<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">6 Agosto 2018</div>
</div>
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</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ecobonus in cerca del rilancio Solo il 10% approfitta dello sconto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giuseppe Latour e Valeria Uva
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Già sorpassata dal 50% sulle ristrutturazioni, l'agevolazione per il risparmio energetico (Ecobonus) rischia ora un'ulteriore penalizzazione. Il Rapporto Enea 2018 sull'efficienza energetica ne evidenzia la fragilità. Nonostante la maggiore convenienza (65%) rispetto al 50% delle ristrutturazioni questa agevolazione non è la prima scelta di chi effettua lavori in casa quando, come per finestre e caldaie, è sovrapponibile. Prendiamo gli infissi: su 4,5 milioni di finestre vendute per ristrutturazioni nel 2017, all'Enea sono giunte 730mila richieste (16%) per il 65%. Le altre mancanti si dividono tra sommerso, acquisti non incentivati e bonus al 50% per le ristrutturazioni. Bonus che finora ha goduto di una maggiore facilità di utilizzo. Ed inoltre si aggancia al bonus mobili. Dal 2018, poi, l'Ecobonus è sceso al 50%. I dati Cresme dicono che nel quadriennio 2014-17 le domande di accesso al 50% sono state oltre 5,2 milioni, mentre il 65% è arrivato a quota 1,5 milioni, di cui la metà per infissi. In dieci anni l'Ecobonus ha generato oltre 35 miliardi di investimenti e ha fatto risparmiare il 10% di energia nelle nostre case. Il problema è che soffre la concorrenza del 50%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>All'Enea i dai dei soli lavori green al 50%</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Maria Chiara Voci
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Soltanto per i lavori 'green' è obbligatoria la comunicazione all'Enea per fruire delle detrazioni al 50%. Pensiamo all'installazione di una nuova caldaia a condensazione o l'inserimento di pannelli fotovoltaici o ancora il cambio di infissi. Se fino a ieri per cambiare un serramento, usando il 50% sulle ristrutturazioni non occorreva inviare alcun documento, da settembre sarà necessario presentare le domande online anche per il 50% ma appunto solo se i lavori hanno riguardato l'efficienza energetica. Ciò significa che chi chiede la detrazione del 50% per installare un sistema d'allarme o per eliminare le barriere architettoniche non dovrà informare l'Enea. Il nuovo onere interessa anche chi ha effettuato i lavori nei mesi scorsi: avrà 90 giorni di tempo per mettersi in regola. Una novità è che la strada per accedere al 50% in caso di interventi di riqualificazione energetica sarà semplificata rispetto all'Ecobonus e non sarà richiesta la produzione di asseverazioni o documenti tecnici.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Super prelievo del 71% per i 'soci lavoratori' delle Srl</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mauro Meazza e Marco Piazza
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Forse non è record mondiale di cuneo fiscale ma il 71,28% tra imposte e contributi che si chiede ai soci lavoratori di Srl è molto. Sono coloro che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Gli ultimi dati di Unioncamere-Infocamere dicono che sono oltre 1,6 milioni le società a responsabilità limitata interessate dal cambiamento radicale varato con la legge di Bilancio 2018. Fino allo scorso anno la supertassazione riguardava solo i soci 'non qualificati'; dal 2018 viene coinvolto anche chi ha quote qualificate (oltre il 25% del capitale o il 20% dei diritti di voto Srl). Per i soci qualificati l'ultima Finanziaria ha modificato radicalmente la tassazione dei dividendi stabilendo che su quanto percepito dalla società da quest'anno in poi si debba pagare una ritenuta d'imposta a titolo definitivo del 26%. Di fatto, i dividendi vengono tassati con la stessa percentuale e la stessa modalità prevista per chi non ha partecipazioni qualificate e, di conseguenza, non vanno più considerati e tassati in dichiarazione dei redditi, utilizzando le aliquote Irpef.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le regole sull'abuso del diritto al vaglio della direttiva Ue</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dario Deotto
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Entro la fine dell'anno i Paesi membri sono tenuti a recepire la direttiva 2016/1164 del 12 luglio 2016, recante disposizioni contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. La questione che si pone è se entro tale data debba essere modificata la norma nazionale sull'abuso del diritto. L'articolo 6 della direttiva Ue introduce ai fini antielusivi il concetto di 'operazione non genuina'. Viene previsto che 'una costruzione è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica'. Il dubbio, come anticipato, è se vada modificata la norma italiana sull'abuso secondo la quale configurano abuso una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. Considerato che la disciplina comunitaria si rivolge soltanto alle società di capitali, si deduce che la direttiva Ue non deve essere attuata in Italia in quanto già disciplinata dall'art. 10-bis dello Statuto.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rebus perdite per le Snc in liquidazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paolo Meneghetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le società di persone in liquidazione determinano provvisoriamente il reddito degli esercizi intermedi e imputano l'imponibile ai soci in base al principio di trasparenza, ma occorre distinguere il caso in cui il reddito sia positivo da quello, più delicato, in cui emergano delle perdite. Nella seconda ipotesi è più difficile decifrare il contenuto della norma quando afferma che (solo) se la liquidazione si chiude in perdita essa può essere imputata ai soci. Ciò significa che nei periodi intermedi, prima del conguaglio finale, l'eventuale insorgenza di perdite di esercizio non permette alcuna attribuzione ai soci per trasparenza: al contrario, i soci dovranno attendere la chiusura della liquidazione per verificare se è presente una perdita complessiva. Sul punto le interpretazioni formulate sono state varie: la più convincente è quella secondo cui la misura citata non può risultare applicabile solo nel caso in cui la liquidazione si chiuda entro tre esercizi. Se la chiusura dura più di tre anni le passività devono essere recuperabili. Il problema si pone per le società di persone che seguono il regime di trasparenza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sì al bilancio per gli enti in contabilità semplificata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Francesco Capogrossi Guarna
