[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 16/4/2018
Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi)
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Lun 16 Apr 2018 09:58:20 CEST
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16 Aprile 2018
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Notizie di Interesse
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Precompilata al via, con l'aiuto del Fisco
Autore: Enrico Marro
Fonte: Corriere della Sera pag: 17
Da oggi l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i
modelli 730 precompilati e i modelli Redditi che potranno essere
consultati e scaricati. La novità di quest'anno è rappresentata dalla
compilazione assistita con la quale si potranno modificare e integrare
i modelli. Ma c'è anche un'altra novità: l'Amministrazione finanziaria
indica, infatti, ai contribuenti come vengono spese le tasse pagate. Un
software prende l'importo delle imposte dovute dal singolo e lo
suddivide secondo le percentuali generali di ripartizione delle entrate
tributarie rispetto alla spesa pubblica. Entrano in dichiarazione anche
le spese per gli asili nido e le erogazioni liberali a favore degli
enti del terzo settore. A partire dal 2 maggio sarà possibile integrare
o modificare il 730 e poi inviarlo entro il 23 luglio. Per il modello
Redditi i tempi vanno invece dal 10 maggio al 31 ottobre.
Dalla cassa ai farmaci la corsa dei bonus nella precompilata
Autore: Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 2
Oggi l'Agenzia delle Entrate metterà online le precompilate di 30
milioni di contribuenti. Crescono le detrazioni sulle spese mediche; i
beneficiari sono passati dai 16,7 milioni del 2014 agli oltre 18
milioni dell'anno scorso. Cresciuto anche l'importo medio che da 931
euro è passato a 979. Stessa tendenza anche per la deduzione delle
spese sulla previdenza complementare, per le spese di frequenza
universitaria e per quelle funebri. La crescita dei beneficiari dei
bonus non riguarda solo chi ha presentato la dichiarazione con il
fai-da-te sul sito delle Entrate, ma anche chi si è rivolto al Caf o al
commercialista. E sarà interessante vedere cosa accadrà quest'anno con
le detrazioni sulle spese per la frequenza degli asili nido e le
donazioni alle Onlus, entrambe al debutto. La dichiarazione
precompilata potrà essere modificata ma è bene conservare la
documentazione per sfruttare detrazioni o deduzioni non precaricate dal
Fisco. Quest'anno debutta il servizio di compilazione assistita
sfruttabile a partire dal 2 maggio per il 730 ( per il modello Redditi
dal 10 maggio).
Il non profit riscrive gli statuti
Autore: Valentina Melis e Gabriele Sepio
Fonte: Il Sole 24 Ore pag: 8
La riforma impone agli enti del terzo settore che intendono iscriversi
al nuovo Registro unico di mettere mano agli statuti. Ciò dovrà
avvenire entro il 3 febbraio 2019. Il documento andrà redatto in forma
scritta e potrà avere la forma di una scrittura privata; per gli enti
con personalità giuridica serve invece l'intervento del notaio. Per
alcune organizzazioni, la riforma ha previsto una forma semplificata di
modifica dello statuto, con le modalità e le maggiorazioni previste per
le delibere dell'assemblea ordinaria, fermo restando la necessità
dell'intervento del notaio in caso di ente con personalità giuridica. E'
il caso delle oltre 48mila organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale e dei 22.734 enti con la qualifica
fiscale di Onlus, già iscritti nei registri oggi esistenti. Una
fondazione del terzo settore che deve nominare un organo di controllo,
se ha la qualifica di Onlus, potrà adeguare lo statuto con maggioranze
non qualificate tramite atto pubblico. Una Srl che voglia diventare
impresa sociale e debba modificare l'oggetto sociale e regolamentare
nello statuto le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, dovrà
approvare le modifiche allo statuto con una delibera verbalizzata dal
notaio. (Ved. anche Italia Oggi: 'Le imprese sociali all'appello' -
pag. 22)
Contraddittorio a geometria variabile
Autore: Luigi Lovecchio
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 19
Le ultime pronunce della Cassazione delineano un quadro non omogeneo
sul diritto del contribuente ad essere ascoltato. Se negli studi di
settore l'ufficio deve giustificare le ragioni del rigetto delle
osservazioni del contribuente, questo non occorre negli accertamenti da
verifiche in loco. Nella materia armonizzata (Iva) la mancanza del
contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità
dell'atto di accertamento. A tal fine serve che il contribuente
dimostri la rilevanza delle ragioni che avrebbe potuto dedurre in tale
sede. Il contraddittorio è obbligatorio solo nei casi previsti dalla
legge, ad esempio accertamenti da studi di settore e redditometro.
