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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">30 Maggio 2018</div>
</div>
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</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cottarelli in sospeso per una notte Torna l'idea del governo politico</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dino Martirano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In poche ore, ieri, lo spread è schizzato a 320 punti. Proprio nel giorno in cui doveva entrare in campo il governo neutro guidato da Carlo Cottarelli per rassicurare i mercati. Col passare delle ore, dopo un dietrofront di Di Maio, l'idea è stata quella di resuscitare un esecutivo sovranista, forse guidato da Salvini, con l'innesto di Fratelli d'Italia, pronta a rafforzare la maggioranza Lega-M5S. La lista dei ministri di Cottarelli attesa per ieri non è ancora pronta. Forse lo sarà stamattina. La durata del governo neutro potrebbe essere più breve. Senza la fiducia, al voto dopo agosto aveva detto Cottarelli nel ricevere l'incarico. Ora anche il Pd insiste per le elezioni subito. In serata Di Maio ha ritirato l'impeachment contro Mattarella e si è detto pronto a collaborare con il Colle. Qualcosa ieri è successo dopo che Cottarelli alle 16.30 è salito al Quirinale. Tutti attendevano la lista dei ministri che non è arrivata. Poi si è saputo che il premier incaricato ha bisogno di più tempo per risolvere alcuni nodi legati alla lista. Nessuno ha parlato di rinuncia. Oggi vedremo. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Cottarelli rinvia, torna l'ipotesi Lega-M5S' - pag. 2)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Lo spread tocca quota 320, Borse europee giù Vendite sui Btp, timori per le aste del Tesoro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio Massaro
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri Piazza Affari ha registrato un calo del 2,6% e ha trascinato in rosso i listini di tutta Europa. Madrid ha perso il 2,5% mentre Francoforte l'1,5%. Giù del 2% anche il Dow Jones. In calo anche l'euro sotto 1,16 sul dollaro. Gli investitori e i gestori di tutto il mondo temono una rottura dell'euro e l'effetto valanga si è amplificato dai grandi fondi passivi mossi da algoritmi e robot che, sotto un certo livello di perdite, fanno scattare vendite automatiche. La fuga dai titoli di Stato italiani ha fatto schizzare lo spread che ha chiuso a 290 punti base dopo aver raggiunto quota 320. L'indice di riferimento delle banche ha perso il 4,73%, nonostante la situazione bancaria sia migliorata e siano in calo i crediti in sofferenza. Moody's ha fatto sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2, se il prossimo governo porterà avanti politiche di bilancio 'insufficienti a posizionare nei prossimi anni il debito su una traiettoria di discesa'. Moody's dice di ritenere molto improbabile un rialzo del rating. Gli Usa monitorano la situazione italiana. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Borsa e spread sotto scacco dei mercati' - pag. 3)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'e-fattura all'estero vale doppio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'obbligo di comunicazione mensile dei dati delle fatture attive emesse verso l'estero può essere assolto mediante la trasmissione al Sistema Sdi dell'intera fattura o del lotto di fatture in formato Xml. Per le operazioni passive con soggetti stranieri, invece, non è possibile assolvere all'adempimento mensile di invio dei dati con la trasmissione di documenti strutturati. Nel corso del forum l'Esperto risponde l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come solamente le fatture attive verso l'estero possono essere trasmesse come fatture elettroniche al fine di adempiere all'obbligo mensile di comunicazione dei dati. Il prossimo 1°gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo di documentare con l'emissione di fatture elettroniche tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio nazionale. Con la stessa decorrenza si impone di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse verso clienti esteri e quelle ricevute da fornitori non nazionali. Il file Xml da trasmettere deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio e deve presentare il sigillo elettronico delle Entrate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il professionista deduce il leasing immobiliare</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il professionista può dedurre i canoni di leasing immobiliare ma non l'ammortamento del fabbricato strumentale. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dall'apposito decreto; in caso di beni immobili è la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Tale modifica, giunta con la legge 147/2013, vale per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1°gennaio 2014. La deducibilità dell'ammortamento dei fabbricati strumentali si è fermata agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2009 relativamente agli immobili acquistati nel periodo dal 2007 al 2009. Durante il forum l'Esperto risponde l'Agenzia ha ricordato che in mancanza di una espressa previsione normativa, resta preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi ai beni immobili strumentali acquistati dal professionista dal 1°gennaio 2010.