[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 2/3/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Ven 2 Mar 2018 10:08:39 CET


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2 Marzo 2018
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Notizie di Interesse
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L'industria traina il Pil (1,5%), cala il debito 	
Autore:  Davide Colombo 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  3 	
I conti nazionali pubblicati ieri dall'Istat confermano una crescita
incoraggiante, meglio delle previsioni. Grazie all'industria il Pil è
aumentato dell'1,5% in volumi e del 2,1% a prezzi di mercato, una
variazione quest'ultima determinante per il calo del rapporto
debito/Pil di cinque decimali al 131,5% (contro il 131,6 stimato in
autunno dal Mef). L'indebitamento netto si è fermato a -1,9% (-2,5% nel
2016), due decimali sotto le stime del Governo, segnando il valore più
basso da dieci anni, mentre l'avanzo primario è arrivato a +1,9% del
Prodotto. Sul lato della domanda il quarto anno consecutivo di ripresa
l'economia nazionale ha beneficiato, in particolare, della spinta alla
ripresa degli investimenti, cresciuti del 3,7% in volumi che ha
controbilanciato il rallentamento dei consumi. Cresciuti gli
investimenti in mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature, prodotti
della proprietà intellettuale e costruzioni. Variazione negativa,
pesante, per l'agricoltura (-4,4%). Il settore agricolo è stato l'unico
dove il progressivo consolidamento dell'economia non ha generato un
rafforzamento dell'occupazione. 	
  	


Così si deduce la rottamazione 	
Autore:  Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  21 	
Dichiarazioni 2018. Le somme versate per la definizione dei ruoli
concorrono alla riduzione dell'imponibile. Questo potrebbe dare origine
ad un rimborso Irpef. Sono infatti deducibili dal reddito complessivo
Irpef i contributi indicati nell'art. 10 del Tuir versati a Casse
professionali, all'Inps da artigiani, commercianti, lavoratori autonomi
senza una specifica Cassa professionale e all'Enasarco. Per fruire
della deduzione Irpef è però necessario che gli oneri siano
effettivamente sostenuti. Nella dichiarazione dei redditi 2018 sono
deducibili i contributi previdenziali pagati nel 2017 anche se riferiti
ad annualità precedenti. Occorre, invece, chiedersi se l'art. 10 del
Tuir nella versione attuale consenta la deducibilità della c.d. 'tassa
salute'. La questione è superabile ricomprendendo tale onere nella
locuzione 'contributi assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge'. Per chi ha scelto di rottamare rateizzando il
dovuto l'importo dell'onere deducibile sarà ragguagliato al debito
versato nel corso del 2017 rispetto al debito complessivo. 	
  	


Esclusi gli oneri di riscossione 	
Autore:  Lorenzo Pegorin 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  21 	
L'aggio esattoriale e gli interessi di riscossione non sono deducibili
ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi. Nessun beneficio fiscale è
infatti previsto né per il quadro P del modello Redditi 2018, né per il
quadro E del modello 730, dove queste componenti accessorie riferite
alla rottamazione pagate nel corso del 2017, rimangono comunque
deducibili ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche. E'
bene ricordare che chi si avvale della facoltà di rottamare i ruoli può
beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi
definiti nonché degli interessi di mora, solo con il pagamento
integrale del capitale e degli interessi previsti nei carichi, del
relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Per
quanto concerne gli interessi per il ritardato versamento, questi sono
deducibili solo nel caso in cui si tratti di reddito d'impresa. L'aggio
non è deducibile dal reddito d'impresa come non lo sono le sanzioni
pecuniarie. Per gli interessi passivi la deducibilità va determinata
applicando le modalità di calcolo dell'art. 96 Dpr 917/86 al loro
ammontare complessivo. 	
  	


