<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">9 Luglio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Pensioni d'oro e partite Iva, al via la battaglia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mario Sensini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è atteso già questa settimana alla Camera. L'operazione sta scatenando la protesta di Federdirigenti e Cida, che paventano rischi di incostituzionalità. Sotto critica anche l'idea del vice-premier Di Maio di estendere il regime forfettario con l'imposta al 15% per tutte le partite Iva. Nella Lega si chiedono come un'eventuale intervento sulle pensioni d'oro si incastri con la riforma complessiva delle pensioni, col superamento della Fornero. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha annunciato la creazione di tre commissioni tecniche per studiare gli interventi su welfare, fisco e investimenti pubblici. Solo con la legge di bilancio, quindi ad ottobre, arriverà una decisione. Per allora il ministro spera di essere riuscito a convincere Bruxelles a concedere qualche margine in più di bilancio per attuare le riforme previste dal contratto Lega-M5S.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La Corte limita gli effetti penali delle presunzioni tributarie</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
14
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le contestazioni basate su presunzioni tributarie possono essere rilevanti ai fini penali solo per l'eventuale sequestro ma non per la successiva condanna. E' questa la posizione consolidata della giurisprudenza di legittimità rispetto all'utilizzo delle presunzioni fiscali in ambito penale. Per i giudici del Palazzaccio le presunzioni vigenti in campo fiscale, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati tributari, rappresentano esclusivamente dati di fatto liberamente valutabili dal giudice penale insieme ad altri riscontri. Tali risultanze non possono quindi risultare da sole un elemento di prova idoneo a sorreggere l'accusa: il giudice penale ha pertanto il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa mediante una verifica che deve privilegiare il dato fattuale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l'ordinamento fiscale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Professionisti e split payment: la ritenuta detta il perimetro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
15
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'entrata in vigore del decreto dignità i professionisti non saranno più obbligati, quali fornitori di Pa e società sottoposte al meccanismo dello split payment, a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. La loro esclusione modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell'Iva relativa alle specifiche transazioni. Con le nuove regole il professionista continuerà a fatturare con l'esposizione dell'Iva a debito al cliente. Sarà tenuto a versare l'Iva che scaturisce dalla liquidazione del credito maturato nel periodo sugli acquisti e il debito determinatosi per le operative attive effettuate. Il cliente, da parte sua, provvederà a pagare al fornitore/professionista l'intero ammontare della fattura trattenendo l'importo della ritenuta alla fonte operata ai fini delle imposte dirette. Tuttavia il ritorno al passato può generare sul professionista rischi legati all'aggravio d'imposta. (Ved. anche Italia Oggi: 'Split payment, si torna indietro' - pag. 4)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Redditometro 'out' dal 2016</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
15
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le nuove regole del decreto dignità sospendono dal 2016 in poi il redditometro. E questo fino a quando non arriverà un provvedimento del Mef. Quello del 16 settembre 2016, attualmente in vigore, non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire sull'anno 2016 e successivi. Sono validi eventuali inviti notificati ai contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per i periodi fino al 31 dicembre 2015. Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e comunque non si può far luogo al rimborso delle somme già pagate. Al momento sono 'sospesi' i controlli da redditometro sulla base degli elementi induttivi. Nella sostanza, tuttavia, nulla cambia in quanto da qualche anno questi controlli non risultano più svolti dalle Entrate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Più chance di invio semestrale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
B.Sa.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
15
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il decreto legge dignità introduce due nuove regole per semplificare l'adempimento del redditometro prima del suo definitivo superamento. La prima prevede che i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. La seconda, che i dati delle fatture relative al primo semestre 2018 debbano essere inviati entro il 30 settembre 2018, mentre per i dati delle fatture relative al secondo semestre del 2018 la scadenza è il 28 febbraio 2019. Scopo delle modifiche è superare alcune interpretazioni fornite in vigenza della precedente normativa e fissare un termine più ampio per l'invio dei dati del primo semestre 2018. Il dl dignità riammette al beneficio della periodicità semestrale tutti coloro che per i primi due trimestri hanno provveduto ad inviare la comunicazione con cadenza trimestrale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Processo da rifare se la Ctp nega la trattazione in udienza pubblica</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Rosanna Acierno
