[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 5/3/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Lun 5 Mar 2018 10:10:25 CET


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5 Marzo 2018
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Notizie di Interesse
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Cassa, fatture al bivio della registrazione 	
Autore:  Gianfranco Ferranti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  19 	
Regime di 'cassa'. Le due principali questioni che si pongono
riguardano i rapporti tra le regole stabilite per l'annotazione delle
fatture di acquisto e la detrazione ai fini dell'Iva e quelle per la
deduzione dei relativi costi in sede di determinazione del reddito
delle imprese minori che optano per il regime 'di registrazione Iva' e
la persistenza della necessità di tenere memoria delle rimanenze.
Anziché tenere i registri degli incassi e dei pagamenti, o quelli Iva
integrati con le annotazioni richieste ai fini delle imposte sui
redditi, i contribuenti possono scegliere se tenere i registri Iva
senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti,
annotando separatamente le operazioni rilevanti soltanto ai fini della
determinazione del reddito d'impresa. Tale criterio è più semplice
degli altri e può essere adottato da tutti i soggetti Iva. L'opzione,
vincolante, va esercitata per almeno un triennio. Nell'ambito di tale
regime è rilevante il momento in cui va effettuata la registrazione
delle fatture ai fini dell'Iva che deve tenere conto delle novità
introdotte dal dl 50/2017. 	
  	


Più rimanenze tracciate: più difese dagli uffici 	
Autore:  Gianfranco Ferranti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  19 	
Le rimanenze finali non concorrono a formare il reddito delle imprese
minori ma si ritiene che sia ancora necessario tenerne memoria. I
contribuenti sono tenuti a tenere memoria delle variazioni delle
rimanenze intervenute dopo il passaggio al regime 'di cassa', oltre che
per motivi extrafiscali, perché ad esempio nel rigo RG38 della prossima
dichiarazione dei redditi è richiesta l'indicazione delle rimanenze
finali del 2017 o della loro insussistenza. Inoltre, è in corso di
adozione una nuova metodologia basata sulle rimanenze finali di
magazzino, che permetterà la corretta applicazione degli studi alle
imprese minori. Nei modelli relativi alla comunicazione dei dati
relativi agli studi di settore continuerà, quindi, ad essere richiesta
l'indicazione dell'ammontare delle rimanenze finali. In caso di
passaggio al regime ordinario occorre distinguere tra le rimanenze di
merci il cui costo è stato dedotto in regime semplificato e quelle per
le quali non è stato ancora effettuato il pagamento, che rileveranno
come esistenze iniziali secondo le regole della competenza. 	
  	


Più convenienza ai prestiti 'P2P' 	
Autore:  Andrea Marchegiani e Agnese Menghi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  20 	
Con l'introduzione della ritenuta sui prestiti peer to peer (P2P) ad
opera della legge di Bilancio 2018, il legislatore torna ad occuparsi
del crowdfunding, cercando di delineare una normativa fiscale per il
settore Fintech andando ad integrare l'art. 78 del Codice del Terzo
settore che prevede una ritenuta del 12,50% sui prestiti P2P, se
finalizzati al sostegno delle attività di interesse generale. La novità
è stata introdotta in due fasi: includendo i proventi derivanti dai
prestiti P2P tra i redditi di capitale; prevedendo l'obbligo per gli
intermediari intervenuti nell'operazione, di applicare una ritenuta del
26% a titolo d'imposta su quei proventi. I prestiti P2P sono una
particolare tipologia di lending crowdfunding che consente a privati di
richiedere le risorse necessarie a una pluralità di finanziatori non
professionali, anche in deroga al divieto di raccolta del risparmio tra
il pubblico. La peculiarità è la possibilità di ottenere le risorse
necessarie in un canale alternativo e da una pluralità di soggetti, i
quali a loro volta, oltre a scegliere su chi investire, possono
diversificare il proprio portafoglio. 	
  	


