[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 6/2/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Mar 6 Feb 2018 09:49:15 CET


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6 Febbraio 2018
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Notizie di Interesse
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Parte lo spesometro più 'leggero' Prima scadenza rinviata al 6 aprile 	
Autore:  Isidoro Trovato 	
Fonte:  Corriere della Sera  pag:  29 	
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che il 6 aprile scade l'invio del
nuovo spesometro. Lo slittamento, dall'originaria scadenza del 28
febbraio, arriva con alcune novità. Si punta alla semplificazione. Lo
scopo è alleggerire gli adempimenti a carico di imprese e
professionisti. Vengono infatti ridotte le informazioni da trasmettere.
Diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse
e ricevute di importo inferiore a 300 euro, viene limitato il numero
delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare
i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine diventa
facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o
semestrale. Le correzioni accolgono le sollecitazioni arrivate dai
professionisti contabili che da tempo segnalano la necessità di un
intervento correttivo sulla procedura esistente. Prossimo appuntamento
ora sarà la gestione della fatturazione elettronica che dal 2019
sostituirà lo spesometro. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Spesometro entro
il 6 aprile' - pag. 23 e Italia Oggi: 'Spesometro 2018 al 6 aprile' -
pag. 25) 	
  	


Sul registro il Fisco conferma le pretese 	
Autore:  Giovanni Parente 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  5 	
Sull'imposta di registro Agenzia delle Entrate e Cassazione confermano
le proprie pretese. E questo non fa altro che creare nuova confusione.
L'intervento del Governo nella manovra 2018 non ha sciolto dubbi e
perplessità in quanto manca un riferimento al passato. La nuova norma
rischia così di far proseguire i contenziosi. Già una commissione
tributaria ha espresso un orientamento opposto alla Cassazione. La data
di notifica dell'atto di contestazione potrebbe rappresentare uno
spartiacque tra passato e futuro, almeno stando a quanto espresso dalle
Entrate a Telefisco. Tutto ruota intorno a quelle che sono state
definite operazioni 'concatenate'. In merito alla tassazione, la
giurisprudenza nel tempo ha avallato le contestazioni del Fisco in
virtù dell'art. 20 del Tur secondo cui queste operazioni andavano
assoggettate non alla imposta fissa di registro ma a quella
proporzionale per la cessione d'azienda. Da qui la querelle e le
incertezze che hanno rischiato di paralizzare il mercato delle
operazioni straordinarie. 	
  	


Ace, riserve fuori dal calcolo per tutti 	
Autore:  Luca Miele 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  21 	
La riserva negativa per acquisto di azioni proprie va eliminata dal
calcolo del patrimonio netto che opera come limite alla variazione in
aumento rilevante ai fini Ace, anche per i soggetti Ias adopter. E' la
risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco
2018. Nell'applicazione dell'Ace il patrimonio netto costituisce un
limite invalicabile, nel senso che la base Ace di ciascun esercizio non
può comunque eccedere il patrimonio netto contabile, incluso l'utile
dell'esercizio stesso. Come già anticipato nel patrimonio netto occorre
escludere la riserva per acquisto di azioni proprie. La funzione
limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una
variazione agevolabile agli effetti dell'Ace che presuppone l'esistenza
di un patrimonio 'figurativo' non corrispondente alla effettiva entità
contabile. In altre parole, al beneficio deve sempre corrispondere un
patrimonio netto effettivo, nel quale va ricompreso anche l'utile
d'esercizio. 	
  	


No alle integrative a catena 	
Autore:  Riccardo Giorgetti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
Crediti da integrativa 'ultra-annuale' liberamente utilizzabili a
partire dall'esercizio successivo a quello di presentazione
dell'integrativa, facendo, comunque, attenzione alla dichiarazione.
Mentre non è possibile impiegare il sistema delle integrative 'a
catena'. Sono le importanti precisazioni fornite dalle Entrate nel
corso di Telefisco 2018. L'estensione della facoltà di trasmettere
integrative a favore entro il termine per l'accertamento ha condotto a
limitare il momento di utilizzabilità del credito emergente dalle
integrative presentate, oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Questi crediti,
infatti, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal
periodo successivo a quello di inoltro dell'integrativa per il
versamento di debiti ivi maturati. Se nel 2017 ho presentato
un'integrativa a favore per il 2014 ed emerge un credito di 100, esso
potrà essere impiegato a partire dal 2018. Questa impostazione, però,
contrasta con le istruzioni al modello Redditi 2018. Sul punto è
arrivata la precisazione delle Entrate. 	
  	