Dunque, nei controlli a tavolino non si applica. Nei casi in cui il
contraddittorio sia previsto da norme nazionali e abbia a oggetto
imposte non armonizzate, la sua mancanza determina sempre la nullità
dell'atto successivo, a prescindere dalle ragioni che il contribuente
avrebbe potuto dedurre in tale sede. Negli accertamenti da accessi,
ispezioni e verifiche il contribuente può formulare osservazioni entro
60 giorni dalla consegna del pvc. L'atto di accertamento emesso prima è
nullo.
La prova non deve essere 'diabolica'
Autore: Luigi Lovecchio
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 19
Secondo la Corte di giustizia Ue il contribuente non può essere
chiamato a dimostrare che avrebbe vinto un'eventuale processo. Non deve
dunque provare che le ragioni che avrebbe adotto sarebbero bastate per
far accogliere il ricorso o annullare l'accertamento. Se così fosse,
infatti, il contraddittorio preventivo richiederebbe doti profetiche e
non risulterebbe quasi mai rispettato. 'Non si può obbligare la
ricorrente a dimostrare che la decisione amministrativa avrebbe avuto
un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente
esclusa' (Cgue, C-141/08. Nello stesso senso Cgue, cause riunite
C-659/13 e C-34/14). E' a tali principi che si ispira la sentenza
Kamino dei giudici di Bruxelles, ampiamente richiamata nella sentenza
24823/2015 delle Sezioni unite. Inoltre, secondo la Cassazione quando
si controverte di fattispecie interne in cui il diritto al
contraddittorio è garantito, la prova di resistenza non trova mai
applicazione (sentenza 25265/2017).
Così il patent box incontra il credito R&S
Autore: Luigi Ferrajoli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 20
Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e il patent
box premiano le imprese che investono nel settore dell'innovazione.
Alla luce di questa finalità 'comune', tuttavia, è necessario
analizzare i profili di convivenza, sovrapposizione ed eventuale
conflitto tra le due agevolazioni. L'Agenzia delle Entrate, con la
circolare 5/E/2016, ha chiarito che si tratta di distinti strumenti
sinergici: il primo opera con il riconoscimento di un'agevolazione
ancorata alla misura degli investimenti effettuati; il secondo
garantisce la detassazione dei redditi prodotti in ragione dello
sfruttamento di beni immateriali derivanti da attività di ricerca,
sviluppo e accrescimento degli stessi, da perseguire e mantenere nel
tempo. Mentre per l'attività di sviluppo si premia l'investimento in
quanto tale, per 'raddoppiare' lo sconto occorre un bene immateriale.
Ritenute e 'Cu' mancanti, rimedi a due vie
Autore: Giorgio Gavelli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 21
In questi mesi che precedono il calcolo delle imposte a saldo sul 2017
i contribuenti che hanno subito ritenute d'acconto stanno raccogliendo
le certificazioni inviate dai sostituti d'imposta, per scomputare gli
importi nell'ambito della determinazione dl reddito imponibile. I
sostituti sono tenuti: a trasmettere le Cu telematiche alle Entrate
entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti, con l'eccezione delle certificazioni
contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante
precompilata; consegnare le certificazioni ai soggetti sostituiti entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori
sono stati corrisposti. Se in assenza di certificazione la ritenuta è
stata versata dal sostituto, il contribuente può scomputare in
dichiarazione le ritenute subite esibendo, in caso di controllo, la
fattura, i documenti comprovanti l'importo del compenso percepito e la
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che attesta la
riconducibilità della documentazione alla fattura.