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Riserve, incrementi senza spazio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paolo Meneghetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Presenta alcune novità il prospetto delle riserve, inserito nel quadro RS del modello Redditi SC. E' stato aggiunto un rigo (RS 136) per evidenziare l'ammontare delle riserve di utili prodotte dopo il 2007 ed entro il 2016. L'inserimento si è reso necessario in quanto l'attuale regime fiscale delle riserve presenta una divisione in tre masse. Fino al 2022 sarà possibile applicare questo regime di tassazione in capo al socio qualificato e da qui la suddivisione nel prospetto che dall'anno prossimo avrà il nuovo rigo delle riserve prodotte nel 2017. Il primo problema che si pone è che il modello Redditi non permette l'indicazione degli aumenti pregressi. Di difficile collocazione anche le riserve di utile da distribuire in futuro senza produrre alcun dividendo tassabile. Il suggerimento è quello di mantenere una memoria delle due diverse parti che formano l'utile del 2016 (o del 2017) per motivare in futuro la mancata tassazione delle somme erogate a titolo di dividendo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'antiriciclaggio limita la privacy</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Vallefuoco
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I dati acquisiti dai soggetti tenuti all'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio prevalgono sul diritto alla privacy e all'oblio. L'adempimento degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio interferisce con alcuni dei diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy come il diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati o il diritto all'oblio. A tale riguardo il legislatore italiano ha previsto precise limitazioni ai diritti dell'interessato, stabilendo che tali diritti non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, anche gli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio. Le verifiche che mirano a prevenire il compimento di attività illecite superano le tutele previste dal nuovo regolamento Ue 679/2016, in materia di privacy, in vigore dallo scorso 25 maggio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Agevolazione prima casa anche per il 'terzo'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza 113 dello scorso 27 marzo la Ctp di Rimini ha chiarito che l'agevolazione 'prima casa' sull'imposta di registro trova applicazione anche nel contratto di compravendita immobiliare 'a favore di terzo'. Il caso analizzato dai giudici tributari è quello di un contratto di compravendita con cui è stato convenuto che l'acquisto dell'immobile non si realizzasse in capo alla parte acquirente, ma appunto fosse deviato a un soggetto diverso. Il terzo destinatario degli effetti contrattuali deve essere considerato -quanto meno agli effetti fiscali - parte in senso pieno del contratto. Se così non fosse sarebbe violato il significato stesso della norma agevolativa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bonus piccoli stadi con sconti limitati alle ristrutturazioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto, previsto dalla legge di Bilancio 2018, che concede un credito di imposta, fino a 25mila euro, per le ristrutturazioni degli stadi di calcio delle serie minori. La presentazione della domanda va formulata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi. Il contributo è riconosciuto a tutte le società/associazioni appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti. I lavori devono essere inquadrati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia. Esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria. La ristrutturazione deve riguardare gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato, ovvero quelli di cui lo stesso fa uso in regime di concessione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Aliquote Iva, aumenti pesanti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La relazione annuale per il 2017 della Banca d'Italia presentata ieri delinea gli scenari futuri. L'aumento delle aliquote Iva avrà un effetto regressivo sull'economia, sia in termini di incentivi al lavoro sia nella capacità redistributiva del sistema tributario. Tuttavia se a tale inasprimento si accompagnassero misure espansive sul fronte dell'Irpef allora le famiglie ne beneficerebbero sotto il profilo occupazionale. Una soluzione che però può essere attuata solo a saldo zero per il bilancio pubblico, senza generare quei 15-18 miliardi di euro annui di maggiori entrate per le quali le clausole di salvaguardia Iva sono state introdotte. Nell'ultima manovra di bilancio gran parte delle risorse reperite sono servite per rimodulare gli aumenti automatici già previsti, rinviandoli anche nel tempo. In assenza di nuovi interventi dal prossimo 1°gennaio l'aliquota Iva ridotta del 10% salirà all'11,5% e quella ordinaria del 22% al 24,2%. (Ved. Anche Il Sole 24 Ore: 'Tagliare il cuneo, si può aumentare l'Iva' - pag. 7)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sisma Italia centrale, la riscossione riprenderà dal 16 gennaio 2019</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
