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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">30 Aprile 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Controlli mirati per le modifiche ai bonus ne 730 precompilato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 2 maggio sarà possibile accettare, modificare o integrare e poi trasmettere il modello 730 precompilato. I contribuenti devono decidere se fare da soli o affidarsi al Caf. Una scelta che comporta conseguenze diverse in caso di errori e omissioni. Questo perché il Caf appone il 'bollino blu' sulla dichiarazione (il visto di conformità). Si assume cioè la responsabilità per i dati indicati. Una delle principali novità della precompilata 2018 è relativa ai controlli. Quest'anno è stata inserita la compilazione assistita che dal 7 maggio consentirà di aggiungere singoli documenti di spesa o intervenire in maniera più chirurgica sulle singole voci già inserite. Con la compilazione assistita sarà necessario conservare solo la documentazione riguardante la singola spesa modificata. Per tutto il resto non sarà necessario conservare ricevute e scontrini perché nulla cambia. Chi trasmette il precompilato con il fai-da-te può annullare e procedere ad un nuovo invio solo una volta.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>I contribuenti preferiscono i Caf al fai-da-te</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Flavia Landolfi e Valentina Melis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I numeri pubblicati dalla Consulta nazionale dei Caf parlano chiari: nel 2017 l'87% delle dichiarazioni hanno transitato dagli uffici territoriali, l'11,8% ha approfittato del canale web e solo l'1,5% è passato attraverso sostituti e studi. Lentamente il canale online sta prendendo piede, ma siamo ancora lontani dal 'boom' che molti si attendevano. Le ragioni vanno cercate nella scarsa padronanza della tecnologia da gran parte dei contribuenti e nel timore di incorrere in errori che poi verrebbero sanzionati. Le tariffe dei Caf, spesso scontate, sono molto articolate tra Nord e Sud e dipendono dalla complessità della dichiarazione. Secondo la Consulta nazionale dei Caf tra i punti più critici delle correzioni alla precompilata ci sono gli oneri deducibili e detraibili per i quali il beneficio fiscale si spalma su più anni, come il bonus per le ristrutturazioni, quello per il risparmio energetico e tutto il capitolo dell'anti-sismica degli edifici.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Attenzione ad affitti, rimborsi e donazioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Massimo D'Amico e Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Massima attenzione ad affitti, rimborsi, donazioni e novità normative. Sono queste le quattro fonti di pericolo per i contribuenti intenzionati a predisporre il modello 730. Sono chiamati cioè a valutare con la massima attenzione i dati presenti nella precompilata. La tentazione di trasmettere il modello confermando integralmente i dati non deve sottovalutare l'esame delle informazioni presenti e di quelle mancanti. Tra le novità normative, ad esempio, l'attenzione va posta sulle locazioni brevi. Il contribuente in funzione del diverso ruolo rivestito (proprietario, usufruttuario, sublocatore, comodatario) va incontro a situazioni differenti che la certificazione unica trasmessa dal sostituto potrebbe non aver correttamente inquadrato. Per quanto riguarda i nuovi dati recepiti dal sistema, l'esperienza insegna che il primo anno rappresenta un periodo di rodaggio. E' obbligatorio, quindi, il confronto dei documenti sottostanti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le sanzioni colpiscono chi invia il modello</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il contribuente che decide di modificare personalmente il modello 730 precompilato va incontro ai controlli formali. In caso di errore, le sanzioni, la maggiore imposta e gli interessi dovuti sono interamente a suo carico. Ma se la precompilata viene presentata dal professionista abilitato o dal Caf le cose cambiano perché in questo caso le conseguenze sanzionatorie sono tutte per l'intermediario chiamato a farsi carico non solo delle sanzioni ma anche della maggiore imposta e degli interessi. Le sanzioni variano in base al tipo di violazione commessa. Se l'errore è rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale la violazione non integra un'ipotesi di infedele dichiarazione. Si applicano, quindi, le sanzioni per le dichiarazioni 'irregolari', con una sanzione pari al 30% degli importi non versati. Se invece si tratta di sanzioni che integrano l'infedele dichiarazione, le sanzioni vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Chi ha già trasmesso il 730 e si accorge di un errore può annullare la dichiarazione e inviarne una nuova dal 28 maggio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Dalle Spa ai trust 'proprietari' in chiaro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Entro il 4 luglio va emanato il decreto attuativo Mef-Sviluppo economico relativo alle modalità di comunicazione di dati e notizie sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust nell'apposita sezione del Registro delle imprese. Nonostante la delicatezza della questione al momento nulla trapela dal palazzo. Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Registro delle imprese all'interno della quale vanno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione sarà alimentata solo per via telematica e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione presso il Registro delle imprese saranno obbligate a effettuare. Numerosi i soggetti abilitati ad accedere alle informazioni, compresi alcuni privati. A regime si ridurranno le possibilità di schermare le operazioni commerciali garantendo l'anonimato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per i professionisti una partita tripla</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le nuove regole antiriciclaggio interessano i professionisti. In primis perché in qualità di consulenti devono ricordare agli amministratori di acquisire direttamente o tramite i soci le informazioni relative al titolare effettivo della società e conservarle per 5 anni. Poi, quali soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, devono procedere nei confronti dei clienti all'identificazione tra l'altro del titolare effettivo. Se il cliente non è una persona fisica il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà dell'ente. A seconda della tipologia di cliente la normativa fornisce indicazioni al riguardo. I clienti forniscono tutte le informazioni per consentire ai soggetti obbligati di eseguire la verifica. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private devono conservare per 5 anni le informazioni fornendole ai soggetti obbligati. Infine, i professionisti possono essere interessati a questi obblighi qualora facciano parte dell'organo di controllo dell'ente. I sindaci hanno infatti l'obbligo di verificare il rispetto di questo adempimento da parte degli amministratori.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il creditore iscrive il pagamento differito a valore attualizzato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paolo Meneghetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il pagamento differito, sempre più utilizzato nelle politiche commerciali, ha ricadute in tema di valutazione e iscrizione del debito/credito. La contabilizzazione della posta influenza le scelte del debitore ma anche del creditore. La legge, infatti, dispone che non solo il debito ma anche il credito va iscritto in bilancio al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore tempo. Di conseguenza si analizza la posizione del creditore alla luce dell'Oic 15 e delle conseguenze fiscali della sua adozione al posto del criterio ordinario. L'Oic 15 stabilisce che se il credito commerciale è stato concesso con pagamento oltre i 12 mesi, senza addebito di interessi, va determinato e iscritto in bilancio al valore attualizzato, imputando la differenza tra valore nominale e valore attuale del credito tra i proventi finanziari, in base alla durata del pagamento convenuto. Le ricadute fiscali sono analoghe sia quando il criterio del costo ammortizzato sia assunto per obbligo ( le società redigono il bilancio in forma ordinaria) che per scelta facoltativa (le società possono redigere il bilancio abbreviato).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Beni ai soci, operazioni plurime in RQ</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Estromissioni agevolate. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel quadro RQ vanno inserite sia le plusvalenze che le minusvalenze. La compensazione, ove consentita, tra plus e minus avviene quindi all'interno del singolo quadro. E' bene ricordare che non sempre le 'minus' sono deducibili: quasi mai nelle assegnazioni; con cautela nelle cessioni. Quest'anno le istruzioni chiariscono che per sterilizzare la deducibilità delle minus occorre procedere indicando nel campo del costo fiscalmente riconosciuto, lo stesso valore normale attribuito al bene immobile in sede di operazione agevolata. Nel quadro RF vanno indicate le variazioni in aumento e/o in diminuzione per rettificare gli eventuali componenti positivi o negativi che per effetto del trattamento contabile dell'operazione effettuata sono transitati nel conto economico. Tali componenti, infatti, essendo soggetti a una fiscalità sostitutiva, devono essere sterilizzati nell'ambito della tassazione ordinaria del reddito.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imu, rescissione del leasing decisiva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luigi Lovecchio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 1194/2018 i giudici tributari lombardi affermano che gli immobili in locazione finanziaria tornano nella soggettività passiva Imu della società di leasing alla risoluzione del contratto, a prescindere dalla data della loro effettiva riconsegna. Non convince la Corte tributaria d'appello il parallelo con la norma Tasi che fa insorgere l'obbligo dal momento della restituzione del bene. Si va così consolidando in senso favorevole agli enti impositori la giurisprudenza dei giudici tributari di secondo grado. Ora non resta che attendere il responso della Cassazione. Il problema da sciogliere è stabilire da quale data la società di leasing viene ad assumere la soggettività passiva Imu, in presenza di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le Entrate pagano per gli illeciti dei funzionari</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marcello Maria De Vito
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate risponde del comportamento illecito del funzionario che si appropria di quanto versato dal contribuente a estinzione della pretesa tributaria. Ciò in virtù del rapporto organico e del principio dell'appartenenza. E' pertanto illegittima la richiesta di procedere nuovamente al versamento di quanto non confluito nelle casse erariali. Ad affermarlo la Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 53 del 17 gennaio 2018. Nel caso analizzato una contribuente presentava una dichiarazione di successione. La funzionaria provvedeva alla liquidazione e riscuoteva le imposte richieste, trattenendole a titolo personale. Scoperto l'illecito della dipendente le Entrate notificavano alla contribuente un avviso di liquidazione, richiedendo quanto non confluito nelle casse erariali, oltre a sanzioni e interessi. La contribuente impugnava l'atto. La Ctr le dava ragione e annullava l'intera pretesa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Registratori di cassa, la sanzione è graduale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ferruccio Bogetti e Gianni Rota
