<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">2 Marzo 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'industria traina il Pil (1,5%), cala il debito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Colombo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I conti nazionali pubblicati ieri dall'Istat confermano una crescita incoraggiante, meglio delle previsioni. Grazie all'industria il Pil è aumentato dell'1,5% in volumi e del 2,1% a prezzi di mercato, una variazione quest'ultima determinante per il calo del rapporto debito/Pil di cinque decimali al 131,5% (contro il 131,6 stimato in autunno dal Mef). L'indebitamento netto si è fermato a -1,9% (-2,5% nel 2016), due decimali sotto le stime del Governo, segnando il valore più basso da dieci anni, mentre l'avanzo primario è arrivato a +1,9% del Prodotto. Sul lato della domanda il quarto anno consecutivo di ripresa l'economia nazionale ha beneficiato, in particolare, della spinta alla ripresa degli investimenti, cresciuti del 3,7% in volumi che ha controbilanciato il rallentamento dei consumi. Cresciuti gli investimenti in mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature, prodotti della proprietà intellettuale e costruzioni. Variazione negativa, pesante, per l'agricoltura (-4,4%). Il settore agricolo è stato l'unico dove il progressivo consolidamento dell'economia non ha generato un rafforzamento dell'occupazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Così si deduce la rottamazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dichiarazioni 2018. Le somme versate per la definizione dei ruoli concorrono alla riduzione dell'imponibile. Questo potrebbe dare origine ad un rimborso Irpef. Sono infatti deducibili dal reddito complessivo Irpef i contributi indicati nell'art. 10 del Tuir versati a Casse professionali, all'Inps da artigiani, commercianti, lavoratori autonomi senza una specifica Cassa professionale e all'Enasarco. Per fruire della deduzione Irpef è però necessario che gli oneri siano effettivamente sostenuti. Nella dichiarazione dei redditi 2018 sono deducibili i contributi previdenziali pagati nel 2017 anche se riferiti ad annualità precedenti. Occorre, invece, chiedersi se l'art. 10 del Tuir nella versione attuale consenta la deducibilità della c.d. 'tassa salute'. La questione è superabile ricomprendendo tale onere nella locuzione 'contributi assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge'. Per chi ha scelto di rottamare rateizzando il dovuto l'importo dell'onere deducibile sarà ragguagliato al debito versato nel corso del 2017 rispetto al debito complessivo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Esclusi gli oneri di riscossione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'aggio esattoriale e gli interessi di riscossione non sono deducibili ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi. Nessun beneficio fiscale è infatti previsto né per il quadro P del modello Redditi 2018, né per il quadro E del modello 730, dove queste componenti accessorie riferite alla rottamazione pagate nel corso del 2017, rimangono comunque deducibili ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche. E' bene ricordare che chi si avvale della facoltà di rottamare i ruoli può beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti nonché degli interessi di mora, solo con il pagamento integrale del capitale e degli interessi previsti nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Per quanto concerne gli interessi per il ritardato versamento, questi sono deducibili solo nel caso in cui si tratti di reddito d'impresa. L'aggio non è deducibile dal reddito d'impresa come non lo sono le sanzioni pecuniarie. Per gli interessi passivi la deducibilità va determinata applicando le modalità di calcolo dell'art. 96 Dpr 917/86 al loro ammontare complessivo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Prestiti infragruppo a rischio presunzioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le mutate regole civilistiche sulla rilevazione dei finanziamenti infragruppo a tasso non in linea con quello di mercato, con il disallineamento fiscale derivante dalla mancata applicazione del principio di derivazione rafforzata, complicano bilanci e dichiarazioni dei soggetti interessati. Se a ciò aggiungiamo la sempre maggiore attenzione che i verificatori riservano a queste somme, è facile concludere che è opportuno per le imprese cercare strade alternative. Le difficoltà di natura civilistica riguardano le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Il principio contabile Oic 19 prevede una particolare applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma con riferimento ai finanziamenti di durata superiore a 12 mesi, erogati senza la previsione di interessi. L'esempio 2B tratta l'ipotesi di un finanziamento 'erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società'. Ci si chiede quale trattamento vada riservato al finanziamento del socio persona fisica. Meglio rientrare nelle casistiche che non sono costrette alle complicazioni del regime a doppio binario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dividendi, l'imposta al 26% penalizza gli enti finanziari</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Marco Piazza
