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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">16 Marzo 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Web tax europea fino al 5% del fatturato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Beda Romano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 21 marzo la Commissione europea presenterà la sua proposta di legge con la quale tassare le imprese digitali. L'esecutivo comunitario intende presentare una serie di criteri con cui definire una presenza digitale standard, diversa dalla presenza fisica utilizzata da oltre un secolo per tassare i profitti. L'obiettivo è quello di contribuire al dibattito a livello Ocse. Nel frattempo, in via provvisoria, Bruxelles propone un meccanismo di tassazione del fatturato a livello nazionale delle singole imprese digitali. Il meccanismo si applicherebbe a oltre 100 imprese europee, americane e asiatiche. L'aliquota verrà stabilita nei prossimi giorni ma secondo indiscrezioni dovrebbe oscillare tra l'1 e il 5%. L'obiettivo è di ottenere un gettito pari a miliardi di euro. Si calcola che attualmente nella Ue le imprese digitali vengano tassate con aliquote inferiori della metà alle aliquote normali. Una clausola prevederà che una società digitale non pagherà aliquote superiori a quelle previste per le normali aziende. Il Parlamento ieri ha espresso parere favorevole. (Ved. anche Italia Oggi: 'Fisco Ue a base digitale' - pag. 29)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il prelievo italiano del 3% per ora resta fermo ai box</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La web tax all'italiana può attendere. La decisione di muoversi unilateralmente sulla tassazione dell'economia digitale spinge verso un'azione condivisa sia a livello comunitario che internazionale. Sul primo fronte proprio ieri il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole alla base imponibile unica comunitaria. Sul fronte internazionale è atteso per oggi la pubblicazione del nuovo rapporto Ocse sull'economia digitale destinato ad aprire la strada verso una posizione unitaria sulle misure da adottare. La web tax targata Italia ha avuto comunque il pregio di stimolare il confronto nella Ue e legittima a pieno le scelte del nostro paese visto che dal 2013 sul fronte della digital economy nulla è cambiato e nessuna nuova regola è stata emanata. Il fenomeno ha prodotto distorsioni della concorrenza e iniquità del sistema tributario. La volontà di arrivare ad una web tax condivisa e soprattutto comune giustifica un congelamento del prelievo italiano al 3%. Visto anche lo scenario politico postelettorale che si è determinato il decreto potrà essere approvato ad ottobre.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'avviamento va dedotto per intero</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Primo Ceppellini e Roberto Lugano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
In merito alle operazioni di conferimento d'azienda nelle quali risulti iscritto presso la contabilità del conferente un valore a titolo di avviamento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'asset avviamento deve essere escluso dall'operazione di conferimento e il residuo valore fiscale deve essere dedotto dal soggetto conferente tramite prosecuzione del piano di ammortamento. Quando il conferimento viene eseguito da un imprenditore individuale, l'operazione comporta la perdita di status di imprenditore. Secondo la Dre Lombardia l'avviamento residuo diventa un costo integralmente deducibile in capo al conferente e la perdita di imprese che si può determinare è utilizzabile in sede di riporto. Ai fini dell'Irpef dovuta dalle persone fisiche, l'art. 8 comma 3 del Tuir stabilisce che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società di persone sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Nel modello Redditi Pf entra il sisma bonus per le aree a basso rischio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Pierpaolo Ceroli e Sonia Pucci
