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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">23 Aprile 2018</div>
</div>
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</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cinque per mille alla svolta: la riforma esige trasparenza</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valentina Melis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La riforma del Terzo settore esige la massima trasparenza delle somme assegnate ai beneficiari del cinque per mille dell'Irpef. Dopo un anno dall'incasso gli enti beneficiari del contributo dovranno inviare alle amministrazioni erogatrici un resoconto di come sono stati spesi i fondi. Chi non lo farà rischia una sanzione pari al 25% dell'importo ottenuto. Queste regole non sono ancora pienamente operative perché manca un decreto che deve ridefinire anche le modalità di riparto e di erogazione del contributo. Fino all'entrata in vigore di questo provvedimento, valgono ancora i vecchi obblighi di rendicontazione, che prevedono per tutti i beneficiari la stesura di una relazione su come sono stati spesi i fondi e l'invio del testo al ministero ma solo per chi ha ottenuto un contributo a partire da 20mila euro. Per il 2016, ad esempio, gli enti interessati sono 2.178. I dati dicono che il 18% degli enti obbligati a pubblicare online i propri bilanci e ad inviare i rendiconti di come sono stati spesi i fondi del cinque per mille, non lo fanno.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Condominio, così i lavori nel 730 online</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Controllare conviene. Nel quadro E del mod. 730 anche quest'anno compaiono i dati delle detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili e risparmio energetico. Ma se per le rate relative a interventi la cui detrazione è già iniziata non ci sono problemi, dato che sono riportate in automatico nella precompilata, il controllo è di rigore per gli interventi sulle parti comuni condominiali i cui bonifici sono stati pagati nel 2017. Le probabilità che l'importo indicato nella precompilata sia diverso da quello effettivamente spettante sono infatti parecchie, dato lo stress cui l'amministratore del condominio è stato sottoposto con la 'comunicazione' inviata all'Agenzia delle Entrate lo scorso febbraio e la notevole complessità della compilazione. In caso di errore le correzioni non sono possibili, anzi: basta modificare la precompilata, avendo cura di conservare la documentazione attestante la correttezza dei propri conteggi. Oltre all'errore dell'amministratore la difformità può derivare dal superamento del tetto spettante per i lavori pluriennali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Se manca l'attestazione è difficile usare il bonus</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Zandonà
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali, i singoli condòmini possono usufruire delle detrazioni fiscali dall'Irpef. Il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore. Sempre l'amministratore è tenuto a rilasciare ai condòmini una certificazione entro i primi mesi dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Questo consente la corretta presentazione della dichiarazione dei redditi. Se l'amministratore non presenta questa documentazione i condòmini perdono il diritto alla detrazione e possono solo rivalersi per il risarcimento dei danni con il professionista che non ha dato seguito alla richiesta dell'assemblea a provvedere agli adempimento per fruire della detrazione o non ha rilasciato ai condomini l'attestazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bitcoin in RW, il bivio della 'chiave'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Stefano Capaccioli e Dario Deotto
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Pochi giorni fa l'Agenzia delle Entrate, con un interpello, ha assimilato le criptovalute a divise estere che, pertanto, 'devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW'. Per l'Agenzia, il dato va indicato alla colonna 3 ('codice individuazione bene') con il '14' ('Altre attività estere di natura finanziaria'). Il controvalore in euro della valuta virtuale, invece, va determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata. La risposta delle Entrate, tuttavia, non convince. Se, dal punto di vista oggettivo, le criptovalute possono essere considerate attività di natura finanziaria, da quello territoriale, devono essere 'attività estere'. Ma le cripto valute sono a-territoriali, nel senso che non stanno né in Italia né all'estero. Inoltre, l'Agenzia chiede il monitoraggio ma l'obbligo di indicazione nel quadro RW non sussiste se la persona fisica ha la disponibilità della chiave privata che è il mezzo con cui la persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Vecchi assegni irregolari: vie d'uscita da rivedere</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Nicola Forte