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'omessa verifica annuale del misuratore fiscale del negoziante non può comportare la sanzione (principale) pecuniaria e la sanzione (accessoria) della chiusura temporanea dell'esercizio. L'Agenzia delle Entrate non può infatti equiparare l'omessa verifica del registratore alla sua omessa installazione in quanto per il principio di legalità il sistema sanzionatorio deve comunque essere basato su atti normativi aventi valore di legge. Si tratta di due sanzioni tra loro alternative, non cumulabili, per cui la definizione agevolata con il pagamento preventivo della sanzione pecuniaria impedisce la chiusura temporanea dell'attività. Ad affermarlo la Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la sentenza 48/01/18.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Inesattezze, la detrazione Iva fa i conti con la buona fede</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Da due recentissime pronunce della Corte di giustizia Ue emerge che nel caso di ritardata fatturazione o di regolarizzazione di operazioni effettuate in anni precedenti, la possibilità per il cliente di detrarre l'Iva nell'anno di ricezione del documento emesso tardivamente dal fornitore, deve fare i conti con l'obbligo della buona fede e della ragionevole diligenza. Il dl 50/2017 ha stabilito che il diritto alla detrazione dell'Iva sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita. Se il fornitore ha esercitato la rivalsa a seguito della definizione di un accertamento, il cliente può esercitare la detrazione nel periodo in cui ha provveduto al pagamento del corrispettivo al fornitore. L'imposta risultante da fatture rettificative emesse dal fornitore a distanza di anni può essere detratta dal cessionario/committente nel periodo in cui egli viene in possesso di tali fatture, purché la sua condotta non sia negligente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Spese compensate in rari casi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La compensazione delle spese va pronunciata solo in casi eccezionali. Lo ha stabilito la Ctr di Roma con la sentenza n. 2068 del 29 marzo 2018. Devono esserci gravi ragioni e soccombenza reciproca in giudizio altrimenti è ingiusta la sentenza che non condanna il fisco al pagamento delle spese processuali. Per i giudici tributari d'appello nella pronuncia di primo grado 'non v'è traccia di motivazioni atte a giustificare la compensazione delle spese. E poiché dalla sentenza in questione non deriva alcuna soccombenza reciproca, la statuizione compensativa non appare giustificata'. Nel processo tributario chi perde paga le spese processuali, salvo che in casi particolari in cui il giudice non può compensarle, ma ne deve dare atto nella motivazione della sentenza. La Cassazione con un'ordinanza ha giudicato infondata la pronuncia d'appello che non ha condannato la parte perdente al pagamento delle spese perché c'era stata soccombenza reciproca nei due gradi di giudizio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Studi di settore al ripescaggio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Lo slittamento degli Isa (indicatori di affidabilità fiscale) ha determinato il ritorno degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017. Il ripescaggio in 'zona Cesarini' ha determinato tutta una serie di effetti che non possono essere trascurati. La stessa Amministrazione finanziaria è dovuta correre ai ripari con una serie di provvedimenti attuativi ma le criticità riscontrabili dall'esame dell'iter normativo sono tre. La prima è rappresentata dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 28 dell'art. 23 del dl 98/2011 secondo cui gli studi di settore devono essere pubblicati entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. La seconda criticità investe invece solo una parte dei modelli. Si tratta della violazione secondo cui gli studi di settore sono soggetti a revisione, al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore. Tale violazione è riscontrabile in circa un terzo degli studi di settore approvati. La terza criticità riguarda le operazioni di revisione straordinaria alle variabili degli studi di settore per adattarli al nuovo regime di cassa dei 'semplificati'.
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<b>E-fatture, la svolta digitale passa da un modello evoluto</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Francesco Campanari
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
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La Fondazione nazionale dei commercialisti con un vademecum illustra il passaggio dal mondo analogico a quello digitale per la contabilità. A partire da luglio, infatti, l'acquisto di carburante da parte dei soggetti Iva dovrà avvenire con fatturazione elettronica. Analoga modalità, poi, con il nuovo anno, interesserà tutti i contribuenti. Il vademecum, attraverso lo sviluppo dei un caso pratico, riproduce questo cambiamento con osservazioni e scenari che a breve potranno determinarsi. In soccorso di studi e imprese una soluzione software integrata mette i clienti nelle condizioni di produrre da remoto le fatture di vendita oltre che di accedere ai documenti di spesa. Il documento analizza l'operatività di uno studio professionale nel caso in cui un cliente gli assegni l'intera gestione del processo di fatturazione.
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<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
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