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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">9 Marzo 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Draghi avverte: l'instabilità può minare la fiducia dei mercati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Danilo Taino
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
'L'euro è irreversibile e l'instabilità politica pericolosa'. Lo ha detto ieri Mario Draghi nella conferenza stampa che ha tenuto dopo la riunione del Consiglio dei Governatori della Bce. Nonostante i potenziali rischi rappresentati dal protezionismo di Trump e dalla situazione politica italiana, la Bce decide di andare avanti verso la fine del Quantitative Easing. Sparita dal comunicato finale la frase in cui il Consiglio era pronto a essere ancora più aggressivo nello stimolo monetario in caso di bisogno. La crescita è superiore alle attese e l'inflazione è ancora bassa ma in prospettiva in aumento. Sull'Italia Draghi non ha fatto commenti diretti. Ha notato che i mercati non si sono mossi particolarmente dopo i risultati elettorali e ha ricordato che 'un'instabilità politica protratta può minare la fiducia'. Il presidente della Bce è stato molto critico nei confronti dell'Amministrazione americana che ha deciso di imporre tariffe su acciaio e alluminio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il Tesoro: Def leggero senza nuovi impegni Spetta al prossimo governo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Mario Sensini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Mef lavora alla redazione del Nuovo Documento di economia e finanza, la base della prossima legge di bilancio, che sarà presentato alle Camere il 10 aprile. Sarà un documento asciutto e asettico, 'senza impegni per il futuro che il Governo attuale non può assumere' dicono all'Economia. Né il Def sarà oggetto di confronto politico con la vecchia maggioranza o i partiti che si candidano a governare dopo il voto di domenica. Se per il 10 aprile il Parlamento non avesse ancora espresso un nuovo governo, l'attuale esecutivo si limiterà a produrre dati essenziali dell'economia e la tendenza dei conti pubblici. Senza fare programmi, stabilire nuovi obiettivi e delineare le misure per raggiungerli. Il Documento sarà la fotografia della situazione attuale. Le previsioni di crescita potrebbero essere leggermente ritoccate, ma il percorso di risanamento dei conti pubblici è quello già segnato, con la progressiva riduzione del deficit pubblico, fino al pareggio di bilancio. Solo con tagli di spesa o maggiori entrate è possibile scongiurare l'aumento dell'Iva che per il 2019 pesa per 12,4 miliardi di euro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Niente rimborso per la voluntary</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Primo Ceppellini e Roberto Lugano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Restano definitivi i versamenti per la voluntary anche se il raddoppio dei termini non è retroattivo. Dunque, nessun diritto al rimborso. E' la conclusione a cui si giunge dopo un'attenta rilettura delle disposizioni, anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali che hanno riaperto il fronte della decorrenza della norma sulla retroattività in relazione ai Paesi black list. La mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del possesso di attività finanziarie detenute all'estero fa scattare la presunzione di redditività e consente al fisco di raddoppiare i termini di accertamento. Dottrina e giudici di merito ritengono che il raddoppio riguarda solo le dichiarazioni depositate dal 2009. Le Entrate sostengono la tesi opposta. Sul tema la Cassazione sostiene che queste disposizioni non hanno valenza retroattiva. Nonostante i giudici di Piazza Cavour abbiano riaperto il capitolo-decorrenza per i Paesi black list, la definizione in adesione non è modificabile.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per i beni nazionali pagamento con F24 senza compensazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Quando i beni estratti dal deposito Iva sono di provenienza nazionale, occorre procedere al versamento dell'imposta senza possibilità di ricorrere alla compensazione orizzontale o verticale. Questo obbligo si collega alla possibilità prevista dal Dl fiscale, in vigore da aprile 2017, di eseguire cessioni di beni, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di operatori nazionali, senza pagamento dell'imposta, a prescindere dalla natura dei beni ceduti. Il pagamento va eseguito con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello dell'estrazione e la procedura si completa con