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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">26 Aprile 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Web tax italiana a rischio, non c'è il decreto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Massimiliano Del Barba
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Lunedì scade il termine per rendere attuativo il decreto sulla web tax italiana ma il Mef sembra orientato ad attendere il nuovo Esecutivo. Intanto ieri il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani ha incluso il progetto per una tassazione europea sulle piattaforme sviluppate dai giganti del web nella nuova strategia Ue sul digitale a fianco di un investimento di 20 miliardi di euro sull'Intelligenza artificiale e all'impegno di inserire nel prossimo bilancio europeo un capitolo dedicato alla digitalizzazione dell'economia. Sul tavolo il ruolo stesso di un Continente alla ricerca di una via 'alternativa, possibile ed etica' alla trasformazione economico-sociale impressa da Google e Facebook e dai colossi cinesi come Tencent e Alibaba. Per Tajani serve una disciplina per regolamentare i rapporti tra i giganti delle piattaforme web e le imprese che creano lavoro sul territorio. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Piano da 20 mld per l'intelligenza artificiale' e 'Tajani: dai giganti del web celato imponibile per 600 mld' - pag. 34)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E-fattura con partenza semplificata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E-fattura. L'Agenzia delle Entrate lavora per ridurre oneri e adempimenti. Tra il 2 e il 3 maggio sarà emanato un provvedimento che fisserà tempi e modalità di applicazione della fatturazione elettronica tra privati destinata a debuttare il prossimo 1°luglio per carburanti e subappalti e, dal 2019, per tutte le partite Iva. Il provvedimento fisserà anche i criteri per soddisfare tutti gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche nonché dei documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). La memorizzazione del documento elettronico nello Sdi darà tutela civile e penale alla conservazione. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate, su richiesta dei contribuenti, a conservare i documenti elettronici. Per eliminare il problema degli errori bloccanti, i documenti con errori saranno parcheggiati in un'area riservata in cui il destinatario potrà correggere le informazioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva, detrazione al secondo appello</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 30 aprile scade il termine per presentare la dichiarazione Iva 2018. Gli operatori sono chiamati a verificare che l'emissione delle fatture sia avvenuta entro il 31 dicembre 2017. Oggetto di controllo anche la data di registrazione. La verifica serve per determinare con precisione le incombenze relative alla corretta compilazione dello spesometro e delle relative liquidazioni periodiche. La necessità di queste verifiche straordinarie deriva dalle nuove regole sulle detrazioni Iva portate dal dl 50/2017 e dalle interpretazioni delle Entrate contenute nella circolare 1/E/2018. Per le fatture ricevute nel 2017 e non registrate nello stesso anno, il contribuente è chiamato a verificare che tutte le fatture siano state inserite nel registro sezionale del 2018 relativo al 2017. Se dovesse individuare fatture del 2017, ricevute nel 2017, non registrate dopo il 30 aprile, la detrazione nei modi ordinari sarebbe persa ma il contribuente potrebbe presentare una dichiarazione integrativa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Con il sezionale arriva nuovo credito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la circolare 1/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di annotare le fatture di acquisto ricevute nel 2017 in un apposito registro sezionale per comprenderle nella detrazione per l'anno 2017. Questa novità impatta sulla dichiarazione annuale Iva 2018 che va presentata entro lunedì 30 aprile. Le fatture registrate nel sezionale, essendo registrate nel 2018, non sono state ovviamente considerate nella liquidazione Iva di dicembre. Tuttavia essendo relative al 2017 l'imposta connessa deve confluire nell'Iva detraibile della dichiarazione annuale di tale anno. Le fatture di acquisto ricevute nel 2017 e registrate nel 2018 con sezionale devono confluire nel quadro VF spalmando l'imponibile e l'imposta nelle varie aliquote. Questo inserimento fa emergere nel quadro VL un credito di imposta se il saldo dell'Iva 2017 risultava a debito ovvero un maggior credito in caso contrario. Il credito Iva annuale può essere gestito in tre modi: compensazione verticale, compensazione orizzontale e rimborso.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Scegliere l'estero blocca il consolidato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Riccardo Michelutti e Cesare Silvani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Consolidato fiscale nazionale. Il Dm del 1°marzo 2018 modifica l'elenco delle operazioni che interrompono la tassazione di gruppo prima del decorso del triennio. Secondo il nuovo decreto l'opzione perde efficacia in caso di trasferimento all'estero della residenza della consolidante o della consolidata, se le stesse non mantengono una stabile organizzazione in Italia. Il testo non sembra consentire la continuazione del consolidato qualora la consolidante trasferisca la propria residenza in un altro Paese Ue senza lasciare una stabile organizzazione. L'ipotesi può riguardare sia la consolidante/controllante di un consolidato verticale sia la controllata designata di un consolidato orizzontale. In alcuni casi si potrebbe consentire la designazione in continuità di una controllata italiana come consolidante.