La compiuta giacenza nel 2017 può salvare dalla mediazione 	
Autore:  Rosanna Acierno 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  22 	
Non sono reclamabili gli atti di valore fino a 50mila euro, anche se
ritirati dopo il 1°gennaio 2018, laddove la compiuta giacenza si sia
perfezionata entro dicembre 2017. E' il chiarimento fornito dalle
Entrate nel corso di Telefisco, in risposta ad un quesito posto
sull'estensione, a decorrere dal 1°gennaio 2018, del reclamo-mediazione
sugli atti impositivi di valore fino a 50mila euro. E' bene ricordare
che la 'manovrina' di primavera ha elevato la soglia al di sotto della
quale occorre esperire, in caso di impugnazione, la procedura di
reclamo-mediazione, da 20mila a 50mila euro. Tale novità opera proprio
a decorrere dagli atti impositivi notificati dal 1°gennaio 2018. Farà
riferimento la data di ricezione dell'atto soggetto a reclamo. Se l'atto
impositivo è stato spedito prima del 1°gennaio 2018, ma ricevuto
successivamente a tale data, l'eventuale impugnazione, anche di valore
superiore a 20mila euro e fino a 50mila euro, ricade nell'ambito di
applicazione del reclamo-mediazione. 	
  	


Fisco senza sanzione del raddoppio per il contributo 	
Autore:  Alessandro Galimberti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  23 	
Non si applica al contenzioso tributario la sanzione processuale del
raddoppio del contributo unificato. La Corte costituzionale ha risolto
per via indiretta l'annosa vicende della penalità a carico di chi
appella la soccombenza di primo grado in modo pretestuoso e dilatorio.
A muovere la Consulta sull'interpretazione dell'art. 13 del Dpr
115/2002 in relazione all'art. 111 della Costituzione era stata
nell'aprile dello scorso anno la Ctr di Catanzaro, valutando le
conseguenze del mancato accoglimento del ricorso presentato dalle
Entrate sulla sentenza della Ctp Cosenza. Per i giudici tributari
d'appello l'effetto del doppio diniego sarebbe dovuto essere il
raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
Affrontando la questione la Consulta ha rimarcato che il raddoppio del
contributo per il soccombente pretestuoso trova applicazione unicamente
al processo civile e non su quello tributario. 	
  	


Comunicazione doc per il condominio 	
Autore:  Andrea Cartosio e Saverio Fossati 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  24 	
Gli amministratori di condominio, entro il 28 febbraio, sono tenuti a
trasmettere alle Entrate i dati fiscali delle detrazioni condominiali.
In argomento nei mesi scorsi sono emersi dubbi che l'Amministrazione
finanziaria ha risolto facilitando il lavoro di amministratori e
commercialisti. E' utile in primis rendere noto che è disponibile una
guida online che aiuta alla compilazione della comunicazione. In merito
al problema dell'arrotondamento di fatto, spesso si verificava una
differenza tra il totale iniziale e quello calcolato sulla base degli
importi arrotondati. Le Entrate spiegano che esiste un 'controllo di
coerenza' ai 50 centesimi, prima di inviare il file. Questione cantine:
ora vanno indicate quelle con rendita catastale autonoma, ma potrebbe
verificarsi un problema con i millesimi attribuiti al singole. Per le
Entrate l'informazione relativa ai millesimi non è rilevante. Sulle
morosità le Entrate confermano l'orientamento espresso l'anno scorso. 	
  	


