[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 23/4/2018
Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi)
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Lun 23 Apr 2018 10:09:55 CEST
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23 Aprile 2018
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Notizie di Interesse
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Cinque per mille alla svolta: la riforma esige trasparenza
Autore: Valentina Melis
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 4
La riforma del Terzo settore esige la massima trasparenza delle somme
assegnate ai beneficiari del cinque per mille dell'Irpef. Dopo un anno
dall'incasso gli enti beneficiari del contributo dovranno inviare alle
amministrazioni erogatrici un resoconto di come sono stati spesi i
fondi. Chi non lo farà rischia una sanzione pari al 25% dell'importo
ottenuto. Queste regole non sono ancora pienamente operative perché
manca un decreto che deve ridefinire anche le modalità di riparto e di
erogazione del contributo. Fino all'entrata in vigore di questo
provvedimento, valgono ancora i vecchi obblighi di rendicontazione, che
prevedono per tutti i beneficiari la stesura di una relazione su come
sono stati spesi i fondi e l'invio del testo al ministero ma solo per
chi ha ottenuto un contributo a partire da 20mila euro. Per il 2016, ad
esempio, gli enti interessati sono 2.178. I dati dicono che il 18%
degli enti obbligati a pubblicare online i propri bilanci e ad inviare
i rendiconti di come sono stati spesi i fondi del cinque per mille, non
lo fanno.
Condominio, così i lavori nel 730 online
Autore: Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 5
Controllare conviene. Nel quadro E del mod. 730 anche quest'anno
compaiono i dati delle detrazioni spettanti per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, bonus mobili e risparmio energetico. Ma se per
le rate relative a interventi la cui detrazione è già iniziata non ci
sono problemi, dato che sono riportate in automatico nella
precompilata, il controllo è di rigore per gli interventi sulle parti
comuni condominiali i cui bonifici sono stati pagati nel 2017. Le
probabilità che l'importo indicato nella precompilata sia diverso da
quello effettivamente spettante sono infatti parecchie, dato lo stress
cui l'amministratore del condominio è stato sottoposto con la
'comunicazione' inviata all'Agenzia delle Entrate lo scorso febbraio e
la notevole complessità della compilazione. In caso di errore le
correzioni non sono possibili, anzi: basta modificare la precompilata,
avendo cura di conservare la documentazione attestante la correttezza
dei propri conteggi. Oltre all'errore dell'amministratore la difformità
può derivare dal superamento del tetto spettante per i lavori
pluriennali.
Se manca l'attestazione è difficile usare il bonus
Autore: Marco Zandonà
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 5
Per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico su
parti comuni condominiali, i singoli condòmini possono usufruire delle
detrazioni fiscali dall'Irpef. Il beneficio compete con riferimento
all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore.
Sempre l'amministratore è tenuto a rilasciare ai condòmini una
certificazione entro i primi mesi dell'anno successivo a quello di
sostenimento delle spese. Questo consente la corretta presentazione
della dichiarazione dei redditi. Se l'amministratore non presenta
questa documentazione i condòmini perdono il diritto alla detrazione e
possono solo rivalersi per il risarcimento dei danni con il
professionista che non ha dato seguito alla richiesta dell'assemblea a
provvedere agli adempimento per fruire della detrazione o non ha
rilasciato ai condomini l'attestazione.
Bitcoin in RW, il bivio della 'chiave'
Autore: Stefano Capaccioli e Dario Deotto
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 17
Pochi giorni fa l'Agenzia delle Entrate, con un interpello, ha
assimilato le criptovalute a divise estere che, pertanto, 'devono
essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW'. Per l'Agenzia,
il dato va indicato alla colonna 3 ('codice individuazione bene') con
il '14' ('Altre attività estere di natura finanziaria'). Il
controvalore in euro della valuta virtuale, invece, va determinato al
31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data
sul sito dove il contribuente l'ha acquistata. La risposta delle
Entrate, tuttavia, non convince. Se, dal punto di vista oggettivo, le
criptovalute possono essere considerate attività di natura finanziaria,
da quello territoriale, devono essere 'attività estere'. Ma le cripto
valute sono a-territoriali, nel senso che non stanno né in Italia né
all'estero. Inoltre, l'Agenzia chiede il monitoraggio ma l'obbligo di
indicazione nel quadro RW non sussiste se la persona fisica ha la
disponibilità della chiave privata che è il mezzo con cui la persona
manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.
Vecchi assegni irregolari: vie d'uscita da rivedere
Autore: Nicola Forte
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 18
Da 10 anni è obbligatorio indicare la clausola di non trasferibilità
negli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il ministero
dell'Economia ha già fatto arrivare le prime contestazioni ai vecchi
assegni irregolari. Altre arriveranno. Le violazioni saranno punite con
una sanzione di importo variabile tra 3.000 e 50.000 euro. La sanzione
colpisce anche la mera disattenzione. Occorre stare accorti perché nel
tempo è cambiata più volte la soglia sopra la quale scatta la
punibilità e questo può indurre in errore chi ha conservato i carnet.
