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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">23 Luglio 2018</div>
</div>
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</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tria avverte sul programma di governo: 'Giusto applicarlo, ma nei limiti del bilancio'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Trocino
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
A margine del G20 di Buenos Aires il ministro dell'Economia Giovanni Tria afferma che la volontà di applicare il programma di governo deve mantenersi nei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità. Intanto, il decreto Dignità accende lo scontro tra M5S e Pd. Il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula giovedì 26 luglio ma ha già un migliaio di emendamenti. Di Maio teme ostruzionismi ed è tentato dalla fiducia. Il ministro del Lavoro attacca il Pd per l'emendamento che mira a sopprimere l'articolo che aumenta i risarcimenti per i lavoratori licenziati ingiustamente. Il decreto Dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Per Cesare Damiano (Pd) l'emendamento è un grave errore.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ultimo giorno per l'invio del 730 Scatta il check up sulle rettifiche</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Oggi scade il termine per inviare il modello 730 direttamente con l'applicazione web o tramite intermediari e Caf. Secondo la Consulta dei Caf, a venerdì scorso erano già 2,7 milioni i contribuenti che hanno optato per la precompilata fai-da-te, su 20 milioni di 730. Un dato in crescita di circa 300mila rispetto al 2017; e bisognerà vedere a quanto si attesterà il bilancio finale delle Entrate. Da domani chi deve ancora presentare la dichiarazione dovrà ricorrere al modello Redditi, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre; in tal caso si dovrà rinunciare al rimborso in busta paga da parte del datore di lavoro, richiedendo l'eventuale somma maturata a credito direttamente all'Agenzia delle Entrate. In alternativa, sarà possibile usare il credito in compensazione, recuperando l'eventuale inutilizzato nel 730 dell'anno prossimo. Se ci sarà debito d'imposta, invece, il pagamento potrà avvenire con l'F24 entro il prossimo 20 agosto (con la maggiorazione dello 0,40%). Da domani parte anche la 'partita' di eventuali correzioni o integrazioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Maxi-rimborsi a rischio blocco</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mario Cerofolini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se il mod. 730 presenta un credito superiore a 4mila euro o modifiche che si discostano in modo rilevante dalla precompilata, può scattare il rimborso a cura dell'Agenzia delle Entrate, anziché del sostituto d'imposta. La necessità per il Fisco di effettuare controlli preventivi sul modello modificato potrebbe, in questi casi, impedire il rimborso a cura del sostituto, demandando all'amministrazione il compito di erogare il credito, previo controllo. In questo caso il rimborso potrà essere disposto non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per trasmettere il modello. Possono dunque essere soggetti a un controllo preventivo, con successivo rimborso a cura delle Entrate, i 730 nei due casi seguenti: dichiarazione con elementi di incoerenza e rimborso superiore a 4mila euro. Si tratta in ogni caso di una facoltà rimessa alla volontà delle Entrate e non di una regola fissa. Anche in presenza di un credito sopra soglia l'Agenzia potrebbe non bloccare il rimborso e lasciare l'erogazione del credito a cura del sostituto d'imposta.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sconti contributivi alle aziende con verifica mensile dei requisiti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Barbara Massara
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Anticipare all'Inps la volontà di fruire di un'agevolazione sui contributi e chiedere la verifica della regolarità contributiva, mese per mese, per tutto il periodo di utilizzo del bonus. E' la nuova possibilità messa a disposizione dall'Istituto di previdenza per le aziende e i loro consulenti a partire dal 9 luglio con la dichiarazione preventiva di agevolazione (Dpa). L'obiettivo è ridurre i casi in cui il beneficio viene disconosciuto ex post, con la richiesta alle aziende di restituire gli importi indebitamente fruiti per mancanza di regolarità contributiva. Interrogare i sistemi Inps espone comunque le aziende al rischio di dover mensilmente scoprire l'esistenza di irregolarità di anni precedenti, che le procedure automatizzate riportano a galla, con conseguente emissione di un invito a regolarizzare. E' bene, dunque, mettere in conto i riflessi che la nuova procedura può avere sul piano delle verifiche. Il nuovo strumento, non obbligatorio, è stato illustrato dall'Inps nel messaggio 2648 del 2 luglio, dove è stato presentato come un accessorio della recente procedura del Durc online.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Controllo volontario dagli esiti incerti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
