[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 9/7/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Lun 9 Lug 2018 10:00:04 CEST


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9 Luglio 2018
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Notizie di Interesse
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Pensioni d'oro e partite Iva, al via la battaglia 	
Autore:  Mario Sensini 	
Fonte:  Corriere della Sera  pag:  11 	
Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è atteso già questa settimana
alla Camera. L'operazione sta scatenando la protesta di Federdirigenti
e Cida, che paventano rischi di incostituzionalità. Sotto critica anche
l'idea del vice-premier Di Maio di estendere il regime forfettario con
l'imposta al 15% per tutte le partite Iva. Nella Lega si chiedono come
un'eventuale intervento sulle pensioni d'oro si incastri con la riforma
complessiva delle pensioni, col superamento della Fornero. Il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria ha annunciato la creazione di tre
commissioni tecniche per studiare gli interventi su welfare, fisco e
investimenti pubblici. Solo con la legge di bilancio, quindi ad
ottobre, arriverà una decisione. Per allora il ministro spera di essere
riuscito a convincere Bruxelles a concedere qualche margine in più di
bilancio per attuare le riforme previste dal contratto Lega-M5S. 	
  	


La Corte limita gli effetti penali delle presunzioni tributarie 	
Autore:  Laura Ambrosi e Antonio Iorio 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  14 	
Le contestazioni basate su presunzioni tributarie possono essere
rilevanti ai fini penali solo per l'eventuale sequestro ma non per la
successiva condanna. E' questa la posizione consolidata della
giurisprudenza di legittimità rispetto all'utilizzo delle presunzioni
fiscali in ambito penale. Per i giudici del Palazzaccio le presunzioni
vigenti in campo fiscale, pur non potendo costituire di per sé fonte di
prova della commissione dei reati tributari, rappresentano
esclusivamente dati di fatto liberamente valutabili dal giudice penale
insieme ad altri riscontri. Tali risultanze non possono quindi
risultare da sole un elemento di prova idoneo a sorreggere l'accusa: il
giudice penale ha pertanto il compito di accertare l'ammontare
dell'imposta evasa mediante una verifica che deve privilegiare il dato
fattuale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l'ordinamento
fiscale. 	
  	


Professionisti e split payment: la ritenuta detta il perimetro 	
Autore:  Benedetto Santacroce 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  15 	
Con l'entrata in vigore del decreto dignità i professionisti non
saranno più obbligati, quali fornitori di Pa e società sottoposte al
meccanismo dello split payment, a emettere fatture in regime di
scissione dei pagamenti. La loro esclusione modifica nuovamente i
comportamenti di gestione dell'Iva relativa alle specifiche
transazioni. Con le nuove regole il professionista continuerà a
fatturare con l'esposizione dell'Iva a debito al cliente. Sarà tenuto a
versare l'Iva che scaturisce dalla liquidazione del credito maturato
nel periodo sugli acquisti e il debito determinatosi per le operative
attive effettuate. Il cliente, da parte sua, provvederà a pagare al
fornitore/professionista l'intero ammontare della fattura trattenendo
l'importo della ritenuta alla fonte operata ai fini delle imposte
dirette. Tuttavia il ritorno al passato può generare sul professionista
rischi legati all'aggravio d'imposta. (Ved. anche Italia Oggi: 'Split
payment, si torna indietro' - pag. 4) 	
  	


Redditometro 'out' dal 2016 	
Autore:  Antonio Iorio 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  15 	
Le nuove regole del decreto dignità sospendono dal 2016 in poi il
redditometro. E questo fino a quando non arriverà un provvedimento del
Mef. Quello del 16 settembre 2016, attualmente in vigore, non ha più
effetto per i controlli ancora da eseguire sull'anno 2016 e successivi.
Sono validi eventuali inviti notificati ai contribuenti per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per i periodi fino
al 31 dicembre 2015. Le nuove disposizioni non si applicano agli atti
già notificati e comunque non si può far luogo al rimborso delle somme
già pagate. Al momento sono 'sospesi' i controlli da redditometro sulla
base degli elementi induttivi. Nella sostanza, tuttavia, nulla cambia
in quanto da qualche anno questi controlli non risultano più svolti
dalle Entrate. 	
  	


Più chance di invio semestrale 	
Autore:  B.Sa. 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  15 	
Il decreto legge dignità introduce due nuove regole per semplificare
l'adempimento del redditometro prima del suo definitivo superamento. La
prima prevede che i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono
essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. La seconda, che i dati
delle fatture relative al primo semestre 2018 debbano essere inviati
entro il 30 settembre 2018, mentre per i dati delle fatture relative al
secondo semestre del 2018 la scadenza è il 28 febbraio 2019. Scopo
delle modifiche è superare alcune interpretazioni fornite in vigenza
della precedente normativa e fissare un termine più ampio per l'invio
dei dati del primo semestre 2018. Il dl dignità riammette al beneficio
della periodicità semestrale tutti coloro che per i primi due trimestri
hanno provveduto ad inviare la comunicazione con cadenza trimestrale. 	
  	