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Da 10 anni è obbligatorio indicare la clausola di non trasferibilità negli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il ministero dell'Economia ha già fatto arrivare le prime contestazioni ai vecchi assegni irregolari. Altre arriveranno. Le violazioni saranno punite con una sanzione di importo variabile tra 3.000 e 50.000 euro. La sanzione colpisce anche la mera disattenzione. Occorre stare accorti perché nel tempo è cambiata più volte la soglia sopra la quale scatta la punibilità e questo può indurre in errore chi ha conservato i carnet. In passato il limite era pari a 12.500 euro, poi è diminuito, in seguito aumentato per poi diminuire ancora fino a raggiungere la soglia attuale di 1.000 euro. E' dunque possibile che sia conservato nel cassetto un vecchio carnet di assegni con l'indicazione dell'obbligo di apporre la clausola 'non trasferibile' per i titoli emessi di importo pari o superiore a 12.500 euro. In questo caso l'avvertenza rischia ancor di più di trarre in inganno il traente perché si deve fare riferimento al limite in vigore al momento di emissione dell'assegno e non al momento del rilascio del carnet. Da rivedere le vie d'uscita.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Irap in bilico su beni e collaboratori</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Irap 2018. La preoccupazione principale di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori riguarda il perimetro della soggettività passiva. In assenza di indicazioni di legge i giudici delineano il confine tra la presenza dell'autonoma organizzazione e la sua assenza. Se è chiaro che non è tenuto al tributo l'addetto con funzioni meramente esecutive, altrettanto non può dirsi per il praticante e il collaboratore familiare. Nel primo caso, recenti pronunce della Cassazione sembrano mettere in discussione il principio finora affermato che chi 'impara' il mestiere non può accrescere il valore aggiunto dell'attività del dominus. Parallelamente, la Suprema corte non sembra aver definito il contrasto interno sul ruolo da attribuire al collaboratore familiare. Ancora non è chiaro il 'peso' da attribuire ai beni strumentali e il ruolo svolto dalla disponibilità di studi professionali e ambulatori. Versano sempre l'Irap gli studi associati e le società semplici/di persone.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ipoteca anche con diritto d'abitazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza 494/6/2018, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha affermato che è legittima l'iscrizione di ipoteca eseguita sull'immobile di cui il debitore sia comproprietario unitamente all'ex coniuge, anche nell'ipotesi in cui sull'immobile risulti costituito diritto di abitazione in favore dell'altro coniuge in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo i giudici il contribuente non può opporsi all'iscrizione ipotecaria sull'immobile, anche se adibito a prima casa, purché il debito per il quale si procede superi l'importo di 20mila euro e l'agente della riscossione abbia rispettato i 60 giorni di tempo dalla notifica della cartella di pagamento e i 30 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Sulla opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, l'acquirente è vincolato solo se la trascrizione dell'atto costitutivo è precedente all'iscrizione ipotecaria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dipendente con Cud: il redditometro non allunga i termini</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Benigni e Ferruccio Bogetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 515/14/2018, afferma che non è possibile applicare il maggior termine d'accertamento previsto per l'omessa dichiarazione quando il lavoratore dipendente non ha presentato la dichiarazione dei redditi ma il Fisco con il redditometro gli contesta la presenza di somme non dichiarate. Ciò in quanto il carattere presuntivo proprio del redditometro impedisce di considerare omessa la dichiarazione del contribuente esonerato in quanto manca la certezza della presenza effettiva di ulteriori redditi oltre a quelli comunicati dal sostituto d'imposta. Nei confronti del contribuente in possesso di certificazione Cud si applica il termine breve per l'azione accertativa. Il redditometro non allunga i termini in quanto la capacità contributiva è nota.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Niente prelievo sulla donazione risolta 'gratis'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il contratto con il quale viene risolta una precedente donazione - con l'effetto del ritorno in capo al donante della titolarità dei diritti donati- è soggetto a imposta di registro solo se per la risoluzione stessa sia previsto il pagamento di un corrispettivo, a carico dell'originario donante e a favore dell'originario donatario. Lo ha deciso la Ctp di Cuneo nella sentenza 295/1/2017 che tuttavia non specifica espressamente quale sia la tassazione applicabile al contratto risolutivo della donazione senza la previsione di un corrispettivo. Ma, dato che la pronuncia conferma la tassazione dell'atto risolutivo per il quale l'Agenzia aveva notificato un avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro, è da credere che la Ctp Cuneo abbia ritenuto tassabile il contratto risolutivo senza corrispettivo con l'imposta di donazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'integrativa a sfavore può ridurre la pretesa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Nessi e Roberto Torelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La dichiarazione dei redditi non ha valore confessorio, pertanto, non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, ma è sempre emendabile per rettificare l'errata esposizione degli importi dovuti in corrispondenza dei righi del modello dichiarativo. E' il principio affermato dalla Ctr della Lombardia nella sentenza 3374/19/2017. In parziale accoglimento dell'appello i giudici tributari hanno precisato che la