Prestiti infragruppo a rischio presunzioni 	
Autore:  Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
Le mutate regole civilistiche sulla rilevazione dei finanziamenti
infragruppo a tasso non in linea con quello di mercato, con il
disallineamento fiscale derivante dalla mancata applicazione del
principio di derivazione rafforzata, complicano bilanci e dichiarazioni
dei soggetti interessati. Se a ciò aggiungiamo la sempre maggiore
attenzione che i verificatori riservano a queste somme, è facile
concludere che è opportuno per le imprese cercare strade alternative.
Le difficoltà di natura civilistica riguardano le società che redigono
il bilancio in forma ordinaria. Il principio contabile Oic 19 prevede
una particolare applicazione del principio di prevalenza della sostanza
sulla forma con riferimento ai finanziamenti di durata superiore a 12
mesi, erogati senza la previsione di interessi. L'esempio 2B tratta
l'ipotesi di un finanziamento 'erogato da una società che controlla con
un'interessenza significativa un'altra società'. Ci si chiede quale
trattamento vada riservato al finanziamento del socio persona fisica.
Meglio rientrare nelle casistiche che non sono costrette alle
complicazioni del regime a doppio binario. 	
  	


Dividendi, l'imposta al 26% penalizza gli enti finanziari 	
Autore:  Giorgio Gavelli e Marco Piazza 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
L'imposta al 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche al di
fuori dall'esercizio d'impresa penalizza gli enti finanziari che oltre
all'Ires del 24% scontano un'addizionale del 3,5%. L'addizionale
colpisce specialmente le banche, gli intermediari finanziari
autorizzati da Bankitalia all'esercizio dell'attività di concessione di
finanziamento nei confronti del pubblico, gli Istituti di moneta
elettronica e gli istituti di pagamento. Sono esonerate dall'addizionale
le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di
intermediazione mobiliare. Parimenti esonerate le fiduciarie. Se
sommiamo le imposte pagate dall'intermediario finanziario (Irap, Ires e
addizionale) sul reddito d'impresa al netto della deduzione forfettaria
del 10% dell'Irap, emerge che l'intermediario è in grado di distribuire
in media il 67% del reddito che ha prodotto. Applicando l'imposta secca
del 26% su tale ammontare, risulta che le imposte complessivamente
pagate superano la metà del reddito prodotto. 	
  	


Studi di settore, ritocco sulla 'cassa' 	
Autore:  Marco Mobili e Giovanni Parente 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  23 	
La Commissione degli esperti ha dato il via libera ai correttivi per
gli studi di settore 2018 con l'introduzione di un ritocco specifico
sul regime di cassa. Per i contribuenti in regime di contabilità
semplificata la Sose ha individuato un coefficiente correttivo
complessivo denominato di 'cassa'. Coefficiente calcolato sommando le
modifiche strutturali di cassa relative allo studio di settore, quelle
relative sia alle operazioni B2B che verso le pubbliche
amministrazioni. A queste si aggiungono poi i correttivi settoriali e
quelli territoriali. La principale novità tanto per le imprese quanto
per professionisti e intermediari consiste nella necessità di indicare
in fase di compilazione soltanto il valore delle rimanenze finali in
quanto sarà poi la Sose a ricostruire con proprie proiezioni
statistiche il periodo d'imposta di competenza. La Commissione degli
esperti ha dato il via libera anche al correttivo sul costo della
benzina per il trasporto di merci su strada e i servizi di trasloco.
Sono quattro i correttivi relativi a specifici studi di settore.
Interessano gli studi legali, outlet di abbigliamento, taxi e noleggio
con conduttore e strutture alberghiere ed extra-alberghiere. (Ved.
anche Italia Oggi: 'Studi di settore con correttivi' - pag. 25) 	
  	


