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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">6 Aprile 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Gentiloni pronto a rinviare il Def E lavora al dossier per i successori</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mario Sensini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La scadenza sarebbe quella del 10 aprile, ma la presentazione del Documento di economia e finanza potrebbe slittare di due o tre settimane se il nuovo esecutivo arriverà in tempi ragionevoli. Allora il compito di elaborarlo e presentarlo in Parlamento sarebbe lasciato al nuovo titolare di via XX Settembre. Vanno in questa direzione i contatti tra il premier in carica, Paolo Gentiloni, e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati e, soprattutto, i leader dei principali partiti. A Gentiloni spetterebbe il compito di presentare il Def se la crisi si protrarrà oltre le due-tre settimane. In questo caso sarebbe un documento molto asciutto, con l'aggiornamento dei dati sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica, e l'indicazione tendenziale delle principali grandezze del bilancio sulla base della legislazione attualmente vigente. Senza ricette o opzioni politiche per l'impostazione della manovra 2019. Per il Tesoro i conti pubblici italiani sono in linea con gli obiettivi. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Def: Gentiloni consulta i partiti, si va a un rinvio' - pag. 6)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La '231' si estenderà alle frodi Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Riccardo Borsari
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Frodi Iva. Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva Pif che mira a rafforzare la protezione delle finanze europee attraverso l'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali e la realizzazione di un livello di tutela equivalente per tutti i Paesi membri. Tra i comportamenti considerati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione che dovranno essere oggetto di regolamentazione entro il 6 luglio 2019, si segnalano le frodi in materia di Iva. In tale categoria la nuova normativa euro unitaria ricomprende tre tipologie di condotte illecite perpetrate in 'sistemi fraudolenti transfrontalieri': utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'Iva, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio Ue; mancata comunicazione di un'informazione relativa all'Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; presentazione di dichiarazioni esatte relative all'Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborso dell'Iva. La direttiva si applicherà 'unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'Iva' ovvero alle condotte illecite di carattere internazionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro e riguardino due o più Stati membri.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il nuovo Registro vale anche al passato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Massimo Romeo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La cessione totalitaria di quote non è assimilabile a una cessione d'azienda. A dirlo la Ctp di Milano con la sentenza 1358 depositata lo scorso 27 marzo. Il caso analizzato dai giudici tributari di primo grado riguardava l'impugnazione congiunta da parte di alcune società di capitali, con debitori solidali, di un avviso di liquidazione con cui l'ufficio riqualificava in modo unitario gli atti stipulati tra le società ricorrenti, registrati a tassa fissa. Per i giudici l'imposta di registro va applicata in base agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. La modifica apportata dalla legge di Bilancio 2018 all'articolo 20 del Testo unico del registro non è interpretativa in senso letterale ma il suo scopo è chiarificatore. La legge va applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato alla registrazione, prescindendo da elementi interpretativi ad essa esterni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Gli atti consegnati accelerano l'accertamento</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico Gavioli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La consegna da parte del contribuente della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate giustifica l'emissione dell'accertamento prima dei 60 giorni canonici. Con la sentenza n. 8246, dello scorso 4 aprile, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente e confermato l'operato dell'Amministrazione finanziaria. L'orientamento dei giudici di legittimità restringe, in pratica, le garanzie contenute nello Statuto dei diritti del contribuente. Il caso analizzato riguardava un contribuente al quale il fisco aveva recapitato un avviso di accertamento per maggiori imposte dovute per l'anno 2000. Secondo gli 'ermellini' nel caso di specie non è possibile applicare le disposizioni contenute nella legge 212/2000 in quanto la normativa si applica solo su accessi, ispezioni e verifiche fiscali avvenute nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imprese sociali obbligate ai sindaci</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gabriele Sepio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I ministeri Lavoro e Sviluppo economico hanno pubblicato il decreto sull'iscrizione al Registro delle imprese che contiene alcune novità per il Terzo settore. A partire dall'obbligo di comunicazione della nomina di uno o più sindaci, che scatta ora per tutte le imprese sociali, comprese quelle, prima escluse, che rientrano nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Alcuni chiarimenti riguardano anche il deposito del bilancio di esercizio che andrà redatto in base al Codice civile tenendo conto degli adempimenti previsti in funzione delle dimensioni dell'impresa. Le imprese sociali sono tenute ad adeguare i propri statuti entro il 20 luglio 2018, anche se il termine potrebbe slittare a gennaio 2019, per uniformare i tempi di adeguamento delle imprese sociali a quelli previsti per gli altri enti del Terzo settore. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio del Registro delle imprese verificherà la conformità dell'atto costitutivo e oggetto sociale ai criteri indicati dal Dlgs 112/2017. Superato il vaglio l'iscrizione andrà coordinata con l'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore .
