<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">11 Giugno 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La nuova mappa dell'evasione: i consumi battono i redditi del 14%</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parenti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I dati dicono che in Italia c'è chi continua a spendere più di quanto guadagna. O, meglio, più di quanto dichiara al fisco. Anche nel 2017, ogni 100 euro denunciati dalle persone fisiche al netto delle imposte, l'Istat ha rilevato una spesa delle famiglie di 114,4 euro. Il tutto per un divario che in valore assoluto è pari a 98,7 miliardi. La parte più consistente di questi consumi 'non giustificati' arriva dalla Lombardia, seguita dal Lazio. In termini percentuali, tuttavia, il divario maggiore si rileva nel Sud e nelle Isole con in testa la Campania seguita da Sardegna e Puglia. Lo scarto tra comuni e reddito imponibile non è una prova sicura di evasione fiscale, ma certo un indicatore di rischio. E un fattore da tenere da conto dopo le parole del premier Conte che ha annunciato un inasprimento delle sanzioni amministrative penali contro i grandi evasori. L'entità dei consumi 'non giustificati' lascia intravedere una massa di redditi non dichiarati che potrebbero costituire nuova base imponibile per la Dual tax.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Maxi-sanzioni con violazioni ripetute</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per contrastare l'evasione il Presidente del Consiglio pensa di inasprire il sistema sanzionatorio fiscale e penale tributario. Il recente decreto legislativo 158/2015 ha rivisto il sistema repressivo, ma per le violazioni non penali, quelle che interessano la gran parte dei contribuenti, la portata delle modifiche non è stata ancora percepita in quanto, per il favor rei, le misure peggiorative trovano applicazione solo per le violazioni commesse successivamente e si tratta di periodi di imposta che, nella maggior parte dei casi, non sono stati oggetto di accertamento. Una volta pienamente operativo, l'attuale regime è particolarmente severo. La violazione più frequentemente contestata è la dichiarazione infedele che ha una sanzione dal 905 al 180% dell'imposta non dichiarata. Tuttavia è stata introdotta l'applicazione obbligatoria della recidiva infratriennale che in materia fiscale si verifica frequentemente. Così la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E-fattura, la frontiera dei big data</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valeria Uva
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la fattura elettronica i professionisti fiscali hanno la possibilità di entrare nell'era dei big data. Avranno a disposizione una mole di informazioni che se utilizzate al meglio potrebbero rivelarsi preziose: oltre alla politica dei prezzi e degli sconti praticati o ricevuti dai propri clienti, potranno produrre report sulle vendite, sugli articoli più gettonati o le scorte di magazzino. Dati che se ben utilizzati consentiranno di fornire ai clienti nuovi servizi in tema di controllo di gestione e auditing, ad esempio, in tempo reale e non più a scadenze mensili o trimestrali. In breve tempo il lavoro diminuirà ma i professionisti potranno tornare a fare i consulenti. I nuovi big data potrebbero segnalare, ad esempio, prezzi di vendita o di acquisto non allineati con il mercato, documentare il merito creditizio o aiutare l'elaborazione di business plan. Mancano meno di 20 giorni all'avvio della fatturazione elettronica per carburanti e subappaltatori della Pa. Il 1°gennaio 2019 sarà la volta di tutti gli altri. Il Cndcec ha messa a punto un documento per assistere le imprese in contabilità semplificata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bilancio contestato dal Fisco: l'avviso può arrivare subito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giulio Andreani e Gianfranco Ferranti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Fisco può contestare il bilancio redatto dall'impresa effettuando 'automaticamente' una rettifica del reddito imponibile dichiarato, senza dover impugnare la contabilità davanti al giudice ordinario. L'art. 83 del Tuir stabilisce che il reddito d'impresa dei soggetti in contabilità ordinaria è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione stabilite dal Tuir. Per i soggetti diversi dalle micro imprese il principio di derivazione è stato 'rafforzato' stabilendo la prevalenza dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili su quelli fiscali. L'ufficio delle Entrate è tenuto a verificare l'osservanza da parte delle imprese, oltre che delle norme fiscali, anche delle regole dettate dai principi contabili. La violazione degli standard contabili si traduce, infatti, nella violazione di una precisa disposizione fiscale, che le Entrate e la Gdf hanno il potere di contestare, senza dover attendere la pronuncia del giudice civile. Al giudice tributario spetta il compito di pronunciarsi sulla violazione delle norme fiscali ed accertare la conformità del comportamento del contribuente ai principi contabili.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per le triangolazioni Iva conta l'identificazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
M.Balzanelli, M.Sirri e R.Zavatta
