[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 2/2/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Ven 2 Feb 2018 09:57:27 CET


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2 Febbraio 2018
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Notizie di Interesse
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Evasione, recuperati oltre 20 miliardi Il faro del fisco sui depositi
in banca 	
Autore:  L.Sal. 	
Fonte:  Corriere della Sera  pag:  43 	
Dalla lotta all'evasione fiscale, nel 2017, l'Agenzia delle Entrate ha
recuperato 20,1 miliardi di euro. Una cifra record. L'anno precedente
furono 19. La crescita del 5,8% è frutto soprattutto della rottamazione
delle cartelle esattoriali, un'operazione che l'anno scorso ha portato
nelle casse dell'Erario 6,5 miliardi di euro, oltre un miliardo in più
rispetto alle previsioni. Cifra che ha superato un altro record, questa
volta del 2016, cioè i 4,1 miliardi della voluntary disclosure. Se poi
contiamo anche le somme recuperate dalle Entrate per altri creditori
come Inps e Comuni, il totale recuperato ammonta a 25,8 miliardi, con
un aumento dell'11,7% rispetto al 2016. Il quadro è quanto meno
incoraggiante dice il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan che
però glissa sulla necessità di una manovra economica dopo il voto:
'Vedremo' con la commissione europea. Il premier Gentiloni è
soddisfatto dei risultati sul fronte evasione: 'Da questi incrementi di
gettito possono venire risorse necessarie per la riduzione delle tasse'
a 'partire da quelle sul lavoro'. Ma l'importante è 'non dilapidare' la
congiuntura favorevole. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Effetto sanatorie
sulla lotta all'evasione' - pag. 10 e Italia Oggi: 'La rottamazione
traina il fisco' - pag. 25) 	
  	


Le piccole partite Iva dribblano la e-fattura 	
Autore:  Giuseppe Latour e Federica Micardi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  9 	
Ieri, nel corso della 27esima edizione di Telefisco, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che per chi applica il regime forfettario o quello
dei minimi da gennaio 2019 non scatta l'estensione del perimetro della
fatturazione elettronica. E' bene ricordare che la legge di Bilancio
estende dal 2019 la e-fattura agli scambi tra soggetti Iva e nei
confronti dei consumatori finali. La stessa manovra esonera i soggetti
che rientrano nel regime di vantaggio e coloro che applicano il regime
forfettario: quindi, questi non saranno coinvolti dalle novità che
scattano dal 1°gennaio . Sulla fatturazione elettronica il presidente
dei commercialisti, Massimo Miani ha affermato che è curioso di vedere
come andranno le cose per i distributori di carburante. Se questa non
determinerà ingorghi alle pompe. Un atterraggio più graduale sarebbe
stato preferibile, anche perché nella manovra era già stata introdotta
la tracciabilità attraverso la spesa con carta di credito. Altro punto
delicato è l'antiriciclaggio: troppi adempimenti, gli studi non hanno
l'organizzazione delle banche. 	
  	


Forfettari esenti da split payment 	
Autore:  Benedetto Santacroce 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  12 	
Crescono le incertezze sugli adempimenti. E questo anche dopo i
chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2018. Per il versamento del
saldo Iva 2018 i contribuenti hanno tre opzioni possibili: il 16 marzo;
il 2 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%; il 20 agosto, con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In
qualità di fornitori di un soggetto sottoposto al meccanismo dello
split payment i contribuenti in regime di vantaggio e quelli che
applicano il regime forfettario sono esonerati dall'inserimento in
fattura della dizione 'operazione soggetta alla scissione dei
pagamenti'. L'esclusione è determinata dal fatto che gli stessi
emettono fatture senza Iva. La retroattività del dl 148/2017 che
esclude la sanzionabilità del contribuente che non ha trasposto su
carta i registri Iva tenuti elettronicamente a condizione che lo stesso
proceda a stampa in caso di ispezioni e verifiche, si applica anche ai
comportamenti posti in essere prima del varo del decreto. La
retroattività opera solo se all'epoca del controllo il contribuente ha
stampato i registri in presenza dei verificatori. 	
  	


Mini-fatture Iva compresa fuori spesometro 	
Autore:  Raffaele Rizzardi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  12 	
Fatture emesse e ricevute. Le novità previste nella legge 172/2017
dovranno essere utilizzate non più entro la fine di questo mese ma si
arriverà almeno agli inizi di aprile. Nel corso di Telefisco l'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che la soglia di 300 euro riguarda il totale
della fattura, Iva compresa, e non il solo imponibile. Resta però
aperto l'altro problema, quello relativo alle fatture annotate nei
corrispettivi giornalieri, di importo non rilevante. Basti pensare alla
marea delle fatture da 10-12 euro per i pranzi di lavoro. Per gli
spesometri sino al 2016 l'Amministrazione adottava ogni anno uno
specifico provvedimento, esonerando dalla trasmissione tutte le fatture
annotate nei corrispettivi, di importo unitario inferiore a 3mila euro,
al netto dell'Iva. Il caso non è stato previsto dalla norma di legge,
pertanto, occorre dare al più presto una risposta a questo dubbio. 	
  	