In passato il limite era pari a 12.500 euro, poi è diminuito, in
seguito aumentato per poi diminuire ancora fino a raggiungere la soglia
attuale di 1.000 euro. E' dunque possibile che sia conservato nel
cassetto un vecchio carnet di assegni con l'indicazione dell'obbligo di
apporre la clausola 'non trasferibile' per i titoli emessi di importo
pari o superiore a 12.500 euro. In questo caso l'avvertenza rischia
ancor di più di trarre in inganno il traente perché si deve fare
riferimento al limite in vigore al momento di emissione dell'assegno e
non al momento del rilascio del carnet. Da rivedere le vie d'uscita.
Irap in bilico su beni e collaboratori
Autore: Giorgio Gavelli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 19
Irap 2018. La preoccupazione principale di lavoratori autonomi e
piccoli imprenditori riguarda il perimetro della soggettività passiva.
In assenza di indicazioni di legge i giudici delineano il confine tra
la presenza dell'autonoma organizzazione e la sua assenza. Se è chiaro
che non è tenuto al tributo l'addetto con funzioni meramente esecutive,
altrettanto non può dirsi per il praticante e il collaboratore
familiare. Nel primo caso, recenti pronunce della Cassazione sembrano
mettere in discussione il principio finora affermato che chi 'impara'
il mestiere non può accrescere il valore aggiunto dell'attività del
dominus. Parallelamente, la Suprema corte non sembra aver definito il
contrasto interno sul ruolo da attribuire al collaboratore familiare.
Ancora non è chiaro il 'peso' da attribuire ai beni strumentali e il
ruolo svolto dalla disponibilità di studi professionali e ambulatori.
Versano sempre l'Irap gli studi associati e le società semplici/di
persone.
Ipoteca anche con diritto d'abitazione
Autore: Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
Con la sentenza 494/6/2018, la Commissione tributaria regionale del
Piemonte ha affermato che è legittima l'iscrizione di ipoteca eseguita
sull'immobile di cui il debitore sia comproprietario unitamente all'ex
coniuge, anche nell'ipotesi in cui sull'immobile risulti costituito
diritto di abitazione in favore dell'altro coniuge in seguito alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo i giudici il
contribuente non può opporsi all'iscrizione ipotecaria sull'immobile,
anche se adibito a prima casa, purché il debito per il quale si procede
superi l'importo di 20mila euro e l'agente della riscossione abbia
rispettato i 60 giorni di tempo dalla notifica della cartella di
pagamento e i 30 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione
ipotecaria. Sulla opponibilità a terzi del provvedimento di
assegnazione della casa coniugale, l'acquirente è vincolato solo se la
trascrizione dell'atto costitutivo è precedente all'iscrizione
ipotecaria.
Dipendente con Cud: il redditometro non allunga i termini
Autore: Luca Benigni e Ferruccio Bogetti
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza
515/14/2018, afferma che non è possibile applicare il maggior termine
d'accertamento previsto per l'omessa dichiarazione quando il lavoratore
dipendente non ha presentato la dichiarazione dei redditi ma il Fisco
con il redditometro gli contesta la presenza di somme non dichiarate.
Ciò in quanto il carattere presuntivo proprio del redditometro
impedisce di considerare omessa la dichiarazione del contribuente
esonerato in quanto manca la certezza della presenza effettiva di
ulteriori redditi oltre a quelli comunicati dal sostituto d'imposta.
Nei confronti del contribuente in possesso di certificazione Cud si
applica il termine breve per l'azione accertativa. Il redditometro non
allunga i termini in quanto la capacità contributiva è nota.
Niente prelievo sulla donazione risolta 'gratis'
Autore: Angelo Busani
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
Il contratto con il quale viene risolta una precedente donazione - con
l'effetto del ritorno in capo al donante della titolarità dei diritti
donati- è soggetto a imposta di registro solo se per la risoluzione
stessa sia previsto il pagamento di un corrispettivo, a carico
dell'originario donante e a favore dell'originario donatario. Lo ha
deciso la Ctp di Cuneo nella sentenza 295/1/2017 che tuttavia non
specifica espressamente quale sia la tassazione applicabile al
contratto risolutivo della donazione senza la previsione di un
corrispettivo. Ma, dato che la pronuncia conferma la tassazione
dell'atto risolutivo per il quale l'Agenzia aveva notificato un avviso
di liquidazione di imposta proporzionale di registro, è da credere che
la Ctp Cuneo abbia ritenuto tassabile il contratto risolutivo senza
corrispettivo con l'imposta di donazione.
L'integrativa a sfavore può ridurre la pretesa
Autore: Marco Nessi e Roberto Torelli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
La dichiarazione dei redditi non ha valore confessorio, pertanto, non
costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, ma è sempre emendabile
per rettificare l'errata esposizione degli importi dovuti in
corrispondenza dei righi del modello dichiarativo. E' il principio
affermato dalla Ctr della Lombardia nella sentenza 3374/19/2017. In
parziale accoglimento dell'appello i giudici tributari hanno precisato
che la trasmissione del modello non costituisce l'unica fonte
dell'obbligazione tributaria e può essere rettificato con una
dichiarazione integrativa. Nel caso l'ufficio notificava una cartella
di pagamento contestando l'errata esposizione della dichiarazione dei
redditi delle ritenute d'imposta relative all'anno 2009 e, di
conseguenza, recuperava a tassazione una maggiore imposta Ires per
157.239 euro, oltre a sanzioni e interessi.
