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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">6 Febbraio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Parte lo spesometro più 'leggero' Prima scadenza rinviata al 6 aprile</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Isidoro Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che il 6 aprile scade l'invio del nuovo spesometro. Lo slittamento, dall'originaria scadenza del 28 febbraio, arriva con alcune novità. Si punta alla semplificazione. Lo scopo è alleggerire gli adempimenti a carico di imprese e professionisti. Vengono infatti ridotte le informazioni da trasmettere. Diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, viene limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale. Le correzioni accolgono le sollecitazioni arrivate dai professionisti contabili che da tempo segnalano la necessità di un intervento correttivo sulla procedura esistente. Prossimo appuntamento ora sarà la gestione della fatturazione elettronica che dal 2019 sostituirà lo spesometro. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Spesometro entro il 6 aprile' - pag. 23 e Italia Oggi: 'Spesometro 2018 al 6 aprile' - pag. 25)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sul registro il Fisco conferma le pretese</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Sull'imposta di registro Agenzia delle Entrate e Cassazione confermano le proprie pretese. E questo non fa altro che creare nuova confusione. L'intervento del Governo nella manovra 2018 non ha sciolto dubbi e perplessità in quanto manca un riferimento al passato. La nuova norma rischia così di far proseguire i contenziosi. Già una commissione tributaria ha espresso un orientamento opposto alla Cassazione. La data di notifica dell'atto di contestazione potrebbe rappresentare uno spartiacque tra passato e futuro, almeno stando a quanto espresso dalle Entrate a Telefisco. Tutto ruota intorno a quelle che sono state definite operazioni 'concatenate'. In merito alla tassazione, la giurisprudenza nel tempo ha avallato le contestazioni del Fisco in virtù dell'art. 20 del Tur secondo cui queste operazioni andavano assoggettate non alla imposta fissa di registro ma a quella proporzionale per la cessione d'azienda. Da qui la querelle e le incertezze che hanno rischiato di paralizzare il mercato delle operazioni straordinarie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ace, riserve fuori dal calcolo per tutti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Miele
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La riserva negativa per acquisto di azioni proprie va eliminata dal calcolo del patrimonio netto che opera come limite alla variazione in aumento rilevante ai fini Ace, anche per i soggetti Ias adopter. E' la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018. Nell'applicazione dell'Ace il patrimonio netto costituisce un limite invalicabile, nel senso che la base Ace di ciascun esercizio non può comunque eccedere il patrimonio netto contabile, incluso l'utile dell'esercizio stesso. Come già anticipato nel patrimonio netto occorre escludere la riserva per acquisto di azioni proprie. La funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell'Ace che presuppone l'esistenza di un patrimonio 'figurativo' non corrispondente alla effettiva entità contabile. In altre parole, al beneficio deve sempre corrispondere un patrimonio netto effettivo, nel quale va ricompreso anche l'utile d'esercizio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>No alle integrative a catena</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Riccardo Giorgetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Crediti da integrativa 'ultra-annuale' liberamente utilizzabili a partire dall'esercizio successivo a quello di presentazione dell'integrativa, facendo, comunque, attenzione alla dichiarazione. Mentre non è possibile impiegare il sistema delle integrative 'a catena'. Sono le importanti precisazioni fornite dalle Entrate nel corso di Telefisco 2018. L'estensione della facoltà di trasmettere integrative a favore entro il termine per l'accertamento ha condotto a limitare il momento di utilizzabilità del credito emergente dalle integrative presentate, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Questi crediti, infatti, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal periodo successivo a quello di inoltro dell'integrativa per il versamento di debiti ivi maturati. Se nel 2017 ho presentato un'integrativa a favore per il 2014 ed emerge un credito di 100, esso potrà essere impiegato a partire dal 2018. Questa impostazione, però, contrasta con le istruzioni al modello Redditi 2018. Sul punto è arrivata la precisazione delle Entrate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La compiuta giacenza nel 2017 può salvare dalla mediazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Rosanna Acierno
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non sono reclamabili gli atti di valore fino a 50mila euro, anche se ritirati dopo il 1°gennaio 2018, laddove la compiuta giacenza si sia perfezionata entro dicembre 2017. E' il chiarimento fornito dalle Entrate nel corso di Telefisco, in risposta ad un quesito posto sull'estensione, a decorrere dal 1°gennaio 2018, del reclamo-mediazione sugli atti impositivi di valore fino a 50mila euro. E' bene ricordare che la 'manovrina' di primavera ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire, in caso di impugnazione, la procedura di reclamo-mediazione, da 20mila a 50mila euro. Tale novità opera proprio a decorrere dagli atti impositivi notificati dal 1°gennaio 2018. Farà riferimento la data di ricezione dell'atto soggetto a reclamo. Se l'atto impositivo è stato spedito prima del 1°gennaio 2018, ma ricevuto successivamente a tale data, l'eventuale impugnazione, anche di valore superiore a 20mila euro e fino a 50mila euro, ricade nell'ambito di applicazione del reclamo-mediazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fisco senza sanzione del raddoppio per il contributo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Galimberti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non si applica al contenzioso tributario la sanzione processuale del raddoppio del contributo unificato. La Corte costituzionale ha risolto per via indiretta l'annosa vicende della penalità a carico di chi appella la soccombenza di primo grado in modo pretestuoso e dilatorio. A muovere la Consulta sull'interpretazione dell'art. 13 del Dpr 115/2002 in relazione all'art. 111 della Costituzione era stata nell'aprile dello scorso anno la Ctr di Catanzaro, valutando le conseguenze del mancato accoglimento del ricorso presentato dalle Entrate sulla sentenza della Ctp Cosenza. Per i giudici tributari d'appello l'effetto del doppio diniego sarebbe dovuto essere il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti. Affrontando la questione la Consulta ha rimarcato che il raddoppio del contributo per il soccombente pretestuoso trova applicazione unicamente al processo civile e non su quello tributario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Comunicazione doc per il condominio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Cartosio e Saverio Fossati
