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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">10 Luglio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Quel pressing su Tria Il ministro dice no a un annuncio al giorno</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Salvia
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il decreto dignità ancora non c'è. Manca ancora il via libera della Ragioneria dello Stato. Cioè il bollino dell'Economia che attesta la correttezza delle coperture per gli interventi. Si attendono ancora tutti gli elementi necessari per una valutazione approfondita. Riflessioni in corso sul calo del gettito Iva causato dallo stop alla pubblicità di giochi e scommesse. Ma non sono sufficienti gli aspetti tecnici a spiegare l'attesa di una settimana. Il problema è politico. M5S e Lega faticano a trovare un'intesa sulla stretta sui contratti a termine voluta da Di Maio e osteggiata dagli imprenditori del nord vicini alla Lega. E il Carroccio quasi per ritorsione rilancia i voucher. Ma ci sono tensioni anche tra lo stesso Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Ieri si è tenuto un vertice tra il premier Conte e i ministri Tria, Salvini e Di Maio. Al termine Di Maio si è augurato che nessuno ponga il bastone tra le ruote. 'Nessun bastone tra le ruote - ha risposto il ministro Tria,- ma non si può fare un annuncio al giorno'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per gli intermediari abilitati delega ampia sull'e-fattura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca De Stefani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali basterà ricevere due deleghe su sei per interagire in modo completo tra il proprio cliente e i servizi telematici delle Entrate per l'e-fattura: quella per il cassetto fiscale e quella 'ampia' per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Quest'ultima, infatti, comprende tutti i 'poteri' contenuti nelle altre, tranne quello per il cassetto fiscale e gli installatori dei dispositivi per inviare i file cono i corrispettivi. Il modello per il conferimento delle deleghe è allegato al provvedimento 13 giugno 2018 e può essere presentato su carta a qualsiasi ufficio delle Entrate o anche attraverso il proprio Fisconline. Il contribuente può delegare anche più intermediari. Tranne per il cassetto fiscale, per il quale la delega dura 4 anni, per le altre cinque la scadenza è stabilita dal contribuente nel modello di conferimento. Senza questa indicazione, la durata sarà di 4 anni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Note di variazione solo dall'emittente</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'elemento più dirompente della fattura elettronica è la necessità di cambiare le abitudini. E questo non è sempre facile. La fattura elettronica è un file e non un modello e quindi per predisporla occorre il pc con collegamento a internet e non un bollettario. La fattura cartacea non scomparirà presto, verosimilmente accompagnerà la fattura elettronica per un po' di tempo. Il cedente spesso ha bisogno di portare le fatture emesse in banca per ottenere il finanziamento a breve e non può certo utilizzare la fattura elettronica che, nel frattempo, naviga verso lo Sdi. Ma la fattura cartacea verrà consegnata anche al cliente che ne ha bisogno per verificare l'acquisto e programmare i pagamenti. Il destinatario della fattura, però, deve stare attento a non detrarre l'Iva risultante dalla fattura perché quella 'buona' per l'esercizio della detrazione è solo quella che arriverà dallo Sdi. Per quanto concerne le note di variazione la procedura non ne consente l'emissione a cura del destinatario dei beni o committente. La e-fattura può essere rettificata solo da chi l'ha emessa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La prova del tributario non vale automaticamente nel penale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30874 depositata ieri, ha precisato che per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti occorre dimostrare la consapevolezza del contribuente alla partecipazione della frode del fornitore. A tal fine, però, le risultanze tributarie sono mere prove valutabili dal giudice penale. I giudici della Suprema corte hanno ricordato che ai fini della sussistenza del reato assume rilievo anche l'inesistenza soggettiva delle operazioni che si ha quando la prestazione c'è stata, ma tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture. Per i giudici il dolo è ravvisabile nella consapevolezza del contribuente che chi ha emesso la fattura non ha effettivamente eseguito la prestazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Giochi, il divieto di pubblicità fa salvi i contratti in corso</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Vallefuoco
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il decreto dignità dice basta al gioco d'azzardo. Le nuove norme vietano qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le affissioni ed internet. Il divieto copre, pertanto, i principali canali di comunicazione e sarà destinato ad avere una ancora più ampia estensione dal 1°gennaio 2019 quando sarà applicabile anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tute le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale. Pesanti le sanzioni per chi contravviene: la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50mila euro. I proventi delle sanzioni amministrative saranno devoluti al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Per i vecchi contratti in vigore resta applicabile la normativa Balduzzi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bolletta elettrica spia del fisco</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
