[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 23/1/2018

Notizie di interesse Coordinamento Agenzie Fiscali UNSA (SALFi) notizie_interesse a salfi.it
Mar 23 Gen 2018 10:13:18 CET


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23 Gennaio 2018
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Notizie di Interesse
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Il Fondo alza le stime sull'Italia 'Ma il voto non freni le riforme' 	
Autore:  Giuliana Ferraino 	
Fonte:  Corriere della Sera  pag:  2 	
Oggi, a Davos, si apre il World Economic Forum. Ai lavori partecipano
70 capi di Stato, 38 capi di organizzazioni internazionali, oltre 1.900
business leader, rappresentanti della società civile e del mondo
accademico. Tradizionalmente è visto come un club per ricchi ed elite
del pianeta. Christine Lagarde, a capo del Fmi, ha ribadito che la
crescita dell'economia globale è ancora più robusta rispetto alle
attese grazie agli Stati Uniti e ai miglioramenti della zona euro
(Italia compresa, nonostante le incertezze legate alle elezioni e
all'alto debito pubblico). Ma subito dopo mette in guardia
dall'autocompiacimento: 'Dovremmo essere incoraggiati, ma non
interamente soddisfatti' dalla situazione, dal momento che 'molte
persone sono rimaste escluse dalla crescita economica'. E anche perché
si tratta di 'una ripresa soprattutto ciclica', e 'rimangono molte
incertezze' nel settore finanziario. Le previsioni del Fmi vedono il
Pil mondiale crescere del 3,9% sia nel 2018 che nel 2019. Nella zona
euro il Pil crescerà del 2,2% quest'anno e del 2% il prossimo. In
Italia il Pil è indicato all'1,4% nel 2018 e all'1,1% nel 2019. (Ved.
anche Il Sole 24 Ore: 'Crescita globale (3,9%) ai massimi dal 2010' -
pag. 4) 	
  	


Bitcoin nella stretta antiriciclaggio 	
Autore:  Alessandro Galimberti e Valeria Vallefuoco 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  3 	
Adempimenti antiriciclaggio e tassabilità delle operazioni di incrocio
tra moneta reale e virtuale sono i primi tentativi di inquadramento
delle cripto valute. L'Italia e in generale l'Europa stanno svolgendo
un ruolo da apripista in assenza di una regolamentazione da parte delle
banche centrali. La valuta virtuale è stata oggetto di un intervento
normativo per la prima volta nel Dlgs 231/2007 nell'ambito degli
obblighi di prevenzione del rischio riciclaggio che incombono su
intermediari e professionisti. Il legislatore italiano ha preteso che
nel momento in cui la valuta reale prende la via della cripto valuta -
cioè al momento dell'acquisto di bitcoin - deve rimanere traccia reale
di chi investe nell'algoritmo. Secondo i giudici europei e l'Agenzia
delle Entrate la transazione madre con cui si comprano i bitcoin è una
transazione reale a contenuto economico. Bruxelles intende modificare
la IV direttiva antiriciclaggio con misure che contrastino l'uso di
valute virtuali per scopi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. 	
  	


Primi colpi su anonimato e tassazione 	
Autore:  V.Val. 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  3 	
Il forte interesse che circonda il mondo delle criptovalute, sollecita
una attenta ricognizione delle fonti normative e giurisprudenziali che
disciplinano la materia per valutarne anche gli aspetti e gli impatti
fiscali. Il fatto che le valute virtuali non siano governate da una
banca centrale non significa, infatti, che esse sfuggano a qualsiasi
regolamentazione legislativa e tributaria. La Corte di giustizia della
Ue, con la sentenza 22 ottobre 2015, ha stabilito che le operazioni che
consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta
virtuale bitcoin e viceversa, costituiscono prestazioni di servizio a
titolo oneroso. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 72/E/2016,
ha stabilito che tali operazioni sono esenti Iva. Ai fini Ires e Irap,
invece, devono essere assoggettati a tassazione i redditi derivanti
dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin. Il
Tribunale di Verona, con la sentenza 195/2017, equipara l'acquisto di
criptovalute a un contratto di investimento. 	
  	