Bocciato il 'pdf' allegato alla Pec
Autore: Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 22
Aumenta il numero delle sentenze di merito che censurano le modalità
digitali utilizzate dal Fisco per la formazione e la notificazione
degli atti impositivi. La Ctr Liguria (sentenza 1745/3/2017) e la Ctp
Treviso (sentenza 93/1/2018) hanno ribadito che è inesistente la
notifica di un atto impositivo se avviene tramite messaggio Pec
contenente in allegato il file dell'atto non firmato digitalmente. E
ancora, per la stessa Ctp Treviso è inesistente l'avviso di
accertamento notificato al contribuente in formato cartaceo, ma che non
reca alcuna sottoscrizione autografa del dirigente dell'ufficio ma la
sola dicitura 'firmato digitalmente'. Per gli accertamenti trasmessi al
contribuente in formato cartaceo occorre la sigla autografa del
funzionario.
Indagini bancarie, no a scostamenti infrannuali
Autore: Ferruccio Bogetti e Gianni Rota
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 22
Con la sentenza 56/5/2018 la Ctr Sardegna ha affermato che la rettifica
del reddito professionale non può basarsi sul mero scostamento tra
versamenti effettuati e compensi fatturati per diversi intervalli
temporali del periodo d'imposta. A maggior ragione se si tratta di
differenze modeste che vengono 'riassorbite' nell'arco di un semestre.
L'Amministrazione effettua indagini bancarie nei confronti di un medico
e per il 2003 accerta ai fini Irpef maggiori redditi per quasi mille
euro e 2.200 euro ai fini Iva per esenzioni non valide. Se viene
riassorbito in pochi mesi il divario tra somme versate e compensi
fatturati non dimostra il 'nero' del medico. I giudici ricordano che
non esiste alcun obbligo di versare i soldi incassati a date prefissate
e non esiste l'obbligo di versarli in banca.
Invio tardivo al Fisco: salvo il vecchio 36%
Autore: Silvio Rivetti
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 22
Il tardivo invio al Centro operativo di Pescara della comunicazione
relativa all'inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio non
determina il venir meno della detrazione fiscale connessa agli
interventi di ristrutturazione eseguiti. Lo dispone la Ctr Lombardia
con la sentenza 1191/16/18, depositata lo scorso 20 marzo. Per i
giudici di primo e secondo grado la violazione dell'adempimento non può
determinare il disconoscimento della detrazione, non avendo esso
ostacolato il controllo e non essendo esso 'specificamente' previsto a
pena di decadenza dall'articolo 1 del decreto 70/2011.
Carburante, cessioni tracciabili
Autore: Franco Ricca
Fonte: Italia Oggi pag: 9
Dal prossimo 1°luglio per scaricare gli acquisti di benzina e diesel
occorre pagare i fornitori con modalità tracciabili o con assegni,
vaglia ecc. . La legge di Bilancio 2018 ha escluso il contante. Ma per
imprese e lavoratori autonomi questo non è l'unico onere. Infatti, per
detrarre l'Iva e dedurre il costo dei carburanti sarà necessario
documentare l'acquisto con la fattura elettronica che diventerà
obbligatoria a partire dal 1°luglio per le cessioni di benzina e
gasolio per motori. Le fatture dovranno essere emesse in formato
elettronico (Xml) e trasmesse per il tramite del Sistema di
interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate. L'obbligo non
vale per i contribuente forfetari e per le operazioni scambiate con
soggetti esteri privi di identificazione Iva in Italia. Ai fini della
deduzione/detrazione l'acquirente deve provare l'acquisto effettuando
il pagamento esclusivamente con carte elettroniche (carte di credito,
debito ecc.) o con addebito in conto corrente. Abrogata la normativa
sulla scheda carburante.
Zfu, piatto ricco
Autore: Bruno Pagamici
Fonte: Italia Oggi pag: 10
Con la circolare n. 172230 del 9 aprile 2018 il ministero dello
Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito ai nuovi bandi di
concessione delle agevolazioni fiscali e contributive a favore delle
piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle Zone
franche urbane (Zfu). I soggetti beneficiari potranno ottenere
l'esenzione dalle imposte sui redditi e l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali con percentuali a scalare dal 100 al 20%, fino
al quattordicesimo anno. Le agevolazioni concedibili sono: esenzione
dalle imposte sui redditi e dall'Irap, dall'imposta municipale propria
ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente. Interessate le imprese di ogni dimensione e i
professionisti che operano in tutti i settori di attività economica
(esclusa agricoltura, pesca e acquacoltura). Le istanze per accedere
alle agevolazioni vanno presentate con modalità telematiche e firmate
digitalmente.
