<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">14 Maggio 2018</div>
</div>
<div style="position: relative;">
<A href="http://www.salfi.it" style='text-decoration:none;' target="_blank">
<IMG id="logoSalfi" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/logo-salfi.jpg" border="0" style="margin-left: 24px; margin-right: 24px;" >
</A>
<A href="http://www.metaping.it" style='text-decoration:none;' target="_blank">
<IMG id="logoMetaping" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/logo-metaping.jpg" border="0" >
</A>
</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
<IMG id="newsLetterLogo" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/newsletter.jpg" style="float: right;" >
</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Una manovra da 100 miliardi: tutte le voci tra tagli e nuovo Fisco</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Salvia
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le stime dicono che il pacchetto di misure del governo Lega-Movimento 5 Stelle costano almeno 65 miliardi di euro. Ma per alcuni arrivano anche a 100miliardi. La voce più costosa è la flat tax, la tassa piatta con due aliquote al 15 e al 20%. Per la Lega il costo netto è di 26miliardi di euro. Ma la cifra dipende da come verrà costruito concretamente il meccanismo. Il problema è sempre quello delle coperture. Nel primo anno la flat tax dovrebbe essere finanziata con un condono che consentirebbe di chiudere i conti aperti con il fisco pagando il 10% del dovuto. Negli anni successivi il condono verrebbe sostituito da un'altra voce: l'aumento del gettito portato dalla crescita dei consumi, spinti dal taglio delle tasse. Ma il problema è che mentre il minore incasso legato al taglio delle tasse è una certezza, il maggior incasso che lo dovrebbe compensare è solo una probabilità. Il costo reale della flat tax potrebbe essere, quindi, più alto. Condono e crescita non possono essere usate come coperture. Il piano B punta sulle clausole di salvaguardia.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rottamazione sul filo di lana</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Domani scade il termine per aderire alla rottamazione bis. Gli indecisi devono decidere se aderire alla sanatoria delle cartelle che consente di pagare i debiti con il fisco ed ottenere uno sconto su sanzioni ed interessi di mora. Gli interessati possono recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione o avvalersi dei canali online attraverso la posta elettronica dedicata o con la procedura sul sito del concessionario della riscossione. Occorre prestare attenzione, però. Nel caso di utilizzo del servizio 'Fai D.A. te' in area libera del portale il termine di presentazione scadrà alle 23 di domani in quanto, una volta ricevuta l'email dell'ente di riscossione, il contribuente dovrà validare la richiesta al link ricevuto nella posta elettronica entro le 23.50. Mentre chi accede all'area riservata con le modalità previste avrà tempo fino all'ultimo minuto prima della mezzanotte.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Metà delle nuove Srl è a un euro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valentina Melis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Oggi le Srl semplificate rappresentano il 10,6% delle società di capitale. Su 111mila società di capitali che hanno aperto i battenti nel 2017, 50mila erano Srl semplificate. Dal 2012, anno di debutto delle nuove società, la crescita delle iscrizioni è stata costante. Fra il 2016 e il 2017 si è registrato un aumento del 35%. Una Srl 'a un euro' su quattro ha per titolare un under 35 e una su tre è femminile. Quasi il 10% ha un titolare straniero. La Srls è la via preferita per avviare piccole attività familiari e senza necessità di un elevato numero di dipendenti. Questo trova conferma nel calo progressivo registrato nell'ultimo quinquennio per le imprese individuali le cui nuove iscrizioni sono diminuite del 16% tra il 2012 e il 2017. Le Srls impiegano in media tre addetti ognuna, contro una media di nove nelle Srl 'standard'. Dal punto di vista geografico il Sud e le Isole si confermano le zone con il maggior numero di Srls (oltre 73mila, il 42%). La nuova formula societaria sconta però la struttura molto rigida e la bassa capitalizzazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Liti fiscali telematiche ancora poco smart</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
