[Notizie_interesse] Notizie di interesse del 6/8/2018

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Lun 6 Ago 2018 10:27:52 CEST


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6 Agosto 2018
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Notizie di Interesse
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Ecobonus in cerca del rilancio Solo il 10% approfitta dello sconto 	
Autore:  Giuseppe Latour e Valeria Uva 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  2 	
Già sorpassata dal 50% sulle ristrutturazioni, l'agevolazione per il
risparmio energetico (Ecobonus) rischia ora un'ulteriore
penalizzazione. Il Rapporto Enea 2018 sull'efficienza energetica ne
evidenzia la fragilità. Nonostante la maggiore convenienza (65%)
rispetto al 50% delle ristrutturazioni questa agevolazione non è la
prima scelta di chi effettua lavori in casa quando, come per finestre e
caldaie, è sovrapponibile. Prendiamo gli infissi: su 4,5 milioni di
finestre vendute per ristrutturazioni nel 2017, all'Enea sono giunte
730mila richieste (16%) per il 65%. Le altre mancanti si dividono tra
sommerso, acquisti non incentivati e bonus al 50% per le
ristrutturazioni. Bonus che finora ha goduto di una maggiore facilità
di utilizzo. Ed inoltre si aggancia al bonus mobili. Dal 2018, poi,
l'Ecobonus è sceso al 50%. I dati Cresme dicono che nel quadriennio
2014-17 le domande di accesso al 50% sono state oltre 5,2 milioni,
mentre il 65% è arrivato a quota 1,5 milioni, di cui la metà per
infissi. In dieci anni l'Ecobonus ha generato oltre 35 miliardi di
investimenti e ha fatto risparmiare il 10% di energia nelle nostre
case. Il problema è che soffre la concorrenza del 50%. 	
  	


All'Enea i dai dei soli lavori green al 50% 	
Autore:  Maria Chiara Voci 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  2 	
Soltanto per i lavori 'green' è obbligatoria la comunicazione all'Enea
per fruire delle detrazioni al 50%. Pensiamo all'installazione di una
nuova caldaia a condensazione o l'inserimento di pannelli fotovoltaici
o ancora il cambio di infissi. Se fino a ieri per cambiare un
serramento, usando il 50% sulle ristrutturazioni non occorreva inviare
alcun documento, da settembre sarà necessario presentare le domande
online anche per il 50% ma appunto solo se i lavori hanno riguardato
l'efficienza energetica. Ciò significa che chi chiede la detrazione del
50% per installare un sistema d'allarme o per eliminare le barriere
architettoniche non dovrà informare l'Enea. Il nuovo onere interessa
anche chi ha effettuato i lavori nei mesi scorsi: avrà 90 giorni di
tempo per mettersi in regola. Una novità è che la strada per accedere
al 50% in caso di interventi di riqualificazione energetica sarà
semplificata rispetto all'Ecobonus e non sarà richiesta la produzione
di asseverazioni o documenti tecnici. 	
  	


Super prelievo del 71% per i 'soci lavoratori' delle Srl 	
Autore:  Mauro Meazza e Marco Piazza 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore  pag:  4 	
Forse non è record mondiale di cuneo fiscale ma il 71,28% tra imposte e
contributi che si chiede ai soci lavoratori di Srl è molto. Sono coloro
che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza. Gli ultimi dati di Unioncamere-Infocamere
dicono che sono oltre 1,6 milioni le società a responsabilità limitata
interessate dal cambiamento radicale varato con la legge di Bilancio
2018. Fino allo scorso anno la supertassazione riguardava solo i soci
'non qualificati'; dal 2018 viene coinvolto anche chi ha quote
qualificate (oltre il 25% del capitale o il 20% dei diritti di voto
Srl). Per i soci qualificati l'ultima Finanziaria ha modificato
radicalmente la tassazione dei dividendi stabilendo che su quanto
percepito dalla società da quest'anno in poi si debba pagare una
ritenuta d'imposta a titolo definitivo del 26%. Di fatto, i dividendi
vengono tassati con la stessa percentuale e la stessa modalità prevista
per chi non ha partecipazioni qualificate e, di conseguenza, non vanno
più considerati e tassati in dichiarazione dei redditi, utilizzando le
aliquote Irpef. 	
  	


