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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">2 Febbraio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Evasione, recuperati oltre 20 miliardi Il faro del fisco sui depositi in banca</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
L.Sal.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
43
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dalla lotta all'evasione fiscale, nel 2017, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato 20,1 miliardi di euro. Una cifra record. L'anno precedente furono 19. La crescita del 5,8% è frutto soprattutto della rottamazione delle cartelle esattoriali, un'operazione che l'anno scorso ha portato nelle casse dell'Erario 6,5 miliardi di euro, oltre un miliardo in più rispetto alle previsioni. Cifra che ha superato un altro record, questa volta del 2016, cioè i 4,1 miliardi della voluntary disclosure. Se poi contiamo anche le somme recuperate dalle Entrate per altri creditori come Inps e Comuni, il totale recuperato ammonta a 25,8 miliardi, con un aumento dell'11,7% rispetto al 2016. Il quadro è quanto meno incoraggiante dice il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan che però glissa sulla necessità di una manovra economica dopo il voto: 'Vedremo' con la commissione europea. Il premier Gentiloni è soddisfatto dei risultati sul fronte evasione: 'Da questi incrementi di gettito possono venire risorse necessarie per la riduzione delle tasse' a 'partire da quelle sul lavoro'. Ma l'importante è 'non dilapidare' la congiuntura favorevole. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Effetto sanatorie sulla lotta all'evasione' - pag. 10 e Italia Oggi: 'La rottamazione traina il fisco' - pag. 25)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le piccole partite Iva dribblano la e-fattura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giuseppe Latour e Federica Micardi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri, nel corso della 27esima edizione di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per chi applica il regime forfettario o quello dei minimi da gennaio 2019 non scatta l'estensione del perimetro della fatturazione elettronica. E' bene ricordare che la legge di Bilancio estende dal 2019 la e-fattura agli scambi tra soggetti Iva e nei confronti dei consumatori finali. La stessa manovra esonera i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario: quindi, questi non saranno coinvolti dalle novità che scattano dal 1°gennaio . Sulla fatturazione elettronica il presidente dei commercialisti, Massimo Miani ha affermato che è curioso di vedere come andranno le cose per i distributori di carburante. Se questa non determinerà ingorghi alle pompe. Un atterraggio più graduale sarebbe stato preferibile, anche perché nella manovra era già stata introdotta la tracciabilità attraverso la spesa con carta di credito. Altro punto delicato è l'antiriciclaggio: troppi adempimenti, gli studi non hanno l'organizzazione delle banche.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Forfettari esenti da split payment</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Crescono le incertezze sugli adempimenti. E questo anche dopo i chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2018. Per il versamento del saldo Iva 2018 i contribuenti hanno tre opzioni possibili: il 16 marzo; il 2 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%; il 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In qualità di fornitori di un soggetto sottoposto al meccanismo dello split payment i contribuenti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario sono esonerati dall'inserimento in fattura della dizione 'operazione soggetta alla scissione dei pagamenti'. L'esclusione è determinata dal fatto che gli stessi emettono fatture senza Iva. La retroattività del dl 148/2017 che esclude la sanzionabilità del contribuente che non ha trasposto su carta i registri Iva tenuti elettronicamente a condizione che lo stesso proceda a stampa in caso di ispezioni e verifiche, si applica anche ai comportamenti posti in essere prima del varo del decreto. La retroattività opera solo se all'epoca del controllo il contribuente ha stampato i registri in presenza dei verificatori.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Mini-fatture Iva compresa fuori spesometro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Raffaele Rizzardi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Fatture emesse e ricevute. Le novità previste nella legge 172/2017 dovranno essere utilizzate non più entro la fine di questo mese ma si arriverà almeno agli inizi di aprile. Nel corso di Telefisco l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia di 300 euro riguarda il totale della fattura, Iva compresa, e non il solo imponibile. Resta però aperto l'altro problema, quello relativo alle fatture annotate nei corrispettivi giornalieri, di importo non rilevante. Basti pensare alla marea delle fatture da 10-12 euro per i pranzi di lavoro. Per gli spesometri sino al 2016 l'Amministrazione adottava ogni anno uno specifico provvedimento, esonerando dalla trasmissione tutte le fatture annotate nei corrispettivi, di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva. Il caso non è stato previsto dalla norma di legge, pertanto, occorre dare al più presto una risposta a questo dubbio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ravvedimento