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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">12 Luglio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sì ai voucher per turismo e agricoltura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Salvia
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Decreto legge dignità. In nottata è arrivato l'ok della Ragioneria generale dello Stato. Ora manca la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, poi il testo entrerà in vigore. Si discute molto sulle possibili modifiche in Parlamento. La prima riguarda i voucher che la Lega vorrebbe reintrodurre. Il M5S è più cauto. In passato Di Maio li ha definiti una 'forma di schiavitù'. Ora il ministro del Lavoro si dice disponibile ad un loro ritorno, ma con limiti e paletti. Potrebbero essere limitati a settori come agricoltura e turismo. L'idea è quella di estenderli anche a lavoro domestico (badanti e baby sitter), giardinaggio e servizi di pulizia. I buoni saranno acquistabili su una piattaforma elettronica e il loro utilizzo andrà comunicato preventivamente, per evitare che lo stesso ticket venga impiegato per più ore di lavoro o più persone. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Accordo sui voucher, incentivi per stabilizzare i contratti' - pag. 6)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La presenza di branch pesa nella scelta per il gruppo Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Germani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato la risoluzione n. 54/E/2018 alla disciplina del Gruppo Iva. Il documento ha chiarito che l'interpello per l'inclusione o l'esclusione di un soggetto può essere presentato anche prima della costituzione del Gruppo Iva. Per il primo anno di applicazione, cioè il 2019, le regole di ingaggio prevedono che l'opzione possa essere esercitata entro il 15 novembre anziché il 30 settembre. Ciò concede più tempo per valutare l'ingresso. L'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrano congiuntamente vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo. Nei grandi gruppi finanziari non è infrequente imbattersi in strutture societarie che si caratterizzano per la massiccia presenza di branch. In assenza del gruppo Iva le prestazioni fra la madre e la branch non rilevano attesa l'unitarietà soggettiva. Ciò non vale più, invece, quando s'innesta il gruppo Iva, in quanto l'unitarietà viene meno e le prestazioni vanno assoggettate a Iva. La regola fondamentale è che le operazioni effettuate fra soggetti appartenenti al gruppo non sono rilevanti, mentre lo sono quelle che il gruppo effettua verso terzi e riceve da questi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Nella cartella da indicare gli estremi della pretesa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La cartella di pagamento deve riportare gli estremi della comunicazione con la quale è stata rideterminata l'imposta dovuta. La mancanza limita, infatti, il diritto alla difesa del contribuente. Con l'ordinanza n. 18224/2018 di ieri la Corte di cassazione ha affermato che è dunque illegittima la cartella priva degli estremi della pretesa. Nel caso analizzato un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento conseguente a un controllo formale eccependo un vizio di motivazione in quanto il provvedimento rinviava a una comunicazione di irregolarità mai notificata e non allegata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Gdf: per i controlli serve l'accesso all'anagrafe dei conti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
M.Mo.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri nel corso dell'audizione in commissione Finanze alla Camera il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ha auspicato la possibilità di accedere all'anagrafe dei conti finanziari detenuti all'estero della popolazione residente per rivelare l'esistenza di frodi fiscali e di altre forme di illegalità. La lotta all'evasione internazionale e alle frodi Iva è tra le priorità delle Fiamme gialle. Ancora mancano le indicazioni dell'Esecutivo su come dovrà essere applicata la nuova stretta introdotta dal decreto dignità sulle imprese che abbandonano l'Italia. Il fenomeno delle delocalizzazioni viene monitorato costantemente per verificare se le imprese che lasciano il nostro Paese hanno ottenuto aiuti europei e se spostano l'impresa creando 'grosse difficoltà'. A titolo di esempio Toschi ha ricordato il caso Embraco. (Ved. anche Italia Oggi: 'La Guardia di finanza vuole avere accesso alle informazioni sui conti finanziari esteri' - pag. 37)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Resta stabile all'8% l'interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca De Stefani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' stato pubblicato sulla G.U. dello scorso 10 luglio il decreto del Mef che conferma allo 0% il tasso di riferimento, al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare ai ritardati pagamenti, nel periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Questo tasso è su base annuale e fisso, era dello 0,05% fino al 30 giugno 2016. Successivamente è stato ridotto allo 0% dal 1° luglio 2016. A differenza del tasso di mora previsto dal Codice civile, pari allo 0,3% dal 1°gennaio 2018, con quello europeo, pari all'8% dal 1°luglio 2016, se il termine di pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della notula. Il tasso di mora dell'8% si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali derivanti da contratti conclusi tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Calendario fuori rotta con la doppia rata per i versamenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Salvina Morina e Tonino Morina