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Va comunicato all'Agenzia l'import di auto strumentali</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca De Stefani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dallo scorso 5 aprile i privati che acquistano auto, moto e rimorchi, nuovi o usati, in altri paesi Ue, devono comunicare al Dip. trasporti i dati riepilogativi degli acquisti. L'obbligo interessa anche chi non è obbligato a pagare l'Iva anticipata con il modello F24 -Versamenti con elementi identificativi. E' necessario presentare un'istanza alle Entrate per l'immatricolazione. Dal 3 dicembre 2007 per l'acquisto di auto e moto provenienti dalla comunità europea i soggetti Iva e i privati consumatori devono pagare la relativa Iva prima dell'immatricolazione con il modello F24- Versamenti con elementi identificativi. Sono esclusi dal versamento anticipato dell'Iva i soggetti per i quali il mezzo acquistato rileva come bene strumentale. Inoltre, sono esclusi dal pagamento dell'Iva anche gli acquisti di veicoli rientranti nel regime Iva del margine. Queste deroghe al sistema di versamento anticipato dell'Iva, però, crea forti criticità al contrasto delle frodi Iva, tanto che l'Agenzia ha introdotto anche in questi due casi l'obbligo di presentare all'ufficio competente le istanze per richiedere l'immatricolazione delle auto e delle moto di provenienza comunitaria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Freno Ue sulle delocalizzazioni 'abusive'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione europea presenta una proposta per limitare i trasferimenti giustificati solo da motivazioni fiscali. L'intento è quello di armonizzare, con una serie di misure, le regole tra i Paesi membri su trasferimenti, fusioni e scissioni delle imprese. Da un lato si prevedono semplificazioni nei trasferimenti di sede tra i Paesi comunitari, anche al fine di facilitare la libera circolazione nel mercato unico. Dall'altro, però, le proposte in materia di conversioni e scissioni tranfrontaliere di società prevedono interventi mirati ad aiutare le amministrazioni nazionali a contrastare gli abusi. Bruxelles punta a estendere la registrazione delle imprese attraverso canali digitali. Con la registrazione online si stima un risparmio per le imprese Ue tra 42 e 84 milioni di euro l'anno. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Delocalizzare, ma a norma Ue' - pag. 34)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>False comunicazioni con dolo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I soggetti preposti alla redazione dei bilanci devono prestare attenzione alle false comunicazioni sociali che in tali occasioni possono essere commesse. La condotta riguarda la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti o di lieve entità non rispondenti al vero ovvero l'omissione di tali fatti. L'elemento comune è rappresentato al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Oggetto della tutela penale sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali dirette al pubblico la cui comunicazione è obbligatoria per legge. La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 22474/2016, ha affermato che possono configurarsi tre ipotesi di falso: oggettivo, valutativo e qualitativo. Secondo la Guardia di finanza il reato tributario sussiste quando la condotta posta in essere ha il solo scopo di evadere il fisco. L'alterazione dei valori di bilancio è una condotta che potrebbe integrare anche fattispecie penali tributarie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'impresa sociale dribbla la doppia tassazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gabriele Sepio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Dlgs 112/2017 ha introdotto per le imprese sociali la non imponibilità degli utili reinvestiti nelle attività statutarie di interesse generale. Scopo della misura è incentivare lo sviluppo. Il nuovo regime fiscale che è subordinato all'autorizzazione comunitaria sarà oggetto di alcune modifiche da parte del decreto correttivo al Dlgs 112/2017. Per evitare la doppia imposizione, ad esempio, saranno escluse da tassazione le imposte sui redditi riferibili a variazioni in aumento o in diminuzione. Cambia, dunque, il regime fiscale delle imprese sociali. Vengono esclusi da imposta gli utili che l'impresa reinveste nelle proprie attività di interesse generale. Non sono infatti imponibili ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione accantonati in apposite riserve e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Il regime si applica anche ai proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, che potranno essere svolte dall'impresa sociale nel limite del 30% dei ricavi complessivi. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Più tempo alle imprese sociali' - pag. 32)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fondi nel capitale con detrazione al 30%</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ga.S.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Riforma del Terzo settore. Per le imprese sociali costituite in forma societaria, al fine di compensare i forti limiti alla distribuzione degli utili, sono previsti incentivi a favore degli investitori. Si tratta di agevolazioni simili a quelle già sperimentate per le start-up innovative. Un contribuente persona fisica che sceglie di effettuare un investimento nel capitale di un'impresa sociale costituita in forma di Srl, ad esempio, può detrarre dall'imposta un importo pari al 30% della somma investita, per un importo massimo detraibile di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta. Analogamente un soggetto passivo Ires può fruire di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% delle somme, in relazione ad un investimento massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Gli incentivi sono estesi anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere a favore delle imprese sociali costituite in forma di fondazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Mezza adesione, tutto da rifare</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Ginex