Ravvedimento per l'F24 respinto 	
Autore:  Gian Paolo Ranocchi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  12 	
La legge 205/2017 ha previsto un nuovo regime di monitoraggio sugli F24
presentati con crediti spesi in compensazione e che presentano profili
di rischio. Se nel corso dei controlli emerge che il credito non può
essere fruito, la delega va scartata con la conseguenza che il
versamento si considera non eseguito. Quando il mod. F24 viene respinto
perché il credito è inesistente o non è utilizzabile, 'la ripetizione
del pagamento, se successiva alla scadenza, deve essere sanzionata, se
non accompagnata da ravvedimento. Lo scarto è eventualmente sanabile
spontaneamente solo corrispondendo la sanzione ridotta prevista dal
ravvedimento operoso. Ma in cosa consiste lo scarto?. Se è l'intera
delega ad essere scartata, significa che l'omesso versamento riguarderà
anche la parte di debito eccedente il credito ritenuto non
utilizzabile. Se è il credito che viene scartato la delega troverebbe
copertura per la parte addebitata sul conto e quindi solo sulla parte
indebitamente compensata, andrebbe correlata la sanzione. Il 31 ottobre
è il termine 'generale' per il modello Redditi. Invariato il termine
mobile per i soggetti Ires. 	
  	


'Cassa' con meno vincoli di deducibilità 	
Autore:  Gian Paolo Tosoni 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  12 	
Regime semplificato. Massima libertà nell'imputazione a costo delle
fatture ricevute nel 2017. E' la risposta fornita dall'Agenzia delle
Entrate, ieri, nel corso di Telefisco. La domanda concerneva le fatture
del periodo d'imposta 2017 ricevute nel 2017 e registrate nel 2018
sfruttando il termine massimo del 30 aprile 2018 per esercitare il
diritto alla detrazione dell'Iva. L'Agenzia delle Entrate, nella
circolare n. 1/E/2018, ha precisato che le fatture pervenute nel 2017
possono essere registrate nel 2018 in apposito sezionale e la
detrazione dell'Iva si effettua nella dichiarazione Iva del 2017.
Essendo l'annotazione effettuata nel registro sezionale nell'anno 2018,
il costo è deducibile nel 2018, ancorché la detrazione sia avvenuta
nell'anno precedente. Le fatture ricevute nel 2018, ancorché relative
al 2017, devono essere registrate anche ai fini dell'Iva nel 2018 e
quindi è ineccepibile la deducibilità della spesa nel 2018. (Ved. anche
Italia Oggi: 'Perdita detrazione Iva dopo il 30 aprile 2018' - pag. 27)
Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata 	
Autore:  Primo Ceppellini 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  13 	
I chiarimenti di Telefisco 2018 hanno riguardato anche il principio di
derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio con le
regole del Codice civile. Le società di persone sono escluse dalla
derivazione rafforzata. La stessa conclusione vale per gli altri
soggetti Irpef che redigono il bilancio, ad esempio le imprese
individuali in contabilità ordinaria. La derivazione rafforzata si
applica nel caso di stabili organizzazioni di società estere mentre è
esclusa la micro-impresa. L'esclusione è connessa alla ricorrenza in
capo all'impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il
profilo civilistico, come micro-impresa. Una micro impresa, anche se
rinuncia alla semplificazione, deve sempre calcolare l'imponibile con
tutte le variazioni Ires. Ciò in quanto a livello civilistico alle
micro-imprese è sempre vietata la valutazione in bilancio al fair value
dei derivati mentre questa risulta obbligatoria per le imprese che
redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata. 	
  	


Resta l'iperammortamento calcolato sul vecchio bene 	
Autore:  Roberto Lugano 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  13 	
Quando l'azienda cede un bene agevolato con l'iperammortamento può
continuare a fruire del beneficio a patto che sostituisca il bene con
uno di analoghe caratteristiche. Se il costo del nuovo bene è inferiore
a quello del bene originario, l'impresa non potrà fruire integralmente
degli iperammortamenti calcolati a suo tempo (anche perché il bene
aveva un costo superiore). L'eventuale sostituzione del bene non
modifica mai gli importi previsti dal piano originario di
iperammortamento. Se il bene acquisito è di costo inferiore, anche il
150% di questo costo è inferiore, la fruizione delle quote residue di
bonus dovrà interrompersi prima della fine programmata. Per garantire
la continuazione del beneficio, è necessario che il bene acquistato
appartenga all'elenco dei beni indicati nell'allegato A alla legge
232/2016; sia entrato in funzione; sia interconnesso; sia oggetto di
dichiarazione o di perizia che confermino la presenza dei requisiti. 	
  	