per l'F24 respinto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La legge 205/2017 ha previsto un nuovo regime di monitoraggio sugli F24 presentati con crediti spesi in compensazione e che presentano profili di rischio. Se nel corso dei controlli emerge che il credito non può essere fruito, la delega va scartata con la conseguenza che il versamento si considera non eseguito. Quando il mod. F24 viene respinto perché il credito è inesistente o non è utilizzabile, 'la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza, deve essere sanzionata, se non accompagnata da ravvedimento. Lo scarto è eventualmente sanabile spontaneamente solo corrispondendo la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso. Ma in cosa consiste lo scarto?. Se è l'intera delega ad essere scartata, significa che l'omesso versamento riguarderà anche la parte di debito eccedente il credito ritenuto non utilizzabile. Se è il credito che viene scartato la delega troverebbe copertura per la parte addebitata sul conto e quindi solo sulla parte indebitamente compensata, andrebbe correlata la sanzione. Il 31 ottobre è il termine 'generale' per il modello Redditi. Invariato il termine mobile per i soggetti Ires.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>'Cassa' con meno vincoli di deducibilità</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Regime semplificato. Massima libertà nell'imputazione a costo delle fatture ricevute nel 2017. E' la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, ieri, nel corso di Telefisco. La domanda concerneva le fatture del periodo d'imposta 2017 ricevute nel 2017 e registrate nel 2018 sfruttando il termine massimo del 30 aprile 2018 per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/E/2018, ha precisato che le fatture pervenute nel 2017 possono essere registrate nel 2018 in apposito sezionale e la detrazione dell'Iva si effettua nella dichiarazione Iva del 2017. Essendo l'annotazione effettuata nel registro sezionale nell'anno 2018, il costo è deducibile nel 2018, ancorché la detrazione sia avvenuta nell'anno precedente. Le fatture ricevute nel 2018, ancorché relative al 2017, devono essere registrate anche ai fini dell'Iva nel 2018 e quindi è ineccepibile la deducibilità della spesa nel 2018. (Ved. anche Italia Oggi: 'Perdita detrazione Iva dopo il 30 aprile 2018' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Primo Ceppellini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I chiarimenti di Telefisco 2018 hanno riguardato anche il principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio con le regole del Codice civile. Le società di persone sono escluse dalla derivazione rafforzata. La stessa conclusione vale per gli altri soggetti Irpef che redigono il bilancio, ad esempio le imprese individuali in contabilità ordinaria. La derivazione rafforzata si applica nel caso di stabili organizzazioni di società estere mentre è esclusa la micro-impresa. L'esclusione è connessa alla ricorrenza in capo all'impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa. Una micro impresa, anche se rinuncia alla semplificazione, deve sempre calcolare l'imponibile con tutte le variazioni Ires. Ciò in quanto a livello civilistico alle micro-imprese è sempre vietata la valutazione in bilancio al fair value dei derivati mentre questa risulta obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Resta l'iperammortamento calcolato sul vecchio bene</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Roberto Lugano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Quando l'azienda cede un bene agevolato con l'iperammortamento può continuare a fruire del beneficio a patto che sostituisca il bene con uno di analoghe caratteristiche. Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del bene originario, l'impresa non potrà fruire integralmente degli iperammortamenti calcolati a suo tempo (anche perché il bene aveva un costo superiore). L'eventuale sostituzione del bene non modifica mai gli importi previsti dal piano originario di iperammortamento. Se il bene acquisito è di costo inferiore, anche il 150% di questo costo è inferiore, la fruizione delle quote residue di bonus dovrà interrompersi prima della fine programmata. Per garantire la continuazione del beneficio, è necessario che il bene acquistato appartenga all'elenco dei beni indicati nell'allegato A alla legge 232/2016; sia entrato in funzione; sia interconnesso; sia oggetto di dichiarazione o di perizia che confermino la presenza dei requisiti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fatture false senza ravvedimento</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
14
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dicono no al ravvedimento per regolarizzare la registrazione di fatture false. Il Dlgs 472/1997 prevede infatti la possibilità di regolarizzare errori e omissioni che non derivano da comportamenti dolosi. Il Fisco aveva escluso, quindi, che la registrazione di fatture per operazioni inesistenti potesse essere frutto di errore o omissione. Tuttavia, con le novità introdotte nel sistema sanzionatorio penale, tale interpretazione sembrava superata. La 'sanatoria' è invece ammessa solo per regolarizzare errori e omissioni che non derivano da comportamenti penalmente rilevanti. Il ravvedimento va escluso alle ipotesi di frode a mezzo di fatture per operazioni inesistenti e alle altre fattispecie fraudolente penal-tributarie. Un'esclusione giustificata dall'intrinseca antigiuridicità che caratterizza queste violazioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Niente Iva sui concordati preventivi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Gaiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