-
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La riscossione dei tributi nelle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 riprenderà il 16 gennaio 2019 mentre al 1°gennaio 2019 ripartirà il pagamento delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati. Sono alcune delle misure contenute nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento dispone, in particolare, la proroga dal mese di maggio 2018 a gennaio 2019 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi come pure dei tributi sospesi in favore dei lavoratori autonomi, degli esercenti attività agricole e dei titolari di reddito d'impresa. Prorogati a gennaio 2019 anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione degli atti emessi dalle Entrate e dall'Inps.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Srl fallita, confisca ai beni del manager</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' legittima la confisca per equivalente sui beni del manager se la Srl è fallita. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 24042 depositata ieri. Per il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, quando non sia possibile procedere con la confisca diretta dei beni a carico della società - reale beneficiaria del risparmio d'imposta - deve ritenersi legittima la confisca per equivalente nei confronti dell'amministratore unico della società. Per i giudici è possibile procedere alla confisca per equivalente a carico dell'amministratore unico della società soltanto quando non è possibile individuare il profitto diretto del reato in capo all'ente societario, che nel caso di specie risultava fallito.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Attività artistica soggetta a Irap</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Emilio De Santis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con una sentenza del 2018 la Corte di cassazione ha stabilito che anche l'attività artistica può essere soggetta a Irap. E il suo esercizio non giustifica di per sé le movimentazioni bancarie non supportate da idonea documentazione. I giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Ctr Umbria n.04/03/2011 che aveva accolto quello presentato dagli eredi di un pittore precursore dell'astrattismo in Italia, con il quale erano stati impugnati gli avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap degli anni 2000-2005. Gli accertamenti erano stati emessi a seguito di verifica fiscale sulle scritture del Maestro e di indagini bancarie e finanziarie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Al debutto le nuove Lipe 2018</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Entro domani lavoratori autonomi e imprese dovranno trasmettere la prima comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva del 2018, utilizzando per la prima volta il nuovo modello approvato dalle Entrate con il provvedimento del 21 marzo scorso. Il modello è stato aggiornato per consentire una più puntuale compilazione da parte di coloro che hanno partecipato ad operazioni straordinarie ricevendo crediti dai soggetti 'danti causa', nonché la segnalazione, nell'ultima comunicazione dell'anno, del metodo adottato per il calcolo dell'acconto Iva di dicembre. Sono tenuti alla comunicazione, da effettuare esclusivamente online, tutti i contribuenti Iva salvo quelli esonerati e quelli non tenuti all'esecuzione delle liquidazioni periodiche. La comunicazione si riferisce a ciascun trimestre solare, indipendentemente dalla frequenza con la quale il contribuente esegue le liquidazioni ed i versamenti dell'Iva, per i quali rimangono fermi i termini di legge.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Raddoppio dei termini se c'è l'obbligo di invio della denuncia penale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Claudia Marinozzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
34
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 2571/16/2018 la Ctr di Roma afferma che è legittimo il raddoppio dei termini di accertamento per le fattispecie che comportano l'obbligo di invio della denuncia penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000 anche se la notitia criminis non sia stata trasmessa entro gli ordinari termini di accertamento previsti dal Dpr 600/1973 e dal Dpr 633/1972, ciò con riferimento agli atti impositivi e sanzionatori relativi alle annualità precedenti il 2016 e notificati entro il 2 settembre 2015.
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