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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">3 Maggio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cartelle rottamate a quota 455 mila</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Enrico Marro
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I dati dicono che anche la rottamazione bis delle cartelle sta andando bene. Per presentare domanda c'è tempo fino al prossimo 15 maggio, ma al 26 aprile risultavano già inoltrate 455mila richieste di adesione. Molto probabilmente l'obiettivo del mezzo milione sarà superato e l'erario non dovrebbe trovare problemi ad incassare 1,6 miliardi quest'anno e 400 milioni nel 2019, cioè quanto previsto nella relazione tecnica al provvedimento. Con la rottamazione bis il contribuente ha la possibilità di saldare i conti con le autorità di riscossione senza pagare interessi di mora e sanzioni. Scaduto il termine del 15 maggio, l'Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 30 giugno per rispondere al richiedente in merito alle cartelle relative al periodo gennaio-settembre 2017 ed entro il 30 settembre per quelle 2000-2016. Per chi rottama le cartelle gennaio-settembre 2017 la legge prevede un numero massimo di tre rate che salgono a 5 per le cartelle relative al periodo 2000-2016. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Rottamazione per le sole sanzioni' e 'Già 455mila domande: la metà via web' - pag. 33 e Italia Oggi: 'Rottamare piace' - pag. 31)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Precompilata, 1,8 milioni di accessi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
-
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Da ieri i contribuenti hanno la possibilità di modificare e inviare la dichiarazione dei redditi precompilata. Finora i modelli 730 e Redditi presenti sul sito delle Entrate dallo scorso 16 aprile sono stati visti da 1,8 milioni di contribuenti: il 32% in più rispetto al 2017. La novità di quest'anno è rappresentata dalla compilazione assistita. Dal 7 maggio i contribuenti potranno inserire nuovi documenti di spesa tenendosi al riparo da eventuali controlli che, eventualmente, riguarderanno solo i dati modificati. L'invio della precompilata online e le eventuali modifiche sono possibili fino al 23 luglio. Il modello Redditi, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E-fattura con invio in due tempi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Alla luce dei provvedimenti delle Entrate del 30 aprile, andranno distinti i momenti della trasmissione e dell'indirizzamento della fattura elettronica. L'invio da parte dell'emittente è infatti indipendente dal canale di ricezione scelto dal destinatario, mentre il recapito è fortemente influenzato dalla scelta del cessionario/committente. Con la preregistrazione quest'ultimo ha la possibilità di recapitare la fattura all'indirizzo indicato dal destinatario. In caso di non registrazione il recapito si realizzerà con la Pec e con altro indirizzo fornito dal destinatario. Se per problemi tecnici la fattura non è recapitabile, ad esempio perché la casella Pec è piena, il documento viene messo a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al suo cliente che l'originale della fattura è disponibile in tale area. I canali web e ftp possono essere utilizzati solo dopo la procedura di accreditamento. Per il canale Pec non serve alcun accreditamento preventivo da parte dell'utente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Detraibilità legata alla data di ricezione dei documenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con il provvedimento del 30 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole utili a gestire correttamente, dal punto di vista fiscale, i processi di fatturazione elettronica. Il momento di esigibilità dell'Iva è agganciato alla data di emissione della fattura come evidenziata dal tracciato xml. La detraibilità dell'imposta è legata invece alla data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla data di presa visione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al sistema di interscambio (Sdi). Dunque, per l'emittente la data di emissione e di conseguenza di esigibilità dell'imposta è quella apposta sulla fattura e risultante dal tracciato xml. L'emissione vera e propria della fattura si ha tuttavia dopo il superamento dei controlli formali realizzati da Sdi con l'invio all'emittente, al momento della consegna al destinatario, di una ricevuta contenente le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito o messa a disposizione del file.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'e-fattura in cerca di tolleranza</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Sulla fatturazione elettronica professionisti e associazioni di categoria riconoscono che le indicazioni espresse sono state accolte anche se restano nodi da sciogliere. A preoccupare è soprattutto l'imminente debutto dell'e-fattura che scatterà dal prossimo 1°luglio per carburanti e subappalti Pa per poi estendersi alle operazioni tra privati a partire dal nuovo anno. I rappresentanti dei professionisti e delle piccole imprese chiedono la moratoria delle sanzioni almeno nella fase iniziale, per venire incontro a chi non riesce a mettersi in regola con i nuovi adempimenti. C'è chi chiede una proroga o un debutto graduale. Secondo Confindustria l'avvio scaglionato rischierebbe di generare caos. Rete imprese Italia chiede di prorogare l'avvio dell'e-fattura sia per i carburanti sia per i subappalti Pa, accorpando il debutto con quello generalizzato tra privati di gennaio 2019. E se questo non è possibile, almeno una moratoria delle sanzioni di sei mesi con il mantenimento del doppio regime carta/digitale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Carburanti 'tracciabili' per gli autocarri</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la circolare n. 8/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva sui costi di rifornimenti di carburante, anche i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili dai soggetti passivi d'imposta. Pensiamo ai rifornimenti di auto aziendali pagati con bancomat o con carta di credito personale del dipendente o dell'amministratore. Se il rimborso della spesa anticipata viene erogato con strumento tracciabile, la società potrà dedurre il costo e detrarre l'Iva sul costo del carburante. Solo per la deduzione dei costi e dell'Iva sugli acquisti di carburante per autotrazione il pagamento tracciabile è condizione necessaria, per le altre spese (vedi manutenzione, leasing, noleggio e custodia) non è vincolante.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Promosse le soglie di rilevanza penale per le omissioni Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Negri
