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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">19 Marzo 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
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</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Più controlli del Fisco sui professionisti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
C.Dell'Oste, B.L.Mazzei e V.Uva
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Sale il numero dei controlli del Fisco sui professionisti. Quest'anno saranno 140mila, in linea con l'anno scorso, ma cresceranno al ritmo di 10mila in più nel 2019 e nel 2020. Aumenta dunque il livello di attenzione, se è vero che tra il 2015 e il 2016 la Corte dei conti ha registrato un calo del 26% degli accertamenti, risaliti poi lo scorso anno. In declino gli studi di settore, le strategie di controllo puntano su indizi quali l'agenda degli appuntamenti e i consumi di carta e cancelleria. Fa discutere l'utilizzo dei viaggi autostradali registrati dal Telepass. Sotto la lente del fisco anche le prestazioni gratuite svolte dai professionisti. Pesa sui redditi medi la crisi economica; nel periodo 2010-2016 sono scesi dell'11,3% passando da 38mila a meno di 34mila euro. Solo il 14,5% dei professionisti non rispetta i risultati di Gerico contro il 32% delle altre categorie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Pmi, corsa a ostacoli per gli incentivi alla capitalizzazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La tassazione 'uniforme' al 26% può costare cara alle piccole società di capitali. L'allineamento del prelievo sui redditi da partecipazioni qualificate - introdotto dalla legge di Bilancio 2018 - può far lievitare l'incidenza della tassazione anche più dell'8% sugli importi meno elevati. Un esempio può chiarire la posta in gioco. Immaginiamo una impresa di trasporti che distribuisca 20mila euro ai soci: con le regole 2017, il tax rate su queste somme si ferma al 35,2% (pari a 7.040 euro); con la versione 2018, sale al 43,8% (8.760 euro). Un rincaro di 1.720 euro. E, se nel conteggio si considera la variabile dei contributi previdenziali per gli artigiani, il divario aumenta di 2.920 euro. Uno studio elaborato dall'ufficio Politiche fiscali e societarie di Cna fotografa le criticità del nuovo assetto del prelievo per le Pmi. Criticità che possono trovare attenuazione per le piccole Srl che possono optare per la trasparenza. Il quadro di tassazione che emerge individua vinti e vincitori rispetto ai livelli del 2017.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Braccio di ferro sull'abuso del diritto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dario Deotto
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Abuso del diritto. Alcuni uffici periferici delle Entrate continuano ad individuarne ipotesi in vicende che non hanno nulla a che vedere con l'elusione. Tutto questo considerando che la giurisprudenza di merito, in materia, sta spesso condannando gli uffici del Fisco al pagamento delle spese del giudizio anche per importi ingenti. Sono parecchie le richieste di chiarimenti fondate sull'abuso del diritto arrivate ai contribuenti dagli uffici negli ultimi mesi. Tra i casi più contestati ci sono l'utilizzo delle società di servizi da parte dei professionisti e l'acquisto di azioni proprie rivalutate. Per individuare l'abuso del diritto occorre agire per esclusione. Si ha abuso quando il vantaggio conseguito è indebito e non è riconducibile all'evasione. Con l'abuso vengono poste in essere operazioni perfettamente legittime sul piano giuridico dalle quali si ritrae un vantaggio fiscale illegittimo. Gli uffici sono chiamati a verificare se il contribuente ha scelto la via più vantaggiosa tra le opzioni tutte ugualmente legittime.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per l'Intrastat mensile secondo turno a regime</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giampaolo Giuliani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Dogane, con la nota del 20 febbraio scorso, ha diramato le istruzioni sul nuovo regime dei modelli Intrastat applicabile alle operazioni realizzate dal 1°gennaio 2018. Le indicazioni si aggiungono alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Istrastat divulgate lo scorso 8 febbraio dall'Agenzia delle Dogane. Entro lunedì 26 marzo i modelli mensili devono essere inviati. Per il Modello Intra 2 bis, acquisti intracomunitari di beni la periodicità trimestrale è stata abolita; la presentazione mensile ha solo rilevanza statistica ed è obbligatoria quando in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sono stati effettuati acquisti intraUe di beni per un importo pari o superiore a 200mila euro. Anche per il Modello Intra 2 quater, acquisti intraUe di servizi, è stato abolita la presentazione con frequenza trimestrale, mentre i modelli mensili hanno solo valenza statistica. La soglia oltre la quale è prevista la presentazione mensile dei modelli è fissata a 100mila euro. Per le cessioni intracomunitarie di beni, Modello Intra 1 bis, la soglia che prevede l'obbligo di presentazione è stata alzata a 100mila euro. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Modello Intrastat messi a dieta Operazioni intraUe più snelle' - pag. 8)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva, servizi immobiliari al bivio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione dei modelli Iva 2018. La scadenza offre l'occasione di verificare il trattamento Iva applicato alle prestazioni di servizi relative a beni immobili. Trattamento che in alcuni casi risulta del tutto differente dal quello in vigore fino al 2016, in virtù del regolamento in vigore dal 1°gennaio 2017. Le nuove disposizioni comunitarie, vincolanti anche in Italia, non hanno cambiato le regole di territorialità Iva dei servizi su beni immobili, ma sono state introdotte per garantire un trattamento Iva uniforme negli Stati Ue. Se in sede di invio della dichiarazione dovessero emergere comportamenti non conformi tenuti nell'anno, è possibile procedere alla correzione con il quadro VH variando così i dati Iva inviati in precedenza nella comunicazione delle liquidazioni periodiche.