Reati tributari, il sequestro raddoppia 	
Autore:  Antonio Iorio 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  17 	
Reati tributari. La Corte di cassazione, con la sentenza 267/2018, ha
ampliato il concetto di profitto negli illeciti fiscali. Nel risparmio
conseguito dai contribuenti devono figurare le imposte ma anche
sanzioni ed interessi. Rischiano, dunque, di raddoppiare di valore i
sequestri. La misura cautelare deve infatti considerare la totalità
delle somme dovute e non soltanto la maggiore imposta. Per i giudici di
legittimità il profitto può consistere anche in un risparmio di spesa,
come il mancato pagamento dell'imposta, degli interessi e delle
sanzioni dovute a seguito dell'accertamento. Finora solo nel delitto di
sottrazione fraudolenta i giudici si sono spinti ad aggredire tutti i
risparmi conseguiti con l'illecito. 	
  	


Rigassificatori senza Imu Pagano gli alloggi di servizio 	
Autore:  Antonio Iovine 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  18 	
Sono imponibili all'Imu gli impianti di rigassificazione ubicati nel
mare territoriale. Ad affermarlo la legge di Bilancio 2018 che
chiarisce però che il pagamento interessa solo la porzione destinata
agli alloggi di servizio. Dal 1°gennaio 2020 non saranno assoggettabili
all'Imu purché adibite alle operazioni e ai servizi portuali le
banchine, le aree scoperte e i relativi depositi in porti di rilevanza
economica nazionale e internazionale. 	
  	


L'esterovestizione non esonera dall'obbligo di dichiarazione Iva 	
Autore:  Laura Ambrosi 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  18 	
La Cassazione penale, con la sentenza n. 2407, depositata ieri,
chiarisce che l'esterovestizione di una società non è un'operazione
abusiva. La conseguenza è che l'omessa presentazione della
dichiarazione in Italia costituisce una fattispecie penalmente
rilevante. Tutto nasce da una contestazione della Guardia di Finanza
con la quale veniva considerata esterovestita una società tedesca. Il
legale rappresentante veniva così accusato di omessa dichiarazione Iva.
Il Gip disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia
nei confronti della società che del suo amministratore, fino a
concorrenza dell'imposta evasa. Il Tribunale del riesame confermava il
decreto di sequestro e l'indagato proponeva ricorso in Cassazione. Qui
i giudici di legittimità hanno chiarito che l'esterovestizione non
esonera la società dal rispettare gli obblighi fiscali italiani. In
merito all'abuso del diritto, le operazioni abusive si configurano solo
quando non violano disposizioni tributarie e penali tributarie. (Ved.
anche Italia Oggi: 'Evasione Iva sconfinata' - pag. 26) 	
  	


La ricezione vincola la detrazione Iva 	
Autore:  Simona Ficola e Benedetto Santacroce 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  19 	
La circolare 1/E/2018 stabilisce la necessità per cessionari e
committenti di tracciare il momento di ricezione delle fatture. Devono
dunque verificare se i propri sistemi di gestione dei predetti
documenti commerciali sono in grado, oggi, di registrare puntualmente
l'informazione. Informazione che consente al contribuente di esercitare
legittimamente il diritto alla detrazione e di garantire la tenuta di
una corretta contabilità. Operativamente parlando sono diverse le
modalità che i fornitori utilizzano per l'emissione e la trasmissione
delle fatture o che i clienti utilizzano per la ricezione delle stesse.
Queste modalità già oggi garantiscono al cliente in molti casi la
possibilità di individuare con certezza il momento in cui la fattura
entra in suo possesso. I sistemi Edi di trasmissione elettronica dei
dati utilizzati nelle filiere commerciali e nella grande distribuzione
tra fornitori e clienti sono già oggi strumenti idonei per accertare la
data di trasmissione e quella di ricezione della fattura. 	
  	


Fatture false senza detrazione 	
Autore:  Massimo Romeo 	
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  19 	
La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza n. 161,
depositata lo scorso 19 gennaio, afferma che in presenza di operazioni
oggettivamente inesistenti è legittimo e ragionevole il diniego di
detrazione dell'Iva. Legittimare la detrazione, in luogo di una ben più
logica concessione di un rimborso al soggetto passivo Iva, mal si
concilia con la natura delle frodi che comportano l'emissione di
fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, in
un'ottica cautelativa per le finanze pubbliche, apparirebbe logico
negare il diritto alla detrazione, accompagnandolo in prima battuta con
l'obbligo di versamento dell'Iva per il prestatore, facendo salvo il
diritto al rimborso dell'imposta per quest'ultimo soggetto qualora
effettivamente il committente non abbia potuto godere dell'illegittima
detrazione. 	
  	