Fatture false senza ravvedimento 	
Autore:  Antonio Iorio 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  14 	
L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dicono no al
ravvedimento per regolarizzare la registrazione di fatture false. Il
Dlgs 472/1997 prevede infatti la possibilità di regolarizzare errori e
omissioni che non derivano da comportamenti dolosi. Il Fisco aveva
escluso, quindi, che la registrazione di fatture per operazioni
inesistenti potesse essere frutto di errore o omissione. Tuttavia, con
le novità introdotte nel sistema sanzionatorio penale, tale
interpretazione sembrava superata. La 'sanatoria' è invece ammessa solo
per regolarizzare errori e omissioni che non derivano da comportamenti
penalmente rilevanti. Il ravvedimento va escluso alle ipotesi di frode
a mezzo di fatture per operazioni inesistenti e alle altre fattispecie
fraudolente penal-tributarie. Un'esclusione giustificata dall'intrinseca
antigiuridicità che caratterizza queste violazioni. 	
  	


Niente Iva sui concordati preventivi 	
Autore:  Luca Gaiani 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  14 	
A Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che concordati,
accordi di ristrutturazione e piani attestati non devono versare l'Iva
derivante dalle note di accredito. Gli organi della procedura devono
annotare la corrispondente variazione in aumento ma non anche versare
l'imposta a debito. Viene tuttavia precisato che scopo dell'adempimento
è solo quello di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei
confronti del fallito tornato in bonis. La legge dice che in caso di
mancato pagamento delle fatture, a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano
attestato, il cedente o prestatore può recuperare l'Iva mediante
emissione di nota di accredito. Negli ultimi anni il legislatore ha
modificato più volte la norma con riguardo al momento da cui il cedente
può procedere ad emettere la nota di variazione. Questo lascia aperti
interrogativi e riserve. 	
  	


Accertamento in banca limitato 	
Autore:  Laura Ambrosi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  19 	
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2536/2018 depositata ieri,
ha affermato che è illegittimo l'accertamento fondato sulle indagini
bancarie sui conti correnti dei soci se l'ufficio delle Entrate non ha
provato la riconducibilità dei movimenti privati all'ente. La prova può
anche essere presuntiva e non deve necessariamente riguardare tutti i
movimenti. In assenza di una prova sulla riferibilità all'ente dei
conti correnti personali, il contribuente dovrà eccepire l'assenza di
prova e dimostrare che i movimenti sono riconducibili alla sfera
privata, dimostrando cioè che nessuna delle operazioni attiene alla
sfera d'impresa. 	
  	


Giudicato favorevole anche per il coobbligato 	
Autore:  Rosanna Acierno 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  19 	
Con l'ordinanza n. 2231 del 30 gennaio 2018 la Corte di cassazione ha
stabilito che il giudicato favorevole si estende anche al coobbligato
che non ha proposto ricorso e questo anche dopo il pagamento della
cartella che successivamente viene impugnata. La definizione, infatti,
non può essere considerata spontanea, ma finalizzata ad evitare l'avvio
di misure esecutive. I giudici con l'ermellino hanno accolto il ricorso
di una società che, attraverso l'impugnazione della cartella
esattoriale precedentemente pagata, chiedeva anche per sé l'estensione
degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dagli obbligati
principali. 	
  	


Rottamazione: revoca a termine 	
Autore:  Andrea Bongi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  27 	
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la domanda di rottamazione può
essere revocata, modificata o integrata ma solo entro il termine del 15
maggio. Se al momento della presentazione dell'istanza è in corso una
procedura esecutiva in fase avanzata che non può essere più sospesa,
gli incassi di tale procedura verranno confrontati con gli importi
dovuti per la definizione agevolata con possibilità di rimborso delle
somme eccedenti per effetto della rottamazione stessa. In caso di
mancato pagamento della prima o unica rata dovuta per la
rottamazione-bis, potranno essere ripresi i pagamenti rateali
interrotti dal contribuente alla data di presentazione dell'istanza.
Sono i chiarimenti forniti in tema di rottamazione delle cartelle
dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco. 	
  	


Decisioni doganali domestiche 	
Autore:  Vincenzo Cristiano 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  28 	
L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2018,
chiarisce che l'ufficio competente a ricevere la domanda di decisione
doganale, salvo che sia altrimenti disposto, è quello del 'luogo in cui
è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a
fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle
attività oggetto della decisione'. Non solo. Qualora non ricorrano i
due criteri sopra indicati, per l'individuazione dell'ufficio
competente si tiene conto 'del luogo in cui sono tenuti o sono
accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono
all'autorità doganale di prendere una decisione'. E invece, per le
decisioni spendibili in più Stati membri resta ferma la competenza
degli uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali
individuati nell'allegato I della nota prot. N. 109580/RU del 29
settembre 2017. (Ved. Anche Il Sole 24 Ore: 'Il contraddittorio
preventivo diventa obbligatorio se la decisione dell'ufficio nuoce al
contribuente' - pag. 19) 	
  	


E' valida la cartella notificata soltanto a società acquirente 	
Autore:  Debora Alberici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  28 	
E' valida la cartella di pagamento notificata solo alla società che ha
acquistato l'azienda. Le due imprese sono infatti responsabili solidali
verso l'Amministrazione finanziaria. E' quanto affermato dalla Corte di
cassazione che, con l'ordinanza n. 2545 del 1°febbraio 2018, ha
respinto il ricorso della cessionaria di un'azienda che lamentava
l'invalidità della riscossione notificata entro i termini solo
all'impresa cedente. 	
  	


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