27
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se i consumi elettrici sono bassi il Comune può disconoscere l'agevolazione Ici per l'abitazione principale. La presunzione di residenza effettiva certificata dai dati anagrafici può essere superata dai consumi elettrici se ritenuti modesti. L'importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14793 del 7 giugno 2018. Lo stesso principio trova applicazione anche per l'Imu e la Tasi. Per i giudici del Palazzaccio, per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza effettiva 'e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito'. I bassi consumi elettrici bastano per superare la presunzione di residenza effettiva nel Comune.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Autoriciclaggio senza confini</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I fondi accumulati all'estero possono rientrare in Italia sotto diverse sembianze per essere utilizzati dal medesimo soggetto che ha commesso l'illecito. Finte compravendite immobiliari, bonifici intestati a enti senza scopo di lucro per finalità diverse da quelle di utilità sociale, acquisto di criptovalute: è il quadro che traccia l'Uif, l'unità di intelligence finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, nel quaderno n. 11, pubblicato ieri. Il documento illustra le principali casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo riscontrate durante le attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute da intermediari finanziari e professionisti. Gli esempi forniti, dice il direttore dell'Uif, Claudio Clemente, servono ad evidenziare modelli operativi suscettibili di essere utilizzati a fini illeciti e prescindono dalle eventuali vicende giudiziarie relative ai singoli casi concreti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Socio professionista, no alla presunzione di distribuzione di utili</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 18042 depositata ieri la Corte di cassazione ha detto no alla presunzione di distribuzione di utili se il socio dimostra la sua estraneità alla gestione societaria. Anche se si tratta di una società di capitali a ristretta base, il fisco non può riprendere a tassazione sul socio i redditi di partecipazione derivanti dall'accertamento alla società, quando quest'ultimo dimostra di svolgere un'attività professionale e di non essersi mai ingerito nella gestione societaria. Gli 'ermellini' hanno bocciato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che chiedeva l'annullamento della sentenza di appello, ad essa sfavorevole, emessa dalla Ctr Toscana.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Avvisi bonari a rullo battente</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Pescari e Fabrizio G. Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per le richieste di chiarimenti arrivate ai contribuenti a giugno, riferibili al periodo d'imposta 2015, si deve tenere conto della sospensione che va da dal 1° agosto al 4 settembre 2018. Ma poiché le richieste sono arrivate a metà giugno e considerato che la risposta deve avvenire nei 30 giorni successivi, la sospensione, di fatto, viene neutralizzata. Gli operatori sono dunque obbligati a rispondere a stretto giro. E' quanto emerge dalla combinata lettura degli avvisi spediti dagli uffici periferici delle Entrate e quanto previsto dal dl 193/2016 che all'articolo 7-quater sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di pagamento delle somme derivanti dagli avvisi bonari. La sospensione feriale non si applica per i redditi 2015.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sponsorizzazioni altrui deducibili</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 67/2/18 dello scorso 24 maggio la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha affermato che i costi di sponsorizzazione sono deducibili anche se a sostenerli è un soggetto diverso dal titolare del brand pubblicizzato. Lo scomputo fiscale è ammissibile purché l'azienda che effettua la spesa tragga comunque un vantaggio dallo sfruttamento del segno distintivo altrui. Il caso riguardava una società attiva nella gestione di punti vendita di una nota catena di supermercati. La Srl aveva sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con alcune associazioni sportive dilettantistiche della zona, volta all'apposizione del nome della gdo sulle divise e sui cartelloni dell'impianto di gioco.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Accertamenti, notifiche doc</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benito Fuoco e Nicola Fuoco
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La notifica di un accertamento a persona momentaneamente irreperibile va eseguita a norma dell'articolo 140 c.p.c.; per questa forma di notifica devono essere eseguite tutte le formalità, compresa l'affissione alla porta di casa. In difetto di menzione sulla relata di notifica, la notifica è inesistente. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 2736/1/2018 depositata in segreteria lo scorso 27 aprile. La vertenza riguardava un accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma di cui il contribuente, momentaneamente assente, sosteneva non aver ricevuto la notifica.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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