Titolari effettivi, nessun segreto
Autore: Luciano De Angelis
Fonte: Italia Oggi pag: 5
La scorsa settimana il Parlamento europeo ha dato il via libera al
quinto aggiornamento della direttiva antiriciclaggio. Vediamo le
principali novità: tutti potranno accedere liberamente al Registro dei
titolari effettivi per individuare i beneficiari di società e trust.
Tutti i trust e le strutture ad essi affini dovranno essere iscritte al
Registro. I dati sui beneficiari effettivi delle società fiduciarie e
di strumenti analoghi dovranno essere accessibili a soggetti che
dimostrino di avere un interesse legittimo. La V direttiva dovrà ora
essere recepita attraverso la legge di delegazione europea per il 2018
e poi adottata attraverso ulteriori modificazioni al Dlgs 231/2007. Gli
obblighi antiriciclaggio si estendono alle piattaforme di cambio di
valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. In
questo modo le autorità competenti possono monitorare l'uso delle
valute virtuali ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto del
finanziamento al terrorismo.
Dichiarazioni Iva, dal 30 aprile via alle scadenze a catena
Autore: Franco Ricca
Fonte: Italia Oggi pag: 9
Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione
Iva 2018 relativa al 2017. A questa scadenza ne sono collegate altre,
in particolare la presentazione di dichiarazioni integrative 'a favore'
per il 2016 con diritto di utilizzare il credito in compensazione senza
vincoli aggiuntivi rispetto a quelli della disciplina generale, nonché
le regolarizzazioni delle violazioni con la riduzione delle sanzioni
secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso. Nello stesso termine,
inoltre, è possibile sostituire una precedente dichiarazione presentata
per il 2017, senza applicazione di sanzioni. E' bene ricordare che la
dichiarazione annuale Iva è obbligatoria per tutti i contribuenti Iva
anche in assenza di operazioni imponibili. La dichiarazione costituisce
infatti la sede per la chiusura di operazioni dalle quali può scaturire
un conguaglio a debito o a credito rispetto alle liquidazioni
periodiche eseguite nel corso dell'anno.
Modelli 2018, prove di flat tax
Autore: Andrea Bongi
Fonte: Italia Oggi pag: 11
Nel modello Redditi 2018 delle società di capitali debutta l'aliquota
al 24%, in luogo del 27,5%. Ulteriori novità sono contenute nei quadri
RF dove, fra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile ai
fini dell'Ires, trovano conferma le deduzioni relative al super e
iperammortamento nonché i nuovi codici per la corretta gestione del
regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili
organizzazioni. Novità anche negli altri quadri che interessano il
modello delle società di capitali, in particolare nel quadro RS -
Prospetti vari, dove trovano collocazione apposite sezioni per la
gestione del 'Patent box' nonché le novità in tema di detrazioni Ires
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Tassazione catastale sine die
Autore: Fabrizio G.Poggiani
Fonte: Italia Oggi pag: 12
Con la risoluzione n. 28/E dello scorso 11 aprile l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che per le società agricole con opzione per
tassazione fondiaria è valido il comportamento concludente ma,
all'omessa comunicazione è applicabile la sanzione amministrativa da
250 a 2mila euro. Le dette società, inoltre, possono partecipare alla
tassazione di gruppo, in particolare del consolidato nazionale,
ricorrendone le condizioni, giacché non esiste norma di esclusione. Con
riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, derivanti dalla
cessione di immobili, la società potrà optare per la tassazione
rateizzata delle plusvalenze realizzate in costanza di tassazione
fondiaria, nel rispetto delle condizioni richieste. Interessi passivi:
in costanza di tassazione catastale, la società non può applicare le
disposizioni contenute nell'art. 96 del Tuir comma 4, ma solo in caso
di fuoriuscita dal regime, fermo restando il rispetto delle condizioni
richieste.
Ruralità, conta la destinazione
Autore: Sergio Trovato
Fonte: Italia Oggi pag: 13
Per gli immobili strumentali all'attività agricola è irrilevante la
categoria catastale. Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della
ruralità è la loro destinazione all'esercizio delle attività agricole.
A tal fine va presentata un'istanza di annotazione di ruralità
dell'immobile che ha effetto retroattivo. Ad affermarlo la Commissione
tributaria regionale della Sardegna con la sentenza n. 267 dello scorso
20 marzo. I giudici tributari d'appello hanno precisato che se la
domanda è stata proposta entro il termine previsto dalla legge,
l'annotazione produce effetti per i cinque anni precedenti e dà diritto
all'esenzione anche per il passato.
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