L'amministratore della cartiera non dribbla le carte 	
Autore:  Debora Alberici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  25 	
Rischia la condanna penale l'amministratore della società cartiera che
non adempie a tutti gli obblighi fiscali fra cui la presentazione della
dichiarazione dei redditi e Iva. Non conta, infatti, che la scatola
vuota non abbia un volume d'affari proprio. Ai fini della condanna
basta un dolo eventuale. Con la sentenza n. 1590 dello scorso 16
gennaio la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un manager.
L'azienda era stata creata solo per favorire l'evasione fiscale di una
società collegata mediante l'emissione di fatture soggettivamente
false. La testa di legno non si è salvata dalla condanna per la mancata
presentazione della dichiarazione. 	
  	


Fondi illeciti possono essere tutti sequestrati 	
Autore:  Debora Alberici 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  25 	
I fondi illecitamente ottenuti con un appalto pubblico possono essere
interamente sequestrati ai sensi della '231'. La misura dev'essere
ampia quando la causa del contratto è illegittima. La Corte di
cassazione, con la sentenza n. 2653 del 22 gennaio 2018, ha accolto il
ricorso della Procura contro il dissequestro parziale di alcuni fondi
pubblici erogati a un'azienda per corsi di formazione professionale. 	
  	


Le note di credito sprint 	
Autore:  Fabrizio G. Poggiani 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  26 	
Il diritto alla detrazione dell'Iva si basa su due condizioni:
l'effettuazione della cessione dei beni e/o l'esecuzione della
prestazione di servizi e il possesso della fattura, con necessaria
annotazione della stessa. E' quanto si legge nella circolare n.
1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne le note di
credito emesse nei confronti dei fallimenti chiusi nel 2017,
l'annotazione, per eseguire la detrazione dell'Iva, deve avvenire entro
il prossimo 30 aprile. Diventa possibile il recupero dell'Iva anche per
le fatture registrate entro aprile 2019, ma soltanto nel caso in cui
sussiste la possibilità di dimostrare che siano state emesse
tempestivamente e, di conseguenza, ricevute nei successivi quattro
mesi. Se l'operazione risulta eseguita il 15 dicembre scorso, ma la
fattura è pervenuta il 21 gennaio 2018, se l'annotazione della fattura
avviene a gennaio, la detrazione del tributo deve avvenire con la
liquidazione periodica di gennaio 2018. 	
  	


Contabilità ordinaria derogata 	
Autore:  Andrea Bongi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  27 	
Il rinvio dell'Iri porta alla revoca del vincolo triennale dell'opzione
per la contabilità ordinaria. La revoca dell'opzione, effettuata per
aderire al nuovo regime introdotto dalla legge di Bilancio 2017, può
essere effettuata richiamando la disposizione contenuta nell'art. 1 del
Dpr 442/1997. Questa norma rende possibile la variazione dell'opzione o
la sua revoca. La legge di Bilancio 2018 ha reso nulla l'applicazione
del nuovo regime di tassazione del reddito d'impresa per il periodo
d'imposta 2017, rinviandone l'applicazione con decorrenza a partire dal
1°gennaio 2018. La possibilità di revocare l'opzione per la contabilità
ordinaria costituirebbe un primo passo per attenuare, almeno in parte,
i danni causati dal rinvio dell'Iri. La modifica ha così abolito,
almeno per il 2017, l'accesso al regime dell'imposta sul reddito
imprenditoriale. Il differimento dell'entrata in vigore della nuova
modalità 'flat' di tassazione del reddito d'impresa, se conosciuto
dall'origine, non avrebbe indotto i contribuenti a optare già dal
1°gennaio 2017 per il regime di contabilità ordinaria. 	
  	


I viaggi studio pagano l'Iva 	
Autore:  Valerio Stroppa 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  27 	
E' soggetta all'Iva l'organizzazione di viaggi-studio all'estero.
L'attività di intermediazione da parte di una società di formazione
residente, che svolge attività didattica in Italia, deve essere
qualificata come imprenditoriale e parificata a quella delle agenzie di
viaggio. E' quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale del
Molise nella sentenza n. 332/1/17, depositata lo scorso 20 giugno. La
pronuncia ribalta il verdetto di primo grado, che aveva invece
riconosciuto l'esenzione Iva. La contestazione del fisco riguardava una
società attiva nell'organizzazione di viaggi-studio all'estero, che
annoverava tra i propri clienti enti pubblici e privati (non
direttamente i singoli studenti). 	
  	


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