14
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
A Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che concordati, accordi di ristrutturazione e piani attestati non devono versare l'Iva derivante dalle note di accredito. Gli organi della procedura devono annotare la corrispondente variazione in aumento ma non anche versare l'imposta a debito. Viene tuttavia precisato che scopo dell'adempimento è solo quello di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. La legge dice che in caso di mancato pagamento delle fatture, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato, il cedente o prestatore può recuperare l'Iva mediante emissione di nota di accredito. Negli ultimi anni il legislatore ha modificato più volte la norma con riguardo al momento da cui il cedente può procedere ad emettere la nota di variazione. Questo lascia aperti interrogativi e riserve.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Accertamento in banca limitato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2536/2018 depositata ieri, ha affermato che è illegittimo l'accertamento fondato sulle indagini bancarie sui conti correnti dei soci se l'ufficio delle Entrate non ha provato la riconducibilità dei movimenti privati all'ente. La prova può anche essere presuntiva e non deve necessariamente riguardare tutti i movimenti. In assenza di una prova sulla riferibilità all'ente dei conti correnti personali, il contribuente dovrà eccepire l'assenza di prova e dimostrare che i movimenti sono riconducibili alla sfera privata, dimostrando cioè che nessuna delle operazioni attiene alla sfera d'impresa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Giudicato favorevole anche per il coobbligato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Rosanna Acierno
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 2231 del 30 gennaio 2018 la Corte di cassazione ha stabilito che il giudicato favorevole si estende anche al coobbligato che non ha proposto ricorso e questo anche dopo il pagamento della cartella che successivamente viene impugnata. La definizione, infatti, non può essere considerata spontanea, ma finalizzata ad evitare l'avvio di misure esecutive. I giudici con l'ermellino hanno accolto il ricorso di una società che, attraverso l'impugnazione della cartella esattoriale precedentemente pagata, chiedeva anche per sé l'estensione degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dagli obbligati principali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rottamazione: revoca a termine</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
27
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la domanda di rottamazione può essere revocata, modificata o integrata ma solo entro il termine del 15 maggio. Se al momento della presentazione dell'istanza è in corso una procedura esecutiva in fase avanzata che non può essere più sospesa, gli incassi di tale procedura verranno confrontati con gli importi dovuti per la definizione agevolata con possibilità di rimborso delle somme eccedenti per effetto della rottamazione stessa. In caso di mancato pagamento della prima o unica rata dovuta per la rottamazione-bis, potranno essere ripresi i pagamenti rateali interrotti dal contribuente alla data di presentazione dell'istanza. Sono i chiarimenti forniti in tema di rottamazione delle cartelle dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Decisioni doganali domestiche</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Vincenzo Cristiano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2018, chiarisce che l'ufficio competente a ricevere la domanda di decisione doganale, salvo che sia altrimenti disposto, è quello del 'luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione'. Non solo. Qualora non ricorrano i due criteri sopra indicati, per l'individuazione dell'ufficio competente si tiene conto 'del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione'. E invece, per le decisioni spendibili in più Stati membri resta ferma la competenza degli uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali individuati nell'allegato I della nota prot. N. 109580/RU del 29 settembre 2017. (Ved. Anche Il Sole 24 Ore: 'Il contraddittorio preventivo diventa obbligatorio se la decisione dell'ufficio nuoce al contribuente' - pag. 19)
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E' valida la cartella notificata soltanto a società acquirente</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
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<font face="verdana" size="2">
E' valida la cartella di pagamento notificata solo alla società che ha acquistato l'azienda. Le due imprese sono infatti responsabili solidali verso l'Amministrazione finanziaria. E' quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 2545 del 1°febbraio 2018, ha respinto il ricorso della cessionaria di un'azienda che lamentava l'invalidità della riscossione notificata entro i termini solo all'impresa cedente.
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<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
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