trasmissione del modello non costituisce l'unica fonte dell'obbligazione tributaria e può essere rettificato con una dichiarazione integrativa. Nel caso l'ufficio notificava una cartella di pagamento contestando l'errata esposizione della dichiarazione dei redditi delle ritenute d'imposta relative all'anno 2009 e, di conseguenza, recuperava a tassazione una maggiore imposta Ires per 157.239 euro, oltre a sanzioni e interessi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Titolari effettivi, nessun segreto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luciano De Angelis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La scorsa settimana il Parlamento europeo ha dato il via libera al quinto aggiornamento della direttiva antiriciclaggio. Vediamo le principali novità: tutti potranno accedere liberamente al Registro dei titolari effettivi per individuare i beneficiari di società e trust. Tutti i trust e le strutture ad essi affini dovranno essere iscritte al Registro. I dati sui beneficiari effettivi delle società fiduciarie e di strumenti analoghi dovranno essere accessibili a soggetti che dimostrino di avere un interesse legittimo. La V direttiva dovrà ora essere recepita attraverso la legge di delegazione europea per il 2018 e poi adottata attraverso ulteriori modificazioni al Dlgs 231/2007. Gli obblighi antiriciclaggio si estendono alle piattaforme di cambio di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. In questo modo le autorità competenti possono monitorare l'uso delle valute virtuali ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento al terrorismo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dichiarazioni Iva, dal 30 aprile via alle scadenze a catena</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017. A questa scadenza ne sono collegate altre, in particolare la presentazione di dichiarazioni integrative 'a favore' per il 2016 con diritto di utilizzare il credito in compensazione senza vincoli aggiuntivi rispetto a quelli della disciplina generale, nonché le regolarizzazioni delle violazioni con la riduzione delle sanzioni secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso. Nello stesso termine, inoltre, è possibile sostituire una precedente dichiarazione presentata per il 2017, senza applicazione di sanzioni. E' bene ricordare che la dichiarazione annuale Iva è obbligatoria per tutti i contribuenti Iva anche in assenza di operazioni imponibili. La dichiarazione costituisce infatti la sede per la chiusura di operazioni dalle quali può scaturire un conguaglio a debito o a credito rispetto alle liquidazioni periodiche eseguite nel corso dell'anno.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Modelli 2018, prove di flat tax</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel modello Redditi 2018 delle società di capitali debutta l'aliquota al 24%, in luogo del 27,5%. Ulteriori novità sono contenute nei quadri RF dove, fra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile ai fini dell'Ires, trovano conferma le deduzioni relative al super e iperammortamento nonché i nuovi codici per la corretta gestione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni. Novità anche negli altri quadri che interessano il modello delle società di capitali, in particolare nel quadro RS - Prospetti vari, dove trovano collocazione apposite sezioni per la gestione del 'Patent box' nonché le novità in tema di detrazioni Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tassazione catastale sine die</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G.Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la risoluzione n. 28/E dello scorso 11 aprile l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le società agricole con opzione per tassazione fondiaria è valido il comportamento concludente ma, all'omessa comunicazione è applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro. Le dette società, inoltre, possono partecipare alla tassazione di gruppo, in particolare del consolidato nazionale, ricorrendone le condizioni, giacché non esiste norma di esclusione. Con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, derivanti dalla cessione di immobili, la società potrà optare per la tassazione rateizzata delle plusvalenze realizzate in costanza di tassazione fondiaria, nel rispetto delle condizioni richieste. Interessi passivi: in costanza di tassazione catastale, la società non può applicare le disposizioni contenute nell'art. 96 del Tuir comma 4, ma solo in caso di fuoriuscita dal regime, fermo restando il rispetto delle condizioni richieste.
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<b>Ruralità, conta la destinazione</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
13
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Per gli immobili strumentali all'attività agricola è irrilevante la categoria catastale. Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della ruralità è la loro destinazione all'esercizio delle attività agricole. A tal fine va presentata un'istanza di annotazione di ruralità dell'immobile che ha effetto retroattivo. Ad affermarlo la Commissione tributaria regionale della Sardegna con la sentenza n. 267 dello scorso 20 marzo. I giudici tributari d'appello hanno precisato che se la domanda è stata proposta entro il termine previsto dalla legge, l'annotazione produce effetti per i cinque anni precedenti e dà diritto all'esenzione anche per il passato.
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