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'integrativa 'lunga' è retroattiva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza 3829/1/2017, è favorevole all'utilizzo della dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. E ciò vale anche per le ipotesi anteriori al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore delle regole sull'integrativa lunga. La pronuncia sovverte la decisione di primo grado contraria al contribuente. Nel 2004 una società di persone e i relativi soci presentavano dichiarazioni integrative a favore per i periodi d'imposta dal 2001 al 2004 al fine di recuperare l'agevolazione Tremonti-bis che non era stata fruita nel 2001 per il dubbio sull'applicabilità agli immobili strumentali. L'ufficio non rispondeva all'istanza di rimborso e in giudizio sosteneva la tardività dell'istanza presentata dalla società e dai soci come pure delle dichiarazioni integrative. La massima rafforza l'orientamento giurisprudenziale pro contribuente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Proprietà contadina, requisiti ottenibili anche dopo l'atto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le agevolazioni in materia di imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni spettano anche alle società che, al momento della stipula dell'atto, non sono in possesso dei requisiti necessari ove li conseguano subito dopo. Lo ha affermato la Ctr Puglia con la sentenza 2543/14/17 che ha sostanzialmente confermato il verdetto dei giudici di primo grado. La pronuncia riguardava una Srl agricola che acquistava fondi rustici e chiedeva l'applicazione delle agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina, agevolazioni che consentono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di acquistare i terreni agricoli pagando l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria nella misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tia, la bocciatura della delibera vale per tutti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Benigni e Gianni Rota
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'annullamento della delibera comunale relativa ai criteri di calcolo della tariffa igiene ambientale (Tia) ad opera del giudice amministrativo vale su tutti i contribuenti compresi quelli che non hanno partecipato al giudizio amministrativo, purché ne abbiano interesse. Ciò obbliga il Comune ad intervenire perché la pronuncia fa insorgere la necessità di rivalutare nel bilancio comunale tutte le entrate fino a quel momento preventivate, oltre a rendere illegittimi i conteggi precedenti. Così la Ctr Sardegna, sentenza 80/5/2018.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva, prestazioni veterinarie non esenti se rese da privati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabio Mazzoleni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le prestazioni veterinarie sono soggette all'aliquota Iva ordinaria in quanto non sono rese alla persona. Restano tuttavia escluse dal campo di applicazione dell'Iva le prestazioni veterinarie rese dalle aziende sanitarie locali, qualora operino in veste di pubblica autorità con utilizzo di propri dipendenti. Ad affermarlo la Ctr Sicilia con la sentenza n. 2724/7/2017. Con un avviso di accertamento l'ufficio recuperava a tassazione l'Iva sulle prestazioni veterinarie effettuate da un medico e fatturate in regime di esenzione. I giudici tributari d'appello respingono il ricorso del professionista precisando che l'esclusione dall'imposta non opera per gli esterni anche se agiscono su incarico dell'ente pubblico. Sul punto i giudici confermano l'orientamento comunitario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Peccati fiscali allo scoperto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marino Longoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
1
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Manovra a tenaglia di Ocse e Consiglio Ecofin per costringere professionisti e istituzioni finanziarie a segnalare al fisco tutte le operazioni potenzialmente elusive. Lo scorso 9 marzo l'organizzazione parigina ha pubblicato i modelli per la trasmissione obbligatoria delle informazioni relative ad accordi idonei ad occultare l'identità effettiva del titolare di società, entità giuridiche e trust. Quattro giorni dopo, l'Ecofin ha approvato una proposta di direttiva che definisce una serie di indicatori in presenza dei quali si palesa un rischio di evasione. Entro 30 giorni dal rilevamento di uno di questi rilevatori scatterà l'obbligo di segnalare al fisco domestico la pratica. La comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni, decorrenti dal momento in cui la consulenza è perfezionata o da quando questa si concretizza. Rischiano una sanzione i professionisti e le istituzioni finanziarie che non si adegueranno.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Conti all'estero nel mirino Ocse Consulenze senza più segreti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Stefano Loconte
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 9 marzo l'Ocse ha pubblicato i modelli per la trasmissione obbligatoria alle autorità tributarie delle informazioni relative ad accordi o strutture idonei ad occultare l'identità effettiva del titolare di veicoli societari, entità giuridiche o trust. L'organizzazione parigina detta, dunque, regole più stringenti per il contribuente e aumenta gli oneri in capo a consulenti legali, contabili ed intermediari finanziari al fine di disincentivare la creazione di schemi giuridici volti a dissimulare i beneficiari effettivi dei patrimoni oltre confine. I nuovi obblighi impongono ad avvocati, commercialisti e banche di identificare i propri clienti, ponendo particolare attenzione alla residenza fiscale degli stessi e di comunicare alle autorità fiscali eventuali situazioni sospette. Destinatari dei nuovi obblighi sono i c.d. 