Le regole sull'abuso del diritto al vaglio della direttiva Ue 	
Autore:  Dario Deotto 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  11 	
Entro la fine dell'anno i Paesi membri sono tenuti a recepire la
direttiva 2016/1164 del 12 luglio 2016, recante disposizioni contro le
pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul
funzionamento del mercato interno. La questione che si pone è se entro
tale data debba essere modificata la norma nazionale sull'abuso del
diritto. L'articolo 6 della direttiva Ue introduce ai fini antielusivi
il concetto di 'operazione non genuina'. Viene previsto che 'una
costruzione è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata
posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la
realtà economica'. Il dubbio, come anticipato, è se vada modificata la
norma italiana sull'abuso secondo la quale configurano abuso una o più
operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale
delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. Considerato
che la disciplina comunitaria si rivolge soltanto alle società di
capitali, si deduce che la direttiva Ue non deve essere attuata in
Italia in quanto già disciplinata dall'art. 10-bis dello Statuto. 	
  	


Rebus perdite per le Snc in liquidazione 	
Autore:  Paolo Meneghetti 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  12 	
Le società di persone in liquidazione determinano provvisoriamente il
reddito degli esercizi intermedi e imputano l'imponibile ai soci in
base al principio di trasparenza, ma occorre distinguere il caso in cui
il reddito sia positivo da quello, più delicato, in cui emergano delle
perdite. Nella seconda ipotesi è più difficile decifrare il contenuto
della norma quando afferma che (solo) se la liquidazione si chiude in
perdita essa può essere imputata ai soci. Ciò significa che nei periodi
intermedi, prima del conguaglio finale, l'eventuale insorgenza di
perdite di esercizio non permette alcuna attribuzione ai soci per
trasparenza: al contrario, i soci dovranno attendere la chiusura della
liquidazione per verificare se è presente una perdita complessiva. Sul
punto le interpretazioni formulate sono state varie: la più convincente
è quella secondo cui la misura citata non può risultare applicabile
solo nel caso in cui la liquidazione si chiuda entro tre esercizi. Se
la chiusura dura più di tre anni le passività devono essere
recuperabili. Il problema si pone per le società di persone che seguono
il regime di trasparenza. 	
  	


Sì al bilancio per gli enti in contabilità semplificata 	
Autore:  Francesco Capogrossi Guarna 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  12 	
Per l'attività commerciale esercitata dall'ente non profit l'Irap va
determinata per 'competenza', come per le imprese in contabilità
ordinaria. L'ente è dunque costretto a ricostruire i dati di bilancio
nonostante il diverso sistema Ires sia ancorato, salvo deroghe
espresse, ai ricavi e proventi percepiti e alle spese sostenute. Il
nuovo regime contabile delle 'imprese minori' introdotto nel 2016 e a
regime dal 2017, applicabile anche agli enti non commerciali, non
incide allo stesso modo sull'imposta sul reddito e su quella che tassa
il valore della produzione, a differenza di quanto accade invece per le
società di persone e per gli imprenditori individuali, per i quali il
sistema risulta senza dubbio più agevole e meno complesso. Non cambia
così il metodo di calcolo per l'ente non profit che continua ad esser
quello previgente al 2016, a prescindere dal tipo di contabilità
adottata. 	
  	


Cessioni intraUe con prova rigorosa 	
Autore:  M.Balzanelli, M.Sirri e R.Zavatta 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  13 	
Cessioni intra Ue: prosegue la linea dura della Cassazione. Con
l'ordinanza 9717/2018 i giudici del Palazzaccio hanno contestato il
regime di non imponibilità Iva di operazioni per le quali erano stati
prodotti i documenti relativi al pagamento e le dichiarazioni degli
acquirenti di avvenuta ricezione della merce all'estero. Nelle
operazioni intracomunitarie il trasferimento dei beni va dimostrato con
le lettere di vettura Cmr, con i dati della spedizione e le firme di
cedente, vettore e cessionario o i contratti commerciali fra le parti.
Tali conclusioni destano perplessità in quanto il documento di
trasporto Cmr, ad esempio, come i documenti contrattuali sono di
origine 'privata' e quindi non equiparabili all'attestazione di una
pubblica autorità. E non si vede quali documenti di origine 'non
privata', almeno allo stato attuale, siano producibili nell'ambito
delle operazioni fra Stati membri. Il che legittima più di un dubbio
sulla trasposizione al settore dell'Iva intracomunitaria delle regole
applicabili alle cessioni all'esportazione. 	
  	