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sì all'aumento di capitale per compensazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani Elisabetta Smaniotto
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza del 19 febbraio 2018, n. 3946, la Corte di cassazione dà il via libera all'aumento di capitale per compensare il debito originato dalla sottoscrizione con il credito derivante da un finanziamento concesso in precedenza alla società. Non è dunque rilevante che, in sede di costituzione della società, i conferimenti di capitale non si possono eseguire per compensazione, né che il credito alla restituzione del finanziamento sia postergato alla soddisfazione dei creditori della società diversi dai soci. La pronuncia è rilevante in quanto: interviene su una materia non pacifica, oggetto di ripetuti interventi della giurisprudenza di merito; sancisce che il principio non contrasta con la normativa in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori diversi dai soci, nel caso in cui questo finanziamento sia stato concesso in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Scheda prepagata per l'acquisto dei carburanti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 1° luglio i titolari di partita Iva dovranno utilizzare gli strumenti di pagamento elettronico per continuare a detrarre l'Iva e le relative spese per carburanti e lubrificanti destinati all'autotrazione. Parliamo di schede prepagate, carte di debito o credito ma anche di bonifici, bancari o postali, assegni e addebito diretto in conto corrente. Ma il vero problema è costituito dall'obbligo della fatturazione elettronica che richiede pagamenti con mezzi tracciabili diversi dal contante. All'origine l'intento della fattura elettronica era quello di arginare l'evasione e non di complicare burocraticamente la vita dei contribuenti. L'estensione anche ai fini reddituali rende più complicata la situazione. Per uscire dall'empasse occorrerà vedere se in futuro si potrà contare su un meccanismo che sulla base dei dati prodotti dalla strisciata della carta o dal contactless produca automaticamente l'emissione della fattura elettronica, magari aggiungendo il numero della partita Iva dell'acquirente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Contratti concordati, cedolare 'asseverata'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Vincenzo Vecchio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Affitti concordati: il 'visto' dei sindacati assicura il superbonus fiscale. La tassa piatta al 10% spetta, dunque, senza controlli se c'è l'asseverazione da parte delle associazioni della proprietà e degli inquilini dei contratti concordati. In risposta all'interpello della Dre Toscana l'Agenzia delle Entrate riconosce che l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo esplica effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Inoltre, non è obbligatorio allegare l'attestazione al contratto in sede di registrazione anche se è opportuno farlo per documentare la sussistenza del diritto all'agevolazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E' guerra all'escapologo fiscale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Michele Damiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I commercialisti dichiarano guerra all'escapologo fiscale. A renderlo noto, ieri, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani nel corso di un convegno ad Avellino. L'attività di comunicazione dell'escapologo si basa sull'assunto che i commercialisti sono di fatto incapaci a fornire indicazioni ai propri clienti sull'opportunità di pagare o meno tasse rispettando comunque la legge. 'Sappiamo bene - ha detto Miani - come le soluzioni alternative indicate dall'escapologo siano o banalità note ad ogni professionista, od operazioni il cui rispetto della legge è da dimostrare. In ogni caso è per noi inaccettabile che si mettano in discussione le nostre competenze e la correttezza dei nostri comportamenti professionali. Abbiamo un codice deontologico al quale dobbiamo attenerci scrupolosamente.'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per lo spesometro già un miliardo di invii</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Spesometro. Ha già superato il miliardo di invii. La trasmissione dei documenti da parte degli intermediari all'Agenzia delle Entrate scade oggi. Al momento la copertura delle trasmissioni ha raggiunto i due terzi del totale. L'unico ritardo, già evidenziato dai professionisti, è quello delle ricevute di riscontro che tardano ad arrivare. Ma al momento non si registrano ingorghi informatici per l'adempimento delle comunicazioni dei dati fatture inviate e ricevute. Sul fronte della fatturazione elettronica ieri si è tenuto un incontro al ministero dell'Economia con le sigle sindacali rappresentanti i distributori di carburanti. I sindacati chiedono che il governo confermi che il credito d'imposta a favore dei gestori ricomprenda anche le transazioni effettuate con carte di debito e che il medesimo credito d'imposta non sia soggetto a tassazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sponsorizzazioni? Deducibili</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato e Matteo Feroci