Processo da rifare se la Ctp nega la trattazione in udienza pubblica 	
Autore:  Rosanna Acierno 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  16 	
Se la ricorrente o la controparte chiedono la discussione in pubblica
udienza, l'eventuale trattazione in camera di consiglio della causa
rende nulli gli atti processuali successivi e, per derivazione, la
sentenza. Si tratta, infatti, di una violazione del contraddittorio
tale da comportare la rimessione della lite al giudice che ne ha
disatteso la richiesta. Ad affermarlo la Commissione tributaria
regionale della Lombardia con la sentenza 2120/1/2018 depositata lo
scorso 11 maggio. 	
  	


'RX' non è sufficiente per il rimborso Iva 	
Autore:  Ferruccio Bogetti e Gianni Rota 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  16 	
E' legittima la richiesta di rimborso del credito Iva tramite
esposizione in dichiarazione, ma il contribuente deve sempre fornire la
prova della sua effettività. A sostenerlo la Ctr Lombardia nella
sentenza 2071/24/2018. Nel 2004 un contribuente cessa la propria
attività d'impresa senza ricevere a rimborso il credito Iva esposto
nell'ultima dichiarazione. Alla fine del 2013 presenta nuovamente
richiesta alle Entrate, che tace e fa così scattare il
silenzio-rifiuto. Il contribuente si oppone dinanzi alla Ctp ma il
fisco resiste. I giudici tributari danno ragione al contribuente
dichiarando dovuto il rimborso. I colleghi d'appello riconoscono invece
la legittimità del diniego. In mancanza della distinta presentazione
del modello VR, la mera indicazione nel quadro RX della dichiarazione
Iva della somma del credito chiesto a rimborso non sancisce la sua
automatica spettanza. 	
  	


Atto decisivo ignorato durante l'adesione: spese di lite rimborsate 	
Autore:  Marco Ligrani 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  16 	
Deve rimborsare le spese di giudizio l'ufficio che, durante l'adesione,
abbia erroneamente ritenuto irrilevante un documento esibito dal
contribuente, sul quale sia stato poi fondato l'accoglimento del
ricorso. Per questa ragione la Ctr Puglia, con la sentenza 3743/5/2017,
ha riformato una sentenza con la quale la Ctp aveva, da un lato,
accolto il ricorso sulla base di una sentenza già esibita in sede di
adesione e, dall'altro, compensato le spese processuali. Nel caso
analizzato un contribuente era stato raggiunto da un avviso a seguito
di una denuncia per mancata registrazione di una locazione. L'Agenzia
aveva intimato il pagamento dell'Irpef sul reddito non dichiarato,
maggiorato di interessi e sanzioni. Il contribuente aveva presentato
istanza di accertamento con adesione e, in contraddittorio, aveva
esibito una sentenza civile secondo la quale il contratto non aveva
natura di locazione ma di semplice comodato. L'ufficio, a torto, non
aveva ritenuto decisiva la sentenza. 	
  	


Il quadro DI libera i crediti da integrativa lunga 	
Autore:  Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  17 	
Non sempre la presentazione di una dichiarazione integrativa va di pari
passo con la compilazione del quadro DI nella successiva dichiarazione
dei redditi 'ordinaria'. Ci sono molte ipotesi in cui il quadro non va
compilato. A tal fine occorre distinguere tra integrative a sfavore e a
favore del contribuente. Nel caso di integrative a sfavore il quadro DI
non va mai presentato. Diversamente, dipende dal tipo di integrativa a
favore. Occorre distinguere tra: integrative da errori contabili,
presentate per rimediare a errori od omissioni; integrative da errori
fiscali, presentate quando la contabilità è corretta ma l'errore è
stato commesso solo a livello dichiarativo. Poi occorre distinguere tra
le integrative presentate entro oppure oltre il termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione successiva a quella errata. Le
integrative non ultrannuali non comportano mai la compilazione del
quadro DI. Per quelle ultrannuali la questione è più complessa. Se
l'integrativa ha fatto emergere una posizione creditoria compensabile,
il quadro DI va sempre presentato, facendo attenzione a distinguere
errori fiscali da errori contabili. 	
  	