Premio ai dipendenti 'sospeso': la competenza slitta in avanti 	
Autore:  Giorgio Gavelli 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  16 	
Il premio di risultato erogato alla generalità dei dipendenti per gli
obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente è deducibile nel periodo
d'imposta in cui viene deliberato dall'organo amministrativo e si
verifica la condizione sospensiva prevista negli accordi aziendali. E'
di sicuro interesse la decisione 3152/3/2018 della Ctr Lombardia
riguardante un'ipotesi di applicazione del principio contabile Oic 29,
di attualità in quanto alla base del principi di derivazione
rafforzata. L'accertamento a carico di un istituto di credito conteneva
diversi rilievi, il più consistente dei quali riferito alla deduzione
di un bonus ai dipendenti, quantificato sugli obiettivi raggiunti nel
2004 e 2005, ma deliberato, erogato e dedotto nel 2006. Il Documento di
ricerca del Cndcec, datato 24 aprile 2018, afferma che la società può
dedurre il costo soltanto quando la cifra è 'sicura'. 	
  	


La procedura in corso esclude le sanzioni sull'Iva non versata 	
Autore:  Stefano Sereni 	
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.  pag:  16 	
La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 137/2/2018, afferma che è
illegittima l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento
da parte di un contribuente soggetto a una procedura concorsuale,in
quanto l'adempimento comporterebbe la violazione del principio della
par condicio creditorum. Tutto ha inizio con l'impugnazione da parte di
una cooperativa di alcune cartelle di pagamento e dei relativi ruoli,
con le quali si richiedevano le somme per omesso versamento periodico
dell'Iva di due mensilità con relative sanzioni, interessi di mora e
oneri di riscossione. La contribuente nel maggio 2015 aveva presentato
domanda di concordato preventivo alla quale non era poi stato dato
seguito, visto che nell'ottobre dello stesso anno veniva disposta la
liquidazione coatta amministrativa. La società eccepiva di non aver
potuto eseguire i versamenti per la presenza della procedura
concorsuale, costituente causa di forza maggiore. Ne conseguiva
l'illegittimità delle sanzioni irrogate. I giudici hanno dato ragione
alla contribuente. 	
  	


Collegio sindacale professionale per la revisione sul non profit 	
Autore:  Luciano De Angelis e Christina Feriozzi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  2 	
Il decreto legislativo correttivo del Codice del Terzo settore ha
apportato diverse novità. Vediamo quelle più rilevanti. Il collegio
sindacale potrà svolgere funzione di revisione legale dei conti nelle
associazioni e fondazioni esclusivamente se integralmente costituito da
revisori legali dei conti. Le assemblee ordinarie avranno ancora un
anno di tempo per apportare le modifiche statutarie alle future
associazioni e fondazioni che vorranno iscriversi al Registro del Terzo
settore, ma potranno introdurre negli atti costitutivi solo le
disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore. L'iscrizione al
Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) determinerà solo una
sospensione dei precedenti effetti relativi al riconoscimento della
personalità giuridica acquisita sulla base della vigente procedura
concessoria. L'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti
sussiste solo per gli Ets di maggiori dimensioni. 	
  	


Beni usati, applicazione estesa del regime Iva del margine 	
Autore:  Franco Ricca 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  6 	
Regime Iva del margine sui beni usati a maglie larghe. Recentemente la
Corte di giustizia Ue ha chiarito che il sistema speciale di
determinazione della base imponibile in misura pari all'utile
realizzato dal rivenditore, anziché al prezzo conseguito, si applica
anche agli oggetti preziosi, fintanto che mantengono la loro funzione.
In passate pronunce la Corte ha ammesso al regime anche le vendite di
cavalli vivi e di ricambi ottenuti dalla demolizione di veicoli. Allo
stato dell'arte, le uniche esclusioni restano quelle espressamente
contemplate dalla normativa Ue, ossia pietre, metalli preziosi e
immobili. Il regime Iva speciale si articola in tre diversi metodi di
determinazione del margine da tassare: il metodo analitico, quello
globale e forfettario. Indipendentemente dal metodo adottato, il
soggetto passivo è tenuto a tenere conto, ai fini del volume d'affari,
dell'intero corrispettivo conseguito per la cessione, anche se la base
imponibile sarà costituita solo da una porzione. 	
  	