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La doppia rata per i versamenti delle imposte sui redditi per l'anno 2017, in scadenza il 20 agosto, non tiene conto dei differimenti da calendario che slitta in avanti anche il giorno da cui decorre il termine per il versamento con lo 0,40% in più, con conseguente proroga dello stesso. Questa regola vale anche per i termini per regolarizzare omessi o carenti versamenti con il ravvedimento. Le regole sui differimenti da calendario per versamenti e ravvedimenti valgono anche per i versamenti rateali del saldo annuale Iva o del saldo e primo acconto delle imposte annuali dei redditi e dell'Irap che vanno eseguiti entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. Per quest'anno la scadenza del 30 giugno slitta al 2 luglio e il pagamento con lo 0,40% in più va al 1°agosto, che a sua volta passa al 20 agosto per effetto della c.d. proroga di Ferragosto. La doppia rata nello stesso giorno quest'anno dovrebbe riguardare solo i titolari di partita Iva.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Prelievi e depositi in contante con obbligo di invio all'Uif</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ranieri Razzante
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
26
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Antiriciclaggio. Lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell'Unità di informazione finanziaria prevede l'obbligo di invio dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. Negli ultimi 5 anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) è cresciuto molto fino a raggiungere e superare le 100mila nell'ultimo anno. L'incremento, tuttavia, è stato dovuto alle anomalie oggettive, cioè alle operatività 'inattese' generate da software di banche e altri intermediari. L'Uif ha rilevato che il 15% di queste Sos risultavano di scarso rilievo investigativo. L'Authority, con le sue istruzioni, impone a banche, istituti di pagamento e Poste italiane presenti sul territorio nazionale di inviare, con cadenza mensile, una comunicazione che contenga ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di contante per importi pari o superiori a 10mila euro da parte dello stesso cliente. Il periodo di rilevazione è il mese solare. (Ved. anche Italia Oggi: 'Movimenti bancari a rischio' - pag. 37)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per coltivatori diretti e altri comproprietari Imu agevolata sui terreni edificabili</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
26
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza 17337/2018 la Cassazione ha ribadito che la 'finzione giuridica' secondo cui, ai fini Ici ( ma anche Imu e Tasi), i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non si considerano tali, ma agricoli, si estende anche ai comproprietari non dotati dei medesimi requisiti. Bocciata la tesi di un Comune emiliano che qualificava l'agevolazione in esame come di natura 'soggettiva' e non oggettiva. Per la Suprema corte gli altri comproprietari non possono alterare la destinazione del bene comune (cioè del fondo) e ciò vale anche in caso di accordo assembleare, negoziale o contrattuale. Ne consegue che è illegittimo pretendere l'imposta calcolata come area edificabile, anche solo sulle quote di (com)proprietà dei soggetti diversi dal coltivatore diretto o Iap. L'agevolazione è legata alla destinazione del fondo impressa dall'utilizzatore.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Margine Iva per tutti i gioielli</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
36
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di giustizia Ue, nella sentenza 11 luglio 2018, C-154/17, chiarisce l'interpretazione dell'articolo 311 della direttiva Iva sul regime speciale del margine per le cessioni di 'beni d'occasione'. Tale regime Iva è applicabile anche agli oggetti preziosi quali collane, anelli,bracciali se ancora idonei alla funzionalità originaria, mentre non è applicabile agli oggetti che hanno perduto tale funzionalità e sono scambiati sostanzialmente come metalli preziosi o pietre preziose. Per stabilire se un bene rientri nella categoria dei 'beni d'occasione' o in quella dei metalli preziosi o pietre preziose, occorre considerare tutte le circostanze oggettive in cui l'operazione di rivendita è avvenuta, e non le intenzioni soggettive come la volontà del soggetto passivo. Assumono importanza, pertanto, la modalità di presentazione degli oggetti, il metodo di valutazione del loro valore e il metodo di fatturazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Accertamento fiscale, valido anche l'anticipo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
36
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 18245 depositata ieri la Corte di cassazione ha sancito la validità dell'accertamento fiscale notificato prima di 60 giorni dall'ispezione se la documentazione acquisita non è stata rilevante ai fini dell'atto impositivo. Nel caso analizzato alcuni costi già chiesti dal fisco e non esibiti in precedenza dall'imprenditore. I giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso delle Entrate e ribaltato il verdetto espresso dai giudici tributari provinciali e regionali di Firenze. La vicenda aveva come protagonista una società che aveva ricevuto una cartella per il recupero della maggiore Iva. L'ufficio contestava dei costi non inerenti ma, nonostante le ripetute richieste, il contribuente non aveva mostrato i relativi documenti contabili. Da qui l'ispezione con cui l'ufficio acquisiva quanto già richiesto in precedenza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La 231 tutela sempre la difesa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dario Ferrara
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
36
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Va annullata la richiesta di rinvio a giudizio della società 'ex 231' se il pm notifica l'avviso di conclusione delle indagini alla compagine ma non convoca il legale rappresentante per rendere l'interrogatorio ex art. 375, comma terzo, c.p.p.. Ad affermarlo la Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 31641/2018, pubblicata ieri. Non basta a garantire il necessario contraddittorio con l'ente cui si addebita una responsabilità amministrativa la presenza dell'imputato, legale rappresentante della Srl all'epoca dell'incidente sul lavoro, all'udienza svoltasi in camera di consiglio a norma dell'art. 409 c.p.p.: una volta che il legale rappresentante è imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la società deve per legge sostituirlo con un'altra persona.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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