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Cambiano i modelli Redditi Pf e 770. Con il provvedimento di ieri dell'Agenzia delle Entrate vengono sanati alcuni errori materiali, refusi ed errati rimandi contenuti su Redditi persone fisiche. Entrando nel merito è stato corretto l'errato riferimento, nel rigo RV11 colonna 2, al modello 730/2017 anziché 2018. Inoltre, esaminando le modifiche intervenute nelle istruzioni del fascicolo 1: nel quadro RP sezione III, afferente alle spese per gli interventi antisismici è stato allargato il perimetro oggettivo di applicazione della detrazione, riferito a tutte le tipologie antisismiche , anche alla zona sismica 3. Colmata anche la lacuna sulla scadenza, senza maggiorazione, della prima rata di acconto della cedolare secca, con l'inserimento della data del 2 luglio. Limature sulle erogazioni liberali in denaro in favore di scuole. Gli interventi hanno riguardato anche i quadri RL 'Altri redditi' e RR 'contributi previdenziali' del fascicolo 2, relativamente alle istruzioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Alla prova analitica non serve conferma</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se l'imposta evasa superiore alla soglia penale è stata quantificata in misura analitica dalle Dogane è irrilevante ai fini della sussistenza del reato che poi vi sia stata una ricostruzione induttiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 11919 depositata ieri. Un imprenditore era stato condannato dal Tribunale per occultamento delle scritture contabili e per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per più anni di imposta. La quantificazione operata dalle Dogane, essendo analitica, basta a dimostrare il superamento della soglia di rilevanza penale. Le presunzioni tributarie di per sé non possono essere utilizzate ai fini della quantificazione dell'imposta penalmente rilevante, poiché è il giudice a dover accertare l'ammontare dell'evasione con una verifica fattuale. Nel processo penale, dunque, l'onere della prova è sempre a carico dell'accusa, in quello tributario, spesso, è compito del contribuente fornire la prova contraria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Non paga l'Irap il revisore ricco e senza dipendenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Rosanna Acierno
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 6439 la Corte di cassazione ha stabilito che per verificare l'eventuale sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap, il giudice di merito deve non solo valutare l'entità dei costi sostenuti dal professionista per lo svolgimento della propria attività, ma anche esaminarne la natura, per appurare se essi si riferiscono al mantenimento di una struttura organizzata ed autonoma. Il caso analizzato dagli 'ermellini' riguardava il silenzio rifiuto delle Entrate sull'istanza di rimborso che un revisore legale aveva presentato per l'Irap versata dal 2007 al 2009. Mentre la Ctp accoglieva il ricorso del professionista non ravvisando il requisito dell'autonoma organizzazione, la Ctr di Milano ribaltava la sentenza facendo leva sulla rilevante entità dei compensi percepiti. I giudici di legittimità hanno accolto la doglianza del professionista precisando che l'autonoma organizzazione ricorre ai fini Irap quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Il revisore non aveva collaboratori né un'autonoma organizzazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>'Derivazione' a perimetro incerto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Uno dei temi di maggiore attualità in queste settimane dedicate alla chiusura dei bilanci riguarda l'esatto perimetro applicativo della derivazione rafforzata. Per i soggetti Oic adopter, diversi dalle micro-imprese, oltre che per i soggetti Ias, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. L'art. 2, comma 1 del decreto 48/2009 dispone che assumono rilevanza, ai fini del calcolo del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, con l'effetto che si rendono inapplicabili, a tali soggetti, le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2 del Tuir, nonché 'ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio'. Le ipotesi dubbie sono relative alle imprese di assicurazione. Sono escluse le società di persone insieme alle micro-imprese.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La rottamazione sostiene le entrate contributive</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La rottamazione delle cartelle sostiene la crescita delle entrate contributive nel 2017. I dati pubblicati ieri dal Dipartimento delle Finanze segnalano un incremento complessivo di quasi 5,5 miliardi con una crescita del 2,5% sul 2016. Più nello specifico, l'incremento di quasi 4,7 miliardi delle entrate contributive Inps è attribuibile al settore privato per effetto degli incassi correlati alla rottamazione delle cartelle. Mentre le entrate contributive del settore pubblico sono rimaste stabili, in linea con le dinamiche retributive del comparto. Anche gli incassi dell'Inail, che hanno superato quota 7,7 miliardi, subiscono un miglioramento (+4,7%). Trend in crescita pure per gli enti privatizzati che arrivano a 9,7 miliardi. In attesa che diventi operativo il blocco di 30 giorni per i soggetti a rischio, continuano a crescere le compensazioni di imposte dirette e dell'Iva. L'Irap traina le