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<TR>
<TD>
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<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">4 Giugno 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Spending review a somma (quasi) zero</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Rogari
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 2014 ad oggi tagli per 32 miliardi di euro ma quasi tutti utilizzati per coprire misure espansive come il bonus da 80 euro e quelle sul lavoro o come concorso indiretto alla riduzione del deficit. E' il conto della revisione della spesa realizzata nell'ultima legislatura, che coincide con il piano presentano nel 2014 dall'allora commissario alla spending review Carlo Cottarelli, rimasto poi al palo: 34 miliardi di risparmi 'effettivi' da realizzare in soli tre anni (2014-2016). Proprio il dossier Cottarelli è stato uno dei punti di riferimento dei programmi elettorali di M5S e Centrodestra, ma il contratto giallo-verde contiene solo un generico riferimento a tagli agli sprechi, oltre all'intervento su vitalizi e costi istituzionali. In ogni caso quello della revisione della spesa sarà uno snodo chiave per l'eventuale decreto estivo nell'agenda di Governo e, soprattutto, per la definizione del quadro programmatico del Def da cui scaturirà la prossima legge di bilancio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dual tax, risparmi fino al 20% del reddito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Gianni Trovati
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Dual tax è la misura che figura al primo posto nell'agenda fiscale del nuovo governo. Prende il posto della Flat tax con l'intento di aumentare la progressività dell'imposta rispetto alla tassa piatta. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, vede con favore la semplificazione e la riduzione del carico fiscale alla base della riforma, ma non nasconde le difficoltà in termini di fattibilità e coperture. Il nuovo 'pacchetto Irpef' è al momento composto da due aliquote secche: al 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% per quelli superiori. La Dual tax, se verrà approvata, manderà in soffitta il sistema attuale delle aliquote 'marginali'. A completare il quadro ci sarebbe, poi, un sistema di deduzioni a tre livelli: applicate a ogni componente del nucleo familiare fino a 35mila euro di reddito complessivo, solo ai familiari a carico nella fascia 35-50mila, per scomparire quando le entrate dichiarate sono più alte. Il nuovo sistema di tassazione si basa sulla somma delle entrate dei coniugi. Maggiori vantaggi per le famiglie con guadagni da 60-80mila euro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imu e Tasi, prima rata senza nuovi sconti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'acconto Imu e Tasi scade il 18 giugno (il 16 è sabato). I proprietari di case sono chiamati a fare i conti con le delibere comunali che quasi sempre confermano le aliquote degli anni precedenti. Questa prima rata del 2018 farà verosimilmente confluire nelle casse dei Comuni e dell'Erario una cifra vicina a quella dello scorso anno: poco meno di 10 miliardi, per il 70% riferibili all'Imu sugli 'altri fabbricati' (seconde case, negozi, uffici, box auto ecc.). Le aliquote medie applicate agli immobili sono rimaste praticamente ferme dal 2015. Gli sconti sono così rari che, per vederne l'impatto sui dati aggregati, bisognerebbe pubblicare le aliquote medie con tre, quattro o cinque decimali. Il record, a livello di media nazionale, spetta ai fabbricati produttivi. Qui l'asticella del tax rate arriva fino al 9,96 per mille considerando l'Imu e, nelle città che l'hanno istituita, la Tasi. Per questi fabbricati, infatti, il prelievo rimane mediamente elevato anche nei Comuni con meno di 5mila abitanti, dove invece - per le altre tipologie di immobili - tende ad essere sensibilmente più basso rispetto ai grandi centri. L'aliquota Imu massima è pari a 10,6 per mille, con la Tasi si può arrivare a 11,4. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Imu-Tasi, comuni all'incasso' - pag. 11)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Stop ai controlli 'infiniti'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Di recente la Corte di cassazione ha sostenuto che per i costi pluriennali la rettifica da parte dell'amministrazione è possibile solo se nell'esercizio di sostenimento, ossia il primo di imputazione, il potere di accertamento non è ancora decaduto, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali. Nell'ipotesi di costi la cui deducibilità è frazionata nel tempo, il computo della decadenza decorre dall'anno in cui è stato iscritto in bilancio il valore da ripartire. Perciò, se il fisco non ha disconosciuto tale originaria iscrizione, le relative quote imputate negli esercizi successivi divengono deducibili. L'unica contestazione in tali periodi di imposta, può riguardare un'eventuale errata determinazione perché ad esempio imputata in misura superiore o malamente calcolata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Quote estere alla prova del tax rate</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Nicola Fasano e Paolo Meneghetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ai fini del calcolo della fiscalità per l'esercizio 2017 va prestata particolare attenzione alla cessione di partecipazioni detenute in società residenti all'estero e controllate da una società italiana che le detiene a titolo di impresa. Se dalla cessione emerge una plusvalenza occorre valutare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della Pex e tra questi in modo particolare va verificato se la partecipata risiede in un Paese a fiscalità privilegiata, elemento essenziale per applicare la detassazione da participation exemption. Proprio questo elemento di recente è stato modificato e oggi si presenta come una condizione di non semplice dimostrazione per le partecipazioni detenute in società residenti al di fuori della Ue e dello Spazio economico europeo. Il presupposto della territorialità della partecipata estera assume rilievo anche nella imminente compilazione del modello Redditi 2018, poiché l'agevolazione Pex va segnata con apposita evidenza se la partecipata estera risiede in un Paese potenzialmente black list e non è stato fatto l'interpello.