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per l'attività commerciale esercitata dall'ente non profit l'Irap va determinata per 'competenza', come per le imprese in contabilità ordinaria. L'ente è dunque costretto a ricostruire i dati di bilancio nonostante il diverso sistema Ires sia ancorato, salvo deroghe espresse, ai ricavi e proventi percepiti e alle spese sostenute. Il nuovo regime contabile delle 'imprese minori' introdotto nel 2016 e a regime dal 2017, applicabile anche agli enti non commerciali, non incide allo stesso modo sull'imposta sul reddito e su quella che tassa il valore della produzione, a differenza di quanto accade invece per le società di persone e per gli imprenditori individuali, per i quali il sistema risulta senza dubbio più agevole e meno complesso. Non cambia così il metodo di calcolo per l'ente non profit che continua ad esser quello previgente al 2016, a prescindere dal tipo di contabilità adottata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cessioni intraUe con prova rigorosa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
M.Balzanelli, M.Sirri e R.Zavatta
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Cessioni intra Ue: prosegue la linea dura della Cassazione. Con l'ordinanza 9717/2018 i giudici del Palazzaccio hanno contestato il regime di non imponibilità Iva di operazioni per le quali erano stati prodotti i documenti relativi al pagamento e le dichiarazioni degli acquirenti di avvenuta ricezione della merce all'estero. Nelle operazioni intracomunitarie il trasferimento dei beni va dimostrato con le lettere di vettura Cmr, con i dati della spedizione e le firme di cedente, vettore e cessionario o i contratti commerciali fra le parti. Tali conclusioni destano perplessità in quanto il documento di trasporto Cmr, ad esempio, come i documenti contrattuali sono di origine 'privata' e quindi non equiparabili all'attestazione di una pubblica autorità. E non si vede quali documenti di origine 'non privata', almeno allo stato attuale, siano producibili nell'ambito delle operazioni fra Stati membri. Il che legittima più di un dubbio sulla trasposizione al settore dell'Iva intracomunitaria delle regole applicabili alle cessioni all'esportazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Premio ai dipendenti 'sospeso': la competenza slitta in avanti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il premio di risultato erogato alla generalità dei dipendenti per gli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente è deducibile nel periodo d'imposta in cui viene deliberato dall'organo amministrativo e si verifica la condizione sospensiva prevista negli accordi aziendali. E' di sicuro interesse la decisione 3152/3/2018 della Ctr Lombardia riguardante un'ipotesi di applicazione del principio contabile Oic 29, di attualità in quanto alla base del principi di derivazione rafforzata. L'accertamento a carico di un istituto di credito conteneva diversi rilievi, il più consistente dei quali riferito alla deduzione di un bonus ai dipendenti, quantificato sugli obiettivi raggiunti nel 2004 e 2005, ma deliberato, erogato e dedotto nel 2006. Il Documento di ricerca del Cndcec, datato 24 aprile 2018, afferma che la società può dedurre il costo soltanto quando la cifra è 'sicura'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La procedura in corso esclude le sanzioni sull'Iva non versata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Stefano Sereni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 137/2/2018, afferma che è illegittima l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento da parte di un contribuente soggetto a una procedura concorsuale,in quanto l'adempimento comporterebbe la violazione del principio della par condicio creditorum. Tutto ha inizio con l'impugnazione da parte di una cooperativa di alcune cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, con le quali si richiedevano le somme per omesso versamento periodico dell'Iva di due mensilità con relative sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione. La contribuente nel maggio 2015 aveva presentato domanda di concordato preventivo alla quale non era poi stato dato seguito, visto che nell'ottobre dello stesso anno veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa. La società eccepiva di non aver potuto eseguire i versamenti per la presenza della procedura concorsuale, costituente causa di forza maggiore. Ne conseguiva l'illegittimità delle sanzioni irrogate. I giudici hanno dato ragione alla contribuente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Collegio sindacale professionale per la revisione sul non profit</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il decreto legislativo correttivo del Codice del Terzo settore ha apportato diverse novità. Vediamo quelle più rilevanti. Il collegio sindacale potrà svolgere funzione di revisione legale dei conti nelle associazioni e fondazioni esclusivamente se integralmente costituito da revisori legali dei conti. Le assemblee ordinarie avranno ancora un anno di tempo per apportare le modifiche statutarie alle future associazioni e fondazioni che vorranno iscriversi al Registro del Terzo settore, ma potranno introdurre negli atti costitutivi solo le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore. L'iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) determinerà