B.Mas.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 9 luglio le aziende hanno la possibilità di presentare la dichiarazione preventiva di agevolazione (Dpa). Dal messaggio dell'Inps, tuttavia, non emerge quali sono i tempi di risposta dell'Istituto. Dall'esperienza delle aziende che hanno già formulato l'istanza emerge che dopo una settimana dalla presentazione e protocollazione, l'esito non è ancora disponibile. Le maggiori incertezze che incontrano le aziende nello sperimentare la Dpa riguardano gli effetti che concretamente la nuova modalità di interrogazione della procedura Durc online potrebbe comportare. Con la Dpa, infatti, sono le stesse aziende che chiedono all'Inps automaticamente e mensilmente, per tutti i mesi indicati nella domanda, di verificare la propria posizione contributiva, così da evidenziare situazioni di irregolarità che potrebbero impedire la fruizione dei benefici contributivi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per il credito Iva del secondo trimestre la richiesta va fatta entro il 31 luglio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Marchegiani e Luisa Miletta
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
14
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Prima delle ferie estive i soggetti passivi Iva che nel corso del secondo trimestre dell'anno hanno realizzato un'eccedenza di imposta superiore a 2.582,28 euro sono tenuti a presentare il modello Iva TR 2018. La scadenza prevista è per il 31 luglio. Il modello dovrà essere inviato per le richieste di rimborso totale o parziale ovvero per l'utilizzo in compensazione del credito Iva. E' bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza (mod. Iva TR) da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5mila euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5mila euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le due alternative per salvare la scelta in caso di errori</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
14
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se il contribuente si accorge di aver commesso errori nella compilazione del modello Iva TR, può presentare un modello correttivo integrativo, a seconda di quando avviene la trasmissione della nuova istanza, in quanto se inviata entro la scadenza prevista per il trimestre si parla di modello correttivo, mentre è integrativo se la trasmissione avviene successivamente a tale termine. Nel caso di modello correttivo non sussistono particolari criticità, in quanto occorre compilare nuovamente l'istanza nella sua interezza. Il modello integrativo, invece, è stato oggetto più volte di chiarimenti da parte del Fisco. Manca ancora un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate in merito agli aspetti sanzionatori connessi al modello Iva TR. Chi scrive ritiene che l'omesso TR non possa essere sanzionato, ma il problema si pone solo per le compensazioni in quanto gli uffici potrebbero contestare un utilizzo indebito del credito.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Se il Fisco insiste con pretese illegittime risarcimento e denuncia alla Corte dei conti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
15
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Di fronte ad atti illegittimi il Fisco è tenuto a risarcire il contribuente. E se il funzionario con colpa grave insiste in una pretesa erariale illegittima cagionando un danno all'amministrazione allora potrebbe rispondere di responsabilità erariale innanzi alla magistratura contabile. Sono queste alcune delle regole da considerare nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare di essere stato ingiustamente colpito dall'azione dell'amministrazione finanziaria e l'eventuale contenzioso tributario intrapreso non lo ha ristorato dal danno patito. Si tratta di rimedi particolarmente gravi che talvolta costituiscono l'ultima spiaggia di chi intende tutelarsi a fronte di comportamenti subiti ingiustificatamente vessatori. Spesso, di fronte a contestazioni palesemente infondate, gli uffici invitano il contribuente a far valere le proprie ragioni con il contenzioso. A nulla valgono la presentazione di istanza di autotutela o di memorie volte a spiegare l'illegittimità delle contestazioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rimborso delle accise sull'energia: il termine decorre da fine attività</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In materia di accise sull'energia elettrica, il termine biennale di decadenza dalla possibilità di richiedere un rimborso deve essere valutato a far data dall'effettiva impossibilità di fruire del sistema dei conguagli previsto per legge. Cioè dall'impossibilità di indicare ulteriori importi a debito. In sostanza, solo quando un'impresa cessa la propria attività a livello locale e non può più operare con il sistema dei pagamenti mensili e a conguaglio, è possibile procedere con il rimborso entro due anni, come previsto dall'art. 14 del Testo unico sulle accise. Ad affermarlo la Ctr Lombardia con la sentenza 2250/7/2018 con cui ha stabilito che un rimborso deve essere richiesto entro due anni solo quando cessa l'attività ordinaria e non è più possibile beneficiare dello scomputo di un credito a regime ordinario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Va allegata la sentenza su cui si basa l'avviso</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ferruccio Bogetti e Gianni Rota