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza C-580, apre alle operazioni con 'delega'. Concede, infatti, il via libera alle triangolazioni comunitarie in cui il promotore fa intervenire il proprio rappresentante fiscale in altro Paese membro. La pronuncia si riferisce all'ipotesi in cui i soggetti coinvolti sono tre. Una società tedesca che acquista beni da fornitori anch'essi stabiliti in Germania per rivederli a soggetti passivi cechi. Il promotore tedesco interviene sia per l'acquisto che per la rivendita con un proprio rappresentante fiscale in Austria, gestendo così una triangolazione comunitaria. Il rappresentante austriaco effettua, quindi, acquisti intracomunitari, senza liquidazione d'imposta, giusta la contestuale cessione intracomunitaria con designazione dell'acquirente finale quale debitore dell'imposta. Ai giudici comunitari è stato chiesto se l'operazione realizza una triangolazione comunitaria. Per i giudici vale solo il numero d'identificazione con cui il promotore ha realizzato l'acquisto, indipendentemente dal possesso di un identificativo Iva in altri Paesi, compreso quello di partenza dei beni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le Entrate possono compensare il credito del fallito ceduto a terzi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 314/2/2018, ha affermato che l'ufficio delle Entrate può procedere al rimborso di un credito di imposta chiesto dal curatore fallimentare (post-fallimento), ma maturato prima della dichiarazione di fallimento. Via libera, dunque, alla compensazione delle somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all'imprenditore. La legge fallimentare all'articolo 56 dice che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. La sussistenza della reciprocità tra 'controcrediti' va valutata in relazione al 'fatto genetico' delle obbligazioni contrapposte.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Legittima la scissione dopo la cessione delle quote rivalutate</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Nessi e Roberto Torelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' legittima la cessione di partecipazioni in una società e la successiva scissione della stessa, se si dimostra che tali operazioni sono finalizzate al riassetto organizzativo e funzionale del gruppo. Ad affermarlo la Ctp Forlì nella sentenza 89/1/2018. Non si configura una distribuzione indiretta di utili ai soci. Per il collegio giudicante l'accertamento era illegittimo in quanto è elusiva l'operazione economica che abbia come elemento predominante lo scopo di eludere il fisco. Nel caso analizzato l'ufficio non aveva provato l'esistenza dell'abuso e il contribuente aveva dimostrato che le operazioni poste in essere erano giustificate da valide ragioni extra-fiscali. Inoltre, il risparmio d'imposta conseguito non poteva essere considerato indebito.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tarsu non dovuta prima dell'invio del Docfa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paola Maria Zerman
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non è dovuta la Tarsu per il periodo anteriore alla presentazione del Docfa. Dunque, l'avviso di accertamento notificato dal Comune al proprietario di un edificio in corso di costruzione è illegittimo. In giudizio il proprietario dello stabile aveva dimostrato che durante gli anni oggetto dell'accertamento da parte del Comune, i lavori erano ancora in corso e non era avvenuta la variazione di toponomastica per ultimazione del fabbricato, che avrebbe coinciso con la dichiarazione Docfa. La legge afferma che il presupposto impositivo della Tarsu è l'occupazione di locali nel territorio comunale nel quale sia attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte del Comune. Nel caso analizzato l'edificio ancora in costruzione non usufruiva del servizio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tre strade differenti per gli affitti brevi in dichiarazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
M. Cerofolini, L.Pegorin e G.P. Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il dl 50/2017 ha ridisegnato l'intero regime fiscale delle locazioni brevi. Le modifiche interessano proprietari, inquilini e agenzie immobiliari. Le novità entrano a pieno regime nei modelli Redditi e 730 del 2018. Sono tre le strade dichiarative possibili per i contribuenti: le locazioni stipulate prima del 1°giugno 2017 seguono le vecchie regole; le locazioni brevi stipulate dal 1°giugno 2017 possono essere sottoposte o meno a ritenuta da parte dell'intermediario. Le locazioni brevi sono rappresentate da contratti di durata complessiva non superiore a 30 giorni. Per questi contratti, dal 1°giugno 2017, è possibile esercitare l'opzione per la cedolare secca. Le nuove regole trovano applicazione sia nel caso in cui i contratti siano stipulati tra chi detiene l'immobile e il conduttore, sia quando intervengono coloro che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare (anche attraverso portali online). In quest'ultimo caso è prevista, inoltre, una ritenuta del 21% da applicare a cura dell'intermediario. La cedolare secca è esclusa se vengono offerti pasti, auto a noleggio o guide turistiche.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Modifiche agli statuti delle Onlus esenti dall'imposta di registro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gabriele Sepio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Terzo settore. Entro il prossimo 3 febbraio le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono chiamate ad adeguare gli statuti alle nuove previsioni della riforma. La legge prevede l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie rese necessarie da modifiche o integrazioni normative. Al di fuori di questi casi, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie messe in atto dagli enti si applicheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro. L'esenzione per le modifiche statutarie, però, è solo una delle voci del pacchetto di agevolazioni sulle imposte indirette previste dall'articolo 82 del Dlgs 117/2017. Altre misure puntano a sostenere le attività di interesse generale svolte dagli enti non profit, incentivando i trasferimenti patrimoniali in loro favore.