solo una sospensione dei precedenti effetti relativi al riconoscimento della personalità giuridica acquisita sulla base della vigente procedura concessoria. L'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli Ets di maggiori dimensioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Beni usati, applicazione estesa del regime Iva del margine</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Regime Iva del margine sui beni usati a maglie larghe. Recentemente la Corte di giustizia Ue ha chiarito che il sistema speciale di determinazione della base imponibile in misura pari all'utile realizzato dal rivenditore, anziché al prezzo conseguito, si applica anche agli oggetti preziosi, fintanto che mantengono la loro funzione. In passate pronunce la Corte ha ammesso al regime anche le vendite di cavalli vivi e di ricambi ottenuti dalla demolizione di veicoli. Allo stato dell'arte, le uniche esclusioni restano quelle espressamente contemplate dalla normativa Ue, ossia pietre, metalli preziosi e immobili. Il regime Iva speciale si articola in tre diversi metodi di determinazione del margine da tassare: il metodo analitico, quello globale e forfettario. Indipendentemente dal metodo adottato, il soggetto passivo è tenuto a tenere conto, ai fini del volume d'affari, dell'intero corrispettivo conseguito per la cessione, anche se la base imponibile sarà costituita solo da una porzione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Enti sportivi, doppia chance</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G. Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del 1°agosto 2018, fornisce un'analisi dettaglia dei regimi fiscali applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. Il documento tiene conto logicamente dei regimi agevolati di cui alla legge 398/1991 e articolo 148, comma 3, Tuir. La circolare li analizza precisando che per il primo il regime forfetizzato è applicabile se i proventi commerciali non hanno superato l'importo di 400mila euro mentre, per quanto concerne il secondo, viene confermata, anche per le associazioni sportive, la non imponibilità, ai fini Ires, di talune prestazioni eseguite nei confronti di associati o partecipanti, in attuazione degli scopi istituzionali. La seconda parte della circolare è dedicata all'analisi degli effetti della recente riforma del Terzo settore sull'applicabilità della disciplina fiscale prevista per gli enti sportivi dilettantistici non lucrativi. La riforma ha incluso le attività sportive dilettantistiche tra gli enti del Terzo settore ma questi sono liberi di decidere se fruire dei benefici già previsti o di quelli nuovi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fisco, si litiga sempre di meno e per importi molto modesti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Dipartimento della giustizia tributaria nella sua relazione annuale fotografa la situazione del contenzioso in Italia. Nel 2017 è sceso il numero dei ricorsi tributari presentati dai contribuenti come quello delle controversie pendenti presso le commissioni tributarie. Il 68% delle cause è di importo modesto e non supera i 20mila euro. Andando nello specifico il 41,12% delle controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2017 ha un valore compreso da 0 a 3mila euro mentre il 27,45% tra 3mila e 20mila euro. Sommando i dati si conclude che il 70% delle cause tributarie pendenti è di valore inferiore a 20mila euro. La mole di controversie pendenti di valore modesto apre riflessioni in ordine anche alle possibili riforme che potrebbero interessare la giustizia tributaria. In calo pure il numero dei giudici tributari in forza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Corrispondenza, imposte doc</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 19799 del 26 luglio 2018 la Corte di cassazione ha fornito importanti precisazioni sui finanziamenti erogati dai soci ai fini dell'imposta di registro. I finanziamenti erogati dai soci alla società per corrispondenza sono soggetti ad imposta di registro solo in caso d'uso anche in assenza dell'invio postale. L'atto si considera formato per corrispondenza anche in assenza di spedizione di lettere, ma anche quando vi è la consegna a mano. L'imposta di registro va versata solo in caso d'uso (imposta fissa di euro 200 se concesso da soggetto Iva e imposta del 3% se concesso da persona fisica).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
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</TD>
</TR>
<TR>
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<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
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<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Continuità aziendale, Oic 11 da raccordare con Isa Italia 570</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mascia Traini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Bilanci al test dei sette postulati. Con la versione 2018 dello standard n. 11 l'Organismo italiano di contabilità detta le regole alla base dei conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche. L'obiettivo della rappresentanza veritiera e corretta della situazione aziendale richiede nell'ordine l'esercizio della prudenza, la prospettiva della continuità aziendale, la rappresentazione secondo sostanza, il rispetto della competenza economica, la costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione nonché l'attenzione alla rilevanza e alla comparabilità dell'informativa offerta. Rispetto alla versione precedente il documento fa un grosso passo in avanti, non solo ridimensiona notevolmente il numero dei postulati, ma li riscrive seguendo logiche proprie dei principi contabili internazionali. Non a caso il paragrafo 9 dell'Oic 11 identifica i destinatari primari dell'informazione di bilancio, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
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<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
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