<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">18 Giugno 2018</div>
</div>
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</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Al capolinea il Tfr in busta paga Coinvolti 217mila dipendenti privati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Colombo e Matteo Prioschi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
A giugno si chiudono i tre anni di sperimentazione del Tfr in busta paga. I dati dicono che l'operazione ha coinvolto solo 217mila dipendenti privati. Un numero in sé significativo che la dice lunga sulle difficoltà economiche che molti lavoratori hanno dovuto affrontare negli anni della crisi ma pur sempre pari all'1,3% di una platea potenziale di 15 milioni di dipendenti. I dati dell'Inps dicono che l'utilizzo di questa opzione, dal 2015 in poi ha registrato un crescendo: dalle 110mila adesioni a inizio 2016 si è superato quota 200mila a giugno 2017. Complessivamente dal 2016 ad aprile 2018 sono oltre 657 i milioni di euro che sono stati incassati immediatamente, mentre i singoli lavoratori che hanno fruito della Quir (la c.d. quota integrativa della retribuzione) per almeno un mese tra il 2016 e il 2018 sono stati 387.524. Diverse le ragioni del fallimento: per alcuni si trattava di un'operazione fiscalmente poco conveniente; altri hanno puntato il dito sulla scarsa informazione pubblica sulla sperimentazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dai controlli sulle attività estive l'innesco per l'analitico-induttivo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel periodo estivo i controlli dei verificatori si concentrano sulle attività commerciali tipiche di questa stagione. Spesso si imbattono in prestazioni senza emissione di ricevuta o scontrino fiscale oppure di impiego di personale non in regola. Questi controlli, oltre a sanzioni per le irregolarità riscontrate, potrebbero essere usati dal fisco per una ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito. L'utilizzo di lavoratori in nero, ad esempio, potrebbe costituire un indizio futuro in base al quale presumere anche maggiori ricavi. L'omessa emissione di scontrini fiscali potrebbe essere invece utilizzata, in presenza di altre anomalie, quale presunzione di maggior reddito. I verificatori sono tenuti ad esaminare gli indicatori che consentono una presunzione di ricavi e che sono differenti in base al tipo di esercizio. Pensiamo alla farina per le pizzerie, all'acqua minerale o al caffè per bar e ristoranti, alle lenzuola lavate attraverso lavanderie industriali negli alberghi e al consumo di prodotti monouso (sapone, bagnoschiuma).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il transfer pricing prova a dire addio alle rettifiche basate sulla mediana</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Francesco Avella
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Tutto ciò che sta nell'intervallo di valori dei comparabili è salvo, o quasi. E' una delle conclusioni che si ricavano dal Dm 14 maggio 2018, contenente le linee guida sul transfer pricing. Secondo l'art. 6, posto che l'intervallo di valori dei comparabili è conforme al principio di libera concorrenza, il transfer princing del contribuente è adeguato quanto è compreso in esso. L'indicazione è rivolta sia ai contribuenti che al fisco. Pertanto, non è più ammissibile la prassi di rettificare i prezzi dei contribuenti sulla base di valori di tendenza centrale, quale, tipicamente, la mediana. Almeno fintanto che i prezzi dei contribuenti rientrano nell'intervallo di valori dei comparabili. Tale indicazione, essendo fornita sulla base delle linee guida Ocse, pare idonea ad incidere anche sui contenziosi e sulle verifiche in corso, perlomeno quelli in cui il Fisco abbia dichiarato di basare le rettifiche (anche) sulle linee guida Ocse. D'ora in poi le riprese del Fisco saranno ammesse solo quando i prezzi di trasferimento dei contribuenti non rientrino nell'intervallo di valori di libera concorrenza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ok al 55% sulla casa dei suoceri se il comodato non è registrato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Dell'Oste