A quasi un anno dall'estensione su tutto il territorio nazionale del processo tributario telematico (Ptt) restano diverse difficoltà operative per i difensori. Con la nuova pagina web non è più possibile caricare manualmente i ricorsi. Il risultato è che solo il difensore ha l'accesso ai documenti. Questo complica la gestione organizzativa soprattutto negli studi con più professionisti che potrebbero avere interesse a seguire almeno telematicamente la vicenda della causa. Vi sono poi criticità su questioni pratiche. E' il caso della pesantezza degli allegati o la necessità che ciascuno sia firmato digitalmente dal difensore, così come ci sono anche problemi giuridici legati ad alcuni dubbi sulla regolarità della costituzione telematica se l'atto ha notificato in via cartacea. Si segnalano problemi anche nella ricerca delle liti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le valutazioni in bilancio non prevalgono sul Tuir</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paolo Meneghetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per determinare l'imposta dovuta occorre prestare attenzione alle valutazioni contabili. Con il principio di derivazione rafforzata i costi ed i proventi imputati a conto economico assumono rilevanza fiscale anche in deroga a previsioni diverse del Tuir. Quando si parla di criteri valutativi, invece, gli elementi imputati a conto economico assumono rilevanza fiscale solo nel rispetto delle norme del Tuir, non potendosi in tal caso invocare l'applicazione della derivazione rafforzata. Per evitare errori nella formazione dell'imponibile è dunque importante distinguere ciò che risponde a criteri di qualificazione ed imputazione temporale da ciò che si presenta come mero criterio valutativo. La disciplina degli ammortamenti può costituire un valido esempio in quanto presenta sia aspetti di imputazione temporale, sia aspetti valutativi. Altro caso delicato è rappresentato dall'acquisto del bene strumentale in corso di anno.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La e-fattura esclude Gpl e metano</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le nuove regole sulla fatturazione elettronica obbligatorie a partire dal prossimo 1°luglio per gli acquisti di carburante per motori per autotrazione non valgono se il rifornimento è rappresentato da gas metano e da Gpl per autotrazione. Per queste tipologie di carburanti resta valida, dunque, la scheda carburanti per tutto il 2018. L'esclusione è certa almeno fino al 1°gennaio 2019, quando debutterà l'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per consentire la deduzione dei costi e la detraibilità dell'Iva relativa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le provvigioni seguono i ricavi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giulio Andreani e Gianfranco Ferranti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'impresa preponente deduce le provvigioni che spettano agli agenti in base al principio di correlazione con i ricavi derivanti dal contratto concluso con il cliente. Questa regola si applica sia ai soggetti Oic adopter, per i quali non rilevano i criteri che disciplinano la competenza ai fini delle imposte sui redditi, sia alle microimprese, che devono osservare le regole del Tuir. Nella terza versione del documento del Cndcec dello scorso 24 aprile, sono state esaminate anche le conseguenze della sottoposizione del diritto alla provvigione a condizione sospensiva o risolutiva. Non è stata, invece, chiarita la disciplina fiscale, applicabile qualora nel contratto tra il preponente e l'agente sia stato espressamente pattuito che la spettanza della provvigione si verifichi solo a seguito dell'adempimento della prestazione da parte del cliente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Crediti Irpef con prescrizione breve</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Settembre
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I giudici di merito continuano a dividersi sul termine di prescrizione dei crediti erariali. La Ctr Lombardia, con la sentenza 1883/16/2018, conferma il termine quinquennale ma restano pronunce di segno opposto. Il caso riguardava il ricorso contro un'intimazione di pagamento preceduta da una cartella, accolta dai giudici di primo grado, per l'avvenuta prescrizione del termine quinquennale per il recupero delle somme pretese. La sentenza richiama quanto espresso dalla Cassazione nel 2016 secondo cui la conversione dell'eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale non si applica in caso di mancata impugnazione di un atto impositivo o di un atto della riscossione, ma solo quando passa in giudicato una sentenza. In senso analogo si è espressa, di recente, la Ctp Treviso con la sentenza 82/03/2018. Non mancano in giurisprudenza posizioni differenti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Società estero vestita: no al registro fisso sugli edifici conferiti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la decisione 1265/21/2018, ha stabilito che non si applica l'imposta di registro fissa al conferimento di immobili, ubicati in Italia, in una società che abbia la sede legale o amministrativa in uno Stato Ue, quando la società sia 'esterovestita'. Cioè, 