Chi paga il ritardo può rimediare in dichiarazione 	
Autore:  Sa. Fo. 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  24 	
Senza dubbio il tema morosità rappresenta uno dei problemi più
dibattuti nella compilazione della comunicazione da inviare alle
Entrate. Lo è stato anche lo scorso anno. L'Agenzia ha affrontato la
questione dell'importo da attribuire a ciascun condòmino: se indicare
quello attribuito in base alla quota millesimale o quello
effettivamente pagato. Per le Entrate il riferimento è la circolare
122/1999 che attribuisce ai singoli condòmini, ai fini della detrazione
Irpef, l'importo effettivamente versato dal condominio. La presenza,
però, di condòmini morosi crea una differenza tra quanto versato dal
condominio con bonifico e quanto effettivamente versato dai singoli
condòmini. Per evitare che nella precompilata venga indicata la
spettanza della detrazione, l'amministratore dovrà indicare se il
pagamento sia avvenuto in parte o per intero. Per procedere alla
detrazione il condòmino moroso deve pagare entro il 31 ottobre
prossimo, se presenta la precompilata PF o entro il 23 luglio se
presenta il 730 precompilato. 	
  	


Lettere di compliance da 890 euro in media 	
Autore:  Valerio Stroppa 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  25 	
Nel 2017 l'Agenzia delle Entrate ha incassato, in media, 890 euro per
ogni lettera di compliance spedita ai contribuenti. A fronte di 1,5
milioni di 'alert', cittadini e imprese hanno corretto gli errori
pagando 1,3 miliardi di euro. Il dato è in crescita rispetto ai 711
euro per le lettere del 2016, quando a fronte di 700mila inviti lo
Stato aveva incamerato 500 milioni di euro, e ai 606 euro del 2015,
anno di debutto del nuovo strumento di controllo preventivo. Il trend
sembra confermare la crescita qualitativa e non solo quantitativa,
delle anomalie 'intercettate' in anticipo dal Fisco attraverso
l'incrocio dei dati. Anche se non sono stati pubblicati, a differenza
dell'anno precedente, i numeri relativi all'incisività delle lettere
sulle singole fattispecie. 	
  	


Liti fiscali col tesserino 	
Autore:  Cristina Bartelli 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  27 	
Via libera dei giudici di palazzo Spada al provvedimento che istituisce
l'elenco dei difensori abilitati nel giudizio tributario. Il decreto
del Mef prevede che l'elenco dei soggetti abilitati alla difesa di
fronte le commissioni tributarie sia tenuto dal Dipartimento delle
finanze. Tale elenco sarà articolato in diverse sezioni e a seconda
dell'accesso alle sezioni dovranno essere rispettati diversi requisiti
per l'iscrizione. L'articolo 8 del decreto prevede il rilascio di una
tessera di riconoscimento e, in caso di cancellazione dall'elenco, la
tessera andrà restituita. Sul fronte dei doveri e della deontologia, a
cui devono attenersi i soggetti iscritti nell'elenco, il decreto mutua
i principi del codice deontologico forense, adattandoli alla
specificità della rappresentanza innanzi le commissioni tributarie. 	
  	


Redditi esteri, ambito ristretto 	
Autore:  Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  28 	
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 2662 depositata lo scorso 2
febbraio, ha affermato la irretroattività della presunzione di
tassazione del reddito. Le somme non dichiarate e disponibili all'estero
non possono essere imponibili per i periodi di imposta antecedenti
all'entrata in vigore dell'articolo 12 del dl 78/2009. Il dl 78/2009
all'art. 12, comma 2, ha introdotto una presunzione in base alla quale,
se il contribuente non evidenzia le proprie disponibilità estere
detenute in un paese black list, la disponibilità in questione è da
considerarsi come reddito non tassato. La decisione degli ermellini
lascia aperte due questioni: la prima, è il momento a partire dal quale
la presunzione opera, se dal periodo d'imposta 2009 o 2010; la seconda,
concerne la possibilità di applicare la sanzione per mancata
compilazione del quadro Rw. 	
  	


Alta formazione cumulabile 	
Autore:  Gabriele Ventura 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  31 	
Commercialisti. Solo l'alta formazione si può far valere su due trienni
formativi. Per i crediti formativi normali, invece, non è possibile
computare quelli maturati nei tre anni precedenti sul triennio
successivo. E' quanto prevede il regolamento per la formazione continua
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato sul
Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio
2018. Il regolamento è in vigore dal 1°gennaio 2018. 	
  	


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