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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">22 Marzo 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bollette a 28 giorni, alt ai rincari 'No agli aumenti dell'8,6%'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico De Rosa e Claudia Voltattorni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Stop agli aumenti delle bollette telefoniche. In via 'cautelare' ma con 'ragioni di estrema gravità e urgenza', l'Antitrust ha bloccato tutti i rialzi tariffari annunciati da Telecom, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dopo lo stop alla fatturazione a 28 giorni e l'obbligo al ritorno a quella mensile. Gli aumenti sarebbero partiti dal 24 marzo in poi, ma in quell'8,6% in più che ogni consumatore si sarebbe trovato a pagare, il Garante della concorrenza ha ipotizzato un'intesa tra le compagnie. Perciò il 7 febbraio aveva avviato un'istruttoria sui comportamenti dei 4 operatori, ritenuti troppo simili dopo il divieto delle bollette a 28 giorni e con un risultato identico: un repricing spalmato su 12 mesi anziché 13 e un aumento uguale per tutti dell'8,6%. Ieri la richiesta di stop ai rialzi affinché ogni compagnia 'definisca la propria offerta in modo autonomo'. Gli ispettori dell'Antitrust hanno raccolto prove di contatti 'quasi giornalieri' tra i 4 operatori che si sarebbero accordati per mantenere fermo l'aumento dell'8,6%. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Antitrust: stop ai rialzi delle bollette per i 28 giorni' - pag. 15)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Giganti del web, tassa al 3% del fatturato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Beda Romano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri la Commissione europea ha presentato a Bruxelles la sua proposta per la web tax che punta a tassare a livello nazionale il fatturato delle imprese digitali. 'Le regole attuali non permettono ai Paesi membri di tassare correttamente le imprese digitali in Europa quando queste non hanno presenze fisiche - ha detto il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici -. Questa situazione rappresenta un buco nero per gli stati membri, buco nero che aumenta sempre più poiché si riduce la base imponibile. Ecco il motivo per cui oggi proponiamo una nuova norma giuridica e una tassa provvisoria applicabile a tutte le attività digitali'. Due quindi le proposte. La prima strutturale di lungo termine. La seconda di breve termine e temporanea, in attesa di una intesa internazionale. Bruxelles propone di tassare nell'Unione il fatturato nazionale delle singole imprese digitali, generato dalla vendita pubblicitaria, dalle attività di intermediazione, dalla vendita di dati personali. Ad essere tassate sarebbero le imprese con un fatturato di 750milioni di euro o più a livello mondiale e di 50 milioni di euro o più a livello europeo. (Ved. anche Italia Oggi: 'Ue, ricavi internet tassati al 3%' - pag. 28)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Lavori ultrannuali, focus-rimanenze</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Miele
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La valutazione delle rimanenze guida la rilevazione delle commesse secondo i principi contabili. L'Oic 23 definisce come lavoro in corso su ordinazione un contratto per la realizzazione di un bene o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti. I lavori su ordinazione sono eseguiti su richiesta del committente secondo specifiche da lui richieste. Le commesse possono essere di durata infrannuale o ultrannuale a seconda che il contratto di esecuzione sia maggiore o superiore a 12 mesi. Il Codice civile prevede che i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati in base ai costi di produzione, ovvero possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati (criterio della percentuale di completamento). Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte alcune condizioni, altrimenti la valutazione è effettuata secondo il criterio della commessa completata. Con il metodo della percentuale di completamento, si riconoscono i ricavi e i margini della commessa coerentemente all'avanzamento dei lavori.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Commessa completata, no alla derivazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
L.Mi.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'adozione del metodo della commessa completata per la valutazione delle commesse ultrannuali genera un doppio binario fra valori civili e fiscali. Non trova, infatti, applicazione il principio di derivazione rafforzata introdotto per i soggetti Oic adopter, diversi dalle micro imprese. Trova invece applicazione l'art. 93 del Tuir, in base al quale le rimanenze finali delle opere con tempo di esecuzione ultrannuale concorrono alla formazione del reddito d'impresa non al momento della loro ultimazione, bensì esercizio per esercizio, per un importo determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, cioè in misura proporzionale alla percentuale i avanzamento dei lavori misurabile al termine di ciascuno degli esercizi interessati dall'esecuzione delle opere. Si tratta di un orientamento confermato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Nuovo modello per la liquidazione dell'Iva periodica</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Cambia il modello di comunicazione della liquidazione Iva periodica. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato ieri, ha approvato un nuovo modello per la trasmissione dei dati e aggiornato le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il nuovo modello va utilizzato a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, in scadenza il 31 maggio. Il 'vecchio' modello potrà essere utilizzato fino al 30 aprile 2018 per correggere, se necessario, i dati del 2017. Le novità sono due. Con la prima viene introdotta nel rigo VP1 la casella 'Operazioni straordinarie' che va barrata nel caso di trasferimento del credito Iva alla società avente causa dalla società dante causa. La seconda riguarda l'introduzione della casella 'Metodo' nel rigo VP13, che va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva. (Ved. anche Italia Oggi: 'Iva periodica, acconti in chiaro' - pag. 32)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Terzo settore con obblighi su misura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Parente e Gabriele Sepio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Adempimenti su misura per il Terzo settore. Obbligo di scritture contabili e di pubblicazione dei compensi solo per gli enti con entrate superiori a 220mila euro. Anche per la revisione legale dei conti viene introdotto un principio di maggiore proporzionalità. Sarà necessaria solo per i soggetti di maggiori dimensioni, che potranno affidare la revisione all'organo di controllo interno (piuttosto che a un revisore legale esterno), a condizione che sia presente un revisore legale iscritto nel registro ad hoc. Lo prevede lo schema di decreto correttivo del Codice del Terzo settore approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di ieri, che ha anche dato il primo via libera ai 'ritocchi' al testo sull'impresa sociale (Dlgs 112/2017). Entrambi i provvedimenti passeranno all'esame delle commissioni parlamentari competenti per ottenere i pareri. L'iter dovrà concludersi entro agosto. Lo spirito di fondo in tema di adempimenti è di uniformare la soglia spartiacque per definire grandi e piccoli enti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Alert sui debiti Pa ad ampio raggio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luigi Lovecchio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le segnalazioni all'agente della riscossione devono essere effettuate anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico. In caso di somme soggette a split payment, il riscontro sul superamento della nuova soglia di 5mila euro va fatto sull'importo al netto dell'Iva. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da provvedimento del giudice. Sono questi i primi chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato, contenuti nella circolare 13, dopo le modifiche apportate dalla legge 205/17 che hanno dimezzato il limite per effettuazione delle segnalazioni all'Ader portandolo da 10mila a 5mila euro. Le novità sono entrate in vigore a partire dai pagamenti eseguiti dal 1°marzo scorso. La verifica di morosità del beneficiario deve essere eseguita anche nell'ipotesi di versamenti dovuti in base a provvedimenti del giudice. (Ved. anche Italia Oggi: 'Fedina fiscale al netto dell'Iva' - pag. 31)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imponibile ogni distribuzione di utili ai soci</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
-
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale. Mentre sono non imponibili le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva. Nella disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. Ciò per allineare la disciplina alla normativa sulle start-up innovative, già approvata da parte della Commissione europea. Lo prevede il decreto legislativo approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri recante 'Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 3 luglio 2017 n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016 n. 106'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le cripto valute regolamentate</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nella nota conclusiva dei lavori del G20 tenutosi in Argentina figura l'incarico ad una task force Ocse di elaborare alert antiriciclaggio in materia di cripto valute. 'Ci impegnamo a implementare gli standard Fatf quando si applicano alle criptovalute, attendiamo con ansia la revisione del Gafi di tali standard e chiediamo la Gafi di promuovere l'implementazione globale'. E' l'impegno che arriva dalla nota conclusiva dei lavori. Si tratta di un imput operativo che almeno in Italia trova terreno fertile. E' stato posto infatti in consultazione il decreto che istituisce il registro delle valute virtuali con il censimento degli operatori che ricevano pagamenti in bitcoin e affini. Dai ministri economici del G20 arriva quindi un segnale chiaro che lega il controllo dei bitcoin ai temi di antiriciclaggio e elusione fiscale. Sulla tassazione digitale il percorso è ancora lungo prima di individuare una soluzione condivisa a livello globale. In materia di trasparenza fiscale comunque ci sono stati progressi grazie all'implementazione dello scambio di informazioni che nel 2018 interesserà altre giurisdizioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Percentuali di ricarico insufficienti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' nullo l'accertamento del fisco basato esclusivamente sulle percentuali di ricarico basse se l'ufficio non tiene conto della concorrenza esercitata ai piccoli imprenditori dalle grandi aziende dello stesso settore merceologico. Lo sostiene la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7003 del 21 marzo 2018. La vicenda ha per protagonista un piccolo commerciante. Dalle fatture era emersa una percentuale di ricarico bassa, almeno su alcuni prodotti. La contabilità era apparsa regolare ma l'Amministrazione aveva spiccato l'atto sulla base di questa presunzione. Ctp e Ctr della Liguria lo avevano annullato con verdetto reso ora definitivo in sede di legittimità. Respinto il ricorso delle Entrate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
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Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
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</TR>
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