'intermediari' che l'Ocse suddivide in due categorie: i 'promoters' e i 'service providers'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Trasparenza d'obbligo nell'Ue</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Via libera dell'Ecofin alla proposta di direttiva Ue che impone agli Stati membri di adottare le misure legislative che obblighino i professionisti e cioè i consulenti tributari ad informare le autorità fiscali dei propri paesi circa le pratiche più soggette ad evasione o elusione. Si apre, così l'era della trasparenza obbligatoria per i professionisti europei. Non si tratta di una autodenuncia ma dell'obbligo di segnalazione di illeciti. La direttiva prevede una serie di indicatori che rappresentano un vero e proprio campanello d'allarme per il rischio di evasione. Ogni volta che un contratto, una riorganizzazione societaria o una scelta di investimento suggerita dal consulente contiene uno di questi rilevatori, scatterà l'obbligo di segnalare al fisco domestico la pratica. La comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui la consulenza è perfezionata o da quando questa si concretizza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Errori, l'autore fa la differenza</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
7
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Errori sui motivi del ricorso per Cassazione con trattamento differenziato. Se a sbagliare è il contribuente il motivo del ricorso viene ritenuto inammissibile dai giudici di piazza Cavour. Se, invece, è il fisco a commettere l'errore questo non è di ostacolo alla riqualificazione della richiesta, poiché dall'articolazione del motivo di ricorso è stato comunque chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Difficile comprendere le ragioni che stanno alla base di due sentenze così diverse e opposte seppur aventi ad oggetto la stessa materia del contendere. Nella sentenza n. 4595 del 28 febbraio 2018 i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto inammissibile il motivo di ricorso del contribuente. Sempre la Cassazione, nella pronuncia n. 4589/2018, sostiene che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso non osta alla riqualificazione della sua sussunzione né determina l'inammissibilità del ricorso presentato dal fisco.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Albergatori con obblighi doc</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte dei conti, con la sentenza 41 del 19 febbraio 2018, precisa ruoli e oneri ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno. Gli albergatori e i titolari di strutture ricettive sono agenti contabili e devono rendere conto della loro gestione ai comuni per la dichiarazione, la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti. Le violazioni commesse dai titolari delle attività e dai legali rappresentanti danno luogo a responsabilità di natura contabile. Per i magistrati contabili il gestore dell'albergo è estraneo al rapporto tributario non assumendo né la funzione di sostituto né di responsabile d'imposta, ma 'allorché i regolamenti comunali lo prevedano, lo stesso gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta che colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materia delle somme riscosse, che hanno natura pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, tenuto all'obbligo della resa del conto'.
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<b>Collezionisti al test del Fisco</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Stefano Loconte
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</td>
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<tr>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
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</td>
</tr>
<tr>
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<font face="verdana" size="2">
In assenza di norme chiare da parte delle Entrate, solo la giurisprudenza fa da interprete. In un quadro frammentato di regole, per una gestione efficace e prudente delle collezioni d'arte anche dal punto di vista fiscale, non resta che un'analisi caso per caso delle situazioni concrete. Ancora priva di soluzioni certe è l'identità fiscale del collezionista che agli occhi dell'Agenzia delle Entrate può apparire come amante d'arte, come speculatore o commerciante del settore. Le conseguenze in termini tributari sono infatti diverse se le cessioni del collezionista privato costituiscono operazioni speculative o espressione di un'attività professionale. Il collezionista compra e vende per ampliare e definire la propria collezione. Il mercante d'arte, invece, investe professionalmente e abitualmente in opere d'arte col fine di trarne un profitto. Nel mezzo sta lo 'speculatore opportunista'.
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<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rivalutazione, prima si paga</b>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
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</td>
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<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
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<font face="verdana" size="2">
La rivalutazione di quote e terreni da parte di persone fisiche ha efficacia solo se è stata pagata tempestivamente l'imposta sostitutiva dovuta o almeno la prima rata. E' quanto si legge nella sentenza n. 5981 del 12 marzo 2018. La rivalutazione di quote e terreni è stata estesa al 2018 dall'ultima legge di Bilancio per coloro che detengono tali beni alla data del 1°gennaio 2018, purché entro il 30 giugno 2018, si provveda a redigere un'apposita perizia di stima asseverata e al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, o almeno della prima delle tre rate. La misura dell'imposta sostitutiva è pari all'8% per tutti i beni (comprese le partecipazioni non qualificate). La percentuale dell'8% vale anche per coloro che intendono rivalutare per la seconda volta il bene già affrancato in passato. La possibilità di procedere ad una nuova rivalutazione a un minor valore conduce al pagamento della differenza d'imposta.
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<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
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