Prima casa, superficie sotto tiro 	
Autore:  Rosanna Acierno 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  21 	
Sotto la lente del fisco finisce la qualifica di lusso delle abitazioni
acquistate come 'prima casa' direttamente dal costruttore da parte di
persone fisiche. Per accedere ai benefici 'prima casa' occorre
rispettare precisi requisiti di legge. Il recente decreto legislativo
n. 175/14 ha modificato il Dm 2 agosto 1969. Con la 'vecchia'
disciplina occorreva che l'abitazione non fosse qualificabile come di
lusso ; in base a quella 'nuova' invece la casa non deve ricadere nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In particolare: per gli atti
soggetti a registro, la nozione catastale ha sostituito la 'lussuosità'
così come definita dal Dm 2 agosto 1969 a partire dal 1°gennaio 2014;
per gli atti soggetti a Iva, invece, il cambio è scattato solo a
partire dal 13 dicembre 2014. Il Dm citato classifica, tra l'altro,
come 'di lusso' le singole unità immobiliari aventi superficie utile
complessiva superiore a mq. 240. Proprio con riferimento agli atti
stipulati fino al 12 dicembre 2014 e relativi ad acquisti di 'prima
casa' dai costruttori, gli uffici spesso verificano la superficie degli
immobili acquistati e, se superiore a 240mq, provvedono all'immediata
revoca dell'agevolazione. 	
  	


Terreni, Imu ridotta se c'è contratto 	
Autore:  Gian Paolo Tosoni 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  22 	
La Ctr Emilia Romagna, con la sentenza 3485/11 depositata il 15
dicembre 2017, afferma che non sconta l'Ici come area agricola per
l'intera superficie il terreno edificabile posseduto da un imprenditore
agricolo professionale o da un coltivatore diretto, di cui il soggetto
sia comproprietario con altre persone sprovviste di queste qualifiche.
Questo, qualora non ci sia un contratto di concessione in uso. Il
principio si applica anche all'Imu. Il caso esaminato dai giudici
bolognesi riguarda ipotesi frequenti di comunione legale tra i coniugi.
La fattispecie è relativa a un terreno in comproprietà tra tre persone,
inserito nel piano regolatore del Comune come area edificabile, che i
proprietari avevano assoggettato a Ici come terreno agricolo in quanto
condotto direttamente da una comproprietaria in possesso della
qualifica di Iap. 	
  	


Chirurgia estetica: le prestazioni sono esenti da Iva 	
Autore:  Laura Ambrosi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  22 	
Con la sentenza 9/1/2018 la Ctp Ravenna afferma che le prestazioni di
chirurgia estetica sono esenti da Iva in quanto si tratta di attività
volte al benessere psicofisico della persona e come tali suscettibili
del particolare trattamento Iva al pari delle altre prestazioni
mediche. L'Ufficio notificava un avviso di accertamento ad un chirurgo
estetico con il quale disconosceva l'esenzione Iva applicata alle
fatture emesse. Per le Entrate le prestazioni dovevano scontare
l'imposta al 22%. I giudici tributari di primo grado hanno tuttavia
rilevato che l'attività del chirurgo estetico non è una prestazione
meramente cosmetica, ma medica a tutti gli effetti. I trattamenti di
medicina estetica sono riservati al medico non potendo essere svolti da
estetisti. Sono, quindi, in ogni caso, rivolti a curare patologie che
possono essere tese al conseguimento dello stato di benessere del
paziente. 	
  	


L'integrativa lunga è possibile anche nel corso del giudizio 	
Autore:  Luca Benigni e Ferruccio Bogetti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  22 	
Applicazione retroattiva del Dlgs 193/2016. La presentazione della
dichiarazione integrativa può avvenire anche in sede processuale in
quanto l'oggetto del giudizio è l'accertamento del corretto presupposto
d'imposta applicabile indistintamente a qualsiasi rapporto tributario
non ancora esaurito. Ad affermarlo la Ctr Lombardia 407/1/18. Per i
giudici tributari la revisione dei termini per presentare la
dichiarazione integrativa ha valenza sistematica ed è applicabile
retroattivamente al fine di far coincidere i tempi dell'esercizio del
potere autocorrettivo del contribuente e quelli del potere impositivo
dell'amministrazione. Inoltre, la possibilità di emendare la
dichiarazione per errori commessi nella sua redazione in grado di
incidere sull'obbligazione tributaria è esercitabile anche in sede
processuale. Ciò in quanto oggetto del giudizio è sempre l'accertamento
del presupposto d'imposta quale fonte dell'obbligazione tributaria. 	
  	