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Transfer pricing, iter facilitato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con il provvedimento n. 108954 il direttore delle Entrate fornisce le istruzioni per evitare la doppia imposizione in materia di rettifiche sui prezzi di trasferimento. Qualora dall'esame della transazione economica o commerciale emerga che l'operazione è effettuata in violazione del generale principio di libera concorrenza, si avrà una rettifica della base imponibile relativamente a uno dei soggetti coinvolti. E' evidente come questa rettifica abbia l'effetto di causare un fenomeno di potenziale doppia imposizione a carico delle altre entità coinvolte nella transazione contestata. Per questi motivi, l'art. 31-quater del Dpr 600/1973 richiama una serie di procedure e di istituti finalizzati ad evitare che una rettifica in aumento derivante da una contestazione per prezzi di trasferimento operata da parte di un'autorità fiscale estera, non trovi corrispettiva rettifica in diminuzione per un'impresa associata residente in Italia che ha partecipato alla transazione oggetto di contestazione. Il contribuente può ottenere il riconoscimento della rettifica in diminuzione presentando apposita istanza. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Multiattività, c'è chi può (e chi deve) applicare l'Iva separata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I soggetti che svolgono contemporaneamente attività 'diverse' possono applicare separatamente l'Iva per ciascuna di esse. Questa possibilità costituisce tuttavia un'eccezione in quanto, in via di principio, il soggetto passivo è tenuto ad applicare unitariamente l'imposta per tutte le attività esercitate. L'art. 36, secondo e quarto comma, del Dpr 633/72, delineano le ipotesi di applicazione separata dell'imposta per le diverse attività esercitate dal soggetto. Il terzo comma dello stesso articolo disciplina le opzioni per libera scelta del contribuente. La facoltà di applicare l'Iva separata è accordata anche alle imprese del settore immobiliare che effettuano cessioni/locazioni di fabbricati abitativi esenti congiuntamente a cessioni/locazioni di altri fabbricati. L'applicazione separata dell'imposta è obbligatoria nel caso di attività d'impresa svolta congiuntamente ad attività professionale o artistica, nonché nel caso di esercizio di attività sottoposte a differenti criteri di detrazione o di determinazione della base imponibile.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Non profit, esenzione Ici estesa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 2696 dello scorso 28 aprile, la Ctr di Roma ha stabilito che va riconosciuta l'esenzione Ici anche se l'ente non commerciale titolare di un immobile lo cede in comodato a un altro ente non profit. Ciò, a patto che i due enti svolgano la medesima attività e perseguano le stesse finalità istituzionali. Inoltre, per il suo utilizzo non deve essere preteso il pagamento di un canone di locazione. Lo stesso principio vale per Imu e Tasi. A differenza dell'Ici, per cui era richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali, per Imu e Tasi oltre all'esenzione totale è stata riconosciuta anche l'esenzione parziale. L'evoluzione della norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell'immobile non può avere effetti retroattivi per l'Ici. Ancorché si tratti della stessa norma che disciplina l'agevolazione, non può essere riconosciuta l'esenzione parziale Ici se una parte dell'immobile è destinata a un'attività svolta con modalità commerciali. Pertanto la disciplina Imu, applicabile anche alla Tasi, dà diritto all'esenzione anche qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Interessi, deduzione illimitata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
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<b>Fonte: </b>
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<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
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La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 49/2018, reinterpreta l'articolo 96 del Tuir. La pronuncia sostiene che per le società immobiliari di costruzione gli interessi passivi relativi agli immobili merce sono deducibili senza i limiti di cui all'articolo 96 del Tuir, a prescindere dalla capitalizzazione degli stessi nel costo delle rimanenze. Ad una cooperativa era stata contestata la deduzione degli interessi passivi relativi a un finanziamento contratto per la costruzione di immobili quale oggetto dell'attività propria dell'impresa. La sentenza è di interesse perché comprende nel costo delle rimanenze anche gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento della costruzione dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente capitalizzati sul valore delle giacenze (nel caso analizzato il valore di mercato del bene era inferiore al complessivo costo di realizzazione degli immobili).
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Erogazioni liberali, distinguo nei trattamenti contabili</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
20
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</td>
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<font face="verdana" size="2">
In merito al trattamento delle erogazioni liberali effettuate a terzi l'Oic 12 effettua un distinguo: gli oneri in denaro o natura sono generalmente iscritti nella voce 'B14) oneri diversi di gestione di Conto economico, eccetto che per gli oneri di utilità sociale i quali vanno iscritti nella voce 'B9e) Altri costi' del personale. Trattasi, in quest'ultimo caso di oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti; diversamente, nella voce 'B14' vanno inseriti i 'costi e oneri diversi di natura non finanziaria'. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il documento Oic 12 stabilisce che tra questi possono essere inclusi: gli oneri di utilità sociale non iscrivibili alla voce B9, nonché le liberalità. Le erogazioni liberali sono una forma di finanziamento che si caratterizza per l'assoluta gratuità con cui il donatore versa una somma o concede un bene, senza che tale gesto implichi una controprestazione. Nonostante queste abbiano un carattere 'morale' assumono particolare rilievo agli effetti fiscali connessi alla deducibilità o detraibilità di tali somme. Contabilmente si distingue tra erogazioni liberali in denaro e in natura.
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<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
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