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Spese fuori bilancio da recuperare</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Rientrano nel modello Redditi i costi di pubblicità e ricerca eliminati dal rendiconto nel 2016. Questo, sia ai fini Ires che Irap. L'eliminazione contabile intervenuta nello scorso esercizio non deve far dimenticare la deduzione del costo ammessa in ambito fiscale. A partire dai bilanci 2016 non è più consentita la capitalizzazione delle spese di ricerca e pubblicità che vanno quindi spesate a conto economico nell'esercizio di competenza. Poiché tali regole si applicavano retroattivamente, le spese in corso di capitalizzazione alla chiusura del bilancio precedente a quello di prima applicazione andavano eliminate contabilmente, con contropartita preferibile sugli utili portati a nuovo o ad una riserva libera di utili presente nel patrimonio netto. Fiscalmente parlando i costi cancellati contabilmente non cessano di essere deducibili, in quanto per i costi imputati a conto economico in precedenti esercizi e non più capitalizzabili 'resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicati negli esercizi precedenti'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per il patent box cresce l'opzione del know how</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Fino ad oggi i marchi hanno rappresentato il bene immateriale per il quale sono state presentate più istanze di patent box. Il Dl 50/2017 ha però eliminato l'incentivo per le richieste inviate dal 2017 e ha previsto che chi l'aveva chiesto non potrà esercitare il rinnovo dell'opzione una volta scaduti i cinque anni. Usciti di scena i marchi, su quali asset si concentreranno le imprese nel futuro? L'agevolazione consente di escludere dal reddito complessivo il 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Sotto questo profilo non va sottovalutato il know how, che, tecnicamente, è inteso come processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In alcuni settori, come l'alimentare, il know how trova spazio in relazione alle tecniche di produzione e alle formule e ricette segrete. Oltre al know how, tra gli altri intangible agevolabili per il patent box ci sono il software coperto da copyright, i brevetti industriali e i disegni e modelli giuridicamente tutelabili.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cedere solo le merci non è elusione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non costituisce elusione la vendita del magazzino prima dell'omologazione del concordato preventivo quando l'operazione si giustifica per esigenze di liquidità e deperibilità delle scorte. E questo, anche se contestualmente viene stipulato un contratto biennale di affitto di azienda ed un preliminare di cessione della stessa ad un prezzo prestabilito con facoltà di recesso per gli organi del concordato. E neppure la 'classica' operazione di conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione integrale delle quote della newco integra i requisiti per l'applicazione dell'art. 20 del Dpr 131/1986, rendendo illegittima la riqualificazione in cessione d'azienda operata dall'ufficio. Continua a far discutere la previgente versione della norma sulla interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, come dimostrano i due principi giuridici affermati dalla Ctr dell'Emilia-Romagna (decisione 956/01/2018) e dalla Ctp di Reggio Emilia (decisione 64/02/2018).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>'Pronti' di tipo attivo: differenziali negativi totalmente deducibili</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gabriele Ferlito
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza 729/7/2018 la Ctr del Piemonte afferma che nei contratti di pronti contro termine 'attivi', stipulati con finalità di impiego del capitale, gli eventuali differenziali negativi hanno la funzione di ricondurre il rendimento dell'operazione a quello previsto contrattualmente tra le parti. Pertanto, non avendo la funzione di remunerare la raccolta di capitale, tali differenziali non costituiscono interessi passivi o oneri ad essi assimilati e non subiscono limitazioni di deducibilità ai fini fiscali. La sentenza conferma integralmente quanto espresso dai giudici di primo grado (Ctp Torino 1997/10/2016).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il Fisco compensa i crediti verso il fallito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Benigni e Ferruccio Bogetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Fisco può compensare il credito di imposta di una società fallita riferito all'anticipo delle ritenute d'acconto sul Tfr con i propri crediti quando il pagamento del Tfr e delle relative ritenute di acconto viene poi operato dall'Inps attraverso il Fondo di garanzia. Ad affermarlo la Ctp di Varese con la sentenza 59/01/2018. L'importante è che entrambi i crediti originino da fatti giuridici anteriori al fallimento. Il fatto generico dell'obbligazione azionata dal fallimento non muta inoltre anche quando il Fondo di garanzia dell'Inps, surrogandosi, si insinua al passivo per recuperare il credito per Tfr comprensivo delle ritenute fiscali gravanti sullo stesso.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Operazioni transfrontaliere, nuovi obblighi per i consulenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Stefano Loconte