Enti sportivi, doppia chance 	
Autore:  Fabrizio G. Poggiani 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  8 	
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del 1°agosto 2018,
fornisce un'analisi dettaglia dei regimi fiscali applicabili alle
associazioni e alle società sportive dilettantistiche. Il documento
tiene conto logicamente dei regimi agevolati di cui alla legge 398/1991
e articolo 148, comma 3, Tuir. La circolare li analizza precisando che
per il primo il regime forfetizzato è applicabile se i proventi
commerciali non hanno superato l'importo di 400mila euro mentre, per
quanto concerne il secondo, viene confermata, anche per le associazioni
sportive, la non imponibilità, ai fini Ires, di talune prestazioni
eseguite nei confronti di associati o partecipanti, in attuazione degli
scopi istituzionali. La seconda parte della circolare è dedicata
all'analisi degli effetti della recente riforma del Terzo settore
sull'applicabilità della disciplina fiscale prevista per gli enti
sportivi dilettantistici non lucrativi. La riforma ha incluso le
attività sportive dilettantistiche tra gli enti del Terzo settore ma
questi sono liberi di decidere se fruire dei benefici già previsti o di
quelli nuovi. 	
  	


Fisco, si litiga sempre di meno e per importi molto modesti 	
Autore:  Andrea Bongi 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  9 	
Il Dipartimento della giustizia tributaria nella sua relazione annuale
fotografa la situazione del contenzioso in Italia. Nel 2017 è sceso il
numero dei ricorsi tributari presentati dai contribuenti come quello
delle controversie pendenti presso le commissioni tributarie. Il 68%
delle cause è di importo modesto e non supera i 20mila euro. Andando
nello specifico il 41,12% delle controversie tributarie pendenti al 31
dicembre 2017 ha un valore compreso da 0 a 3mila euro mentre il 27,45%
tra 3mila e 20mila euro. Sommando i dati si conclude che il 70% delle
cause tributarie pendenti è di valore inferiore a 20mila euro. La mole
di controversie pendenti di valore modesto apre riflessioni in ordine
anche alle possibili riforme che potrebbero interessare la giustizia
tributaria. In calo pure il numero dei giudici tributari in forza. 	
  	


Corrispondenza, imposte doc 	
Autore:  Sandro Cerato 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  11 	
Con l'ordinanza n. 19799 del 26 luglio 2018 la Corte di cassazione ha
fornito importanti precisazioni sui finanziamenti erogati dai soci ai
fini dell'imposta di registro. I finanziamenti erogati dai soci alla
società per corrispondenza sono soggetti ad imposta di registro solo in
caso d'uso anche in assenza dell'invio postale. L'atto si considera
formato per corrispondenza anche in assenza di spedizione di lettere,
ma anche quando vi è la consegna a mano. L'imposta di registro va
versata solo in caso d'uso (imposta fissa di euro 200 se concesso da
soggetto Iva e imposta del 3% se concesso da persona fisica). 	
  	


Continuità aziendale, Oic 11 da raccordare con Isa Italia 570 	
Autore:  Mascia Traini 	
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12 	
Bilanci al test dei sette postulati. Con la versione 2018 dello
standard n. 11 l'Organismo italiano di contabilità detta le regole alla
base dei conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni
civilistiche. L'obiettivo della rappresentanza veritiera e corretta
della situazione aziendale richiede nell'ordine l'esercizio della
prudenza, la prospettiva della continuità aziendale, la
rappresentazione secondo sostanza, il rispetto della competenza
economica, la costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione
nonché l'attenzione alla rilevanza e alla comparabilità dell'informativa
offerta. Rispetto alla versione precedente il documento fa un grosso
passo in avanti, non solo ridimensiona notevolmente il numero dei
postulati, ma li riscrive seguendo logiche proprie dei principi
contabili internazionali. Non a caso il paragrafo 9 dell'Oic 11
identifica i destinatari primari dell'informazione di bilancio, ossia
gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. 	
  	


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