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se la ricorrente o la controparte chiedono la discussione in pubblica udienza, l'eventuale trattazione in camera di consiglio della causa rende nulli gli atti processuali successivi e, per derivazione, la sentenza. Si tratta, infatti, di una violazione del contraddittorio tale da comportare la rimessione della lite al giudice che ne ha disatteso la richiesta. Ad affermarlo la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 2120/1/2018 depositata lo scorso 11 maggio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>'RX' non è sufficiente per il rimborso Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ferruccio Bogetti e Gianni Rota
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' legittima la richiesta di rimborso del credito Iva tramite esposizione in dichiarazione, ma il contribuente deve sempre fornire la prova della sua effettività. A sostenerlo la Ctr Lombardia nella sentenza 2071/24/2018. Nel 2004 un contribuente cessa la propria attività d'impresa senza ricevere a rimborso il credito Iva esposto nell'ultima dichiarazione. Alla fine del 2013 presenta nuovamente richiesta alle Entrate, che tace e fa così scattare il silenzio-rifiuto. Il contribuente si oppone dinanzi alla Ctp ma il fisco resiste. I giudici tributari danno ragione al contribuente dichiarando dovuto il rimborso. I colleghi d'appello riconoscono invece la legittimità del diniego. In mancanza della distinta presentazione del modello VR, la mera indicazione nel quadro RX della dichiarazione Iva della somma del credito chiesto a rimborso non sancisce la sua automatica spettanza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Atto decisivo ignorato durante l'adesione: spese di lite rimborsate</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Ligrani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Deve rimborsare le spese di giudizio l'ufficio che, durante l'adesione, abbia erroneamente ritenuto irrilevante un documento esibito dal contribuente, sul quale sia stato poi fondato l'accoglimento del ricorso. Per questa ragione la Ctr Puglia, con la sentenza 3743/5/2017, ha riformato una sentenza con la quale la Ctp aveva, da un lato, accolto il ricorso sulla base di una sentenza già esibita in sede di adesione e, dall'altro, compensato le spese processuali. Nel caso analizzato un contribuente era stato raggiunto da un avviso a seguito di una denuncia per mancata registrazione di una locazione. L'Agenzia aveva intimato il pagamento dell'Irpef sul reddito non dichiarato, maggiorato di interessi e sanzioni. Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione e, in contraddittorio, aveva esibito una sentenza civile secondo la quale il contratto non aveva natura di locazione ma di semplice comodato. L'ufficio, a torto, non aveva ritenuto decisiva la sentenza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il quadro DI libera i crediti da integrativa lunga</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non sempre la presentazione di una dichiarazione integrativa va di pari passo con la compilazione del quadro DI nella successiva dichiarazione dei redditi 'ordinaria'. Ci sono molte ipotesi in cui il quadro non va compilato. A tal fine occorre distinguere tra integrative a sfavore e a favore del contribuente. Nel caso di integrative a sfavore il quadro DI non va mai presentato. Diversamente, dipende dal tipo di integrativa a favore. Occorre distinguere tra: integrative da errori contabili, presentate per rimediare a errori od omissioni; integrative da errori fiscali, presentate quando la contabilità è corretta ma l'errore è stato commesso solo a livello dichiarativo. Poi occorre distinguere tra le integrative presentate entro oppure oltre il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione successiva a quella errata. Le integrative non ultrannuali non comportano mai la compilazione del quadro DI. Per quelle ultrannuali la questione è più complessa. Se l'integrativa ha fatto emergere una posizione creditoria compensabile, il quadro DI va sempre presentato, facendo attenzione a distinguere errori fiscali da errori contabili.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E-fattura obbligatoria solo per i soggetti stabiliti in Italia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare n. 13/E/2018 all'obbligo di fatturazione elettronica. Dall'interpretazione 'correttiva' emerge che soltanto i soggetti passivi stabiliti in Italia possono essere obbligati ad emettere e-fattura. Parliamo di imprese e lavoratori autonomi che hanno nel territorio nazionale la sede dell'attività o una stabile organizzazione. Il principio non vale per quelli che si sono semplicemente identificati per adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva. La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo 'data' della sezione 'dati generali' del file Xml. La fattura elettronica, tuttavia, si considera emessa nel momento della trasmissione del file al SdI. Il contribuente ha cinque giorni di tempo per riemettere la fattura in caso di scarto dal parte del sistema. Se la fattura scartata è già stata registrata, occorre procedere ad una variazione contabile ai soli fini interni, senza inviare nulla al Sistema.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Holding, separazione legittima</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Vincenzo Cristiano e Davide Albonico
