[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 4/4/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Mer 4 Apr 2018 10:08:44 CEST


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4 Aprile 2018
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Notizie di Interesse
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Irpef sui redditi, 3 italiani su 4 pagano meno del 15% 	
Autore:  Mario Sensini 	
Fonte:  Corriere della Sera  pag:  28 	
Uno studio del Consiglio nazionale dei commercialisti rivela che nel
2016 sono stati bruciati 7,5 miliardi di detrazioni d'imposta perdute
alle quali si sommano altri 2,5 miliardi di deduzioni dal reddito non
godute. Tutto questo per la c.d. in capienza dell'imposta. Altro dato è
che il 75% dei contribuenti italiani già subisce un prelievo inferiore
al 15%. Cioè pagano già meno, e in molti casi parecchio meno, di quello
che pagherebbero con la flat tax proposta dalla Lega. Su 40,9 milioni
di contribuenti il 30,7% ha un'Irpef pari a zero. (Ved. anche Italia
Oggi: 'Il fisco italiano ha già la flat tax' - pag. 31) 	
  	


Flat tax al 15% per 665mila partite Iva 	
Autore:  Marco Mobili e Giovanni Parente 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  2 	
La flat tax è già operativa per 665mila piccole partite Iva. Non
occorre attendere la piena operatività della misura sponsorizzata dal
centro-destra in campagna elettorale. Misura che prevede una tassa
piatta per tutti i contribuenti con un'aliquota ipotizzata tra il 15 e
il 23%. Si tratta dei contribuenti che nel 2016, secondo le
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, hanno aderito al regime
forfettario del 15%. A questo esercito di 490mila contribuenti in fuga
dall'Irpef, si sono aggiunti altri 185mila che nel 2017 hanno aperto la
partita Iva e hanno esercitato l'opzione per la forfettizzazione delle
imposte dovute. Fuga dall'Irpef che non significa evasione, ma
sfruttare la possibilità di aderire a un regime forfettario che, a
precise situazioni reddituali, offre un consistente sconto di imposte e
un ampio ventaglio di semplificazioni degli adempimenti. Il regime
forfettario, infatti, è riservato alle piccole partite Iva che hanno
ricavi e compensi non superiori a determinati limiti, differenziati per
codice di attività (Ateco). 	
  	


Per la 'tassa piatta' sugli affitti imponibile a quota 13 miliardi 	
Autore:  Cristiano Dell'Oste 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  2 	
Ennesimo record per la cedolare secca sugli affitti. Nelle
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 la tassa piatta ha
registrato una crescita del 14,9% rispetto all'anno precedente. I
canoni tassati con la cedolare sono arrivati a 12,9 miliardi. La
maggior parte dei locatori si è dunque aggrappata all'imposta
sostitutiva sugli affitti la cui forza contribuisce a far emergere il
nero. I dati delle Finanze evidenziano che la cedolare cresce più nelle
regioni del Sud, dove è più elevato il rischio-evasione, anche se
l'utilizzo più alto è al Nord, sia in valore assoluto che in
percentuale sul totale dei contribuenti. La cedolare al 21% sugli
affitti liberi ha convinto da subito i proprietari e ancora oggi pesa
per il 73% dei canoni e l'85% dell'imposta. Quella sugli affitti
concordati, invece, è decollata con l'abbassamento dell'aliquota al
10%, scattato nel 2014. 	
  	


Fondi immobiliari, bonus cancellati 	
Autore:  Angelo Busani 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  15 	
Assoprevidenza, con la circolare n. 16 del 19 marzo 2018, rende noto un
interpello inedito dell'Agenzia delle Entrate secondo il quale
sarebbero stati cancellati, già dal 2014, tre incentivi fiscali per gli
apporti a fondi immobiliari. Parliamo dell'imposta di registro in
misura fissa di 200 euro per effetto del Dlgs 23/2011; l'agevolazione
inerente l'apporto a fondi immobiliari di immobili 'prevalentemente
locati', limitata all'apporto effettuato da soggetti passivi dell'Iva
senza estensione agli apporti effettuati da soggetti 'non Iva'; sarebbe
stata abrogata anche l'agevolazione inerente l'apporto di immobili a
società immobiliari e fondi immobiliari da parte di fondi pensione
'preesistenti' effettuato per consentire a questi fondi pensione di
adeguarsi alla legge 252/2005. Il condizionale, tuttavia, è
obbligatorio. Regna una grande confusione tra gli operatori.
Soprattutto perché la disposizione abrogante del Dlgs 23/2011 opera fin
dal 1°gennaio 2014 e dal 2011 ad oggi le Entrate non hanno mai fornito
spiegazioni. 	
  	