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'imposta al 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche al di fuori dall'esercizio d'impresa penalizza gli enti finanziari che oltre all'Ires del 24% scontano un'addizionale del 3,5%. L'addizionale colpisce specialmente le banche, gli intermediari finanziari autorizzati da Bankitalia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico, gli Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento. Sono esonerate dall'addizionale le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare. Parimenti esonerate le fiduciarie. Se sommiamo le imposte pagate dall'intermediario finanziario (Irap, Ires e addizionale) sul reddito d'impresa al netto della deduzione forfettaria del 10% dell'Irap, emerge che l'intermediario è in grado di distribuire in media il 67% del reddito che ha prodotto. Applicando l'imposta secca del 26% su tale ammontare, risulta che le imposte complessivamente pagate superano la metà del reddito prodotto.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Studi di settore, ritocco sulla 'cassa'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione degli esperti ha dato il via libera ai correttivi per gli studi di settore 2018 con l'introduzione di un ritocco specifico sul regime di cassa. Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata la Sose ha individuato un coefficiente correttivo complessivo denominato di 'cassa'. Coefficiente calcolato sommando le modifiche strutturali di cassa relative allo studio di settore, quelle relative sia alle operazioni B2B che verso le pubbliche amministrazioni. A queste si aggiungono poi i correttivi settoriali e quelli territoriali. La principale novità tanto per le imprese quanto per professionisti e intermediari consiste nella necessità di indicare in fase di compilazione soltanto il valore delle rimanenze finali in quanto sarà poi la Sose a ricostruire con proprie proiezioni statistiche il periodo d'imposta di competenza. La Commissione degli esperti ha dato il via libera anche al correttivo sul costo della benzina per il trasporto di merci su strada e i servizi di trasloco. Sono quattro i correttivi relativi a specifici studi di settore. Interessano gli studi legali, outlet di abbigliamento, taxi e noleggio con conduttore e strutture alberghiere ed extra-alberghiere. (Ved. anche Italia Oggi: 'Studi di settore con correttivi' - pag. 25)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Assegni, le controdeduzioni possono ridurre le penalità</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Guglielmo Saporito
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Antiriciclaggio. In attesa di un decreto legislativo il consiglio è quello di utilizzare con cautela i vecchi carnet di assegni privi della stampigliatura 'non trasferibile'. Oggi le Ragionerie dello Stato chiedono di pagare un'oblazione di 6mila euro per evitare le sanzioni antiriciclaggio a chi ha emesso o incassato assegni privi dell'annotazione 'non trasferibile'. L'oblazione di 6mila euro, da pagare entro 60 giorni, elimina il rischio di procedure più complesse che possono terminare con sanzioni da 3mila a 50mila euro. I deputati chiedono al Governo una soluzione meno gravosa. O si torna a una sanzione calcolata in percentuale o si adottano criteri che attutiscono la sanzione (attualmente, da 3mila a 50mila euro, con l'oblazione di 6mila euro entro 60 giorni). Può avere interesse a eliminare la procedura chi ha ricevuto l'assegno non trasferibile e si trova segnalato per un'operazione ritenuta anomala. L'infrazione, infatti, fa sorgere un dubbio di riciclaggio anche se l'operazione sospettata ha una matrice molto banale. Se non vi è motivo specifico per pagare subito l'oblazione meglio contare sui tempi lunghi (un anno) prima che i decreti costringano a pagare.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Abuso del diritto senza rilevanza penale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non ha rilevanza penale l'operazione finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale relativa a operazioni economiche reali. Prima di affermare la tesi contraria, il giudice deve verificare che le operazioni non siano state realizzate e siano riferite a soggetti fittiziamente interposti. A sostenerlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 9378/2018 di ieri. Il caso riguardava una contribuente che chiedeva al tribunale dell'esecuzione la revoca della sentenza definitiva di condanna per dichiarazione infedele. Alla donna era stato contestato, quale socia di due Sas, l'omessa dichiarazione degli utili percepiti da una delle due società e i corrispettivi della cessione delle proprie quote. Il giudice dell'esecuzione escludeva la configurabilità di un mero abuso del diritto evidenziando che alcune operazioni contestate erano inesistenti sul piano economico giuridico e che le finalità perseguite non si esaurivano nel risparmio fiscale. Avverso l'ordinanza si ricorreva per Cassazione. Qui i giudici hanno ribadito che non è più configurabile la dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali. (Ved. anche Italia Oggi: 'Abuso di diritto, condanna per elusione fiscale revocabile' - pag. 25)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per i sindaci delle quotate necessaria l'autovalutazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Cndcec ha posto in pubblica consultazione, fino al 15 marzo, una edizione rivista delle norme di comportamento del Collegio