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Omesso versamento Iva: la Corte di giustizia Ue promuove le soglie di rilevanza penale. Ok, dunque, al nuovo limite di 250mila euro. Secondo i giudici europei (causa 574 C-574/15) con la riforma del 2015 sono stati rispettati sia i principi di equivalenza, che implica che tali sanzioni siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e lesive degli interessi finanziari nazionali e il principio di effettività che impone che dette sanzioni siano effettive e dissuasive. Per l'omesso versamento Iva la sentenza precisa che la legge italiana prevede: una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, interessi di mora da versare all'Amministrazione fiscale, la riduzione della sanzione a carico del contribuente in funzione del momento in cui regolarizza la situazione. E' più difficile accertare l'omesso versamento dell'imposta sui redditi, reato commesso dal sostituto d'imposta, rispetto all'omesso versamento dell'Iva, reato commesso dal contribuente. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Sì alla soglia penale Iva elevata' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Privacy: sì alla compilazione assistita del 730</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Garante della privacy, con il provvedimento 248 del 26 aprile, ha dato il via libera allo schema di decreto del Mef che consente la compilazione assistita della precompilata. Tale possibilità si aprirà dal prossimo 7 maggio mentre da ieri è possibile modificare, accettare o integrare il 730 e trasmetterlo alle Entrate. Per quanto riguarda il modello Redditi, invece, l'invio sarà possibile dal 10 maggio. La nuova funzionalità che consente di modificare o integrare in modo 'chirurgico' singole voci di spesa funzionerà anche da alert da eventuali imprecisioni. Il Sistema tessera sanitaria consentirà una conservazione in archivi distinti dei dati trasmessi telematicamente. L'Agenzia potrà utilizzare i dati delle spese 'sanitarie e veterinarie' per i controlli.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'F24 è un atto pubblico, scatta il falso per chi mente</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Patrizia Maciocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
35
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Scatta il reato di falso in atto pubblico per il contribuente che attesta falsamente all'impiegato della banca, che partecipa alla redazione dell'F24, di essere stato autorizzato a dedurre dal proprio debito fiscale il credito di un altro soggetto. Con la sentenza n. 18803 la Corte di cassazione accoglie il ricorso della parte civile. In appello i giudici avevano assolto l'imputato considerandolo non più punibile grazie alla depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata. Alla base dell''errore' c'era la riqualificazione del fatto come falso in scrittura privata, mentre la contestazione iniziale, ritenuta corretta dal Tribunale, era di falso in atto pubblico. La Cassazione chiarisce che il mod. F24 prova l'adempimento dell'obbligo tributario da parte del contribuente. Che si tratti di un atto pubblico si deduce anche dal Dlgs 241/1997.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Accertamento, serve il verbale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Un'ordinanza della Cassazione sancisce la nullità dell'accertamento con il quale il fisco nega la detrazione Iva perché contesta false fatture senza allegare o produrre in giudizio il verbale della Guardia di finanza. I giudici della sezione tributaria respingono il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La mancata esibizione dei verbali dai quali trarre elementi di riscontro agli indizi esistenti, non poteva essere supplita da un intervento istruttorio d'ufficio dei giudici d'appello.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Edifici sicuri, detrazioni ampie</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G.Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 7/E/2018 fornisce una guida sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2017. In merito al bonus ristrutturazioni viene chiarito che in presenza di più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio spetta anche a colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, a patto che abbia contribuito alle spese. Bonus mobili: per gli acquisti eseguiti nel 2017 occorre tener conto, ai fini della verifica del tetto di spesa di 10mila euro, delle eventuali spese poste in essere nel 2016, se collegate a interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Dal 1°gennaio 2017 la detrazione 'sisma bonus' spetta per le spese sostenute per interventi autorizzati dopo il 1°gennaio 2017, relativamente ad edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Risparmio energetico: crescono le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici: 70% per gli interventi sull'involucro dell'edificio, 75% per le misure volte a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per il 730 online modifiche guidate</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
-
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 7 maggio chi presenta il 730 precompilato potrà farsi assistere dall'Agenzia delle Entrate in merito agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. Questa è la novità principale della precompilata 2018. Da ieri e fino al prossimo 23 luglio è possibile accettare, modificare e inviare il 730; sempre da ieri può essere modificato anche il modello Redditi che potrà essere trasmesso da 10 maggio al 31 ottobre. Chi accetta la dichiarazione senza apporre modifiche sarà al riparo da eventuali accertamenti del fisco. I contribuenti che decidono, invece, di compilare in modo 'assistito' i dati relativi a oneri detraibili e/o deducibili potranno essere oggetto di verifiche solo in merito ai dati aggiunti o rettificati nella fase di compilazione assistita. Il controllo non riguarderà i dati della precompilata non modificata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Autovalutazione per i sindaci</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luciano De Angelis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
34
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha aggiornato le norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate. Questo per effetto del nuovo contesto normativo e, in particolare, per il ruolo che l'organo ricopre quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico. Le novità si distinguono in nuova norma o norma innovata. Rientra nelle prime la previsione che obbliga i sindaci ad autovalutare la propria idoneità a svolgere l'incarico. Tra le norme innovate in modo rilevante la misura che obbliga il collegio sindacale a controllare il processo di informazione finanziaria, l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio e informare l'organo di amministrazione dell'esito della revisione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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