entrate degli enti territoriali. Il 2017 si è chiuso con 23,6 miliardi di gettito, in crescita di 845 milioni. Quasi il 60% versato da imprese e professionisti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fattura elettronica su misura</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 1°luglio 2018 scatta la fatturazione elettronica per i distributori di carburante, ma si lavora anche all'avvio generalizzato previsto per il 1°gennaio 2019. Quest'ultima scadenza preoccupa, non poco, i commercialisti. Ieri, al convegno organizzato da Codis, il presidente del Cndcec, Massimo Miani non ha esitato nel definire la fatturazione elettronica il futuro, ma ha aggiunto che 'deve entrare in vigore quando il nuovo modo sia fattibile realmente nel paese e per le pmi, che non sono preparate per il 1°gennaio 2019'. Per le Entrate non esiste una ricetta universale per il processo di fatturazione elettronica. Ma è necessario pensare a degli strumenti che vadano bene per le singole categorie. Gilberto Gelosa, delegato alla fiscalità dei dottori commercialisti, ha chiesto alla classe politica che verrà un ripensamento dell'avvio privilegiando la gradualità e la facoltatività dell'adozione e puntando alle agevolazioni. Gelosa ha lasciato intendere che sul rinvio ci potrebbe essere il sostegno dell'Agenzia delle Entrate. Sugli invii dei dati da spesometro si stanno prendendo tutti gli accorgimenti per evitare lettere a pioggia.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>I giudici tributari si allargano</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel corso del 2017 con una serie di pronunce aventi ad oggetto la giurisdizione tributaria la Cassazione ha esteso le competenze dei giudici tributari a crediti di natura erariale, Tariffa integrata ambientale (TIA) e consorzi stradali obbligatori. Restano invece fuori dalla competenza delle commissioni tributarie le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito e le cause insorte fra il professionista ed il suo cliente in ordine alla rivalsa dell'Iva esposta in fattura. L'articolo riporta di seguito le sentenze del massimario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bluff materie prime è frode Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'azienda che acquista beni già lavorati spacciandoli per materie prime e ottenendo così un indebito risparmio fiscale commette una frode Iva. L'amministrazione finanziaria può quindi procedere al recupero della maggiore imposta. Ad affermarlo la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 6273 del 14 marzo 2018. Il caso riguarda un'impresa che lavorava ferro. La società aveva acquistato delle lastre lavorate spacciandole per materie prime, incassando così un indebito risparmio fiscale. L'ufficio contestava le fatture qualificandole come soggettivamente false. La diversità di tipologia di beni acquistati garantiva l'indebito vantaggio fiscale contro il quale era legittimo per gli ermellini procedere al recupero.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La successione diventa digitale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Fabrizio G. Poggiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Da ieri l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il nuovo modello di dichiarazione di successione in versione telematica. Il nuovo modello interessa le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. La versione telematica consente di ottenere la ricevuta di presentazione della dichiarazione che vale come domanda di voltura catastale. Il vecchio 'modello 4' potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2018, in alternativa al nuovo modello telematico, per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per presentare dichiarazioni integrative, sostitutive e modificative di un modello presentato in formato cartaceo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iva falsa, reato di bancarotta</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'imprenditore che realizza fatture false esponendo in bilancio un credito Iva inesistente rischia una condanna per bancarotta. Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 11956 del 15 marzo 2018. I giudici del Palazzaccio hanno confermato la responsabilità penale per bancarotta impropria a carico degli amministratori di fatto di una Srl. Per i giudici supremi la responsabilità penale è giustificata dal comportamento che ha determinato il tracollo finanziario e il fallimento della società. Il reato fallimentare concorre con quello tributario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
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</TR>
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