'fittiziamente localizzata' al di fuori del territorio nazionale, avendo invece in Italia 'l'effettiva direzione organizzativa'. Nella decisione, priva di precedenti, i giudici hanno stabilito che l'imposta di registro fissa non è applicabile alla società che svolgendo la propria attività in Italia risulti essere 'un soggetto economico c.d. esterovestito, finalizzato a procurare ai suoi soci 'una tassazione di maggior favore'. Che la società conferitaria avesse queste caratteristiche è dimostrato dal fatto che i soci fossero italiani e che gli immobili conferiti, ubicati in Italia, fossero gli 'esclusivi asset patrimoniali'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per i dirigenti addizionale solo sui maxi-bonus</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'addizionale del 10% istituita dall'art. 33 del decreto legge 78/2010, applicabile alla retribuzione variabile percepita dai dirigenti che operano nel settore finanziario, deve essere applicata sulla parte eccedente la quota fissa della retribuzione, ma sempre a condizione che la prima ecceda il triplo della seconda. Ad affermarlo la Ctr della Lombardia con la sentenza 5413/16/2017. I giudici hanno quindi confermato il diritto al rimborso di un dirigente bancario e condannato l'ufficio al pagamento delle spese di lite. La pronuncia ribadisce quanto già espresso in altre sentenze ( Ctp Milano 1090/2017 e 6829/2016).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Giochi, il fisco incassa 10 mld</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Matteo Barbero
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Cresce il mercato dei giochi in Italia e fa lievitare il gettito che affluisce nelle casse dello Stato. Tra il 2000 e il 2016 è aumentato di cinque volte l'importo delle giocate, passando da 20 a 96 miliardi di euro. Per il 2017 le stime parlano di oltre 102 miliardi di euro. Nel giro di pochi anni per l'erario gli introiti sono saliti da meno di 7 miliardi a quasi 10. La spiegazione di questa crescita si trova nel boom del gioco online e a distanza. In futuro le entrate dello Stato potrebbero registrare una frenata a causa dei recenti provvedimenti varati finalizzati a contrastare il fenomeno delle ludopatie, che ancora attendono una piena attuazione. Sono i contenuti del focus n. 6/2018 dell'Ufficio parlamentare di bilancio dedicato al tema dei giochi e alla relativa tassazione. Una tabella a lato dell'articolo riporta la raccolta dei giochi in Italia nel 2016 suddivisa regione per regione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bitcoin, imponibile condizionato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Stefano Loconte
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il fisco fa chiarezza sull'inquadramento legale e tributario delle cripto-monete e indica modalità e termini per dichiarare i redditi prodotti attraverso la compravendita di cripto-valuta e per versare le relative imposte. L'Agenzia delle Entrate ricorda che il bitcoin è una moneta virtuale e, pertanto, viene assimilato alla valuta estera. Le operazioni in questione sono equiparate a quelle in divise. Dunque, le remunerazioni derivanti dalla suddetta negoziazione di cripto-moneta sono rilevanti ai fini Iva, Ires e Irap. La componente di reddito generata dalla differenza tra i prezzi è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell'attività di intermediazione esercitata. Qualora il provento è realizzato fuori dall'esercizio d'impresa esso non deve essere assoggettato a imposizione, in quanto manca l'intento speculativo. Infatti, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili poiché manca l'intento speculativo, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Split payment, perimetro esteso dalle p.a. a fondazioni ed enti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la circolare n. 9/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche che hanno interessato il meccanismo della scissione dei pagamenti. Le novità sono in vigore dal 1°gennaio 2018. Ciò significa che non saranno sanzionati i comportamenti difformi posti in essere dai contribuenti prima della diffusione del documento di prassi, a condizione, tuttavia, che l'imposta sia stata comunque assolta. Le modifiche allo split payment riguardano soprattutto l'allargamento della platea dei soggetti coinvolti. L'Agenzia ha schematizzato le categorie soggettive che attualmente rientrano nel meccanismo speciale, raggruppate in base a quattro tipologie (vedi schema a lato dell'articolo). In merito all'estensione dell'area soggettiva le precisazioni maggiori riguardano le fondazioni che il dl 148/2017 attrae nel sistema dello split payment allorché 'partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. Le fondazioni a partecipazione pubblica comprendono una gamma variegata ed eterogenea di soggetti giuridici.