E-fattura obbligatoria solo per i soggetti stabiliti in Italia 	
Autore:  Franco Ricca 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  7 	
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare n. 13/E/2018
all'obbligo di fatturazione elettronica. Dall'interpretazione
'correttiva' emerge che soltanto i soggetti passivi stabiliti in Italia
possono essere obbligati ad emettere e-fattura. Parliamo di imprese e
lavoratori autonomi che hanno nel territorio nazionale la sede
dell'attività o una stabile organizzazione. Il principio non vale per
quelli che si sono semplicemente identificati per adempiere agli
obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva. La data di
emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo 'data'
della sezione 'dati generali' del file Xml. La fattura elettronica,
tuttavia, si considera emessa nel momento della trasmissione del file
al SdI. Il contribuente ha cinque giorni di tempo per riemettere la
fattura in caso di scarto dal parte del sistema. Se la fattura scartata
è già stata registrata, occorre procedere ad una variazione contabile
ai soli fini interni, senza inviare nulla al Sistema. 	
  	


Holding, separazione legittima 	
Autore:  Vincenzo Cristiano e Davide Albonico 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  9 	
Con la sentenza n. 8893 del 23 ottobre 2017 la Corte di cassazione ha
stabilito che un'operazione non può essere considerata elusiva se,
sostenuta da valide ragioni economiche, non è diretta ad ottenere una
riduzione di imposta altrimenti indebita. Pertanto, in assenza di
ulteriori elementi probatori, non può essere contestata
dall'amministrazione finanziaria la volontà di separare, all'interno
del gruppo, l'attività finanziaria e di holding da quella industriale e
produttiva. I giudici di legittimità hanno definitivamente annullato
gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva
contestato l'elusività di una complessa operazione di riorganizzazione
societaria che ha interessato un gruppo operante nel settore oil & gas.
Sulla Tia 2 l'Iva s'ha d'applicare 	
Autore:  Sergio Trovato 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  10 	
Sulla natura della Tia 2 la Cassazione inverte la rotta. Con l'ordinanza
n. 16332 dello scorso 21 giugno, i giudici del Palazzaccio affermano
che la tariffa integrata ambientale ha natura privatistica ed è
soggetta ad Iva. Pertanto, ove tale tariffa sia stata in concreto
adottata dal comune, esercitando la facoltà concessagli dal legislatore
a decorrere dal 30 giugno 2010, è legittima l'imposizione e riscossione
dell'Iva sulle relative fatture. Con questa pronuncia la Cassazione
cambia idea sulla natura della tariffa rifiuti e la ritiene
assoggettabile a Iva, in quanto non è un tributo ma un'entrata avente
natura privatistica. 	
  	


La deduzione segue il fallimento 	
Autore:  Sandro Cerato 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  11 	
Dalla circolare 15/2018 di Assonime emerge che il fallimento di un
cliente intervenuto successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio, non legittima
la deduzione della perdita su crediti nel periodo d'imposta cui si
riferisce il bilancio bensì nell'esercizio successivo, poiché lo
stanziamento richiesto dai principi contabili costituisce pur sempre un
fenomeno valutativo. La circolare, dedicata al modello Redditi per le
società di capitale, affronta anche le questioni relative alla
rilevanza fiscale, per effetto della derivazione rafforzata, dei fatti
intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma prima
dell'approvazione del bilancio, per i quali il documento Oic 29 obbliga
la rilevazione già nel bilancio chiuso al 31 dicembre. 	
  	


E' tassabile il bar del circolo 	
Autore:  Bruno Pagamici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12 	
L'attività di gestione di un bar da parte di un ente non lucrativo, se
non rientra tra le attività istituzionali dell'ente, non può essere
qualificata come 'non commerciale' ai fini Iva e, pertanto, non è
detassabile. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15475 dello
scorso 13 giugno, ha chiarito che la gestione di un bar ristoro da
parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come 'non
commerciale' ai fini Iva e redditi, solo se l'attività è da ritenere
strumentale rispetto ai fini istituzionali e sia svolta solo in favore
degli associati. Per gli 'ermellini', inoltre, è irrilevante che ai
fini della 'decommercializzazione' la polizia municipale non abbia
rinvenuto nel locale persone estranee al club in almeno una delle
serata in cui ha fatto accesso. Per la qualificazione di attività non
commerciale non basta accertare l'esclusione di terzi tra i soggetti
potenzialmente destinatari dell'attività di bar nel circolo. 	
  	


Srl estinta, ex soci responsabili 	
Autore:  Benito Fuoco e Nicola Fuoco 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  13 	
I debiti tributari di una società di capitali, rimasti insoddisfatti
dopo la cancellazione dell'ente, ricadono sugli ex soci,
indipendentemente dall'aver riscosso o meno le somme col bilancio
finale di liquidazione. Ad affermarlo la Corte di cassazione con
l'ordinanza n. 17243/2018, depositata lo scorso 2 luglio. Secondo i
giudici di piazza Cavour gli ex soci subentrano nei rapporti d'imposta
facenti capo all'ente collettivo anche se non hanno riscosso alcuna
somma in base al bilancio finale di liquidazione. Limitazione che,
dunque, può essere eccepita soltanto sul piano della riscossione, nella
cui sede l'ex socio potrà confinare il proprio esborso secondo quanto
(eventualmente) riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. 	
  	


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