Spese di trasferta con distinguo
Autore: Andrea Bongi
Fonte: Italia Oggi pag: 11
Dichiarazione dei redditi 2018. Le novità per il lavoro autonomo sono
rappresentate dalla nuova deducibilità delle spese per la
partecipazione a convegni e congressi e dalla nuova gestione delle
spese per alberghi e somministrazione di alimenti e bevande addebitate
al cliente. Queste si riflettono nella modulistica della dichiarazione
dei liberi professionisti in forma individuale e in quella degli studi
associati e delle associazioni professionali. Le modalità scelte per la
gestione delle suddette novità nella determinazione dei redditi di
lavoro autonomo sono pressoché identiche per i due modelli
dichiarativi: Redditi 2018 PF e Redditi 2018SP. Oltre alle suddette
novità, nei modelli di dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo
prodotti nel 2017, trova collocazione anche la nuova deduzione nel
limite di 5mila euro su base annua per le spese di riqualificazione
degli studi professionali.
L'avviso lacunoso si impugna
Autore: Sergio Trovato
Fonte: Italia Oggi pag: 12
In deroga alle regole processuali i giudici di legittimità, con
l'ordinanza n. 8082 del 3 aprile 2018, hanno affermato che possono
essere contestati gli atti della riscossione, anche se i contribuenti
non hanno impugnato gli avvisi di accertamento, qualora in questi
ultimi atti manchino le informazioni sulle modalità per proporre
ricorso. Gli interessati possono così impugnare le ingiunzioni o le
cartelle di pagamento se l'ente impositore non ha indicato negli avvisi
di accertamento o negli avvisi di pagamento il giudice competente in
caso di contestazione e il termine per proporre ricorso. Quindi, in
deroga alla regola che impone l'impugnazione di ogni atto per vizi
propri, le mancate informazioni ai destinatari negli atti precedenti
consentono il ricorso contro gli atti successivi.
Industria 4.0, fa fede la perizia
Autore: Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
Fonte: Italia Oggi pag: 13
La perizia giurata decide il periodo d'imposta dal quale operare gli
iperammortamenti. Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 l'Agenzia
delle Entrate precisa la tempistica entro cui gli adempimenti
documentali necessari all'ottenimento del beneficio per i beni
'Industria 4.0', devono essere effettuati. Per beneficiare degli
iperammortamenti i titolari del reddito d'impresa dovranno, oltre a
verificare il momento di effettuazione dell'investimento e l'entrata in
funzione del bene medesimo, controllare che i beni oggetto
dell'agevolazione abbiano i requisiti di cui all'allegato A della legge
232/2016 e che siano interconnessi al sistema aziendale di produzione o
alla rete di fornitura. La risoluzione tratta il caso in cui la perizia
giurata di stima sia disponibile in un periodo d'imposta successivo a
quello in cui si verificano le condizioni per usufruire degli
iperammortamenti. La legge non prevede un termine di decadenza. Il
ritardo nell'ottenimento della perizia non pregiudica il beneficio, ma
ne posticipa il momento di fruizione al periodo d'imposta in cui si
acquisisce la perizia.
Patrimonio netto, con i bilanci movimentazioni da inquadrare
Autore: Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
Fonte: Italia Oggi pag: 23
Predisposizione dei bilanci. L'Oic 28 fornisce le linee guida per la
corretta riclassificazione delle poste del patrimonio netto. Questo
anche alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs 139/2015 al Codice
civile. Si parte dalla voce A.I 'Capitale' in cui si iscrive l'importo
nominale del capitale sociale. Tale importo si compone del capitale
sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni da parte dei
soci anche se non ancora interamente versati. Il documento Oic 28
distingue gli aumenti di capitale in 'scindibili' e 'inscindibili'. La
prima casistica si verifica quando la delibera assembleare prevede
espressamente che il capitale sociale possa essere aumentato anche in
assenza di integrale sottoscrizione dell'aumento stesso entro il
termine previsto dalla deliberazione. La seconda eventualità si
realizza, invece, se l'aumento di capitale sociale può essere
effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine
previsto dalla deliberazione.
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