Revisione guidata per le Pmi 	
Autore:  Claudio Ceradini 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  31 	
Dal Consiglio nazionale dei commercialisti è in arrivo un vademecum per
la revisione legale nelle Pmi. Lo scorso 2 febbraio è terminata,
infatti, la fase di pubblica consultazione del documento sulla
revisione nelle imprese di minori dimensioni. Ora, dopo l'esame delle
osservazioni, prevedibilmente in tempo per orientare le fasi conclusive
della revisione dei bilanci 2017, costituirà il riferimento operativo
per i sindaci incaricati. La bozza di manuale traccia la via al sindaco
revisore, declinando il contenuto dei principi Isa Italia e delineando
le fasi del processo di revisione, dall'accettazione dell'incarico,
alla programmazione del lavoro, sino alla sua esecuzione ed alla
organizzazione delle carte di lavoro, senza trascurare puntuali
indicazioni sulla verifica delle condizioni di indipendenza. Il
sindaco-revisore è chiamato a pianificare il proprio lavoro, con
l'obiettivo di limitare il rischio di revisione, e quindi la
possibilità di emettere un giudizio positivo su un bilancio affetto da
errori tali da comprometterne la funzione informativa e non individuati
e corretti. 	
  	


Tari, doppia via per i rimborsi 	
Autore:  Giuseppe Debenedetto 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  26 	
Dal ministero dell'Economia arrivano nuove istruzioni sulle modalità di
correzione della quota variabile Tari. I Comuni possono effettuare i
rimborsi relativi alle pertinenze agendo in autotutela oppure
attingendo le risorse finanziarie dal proprio bilancio. La prima strada
è a saldo zero per il Comune, la seconda ha invece un impatto sulla
fiscalità generale. Per il Mef non è comunque possibile riportare nei
piani finanziari successivi le somme rimborsate ai contribuenti. Il
problema interessa diversi Comuni, tra cui città anche piuttosto
grandi. L'errore non riguarda solo l'applicazione della quota variabile
alle pertinenza, ma anche l'illegittima restrizione del concetto di
pertinenza. Tra i Comuni domina l'attesa di indicazioni definitive.
Milano è stata la prima a rendersi disponibile per i rimborsi
modificando il proprio regolamento Tari e le tariffe per il 2018 ma sui
rimborsi non ha ancora preso una decisione. 	
  	


Saldo Iva 2017, versamenti senza oneri entro il 16 marzo 	
Autore:  Franco Ricca 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  7 	
Il 16 marzo 2018 scade il termine per versare, senza oneri aggiuntivi,
il saldo Iva 2017. Con le maggiorazioni di legge è possibile, tuttavia,
rinviare il versamento fino ai termini previsti per il pagamento a
saldo delle imposte sui redditi. Per quest'anno tale scadenza è fissata
per il 20 agosto 2018. Riassumendo il saldo Iva del 2017 può essere
versato: entro il 16 marzo 2018 senza oneri aggiuntivi, oppure entro il
2 luglio 2018 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di
mese successivo al 16 marzo, oppure entro il 20 agosto 2018 con
l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. L'importo da versare va
arrotondato all'unità di euro, salvo che debba essere elaborato, come
nell'ipotesi di rateazione, nel qual caso va arrotondato al centesimo.
Il debito o credito Iva risultante a saldo dalla dichiarazione annuale
non è dovuto e non è rimborsabile se non supera 10 euro; se superiore,
l'importo è dovuto o rimborsabile per intero. Il versamento non va
eseguito per importi inferiori a 11 euro. 	
  	