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Due sentenze emesse dalla Ctp di Macerata ribadiscono che i corrispettivi erogati a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, nel limite di 200mila euro annui, spese di pubblicità e come tali integralmente deducibili nell'anno di sostenimento. L'Agenzia delle Entrate, con due distinti avvisi di accertamento, contestava l'indebita deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione ad un'azienda per 145mila euro, relative al periodo d'imposta 2011 e spese per 73.500 euro per il periodo d'imposta 2012. Secondo l'Ufficio tali costi difettavano dal requisito dell'inerenza qualitativa e quantitativa. Avverso i predetti avvisi il contribuente presentava ricorso adducendo un difetto di motivazione degli atti impositivi per un'errata applicazione del principio di inerenza e la violazione dell'ottavo comma dell'art. 90. I giudici di prima cure hanno accolto le doglianze.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imposte evase, sanzioni sempre</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Claudia Marinozzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Anche se i beni hanno un valore minimo le imposte non pagate vanno sempre sanzionate. Per la configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rileva l'ammontare complessivo delle imposte che sarebbero sottratte al pagamento e non il valore dei beni simulatamente alienati. Ad affermarlo la Cassazione penale nella sentenza n. 15133 depositata ieri. La pronuncia degli 'ermellini' boccia l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato un provvedimento di sequestro preventivo di un immobile di esiguo valore alienato ad un prezzo irrisorio al fratello del rappresentante legale di una società tenuta al pagamento di oltre 200mila euro di tasse e sanzioni. I giudici siciliani avevano annullato il provvedimento di sequestro sulla base dell'assunto che il valore dell'immobile alienato sarebbe stato inferiore alla soglia di rilevanza penale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Beni culturali, ok sconto ridotto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non viola l'articolo 9 della Costituzione il nuovo regime fiscale di favore per gli immobili di interesse storico-artistico previsto dal dl 16/2012. Lo sconto Irpef del 35%, ridotto rispetto a quello precedente, sui canoni di locazione mantiene comunque un trattamento agevolato rispetto agli immobili ordinari. Ad evidenziarlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 72/2018, depositata ieri. Dunque, secondo i giudici delle leggi non si configura alcuna violazione della Costituzione che all'articolo 9 afferma il principio di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Era stata la Ctp di Novara a ipotizzare l'illegittimità dell'articolo 4, commi 5-quater e 5-sexies del decreto legge n. 16/2012.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Transfer pricing, chiusa consultazione Mef</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il ministero dell'Economia ha chiuso la procedura di consultazione avviata al fine di raccogliere i pareri in merito ad alcuni provvedimenti in materia di transfer pricing. I documenti arrivati sono 38. Sono stati inviati da studi professionali, associazioni di categoria, enti di ricerca ed esperti. Nel mese di maggio si terrà un incontro pubblico nel corso del quale verranno analizzati i suggerimenti e le proposte di modifica. In particolare i documenti oggetto di valutazione erano due: lo schema di dm richiamato dal nuovo articolo 110, comma 7 del Tuir, come modificato dal dl 50/2017, e la bozza di provvedimento direttoriale per l'attuazione dell'articolo 31-quater, comma 1, lettera c) del Dpr 600/1973, introdotto dallo stesso decreto-legge.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
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