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ecobonus in salvo per chi occupa la casa dei suoceri in base a un contratto di comodato non registrato. La Ctr Emilia Romagna, con la sentenza 1281/12/2018, dà ragione al contribuente su uno dei punti più controversi in tema di detrazioni sui lavori edilizi. I giudici ricordano che la legge sui bonus per il risparmio energetico richiede solamente che gli immobili sui quali vengono eseguiti i lavori siano 'posseduti o detenuti' dal contribuente. Ed è 'errata' la prassi in virtù della quale l'Agenzia pretende che la detenzione sia provata con un comodato registrato. Nel caso analizzato il contribuente ha dimostrato di occupare con la propria famiglia l'immobile dei suoceri fin dal 1977, attestando la detenzione con il certificato di residenza e pagando le fatture per i lavori di riqualificazione energetica con regolare bonifico.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Finanziamenti, oneri presunti solo per i soci</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Benigni e Ferruccio Bogetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Ctp Varese, con la sentenza 126/2/2018, afferma che è illegittimo l'avviso che presume la fruttuosità dei finanziamenti erogati a favore di società commerciali da coloro che non rivestono la qualifica di soci. La Guardia di finanza contesta movimentazioni di capitali verso l'estero a favore di un istituto di credito bulgaro. Per il contribuente le operazioni si riferiscono alla costruzione di un immobile strumentale. Le difficoltà finanziarie del costruttore estero hanno necessitato una seconda erogazione tramite bonifico, a titolo di finanziamento. I chiarimenti forniti in fase istruttoria non sono ritenuti convincenti e l'ufficio notifica un accertamento per maggior reddito di capitale. La Ctp accoglie il ricorso del contribuente sostenendo che sulla fruttuosità di somme erogate a società estere non sussiste alcun automatismo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva, le slot 'marginali' sfuggono al pro rata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le slot machine installate in un bar non fanno scattare il pro rata Iva se sono 'marginali' rispetto all'attività svolta. A stabilirlo la Ctp di Vicenza con la sentenza 50/2/2018. I giudici tributari di primo grado si sono pronunciati sulla problematica degli apparecchi elettronici da intrattenimento installati all'interno degli esercizi pubblici la cui gestione dà luogo a operazioni esenti Iva nell'ambito di un'attività tipica dell'esercizio pubblico che genera esclusivamente operazioni imponibili. Il meccanismo del pro rata non trova applicazione nelle ipotesi in cui le operazioni esenti assumano carattere occasionale o accessorio rispetto all'attività tipica del soggetto passivo. Nel caso analizzato la gestione delle slot è stata ritenuta accessoria rispetto a quella prevalente di somministrazione di bevande ed alimenti, sulla base di valutazioni concrete. Queste sono: la mancanza di voci di spesa relative alle slot; l'assenza di forza lavoro impiegata in tale attività; la percentuale esigua di ricavi sul complessivo volume di affari.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Integrativa sprint per usare il credito in F24</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Si accorciano i tempi per presentare una dichiarazione integrativa a favore sul periodo d'imposta 2016, se si intende usare subito il credito emergente dal modello. L'approssimarsi delle scadenze dei versamenti rende opportuno affrettarsi nelle correzioni di eventuali errori commessi nelle dichiarazioni presentate nel 2017, nel caso in cui la rettifica consenta di maturare un credito compensabile. Trasmettendo l'integrativa entro il prossimo 30 giugno, ad esempio, è possibile 'monetizzare' il 2 luglio in F24 il credito così maturato, utilizzandolo in compensazione. Si tratterà di integrative 'entro l'anno'. Quindi nel compilare il modello 2018 per il periodo d'imposta 2017: non va compilato il quadro DI; occorre inserire, quale 'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione', l'importo che emerge tenendo conto anche dell'integrativa; se al momento di presentazione della dichiarazione 2018 tale credito è stato già utilizzato in F24, andrà compilato anche il rigo successivo per impedire che il credito compensato venga fruito anche in dichiarazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Redditi Enc, tassati al 100% gli acconti sugli utili 2017</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Francesco Capogrossi Guarna
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Tra le novità della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali c'è l'aumento della tassazione degli utili e dei proventi equiparati già con un possibile effetto per il periodo d'imposta 2017. Il decreto dell'Economia del 26 maggio 2017 ha previsto la concorrenza alla formazione del reddito imponibile Ires in misura del 100%, anziché del 77,74%, dei dividendi percepiti da questi soggetti e formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Per gli importi formati con utili prodotti sino al 2016, continua invece ad applicarsi la non imponibilità al 22,26% come prevista in via transitoria dall'articolo 4, comma 1 lettera q) del Dlgs 344/2003. Considerato che l'aumento al 100% della base imponibile riguarda gli utili prodotti e formati dal 2017, la nuova tassazione può interessare il reddito tassabile già per questo periodo in caso di 'acconti' corrisposti su dividendi da soggetti emittenti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ace, non tutti gli errori incidono</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G. Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la circolare n. 13 dello scorso 11 giugno, Assonime illustra e interpreta le novità del dm 3 agosto 2017 sull'Aiuto alla crescita economica (Ace). Il documento è assai copioso ma non fornisce precise indicazioni. Tra i vari argomenti trattati spiccano quelli relativi ai finanziamenti infruttiferi o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato erogati dai soci, per i quali Oic 15 precisa che se la finalità non è propriamente quella di finanziamento ma di dotare la società di maggiori risorse patrimoniali, il differenziale ha natura di apporto e deve essere iscritto dal socio creditore a incremento della relativa partecipazione e dalla società debitrice quale riserva di capitale. In merito alla correzione di errori, dopo la recente riforma, questi impattano direttamente sui saldi patrimoniali di apertura dell'esercizio in cui gli stessi risultano emendati. Le correzioni rilevano, sia positivamente sia negativamente, sul patrimonio della società in cui gli errori sono stati imputati e quindi impattano, con un effetto di segno contrario, anche nella determinazione della base Ace.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Mini-Vd, istruzioni per l'uso</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In vista della scadenza del 31 luglio l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018, ha approvato il modello e le istruzioni per la mini sanatoria sulle attività estere non dichiarate. Ad essere interessati sono gli ex residenti all'estero e i lavoratori all'estero che avevano mantenuto la residenza in Italia. Per accedere alla sanatoria è necessario aver svolto una attività di lavoro dipendente o autonomo in via continuativa all'estero. Possono essere sanate le attività detenute nello Stato in cui si è prestata l'attività lavorativa comprese quelle attività derivanti dalla cessione di immobili a condizione che esista un rapporto finanziario alla data del 6 dicembre 2017. Il pagamento ammonta al 3% sulla giacenza al 31/12/2016 ai fini delle imposte sui redditi, sanzioni e Ivafe. I pagamenti vanno effettuati entro il 30 settembre 2018.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Processi tributari senza sconti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14332 dello scorso 5 giugno, ha stabilito che gli enti non commerciali e le onlus non sono esonerati dal pagamento del contributo unificato nel processo tributario. Nessuna norma comunitaria impone agli stati nazionali di riconoscere l'agevolazione fiscale agli enti non profit. L'esenzione dal contributo non può mai essere giustificata dalle qualità del soggetto. Secondo i giudici le onlus e gli enti non profit non sono esenti poiché l'agevolazione fiscale 'è giustificabile solo in base a un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell'oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione'. Inoltre, per i giudici di legittimità il contributo in questione non si pone in contrasto con le norme del diritto europeo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Test inerenza costi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'inerenza dei costi, quale condizione per la deducibilità ai fini Irap dei componenti negativi, deve essere valutata in relazione alle regole previste dalle norme civilistiche e ai principi contabili, e non in relazione alle norme del Tuir. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 15115 dell'11 giugno scorso che ha affrontato la questione dell'inerenza dei costi dell'attività d'impresa ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società di capitali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva, calcoli sul prezzo pattuito Valore normale i casi limitati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La questione della congruità dei prezzi non si pone per l'Iva la cui base imponibile è rappresentata dal corrispettivo pattuito tra le parti, che è un valore soggettivo e può quindi discostarsi, anche per difetto, da parametri oggettivi come il valore di mercato. Soltanto in via eccezionale la normativa sull'Iva, al fine di evitare fenomeni elusivi, assume come base imponibile il 'valore normale' in luogo del corrispettivo incoerente. Ma si tratta di casi eccezionali, tassativamente indicati dalla legge e caratterizzati dall'esistenza di limitazioni del diritto alla detrazione. Il corrispettivo può anche essere inferiore o superiore al valore di mercato del bene o del servizio. Circostanza questa che di per sé è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'Iva e non autorizza il fisco ad avanzare pretese in ragione della (reale o presunta) antieconomicità dell'operazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
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Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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</html>