Soglie di punibilità poco elastiche 	
Autore:  Patrizia Maciocchi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  16 	
Con la sentenza 14595 del 30 marzo la Corte di cassazione torna
sull'applicabilità dell'art. 131-bis del Codice penale anche ai reati
tributari ed afferma che la non punibilità per particolare tenuità del
fatto in caso di mancato versamento dell'Iva scatta solo se l'omissione
è prossima alla soglia di punibilità. Dunque, lo sforamento di 4.500
euro del tetto fissato per la rilevanza penale, non consente di restare
impuniti. I giudici Supremi ribadiscono così la possibilità di
applicare l'art. 131-bis in caso di evasione dell'imposta sul valore
aggiunto ma affinché questo avvenga è necessario che il danno sia
esiguo. Nel caso analizzato lo scostamento non poteva definirsi esiguo.
A pesare anche i precedenti penali: quattro condanne per omesso
versamento delle ritenute previdenziali e Iva. 	
  	


Notifiche con privati senza retroattività 	
Autore:  Valerio Vallefuoco 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  16 	
Notifica degli atti giudiziari. La Corte di cassazione conferma che
dallo scorso 10 settembre è operativa la legge 124/2017 che abroga
l'esclusività di Poste italiane. Con due pronunce della scorsa
settimana i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibili i
ricorsi contro le decisioni di appello che avevano confermato la
sentenza impugnata sull'accertamento della tardività del ricorso
introduttivo della lite affidato per la notifica dalla società
contribuente a un corriere privato. La Corte ha ribadito che la
notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario
effettuata mediante un servizio privato deve ritenersi inesistente, e
come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della
costituzione in giudizio delle controparti. Questo in quanto
l'abrogazione non ha carattere retroattivo e la prestazione dei servizi
di notifica e comunicazione di atti giudiziari da parte di corrieri
privati è consentita dalla data di rilascio delle licenze. 	
  	


Originali nei tempi indicati 	
Autore:  Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  16 	
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con la sentenza
40/3/2018, afferma che nel processo tributario la parte, invitata dal
giudice a produrre la documentazione in originale a seguito di
contestazione sollevata dalla controparte, deve rispettare il termine
indicato nell'ordinanza, anche se ha natura ordinatoria. Intanto, la
scadenza del termine ordinatorio è equiparabile alla scadenza del
termine perentorio e tale termine può essere prorogato solo se la parte
onerata ne fa espressamente richiesta entro la data originariamente
stabilita. Poi si deve attribuire una conseguenza anche al termine
ordinatorio, perché, altrimenti, il suo mancato rispetto sarebbe privo
di effetti processuali, e quindi inutile. 	
  	


Studi, correttivi per i semplificati 	
Autore:  Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  17 	
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 23 marzo che
contiene i correttivi per gli studi di settore di coloro che applicano
il regime di cassa. Parliamo dei contribuenti 'semplificati'. Tali
correttivi sono stati determinati con lo scopo di normalizzare il
risultato di Gerico, che resta ancorato a criteri di competenza, con il
nuovo regime contabile 'di cassa' applicabile ai contribuenti in
semplificata dal periodo d'imposta 2017. Il decreto contiene modifiche
a singoli studi come quello per il commercio di abbigliamento e
calzature per attenuare le distorsioni territoriali. Si aggiunge anche
il correttivo contabile pensato per gli autotrasportatori dove si è
tenuto conto dell'andamento medio del prezzo dei carburanti, con
riferimento al 2017. I correttivi per cassa si applicano solo ai
contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata ma si
escludono per coloro che hanno optato per il regime del registrato ai
fini Iva. (Ved. anche Italia Oggi: 'Gli studi di settore per le imprese
minori strizzano l'occhio al cash flow' - pag. 33) 	
  	