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 8893 del 23 ottobre 2017 la Corte di cassazione ha stabilito che un'operazione non può essere considerata elusiva se, sostenuta da valide ragioni economiche, non è diretta ad ottenere una riduzione di imposta altrimenti indebita. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi probatori, non può essere contestata dall'amministrazione finanziaria la volontà di separare, all'interno del gruppo, l'attività finanziaria e di holding da quella industriale e produttiva. I giudici di legittimità hanno definitivamente annullato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'elusività di una complessa operazione di riorganizzazione societaria che ha interessato un gruppo operante nel settore oil & gas.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sulla Tia 2 l'Iva s'ha d'applicare</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Sulla natura della Tia 2 la Cassazione inverte la rotta. Con l'ordinanza n. 16332 dello scorso 21 giugno, i giudici del Palazzaccio affermano che la tariffa integrata ambientale ha natura privatistica ed è soggetta ad Iva. Pertanto, ove tale tariffa sia stata in concreto adottata dal comune, esercitando la facoltà concessagli dal legislatore a decorrere dal 30 giugno 2010, è legittima l'imposizione e riscossione dell'Iva sulle relative fatture. Con questa pronuncia la Cassazione cambia idea sulla natura della tariffa rifiuti e la ritiene assoggettabile a Iva, in quanto non è un tributo ma un'entrata avente natura privatistica.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La deduzione segue il fallimento</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dalla circolare 15/2018 di Assonime emerge che il fallimento di un cliente intervenuto successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio, non legittima la deduzione della perdita su crediti nel periodo d'imposta cui si riferisce il bilancio bensì nell'esercizio successivo, poiché lo stanziamento richiesto dai principi contabili costituisce pur sempre un fenomeno valutativo. La circolare, dedicata al modello Redditi per le società di capitale, affronta anche le questioni relative alla rilevanza fiscale, per effetto della derivazione rafforzata, dei fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio, per i quali il documento Oic 29 obbliga la rilevazione già nel bilancio chiuso al 31 dicembre.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E' tassabile il bar del circolo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Bruno Pagamici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'attività di gestione di un bar da parte di un ente non lucrativo, se non rientra tra le attività istituzionali dell'ente, non può essere qualificata come 'non commerciale' ai fini Iva e, pertanto, non è detassabile. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15475 dello scorso 13 giugno, ha chiarito che la gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come 'non commerciale' ai fini Iva e redditi, solo se l'attività è da ritenere strumentale rispetto ai fini istituzionali e sia svolta solo in favore degli associati. Per gli 'ermellini', inoltre, è irrilevante che ai fini della 'decommercializzazione' la polizia municipale non abbia rinvenuto nel locale persone estranee al club in almeno una delle serata in cui ha fatto accesso. Per la qualificazione di attività non commerciale non basta accertare l'esclusione di terzi tra i soggetti potenzialmente destinatari dell'attività di bar nel circolo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Srl estinta, ex soci responsabili</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benito Fuoco e Nicola Fuoco
</font>
</td>
</tr>
<tr>
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<b>Fonte: </b>
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<b>Italia Oggi</b>
pag:
13
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I debiti tributari di una società di capitali, rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione dell'ente, ricadono sugli ex soci, indipendentemente dall'aver riscosso o meno le somme col bilancio finale di liquidazione. Ad affermarlo la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 17243/2018, depositata lo scorso 2 luglio. Secondo i giudici di piazza Cavour gli ex soci subentrano nei rapporti d'imposta facenti capo all'ente collettivo anche se non hanno riscosso alcuna somma in base al bilancio finale di liquidazione. Limitazione che, dunque, può essere eccepita soltanto sul piano della riscossione, nella cui sede l'ex socio potrà confinare il proprio esborso secondo quanto (eventualmente) riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
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