Assegni, le controdeduzioni possono ridurre le penalità 	
Autore:  Guglielmo Saporito 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  23 	
Antiriciclaggio. In attesa di un decreto legislativo il consiglio è
quello di utilizzare con cautela i vecchi carnet di assegni privi della
stampigliatura 'non trasferibile'. Oggi le Ragionerie dello Stato
chiedono di pagare un'oblazione di 6mila euro per evitare le sanzioni
antiriciclaggio a chi ha emesso o incassato assegni privi
dell'annotazione 'non trasferibile'. L'oblazione di 6mila euro, da
pagare entro 60 giorni, elimina il rischio di procedure più complesse
che possono terminare con sanzioni da 3mila a 50mila euro. I deputati
chiedono al Governo una soluzione meno gravosa. O si torna a una
sanzione calcolata in percentuale o si adottano criteri che attutiscono
la sanzione (attualmente, da 3mila a 50mila euro, con l'oblazione di
6mila euro entro 60 giorni). Può avere interesse a eliminare la
procedura chi ha ricevuto l'assegno non trasferibile e si trova
segnalato per un'operazione ritenuta anomala. L'infrazione, infatti, fa
sorgere un dubbio di riciclaggio anche se l'operazione sospettata ha
una matrice molto banale. Se non vi è motivo specifico per pagare
subito l'oblazione meglio contare sui tempi lunghi (un anno) prima che
i decreti costringano a pagare. 	
  	


Abuso del diritto senza rilevanza penale 	
Autore:  Laura Ambrosi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  23 	
Non ha rilevanza penale l'operazione finalizzata a conseguire un
indebito vantaggio fiscale relativa a operazioni economiche reali.
Prima di affermare la tesi contraria, il giudice deve verificare che le
operazioni non siano state realizzate e siano riferite a soggetti
fittiziamente interposti. A sostenerlo è la Corte di cassazione con la
sentenza n. 9378/2018 di ieri. Il caso riguardava una contribuente che
chiedeva al tribunale dell'esecuzione la revoca della sentenza
definitiva di condanna per dichiarazione infedele. Alla donna era stato
contestato, quale socia di due Sas, l'omessa dichiarazione degli utili
percepiti da una delle due società e i corrispettivi della cessione
delle proprie quote. Il giudice dell'esecuzione escludeva la
configurabilità di un mero abuso del diritto evidenziando che alcune
operazioni contestate erano inesistenti sul piano economico giuridico e
che le finalità perseguite non si esaurivano nel risparmio fiscale.
Avverso l'ordinanza si ricorreva per Cassazione. Qui i giudici hanno
ribadito che non è più configurabile la dichiarazione infedele in
presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali. (Ved. anche
Italia Oggi: 'Abuso di diritto, condanna per elusione fiscale
revocabile' - pag. 25) 	
  	


Per i sindaci delle quotate necessaria l'autovalutazione 	
Autore:  Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  23 	
Il Cndcec ha posto in pubblica consultazione, fino al 15 marzo, una
edizione rivista delle norme di comportamento del Collegio sindacale
delle società quotate emanate nel 2015. Interessano tutti coloro che
ricoprono l'incarico di sindaco in quotate, ma anche i professionisti
iscritti all'Albo. Ogni norma contiene principi che forniscono ai
sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento di proprie funzioni.
In genere è accompagnata da brevi commenti che chiariscono le scelte
adottate. Il documento in consultazione richiede ai sindaci di
procedere all'autovalutazione che dovrà essere effettuata nella prima
riunione e, successivamente, almeno una volta l'anno. Tale attività
serve a valutare l'idoneità dei singoli e l'adeguata composizione
dell'organo. Per legge il collegio sindacale deve avere almeno 3
membri. Secondo il nuovo documento il numero deve essere adeguato al
tipo di società. Al collegio è anche demandata la vigilanza sul sistema
di controllo interno e gestione rischi. (Ved. anche Italia Oggi:
'Sindaci, il collegio si autovaluta' - pag. 32) 	
  	