Nel 770 il credito dagli acconti Ivie 	
Autore:  Monica Laguardia e Chiara Resnati 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  17 	
I ritocchi al modello 770 hanno facilitato la compilazione dei quadri
relativi all'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) e
hanno perfezionato il sistema di monitoraggio dei versamenti e dei
rimborsi dell'Ivca (imposta sul valore dei contratti assicurativi) da
parte delle fiduciarie, ma per quest'ultimo tributo restano questioni
da risolvere. Ivie. Fino allo scorso anno se la fiduciaria avesse
versato acconti di Ivie in eccesso non era possibile raccordare il
quadro ST con il quadro SO. Ora è possibile con l'aggiunta di un nuovo
campo nel quadro SO11, nel quale vanno indicati gli importi a credito
scaturenti dalla differenza tra l'imposta dovuta e l'acconto versato.
Ivca. L'imposta sul valore dei contratti assicurativi è una sorta di
acconto dell'imposta sostitutiva sui proventi delle polizze vita. Nel
rigo SX42 viene introdotto un apposito campo per indicare l'importo del
credito Ivca residuo dell'anno precedente, ottenuto dalla differenza
tra il credito residuo e quello chiesto a rimborso. 	
  	


Manager censurati per fatti gravi 	
Autore:  Antonino Porracciolo 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  18 	
Secondo il tribunale di Roma le scelte degli amministratori di una Spa
sono contestabili solo se generano un danno attuale per la società
amministrata o per le controllate. Sono escluse, pertanto, le
violazioni di norme relative all'organizzazione e all'esercizio dei
diritti di soci e di terzi. A rivolgersi ai giudici capitolini la socia
di una Spa che chiedeva la revoca di amministratori e sindaci della
società per gravi irregolarità nella gestione. Il tribunale ha respinto
la pretesa sostenendo che in base all'articolo 2409 c.c. le condotte
degli amministratori di una Spa si possono censurare solo se siano tali
da provocare un danno attuale alla società. 	
  	


Cda, frode solo con ruolo attivo 	
Autore:  Debora Alberici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  33 	
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14783 di ieri, ha annullato
la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di tre manager. Con una
lunga motivazione i giudici della prima sezione penale hanno accolto il
ricorso presentato dalla difesa dei tre in cui si evidenziava la
mancanza di prove circa il ruolo dei manager senza delega. Ad avviso
dei Supremi giudici non sono punibili i membri del Cda che sono
all'oscuro degli affari illeciti posti in essere dall'amministratore
con poteri di gestione. Nel caso esaminato la truffa aveva condotto a
un grave dissesto finanziario seguito dal fallimento. 	
  	


Spesometro pronto al decollo 	
Autore:  Roberto Rosati 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  34 	
Il 6 aprile scade il termine per l'invio dello spesometro relativo al
secondo semestre e per correggere i dati trasmessi per il primo
semestre 2017, ma senza applicazione delle sanzioni. Ancora non è
chiara la sorte delle fatture d'acquisto ricevute lo scorso anno ma
registrate nei primi mesi del 2018 'in coda' alle annotazioni del 2017,
la cui Iva è recuperata nella dichiarazione annuale relativa al 2017.
Non è chiaro se debbano essere caricate su una delle comunicazioni
relative al 2017, seguendo il nuovo criterio di imputazione della
detrazione dell'Iva, o su quella del 2018, assumendo il criterio della
registrazione materiale che governa il riporto delle fatture passive
nello spesometro. Dal 2019, poi l'adempimento sparirà in concomitanza
con la generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica,
eccetto che per le operazioni con soggetti esteri. 	
  	


Da inviare anche i dati rettificati del primo semestre 2017 	
Autore:  Fabrizio G. Poggiani 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  34 	
Entro il 6 aprile i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare i
dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017. E'possibile,
inoltre, correggere e/o integrare i dati relativi al primo semestre
2017, senza applicazione delle sanzioni, utilizzando la nuova
piattaforma 'Fatture e Corrispettivi' e i nuovi software di controllo.
L'invio della comunicazione rettificativa dei dati fatture del primo
semestre 2017, senza applicazione di sanzioni, è tuttavia condizionato
all'invio della detta comunicazione, sebbene con dati incompleti e/o
errati. Nel caso di invio di una comunicazione incompleta è opportuno
inviare un nuovo file esclusivamente con i dati mancanti, escludendo
quelli già comunicati. La scadenza del 6 aprile riguarda anche i
soggetti Iva che si sono avvalsi del regime opzionale. Per la
comunicazione dei dati delle fatture 2017 possono essere utilizzati sia
la nuova piattaforma sia i nuovi software di compilazione e controllo
messi a disposizione dalle Entrate ma anche quelli messi in commercio. 	
  	


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