Non profit, esenzioni limitate 	
Autore:  Sergio Trovato 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  9 	
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3528/2018 ha chiarito che la
convenzione con un ente pubblico non esclude la natura commerciale e
non conferma che l'obiettivo perseguito sia quello di soddisfare
bisogni socialmente rilevanti. Dunque, le convenzioni con la Pa non
salvano dalle imposte locali. Solo l'esercizio delle attività
sanitarie, didattiche, assistenziali ecc., a titolo gratuito o con
richieste di rette simboliche, esone dal pagamento di Imu e Tasi. Per
fruire dell'esenzione è essenziale che per lo svolgimento delle
attività siano richieste rette simboliche e comunque non superiori alla
media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con
modalità commerciali. Gli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali concessi in comodato secondo la Dre Emilia-Romagna
(sentenza 271/2017) sono esenti dall'Imu ma i giudici di legittimità
non concordano in quanto gli enti proprietari non utilizzano
direttamente gli immobili. 	
  	


Pir, chi dismette può ricorrere al costo medio ponderato 	
Autore:  Bruno Pagamici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  10 	
Con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 l'Agenzia delle Entrate
chiarisce che i redditi generati dagli investimenti nei Piani
individuali di risparmio (Pir) non sono soggetti né a tassazione come
redditi di capitali, né all'imposta di successione. La non imponibilità
riguarda le persone fisiche residenti in Italia che conseguono redditi
di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di
impresa. E' vietato essere titolari di più di un Pir e il limite
massimo dell'importo investito non può superare i 150mila euro, con un
limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di
non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.
Solo trascorsi i 5 anni di durata degli investimenti sarà consolidato
il regime di non imponibilità. In caso di dismissioni o mancato
rispetto delle regole, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione
ordinaria senza applicazione di sanzioni. In caso di attività ceduta o
rimborsata sarà possibile permanere nel Pil e beneficiare delle
agevolazioni fiscali con il reinvestimento entro 90 giorni in altri
strumenti finanziari. (Ved. Anche Il Sole 24 Ore: 'Pir 'lunghi', fisco
più leggero' - pag. 4) 	
  	


Dichiarazioni 2018 al restyling 	
Autore:  Bruno Pagamici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12 	
Super e iper ammortamento impattano sul quadro RF del modello SC 2018.
La disciplina di vantaggio degli investimenti in beni strumentali nuovi
ha determinato necessari ritocchi sui modelli dichiarativi delle
società di capitali e sulle relative istruzioni. Per rendere più
evidenti le misure delle singole discipline apportate dalla manovra
2018, sono stati individuati appositi codici in aggiunta a quelli
presenti nelle istruzioni del modello dichiarativo dell'anno scorso,
che sono state pertanto integrate alla luce delle nuove disposizioni.
Resta centrale il momento in cui si viene a determinare l'investimento,
anche in considerazione degli acconti corrisposti dal beneficiario. Per
il super ammortamento scende dal 40 al 30% la percentuale di
maggiorazione del costo di acquisizione e sono esclusi dal perimetro di
applicazione dell'agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri
mezzi di trasporto. Inoltre, le nuove disposizioni sul super
ammortamento non si applicano agli investimenti che si avvalgono della
proroga dell'agevolazione di cui alla legge di bilancio 2017. Anche per
l'iper ammortamento vanno fatte necessarie distinzioni. 	
  	


Le srl a un euro si moltiplicano 	
Autore:  Cinzia De Stefanis 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  13 	
I dati elaborati da Infocamere dicono che in quattro anni sono nate
174.581 Srl a un euro. Lazio, Campania, Lombardia e Sicilia sono le
regioni con il maggior numero di costituzione. In primis c'è il Lazio
con 35.305 Srl sempificate. Segue la Campania con 23.946, poi la
Lombardia con 17.886 Srl iscritte. In Sicilia sono 15.905 le Srl smart
costituite e conseguentemente iscritte al registro delle imprese. Il
settore in cui le imprese costituite sotto forma di srl semplificate
sono maggiormente presenti è quello del commercio, seguito da
costruzioni, alloggio e ristorazione e manifattura. 	
  	


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