Carburanti con modelli differenziati per la garanzia 	
Autore:  Ettore Sbandi e Benedetto Santacroce 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  23 	
Con il provvedimento 47927/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i
modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia necessaria per
attivare una delle esimenti previste dalla legge di bilancio
all'applicazione dell'Iva per i carburanti in estrazione da un deposito
fiscale. Sono infatti in vigore le disposizioni introdotte dalla legge
di Bilancio 2018 che, per frenare i fenomeni evasivi e fraudolenti
registrati nel settore, richiedono, in estrazione dal regime
sospensivo, il pagamento - oltre che delle accise - anche dell'Iva, da
versare con F24, senza possibilità di compensazione. I modelli da
utilizzare si distinguono per i depositi in titoli e quelli per le
fideiussioni bancarie o assicurative. (Ved. anche Italia Oggi: 'Benzina
senza Iva, ecco i modelli per la garanzia' - pag. 27) 	
  	


Ravvedimento a tutto campo 	
Autore:  Giuseppe D'Amico 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  27 	
Con la sentenza n. 5448/2018 la Corte di cassazione ha riconosciuto
l'applicazione del ravvedimento per il caso di frode a mezzo fatture.
Con questo strumento il contribuente può regolarizzare spontaneamente
le violazioni tributarie fino all'emissione dell'avviso di
accertamento. L'istituto trova applicazione per tutti i reati
penal-tributari. La pronuncia smentisce la risposta fornita di recente
dalle Entrate che richiamava la circolare delle Finanze 10 luglio 1998
n. 180/E che escludeva l'applicazione del ravvedimento operoso alle
ipotesi di frode a mezzo di fatture per operazioni inesistenti in
considerazione della loro intrinseca antigiuridicità. Per l'Agenzia
l'istituto consentirebbe di regolarizzare soltanto gli errori e le
omissioni che non derivano da comportamento doloso. La Cassazione ha
invece statuito che le parti possono accedere al 'patteggiamento' solo
se i debiti tributari, relativi ai delitti, siano stati estinti,
mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado. 	
  	


Rimborsi Iva consistenti 	
Autore:  Franco Ricca 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  28 	
La Corte di giustizia Ue dà ragione al contribuente e con la sentenza
del 28 febbraio 2018, procedimento C-387/16, sostiene che gli interessi
dovuti sul rimborso Iva pagato in ritardo per cause non imputabili al
contribuente devono essere corrisposti nella misura prevista dalla
normativa nazionale e non possono essere ridotti per ragioni equitative
e di ragionevolezza, quali l'eccessivo ammontare rispetto al capitale,
la durata e i motivi del ritardo, oppure l'effettivo danno subito dal
creditore. La pronuncia dei giudici di Lussemburgo è stata promossa dai
colleghi lituani in relazione ad una controversia originata dalla
ritardata esecuzione di un rimborso Iva che l'amministrazione aveva
prima negato, poi concesso a seguito di una sentenza della corte di
giustizia. La questione mirava a chiarire se l'art. 183 della direttiva
Iva e il principio di neutralità consentano una riduzione dell'importo
degli interessi dovuti al soggetto passivo, rispetto all'importo cui
avrebbe diritto secondo la legge nazionale. 	
  	


Web tax Ue con due soluzioni 	
Autore:  Valerio Stroppa 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  29 	
Web tax Ue: due le soluzioni. Una finale ma complessa e lunga da
realizzare. Una temporanea più limitata ma più immediata e fattibile.
La prima tasserebbe gli utili, la seconda i ricavi conseguiti dalle
multinazionali del web. E mentre nel primo caso il prelievo tributario
sarebbe quello ordinariamente previsto per le società, nel secondo si
creerebbe una nuova imposta, con aliquota fissata tra l'1% e il 5%. E'
questo il doppio binario che figurerebbe nella web tax che la
Commissione europea presenterà il prossimo 21 marzo. La strategia
basata su due alternative è giustificata dal fatto che Bruxelles deve
fare i conti con le pressanti insistenze degli Stati membri volte ad
adottare misure urgenti, anche di portata più limitata rispetto
all'effettiva dimensione del problema. Anche l'Italia, con l'ultima
manovra 2018, ha introdotto la sua web tax che tuttavia sarà
applicabile solo dal 2019. 	
  	


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