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Accertamento con adesione. Con l'ordinanza n. 9485 del 18 aprile 2018, la Corte di cassazione ha sancito che il mancato perfezionamento della procedura, ancorché faccia rivivere, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria, non determina l'inattendibilità del successivo avviso recante una quantificazione delle imposte nella misura rideterminata in contraddittorio, né consente di attribuire all'atto di adesione sottoscritto ma non perfezionato il valore di riconoscimento del debito. A seguito di una verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate aveva constatato e quindi contestato maggiori ricavi a carico di una società invitandola al contraddittorio. Questo si concludeva con la sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, grazie al quale l'originaria pretesa impositiva veniva ridotta. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comportava il venir meno della procedura.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ruoli, sanatoria al traguardo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 15 maggio scade il termine per presentare la domanda per la rottamazione-bis delle cartelle. In vista dell'imminente scadenza molti contribuenti stanno valutando se aderire alla seconda definizione agevolata dei carichi pendenti ed ottenere così l'azzeramento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. La rottamazione bis interessa, salvo necessari distinguo, tutte le somme affidate alla riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 settembre 2017. In presenza di più carichi il contribuente può scegliere di limitare la richiesta di rottamazione ad alcuni di essi non essendo obbligato alla richiesta di rottamazione di tutti gli importi pendenti presso il concessionario della riscossione. Presentata la domanda di adesione l'interessato dovrà attenderne l'esito che verrà comunicato entro il 30 giugno 2018. Se l'istanza viene accolta, vengono comunicati anche gli importi dovuti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Pioggia di dati Iva alla Gdf</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Fatturazione elettronica. Dal prossimo 1°gennaio la mole di documenti emessi e ricevuti, anche da privati, sarà trasferita automaticamente dall'Agenzia delle Entrate. E' quanto si legge nella circolare della Guardia di finanza che fornisce le istruzioni ai reparti. Con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria sarà più facile individuare gli operatori economici inadempienti agli obblighi di versamento Iva, attraverso un confronto tra fatturato attivo/passivo e modelli F24 relativi alle liquidazioni Iva. Tra gli operatori saranno selezionati quelli con i maggiori profili di rischio, tenuto conto dell'ammontare dei volumi d'affari prodotti e degli eventuali significativi scostamenti rispetto ai periodi precedenti, dell'entità dei debiti tributari, dei settori in cui operano e delle rispettive consistenze patrimoniali. Nei confronti di questi soggetti si valuterà l'opportunità di procedere ad azioni ispettive mirate al fine di limitare gli effetti lesivi per l'erario e distorsivi della libera concorrenza e del mercato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva, la tenuità del fatto se vicini ai 250mila euro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovambattista Palumbo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
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<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14595 dello scorso 30 marzo, ha stabilito che in tema di omesso versamento Iva, la causa di non punibilità della 'particolare tenuità del fatto' è applicabile all'omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250mila euro, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. Per considerare l'offesa di particolare tenuità occorre che il danno sia esiguo cioè scarso, trascurabile, quasi insignificante. Lo scostamento di 4.345 euro rispetto alla soglia di punibilità, secondo i giudici, non poteva definirsi esiguo.
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<b>Ue, stretta su società letterbox</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Matteo Rizzi
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
33
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Stretta della Commissione Ue sulle società da cassetta della posta (letterbox), le società registrate in maniera fittizia in un Paese diverso dal quale viene esercitata l'attività al fine di godere di vantaggi fiscali illeciti. La Commissione europea, ieri, ha presentato un pacchetto di misure per sostenere le aziende che vogliono muoversi oltreconfine e fare impresa digitale, prestando tuttavia attenzione agli abusi fiscali e garantire la protezione dei diritti dei lavoratori. Con una procedura semplificata le società potranno spostare la propria sede da uno Stato membro all'altro. Le nuove regole guardano ad un mercato unico e più equo, dove è perseguita la lotta all'evasione e alla frode fiscale e dove nel contempo vengono tutelati i diritti dei lavoratori. Dalla semplificazione normativa la Commissione stima un risparmio di costi per le aziende dai 12mila ai 19mila euro per operazione, con un risparmio totale in cinque anni che ammonta in 176-280 milioni di euro.
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