lo scorso 18 dicembre. Negata anche
l'applicazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa sul
conferimento dell'immobile.
Va rimborsata l'Iva eccedente
Autore: Emiliano Villa
Fonte: Italia Oggi pag: 29
Con la sentenza n. 587/2017 la Ctr Lombardia afferma che ha diritto al
rimborso il contribuente che versa l'Iva in misura superiore rispetto a
quanto effettivamente dovuto. I giudici tributari d'appello confermano
l'operato dei colleghi di primo grado. Nel caso analizzato, una società
emetteva fattura di importo consistente per la cessione di un bene
complesso nei confronti di altro soggetto applicando l'Iva al 20%. Il
cedente incassava la relativa Iva e successivamente la riversava
all'erario in sede di liquidazione. La società acquirente presentava la
dichiarazione Iva a credito e procedeva alla richiesta di rimborso
all'Erario che tuttavia lo negava. Per il fisco l'aliquota Iva
applicata sulla fattura era maggiore rispetto a quella corretta e
negava il rimborso ritenendo tale parte di imposta indebitamente
detratta. La cedente presentava così istanza per ottenere il rimborso
dell'imposta versata in eccesso all'Erario ma questa veniva respinta
dall'Ufficio. Il diniego veniva impugnato dall'originaria cedente.
Vale la data di invio dei carichi
Autore: Vincenzo Delli Priscoli
Fonte: Italia Oggi pag: 29
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, nella sentenza 581
del 19 febbraio 2018, afferma che ai fini della definizione agevolata a
rilevare non è la data in cui l'agente della riscossione riceve
effettivamente i carichi pendenti dall'ente creditore, bensì la data in
cui quest'ultimo trasmette i carichi pendenti del contribuente
all'agente della riscossione. Nel caso analizzato una società
presentava regolare istanza di definizione agevolata di una cartella di
pagamento dal valore complessivo di 67mila euro, di cui circa 45mila
dovuti a titolo di Iva e i restanti 22mila a titolo di sanzioni e
interessi, questi ultimi rientranti nella definizione agevolata
prevista dalla legge 225/2016.
Studi di settore, cassa neutra
Autore: Andrea Bongi
Fonte: Italia Oggi pag: 30
La contabilità per cassa con il criterio della registrazione non altera
gli studi di settore. L'indicazione del dato delle rimanenze finali
all'interno del modello esclude, infatti, la necessità di apportare
modifiche alle variabili sulla base delle quali si determinano i
risultati degli studi di settore per queste imprese minori. Correttivi
che si rendono invece necessari per le altre imprese minori
assoggettate al nuovo regime per cassa. La scelta per il regime delle
registrazioni contabili cioè dell'opzione sulla base della quale la
data di incasso e di pagamento si presume coincidente con quella di
registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, non dovrebbe
influenzare i calcoli dello studio di settore del contribuente. I
tecnici della Sose hanno escluso la necessità di dover applicare i
correttivi del regime di cassa per i soggetti che si avvalgono del
metodo della c.d. cassa virtuale. Visto l'abbandono degli studi di
settore, già deciso, il fisco ritiene di non dover mettere mano alle
variabili di Gerico per le imprese in semplificata.
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