sindacale delle società quotate emanate nel 2015. Interessano tutti coloro che ricoprono l'incarico di sindaco in quotate, ma anche i professionisti iscritti all'Albo. Ogni norma contiene principi che forniscono ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento di proprie funzioni. In genere è accompagnata da brevi commenti che chiariscono le scelte adottate. Il documento in consultazione richiede ai sindaci di procedere all'autovalutazione che dovrà essere effettuata nella prima riunione e, successivamente, almeno una volta l'anno. Tale attività serve a valutare l'idoneità dei singoli e l'adeguata composizione dell'organo. Per legge il collegio sindacale deve avere almeno 3 membri. Secondo il nuovo documento il numero deve essere adeguato al tipo di società. Al collegio è anche demandata la vigilanza sul sistema di controllo interno e gestione rischi. (Ved. anche Italia Oggi: 'Sindaci, il collegio si autovaluta' - pag. 32)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Carburanti con modelli differenziati per la garanzia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ettore Sbandi e Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con il provvedimento 47927/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia necessaria per attivare una delle esimenti previste dalla legge di bilancio all'applicazione dell'Iva per i carburanti in estrazione da un deposito fiscale. Sono infatti in vigore le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018 che, per frenare i fenomeni evasivi e fraudolenti registrati nel settore, richiedono, in estrazione dal regime sospensivo, il pagamento - oltre che delle accise - anche dell'Iva, da versare con F24, senza possibilità di compensazione. I modelli da utilizzare si distinguono per i depositi in titoli e quelli per le fideiussioni bancarie o assicurative. (Ved. anche Italia Oggi: 'Benzina senza Iva, ecco i modelli per la garanzia' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ravvedimento a tutto campo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giuseppe D'Amico
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
27
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 5448/2018 la Corte di cassazione ha riconosciuto l'applicazione del ravvedimento per il caso di frode a mezzo fatture. Con questo strumento il contribuente può regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie fino all'emissione dell'avviso di accertamento. L'istituto trova applicazione per tutti i reati penal-tributari. La pronuncia smentisce la risposta fornita di recente dalle Entrate che richiamava la circolare delle Finanze 10 luglio 1998 n. 180/E che escludeva l'applicazione del ravvedimento operoso alle ipotesi di frode a mezzo di fatture per operazioni inesistenti in considerazione della loro intrinseca antigiuridicità. Per l'Agenzia l'istituto consentirebbe di regolarizzare soltanto gli errori e le omissioni che non derivano da comportamento doloso. La Cassazione ha invece statuito che le parti possono accedere al 'patteggiamento' solo se i debiti tributari, relativi ai delitti, siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rimborsi Iva consistenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di giustizia Ue dà ragione al contribuente e con la sentenza del 28 febbraio 2018, procedimento C-387/16, sostiene che gli interessi dovuti sul rimborso Iva pagato in ritardo per cause non imputabili al contribuente devono essere corrisposti nella misura prevista dalla normativa nazionale e non possono essere ridotti per ragioni equitative e di ragionevolezza, quali l'eccessivo ammontare rispetto al capitale, la durata e i motivi del ritardo, oppure l'effettivo danno subito dal creditore. La pronuncia dei giudici di Lussemburgo è stata promossa dai colleghi lituani in relazione ad una controversia originata dalla ritardata esecuzione di un rimborso Iva che l'amministrazione aveva prima negato, poi concesso a seguito di una sentenza della corte di giustizia. La questione mirava a chiarire se l'art. 183 della direttiva Iva e il principio di neutralità consentano una riduzione dell'importo degli interessi dovuti al soggetto passivo, rispetto all'importo cui avrebbe diritto secondo la legge nazionale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Web tax Ue con due soluzioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Web tax Ue: due le soluzioni. Una finale ma complessa e lunga da realizzare. Una temporanea più limitata ma più immediata e fattibile. La prima tasserebbe gli utili, la seconda i ricavi conseguiti dalle multinazionali del web. E mentre nel primo caso il prelievo tributario sarebbe quello ordinariamente previsto per le società, nel secondo si creerebbe una nuova imposta, con aliquota fissata tra l'1% e il 5%. E' questo il doppio binario che figurerebbe nella web tax che la Commissione europea presenterà il prossimo 21 marzo. La strategia basata su due alternative è giustificata dal fatto che Bruxelles deve fare i conti con le pressanti insistenze degli Stati membri volte ad adottare misure urgenti, anche di portata più limitata rispetto all'effettiva dimensione del problema. Anche l'Italia, con l'ultima manovra 2018, ha introdotto la sua web tax che tuttavia sarà applicabile solo dal 2019.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
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