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Ctp di Vicenza, con la sentenza 110/3/2018, ha affermato che va motivato l'avviso di liquidazione del registro formato a seguito di una sentenza civile che dichiara nullo il contratto di mutuo con patto commissorio e obbliga il promissario acquirente a restituire il denaro al venditore. Non basta, infatti, indicare data e numero della sentenza, occorre anche allegare la decisione. L'avviso di liquidazione è dunque nullo per mancata allegazione della sentenza. I giudici tributari precisano che l'obbligo di allegazione è previsto dallo Statuto del contribuente per garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imprese sociali, non imponibili utili destinati in riserve ad hoc</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G. Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il decreto correttivo al Dlgs 112/2017, di riforma dell'impresa sociale, interviene per dare più appeal ai sostenitori dei soci. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 a favore delle imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Il periodo minimo di mantenimento dell'investimento viene innalzato da 3 a 5 anni, con l'obiettivo di stabilizzare lo stesso. Sono esclusi dalla detassazione tutti gli utili e gli avanzi di gestione impiegati diversamente dalla destinazione a riserve per lo svolgimento delle attività statuarie e/o a pagamento del contributo per le attività ispettive del min. Lavoro. Se l'impresa sociale occupa lavoratori molto svantaggiati o particolari categorie di soggetti deboli, nella misura di almeno il 30% del totale dei lavoratori, i lavoratori molto svantaggiati non sono più considerati tali, ai fini del rispetto di detta percentuale, dopo 24 mesi dall'assunzione da parte dell'impresa sociale, in relazione al rapporto di lavoro instaurato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Conveniente far manutenzione in casa: l'Iva è ridotta al 10%</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la circolare n. 15/E/2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'agevolazione prevista dalla legge n. 488/1999 introdotta dalla legge di bilancio 2018. L'articolo 7 della legge citata assoggetta all'aliquota Iva ridotta del 10% le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; ma tale agevolazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui nell'esecuzione dei lavori vengano utilizzati i cosiddetti 'beni significativi'. Qualora nei lavori siano impiegati 'beni significativi' il relativo valore non può essere quantificato in misura inferiore al prezzo d'acquisto o al costo di produzione e deve essere in ogni caso specificato distintamente nella fattura. Dunque con l'impiego di 'beni significativi' il relativo valore può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni stessi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Norme dubbie, stop a sanzioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se le norme di legge non sono chiare i contribuenti sono esonerati dal pagamento delle sanzioni. Lo stesso avviene se c'è incertezza oggettiva sugli adempimenti fiscali. L'incertezza oggettiva che giustifica l'esclusione delle sanzioni può derivare da contrasti giurisprudenziali, dottrinali e da prese di posizione non univoche espresse con note e circolari ministeriali sugli obblighi tributari. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18405 del 12 luglio 2018. Per i giudici del Palazzaccio si è in presenza di incertezza normativa oggettiva in materia tributaria quando è impossibile 'individuare con sicurezza e univocamente la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Autotrasporto, deduzioni ridotte</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Leo Marchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
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Deduzione forfettaria di spese non documentate. Scende a 38 euro, dai 51 del 2016, lo sgravio per i trasporti effettuati personalmente fuori dal comune nel 2017. A renderlo noto il Mef con il comunicato stampa dello scorso 16 luglio. Sul fronte degli incentivi, invece, il min. Trasporti con il decreto 20 aprile 2018 ha dettato le regole per contribuire al rinnovo del parco mezzi delle imprese di autotrasporto di piccole e medie dimensioni. Come anticipato, la deduzione forfetaria è stata fissata a 38 euro per ogni trasporto effettuato dall'imprenditore oltre il territorio comunale, resta invariata al 35% la percentuale per i trasporti interni. L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 16 luglio, ha chiarito come queste somme debbano essere indicate nella dichiarazione dei redditi 2018. Resta operativa la misura che consente alle imprese di autotrasporto merci di recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo le somme versate nel 2017 come contributo al Sistema sanitario nazionale.
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