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Gli amministratori di condominio, entro il 28 febbraio, sono tenuti a trasmettere alle Entrate i dati fiscali delle detrazioni condominiali. In argomento nei mesi scorsi sono emersi dubbi che l'Amministrazione finanziaria ha risolto facilitando il lavoro di amministratori e commercialisti. E' utile in primis rendere noto che è disponibile una guida online che aiuta alla compilazione della comunicazione. In merito al problema dell'arrotondamento di fatto, spesso si verificava una differenza tra il totale iniziale e quello calcolato sulla base degli importi arrotondati. Le Entrate spiegano che esiste un 'controllo di coerenza' ai 50 centesimi, prima di inviare il file. Questione cantine: ora vanno indicate quelle con rendita catastale autonoma, ma potrebbe verificarsi un problema con i millesimi attribuiti al singole. Per le Entrate l'informazione relativa ai millesimi non è rilevante. Sulle morosità le Entrate confermano l'orientamento espresso l'anno scorso.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Chi paga il ritardo può rimediare in dichiarazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sa. Fo.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Senza dubbio il tema morosità rappresenta uno dei problemi più dibattuti nella compilazione della comunicazione da inviare alle Entrate. Lo è stato anche lo scorso anno. L'Agenzia ha affrontato la questione dell'importo da attribuire a ciascun condòmino: se indicare quello attribuito in base alla quota millesimale o quello effettivamente pagato. Per le Entrate il riferimento è la circolare 122/1999 che attribuisce ai singoli condòmini, ai fini della detrazione Irpef, l'importo effettivamente versato dal condominio. La presenza, però, di condòmini morosi crea una differenza tra quanto versato dal condominio con bonifico e quanto effettivamente versato dai singoli condòmini. Per evitare che nella precompilata venga indicata la spettanza della detrazione, l'amministratore dovrà indicare se il pagamento sia avvenuto in parte o per intero. Per procedere alla detrazione il condòmino moroso deve pagare entro il 31 ottobre prossimo, se presenta la precompilata PF o entro il 23 luglio se presenta il 730 precompilato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Lettere di compliance da 890 euro in media</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel 2017 l'Agenzia delle Entrate ha incassato, in media, 890 euro per ogni lettera di compliance spedita ai contribuenti. A fronte di 1,5 milioni di 'alert', cittadini e imprese hanno corretto gli errori pagando 1,3 miliardi di euro. Il dato è in crescita rispetto ai 711 euro per le lettere del 2016, quando a fronte di 700mila inviti lo Stato aveva incamerato 500 milioni di euro, e ai 606 euro del 2015, anno di debutto del nuovo strumento di controllo preventivo. Il trend sembra confermare la crescita qualitativa e non solo quantitativa, delle anomalie 'intercettate' in anticipo dal Fisco attraverso l'incrocio dei dati. Anche se non sono stati pubblicati, a differenza dell'anno precedente, i numeri relativi all'incisività delle lettere sulle singole fattispecie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Liti fiscali col tesserino</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
27
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Via libera dei giudici di palazzo Spada al provvedimento che istituisce l'elenco dei difensori abilitati nel giudizio tributario. Il decreto del Mef prevede che l'elenco dei soggetti abilitati alla difesa di fronte le commissioni tributarie sia tenuto dal Dipartimento delle finanze. Tale elenco sarà articolato in diverse sezioni e a seconda dell'accesso alle sezioni dovranno essere rispettati diversi requisiti per l'iscrizione. L'articolo 8 del decreto prevede il rilascio di una tessera di riconoscimento e, in caso di cancellazione dall'elenco, la tessera andrà restituita. Sul fronte dei doveri e della deontologia, a cui devono attenersi i soggetti iscritti nell'elenco, il decreto mutua i principi del codice deontologico forense, adattandoli alla specificità della rappresentanza innanzi le commissioni tributarie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Redditi esteri, ambito ristretto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 2662 depositata lo scorso 2 febbraio, ha affermato la irretroattività della presunzione di tassazione del reddito. Le somme non dichiarate e disponibili all'estero non possono essere imponibili per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 12 del dl 78/2009. Il dl 78/2009 all'art. 12, comma 2, ha introdotto una presunzione in base alla quale, se il contribuente non evidenzia le proprie disponibilità estere detenute in un paese black list, la disponibilità in questione è da considerarsi come reddito non tassato. La decisione degli ermellini lascia aperte due questioni: la prima, è il momento a partire dal quale la presunzione opera, se dal periodo d'imposta 2009 o 2010; la seconda, concerne la possibilità di applicare la sanzione per mancata compilazione del quadro Rw.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Alta formazione cumulabile</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gabriele Ventura
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Commercialisti. Solo l'alta formazione si può far valere su due trienni formativi. Per i crediti formativi normali, invece, non è possibile computare quelli maturati nei tre anni precedenti sul triennio successivo. E' quanto prevede il regolamento per la formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018. Il regolamento è in vigore dal 1°gennaio 2018.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</body>
</html>