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Unione europea si adegua alle nuove regole dettate dall'Ocse e approva le modifiche alla direttiva 2011/16/Ue che impone ai consulenti nuove regole per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Residenze estere, strutture off-shore e scatole cinesi stanno tramontando per far spazio alla trasparenza dei dati e allo scambio di informazioni. In piena sintonia con il panorama internazionale, volto ad una sempre più proficua cooperazione tra gli Stati per la trasparenza dei dati e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, anche l'Europa impone uno standard unico e delle linee guida ben definite per gli Stati membri. Le autorità fiscali di ciascun Paese membro sono chiamate a determinare le sanzioni sia pecuniarie sia amministrative e disciplinari, ribadendo che le stesse dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Immobili locati con servizi, trattamento Iva a doppia via</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il trattamento Iva, imponibilità o esenzione, delle prestazioni di locazione di immobili rese nell'esercizio di un'attività economica dipende da diverse variabili, sia oggettive, come la tipologia dell'immobile, che soggettivo, ossia la qualifica del locatore. Le questioni più problematiche sorgono nell'ambito di contratti che contemplano non solo la messa a disposizione dell'immobile, ma la fornitura al locatario di altri beni e/o servizi, dovendosi in tal caso stabilire se ci si trovi di fronte a un'operazione unica, da trattare unitariamente, oppure a più operazioni distinte, da assoggettare al regime Iva proprio di ciascuna di esse. La risposta va cercata seguendo i criteri della Corte di giustizia Ue, tenendo presente che non sempre è possibile arrivare a soluzioni indiscutibili. Un riquadro a lato dell'articolo riporta alcune questioni risolte dalla Corte Ue.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Esenzione Ici solo su richiesta</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Chi intende fruire dell'esenzione Ici per l'abitazione principale deve presentare al Comune un'apposita istanza se utilizza due o più immobili come unica unità immobiliare destinata a prima casa, per consentire all'ente di poter controllare la sussistenza dei requisiti. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 2830 dello scorso 3 maggio. Per il giudice d'appello va accolta l'eccezione del Comune secondo cui il ricorrente, per beneficiare di tale esenzione per i due appartamenti, avrebbe dovuto fare apposita richiesta con variazione della dichiarazione, al fine di consentire i controlli per la verifica dei requisiti previsti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il bonus cinema passa di mano</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Bruno Pagamici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nei due decreti del Mibact sul credito d'imposta per il settore cinematografico e audiovisivo nazionale viene chiarito che il tax credit può essere utilizzato in compensazione e può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Il credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche varia dal 25 al 40% per la costruzione di nuove sale, l'adeguamento e la ristrutturazione. In caso di acquisto di area e immobile i costi ammissibili sono aumentati del 20%. La legge sul cinema (n. 220/2016) ha riordinato il quadro normativo del settore cinematografico e audiovisivo nazionale. Il bonus cinema interessa le imprese di produzione, di distribuzione, di esercizio cinematografico, per il potenziamento dell'offerta cinematografica, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.
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<b>Beni interconnessi a oltranza</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Roberto Lenzi
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
13
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</td>
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L'interconnessione deve durare per tutto il periodo agevolato, pena la decadenza dell'iperammortamento. Significa che dovrà essere presente anche nei periodi di imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso. L'integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica è possibile anche con modalità diverse dai sistemi di movimentazione e tracciabilità. Sono alcune delle novità contenute nella circolare Mise n. 177355 dello scorso 23 maggio con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'iperammortamento. Sappiamo che per beneficiarne non basta l'acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale nuovo, ma è necessario anche che il bene oggetto di agevolazione soddisfi il requisito di interconnessione. Per i beni del primo gruppo dell'allegato A, al requisito di interconnessione si aggiunge quello di integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>In rampa di lancio il credito d'imposta per la pubblicità</b>
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</td>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
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</tr>
<tr>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
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<font face="verdana" size="2">
Per il credito d'imposta sulla pubblicità manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm. Possono beneficiare del tax credit pubblicità i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, pmi, e startup innovative. Il bonus liquidato potrà essere 'inferiore' a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
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<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
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