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Compensazioni ok</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la risoluzione n. 36/E/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'utilizzazione dell'eccedenza d'imposta indebitamente risultante dalla dichiarazione annuale non può essere punita a titolo di compensazione di crediti inesistenti; tale eccedenza è accertata e sanzionata nell'ambito del controllo sulla veridicità della dichiarazione, in relazione all'infedeltà della stessa e alle (eventuali) infrazioni prodromiche, ma non con riguardo agli ulteriori effetti conseguenziali. Il documento di prassi amministrativa affronta per la prima volta la questione della configurabilità o meno della violazione di compensazione di crediti inesistenti con riguardo alle eccedenze emergenti da dichiarazioni infedeli. La risposta negativa delle Entrate riaccende i riflettori sulla sanzione in esame, presentata nel momento della sua introduzione come il rimedio per stroncare il fenomeno delle compensazioni di crediti fasulli, il cui raggio di applicazione sembra però molto circoscritto, giacché ne sono escluse sia le compensazioni indebite intercettabili attraverso la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni, sia le compensazioni di indebite eccedenze d'imposta da dichiarazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Studi di settore in transizione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In vista del debutto degli Isa l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 3 maggio, modifica i modelli relativi agli studi di settore per il periodo d'imposta 2017. Prevista anche l'introduzione di una nuova sezione nella quale vengono richieste alle imprese minori una serie di informazioni relative al 'passaggio' dal vecchio regime della competenza economica al nuovo regime orientato alla cassa al debutto dal 1°gennaio 2017. Le stesse modifiche apportate agli studi di settore sono state introdotte anche ai parametri e si applicheranno, in via residuale, alle imprese minori per le quali non risultano approvati i relativi studi di settore per l'anno 2017. Le istruzioni al quadro F degli studi di settore precisano che i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare nel suddetto quadro i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall'art. 66 del Tuir. Ciò significa che nella compilazione dei singoli righi relativi ai dati contabili le regole da seguire non saranno più quelle della competenza economica, bensì quelle del nuovo regime di cassa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Irap, aggiornamenti in corso</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dichiarazioni Irap 2018: le novità sono rappresentate dal termine di trasmissione telematica della dichiarazione e dalla derivazione rafforzata. Come ricordano le istruzioni il modello Irap quest'anno va inviato entro il 31 ottobre 2018. Per il tributo regionale, infatti, ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume alcuna rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma unicamente la data di chiusura del periodo d'imposta. Per il resto, nel modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2018 non vi sono novità sostanziali ma molte conferme e integrazioni. Nel frontespizio del modello trova posto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa. Nella casella relativa agli 'Eventi eccezionali' sono state inserite nuove codifiche per tenere conto dei provvedimenti emessi nel 2017 per le zone colpite da eventi sismici o altre calamità naturali. Deduzioni Irap: confermate le maggiori deduzioni per i soggetti minori (Snc, Sas, società semplici esercenti arti e professioni e persone fisiche).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Stp, professionisti in prevalenza</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
14
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Cndcec sposa la linea rigorosa sulla legge 183/2011. Nelle società tra professionisti (Stp) il numero dei soci deve essere almeno per due terzi composto da soci professionisti, così come le quote di partecipazione al capitale sociale dei soci in questione deve raggiungere almeno i due terzi del capitale sociale. Dunque, entrambi i requisiti devono trovare soddisfazione. Di diverso avviso sono invece i notai del Triveneto che con la Massima Q.A. 19 evidenziano che ciò che rileva è la circostanza che in relazione al metodo adottato per la decisione dei soci, ai soci professionisti spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili. Secondo i notai, infatti, la disposizione sulla composizione qualitativa della compagine sociale ha l'obiettivo di garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili e non anche una maggioranza di mera partecipazione slegata dai diritti di voto.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</body>
</html>