emissione di autofattura da annotare, assieme ai dati della ricevuta di versamento, nel registro Iva degli acquisti al fine di esercitare il diritto di detrazione. Per procedere all'estrazione dei beni l'operatore deve emettere apposita autofattura da consegnare al gestore del deposito Iva unitamente alle somme necessarie al versamento dell'imposta. Entro il 16 del mese successivo a quello dell'estrazione, il gestore deve pagare il dovuto fornendo i dati della ricevuta all'operatore/estrattore che li registrerà sul registro Iva degli acquisti associandoli all'autofattura emessa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sugli assegni non trasferibili allo studio la mini-sanzione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I tecnici del Tesoro e di Palazzo Chigi stanno lavorando per trovare una soluzione, a breve, sulla querelle relativa alle nuove sanzioni applicate agli assegni dal mille euro in su emessi privi della scritta 'non trasferibile'. Considerando che nella gran parte dei casi non si tratta di antiriciclaggio, l'ipotesi più probabile è quella di arrivare a una mini-sanzione che si potrebbe sintetizzare in una 'multa' non superiore a un decimo dell'importo trasferito per gli importi più bassi. La mini sanzione potrebbe trovare posto nel decreto che recepisce la direttiva Ue sull'utilizzo dei dai antiriciclaggio per i controlli fiscali. Ad oggi le sanzioni per la mancata indicazione di non trasferibilità vanno da 3mila a 50mila euro e colpiscono gli assegni con importo a partire da mille euro. Fonti del Tesoro dicono che gli assegni contestati sono 1.700. In 107 hanno scelto la strada dell'oblazione che presenta costi da 6mila a 16.666 euro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Non punibile chi compensa con un canale non conforme</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Benigni e Marco Tiberti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non è punibile il contribuente che procede alla compensazione tributaria con un canale telematico non conforme. La norma sulle compensazioni tributarie regola solo l'utilizzo dei servizi telematici senza individuare come violazione una condotta tipica sanzionata. A sostenerlo la Ctp di Roma nella sentenza n. 3009/15/2018. Il caso analizzato dai giudici tributari capitolini riguarda una società di capitali nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate notificava un atto di contestazione per l'anno 2010, a causa di una compensazione di credito Iva con un canale non conforme rispetto a quello telematico, per un importo complessivo di circa mille euro. La società si oppone. La Ctp accoglie il ricorso sostenendo, in primis, che la compensazione è attività spontanea del contribuente, il quale non ha alcun obbligo di fornire altre informazioni oltre a quelle obbligatorie per legge.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tre tasse per finanziare l'Ue</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Roberto Miliacca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
26
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per recuperare i 10 miliardi di euro annui spariti dalla fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea il parlamento di Strasburgo pensa a nuove tasse. La web tax, un'imposta sulle transazioni finanziarie e un'altra di tipo ambientale che colpisce chi inquina di più. Lunedì prossimo a Strasburgo inizierà una lunga battaglia sulla programmazione finanziaria europea e si dibatterà, oltre che delle tre tasse comunitarie, anche dell'individuazione di una comune base imponibile consolidata per l'imposta sulle società e sui meccanismi che possono neutralizzare l'impatto che le nuove imposte potranno avere sulle tasche dei contribuenti. Sulla web tax, ad esempio, si dibatte sulla possibilità di tassare l'impresa digitale non dove questa ha la sede legale, ma per quota nei paesi in cui la società ha maggiori contatti digitali e svolge la sua attività commerciale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Prove, processi separati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Cataldi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'acquisizione irrituale di elementi probatori nel penale non comporta la loro inutilizzabilità in ambito tributario. Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 959 del 17 gennaio 2018. Una società presentava ricorso presso i giudici del Palazzaccio ritenendo illegittimi gli avvisi di accertamento emessi sulla base delle risultanze del pvc redatto dalle Fiamme gialle in quanto la verifica fiscale era avvenuta in assenza del difensore di parte. Per la ricorrente l'inutilizzabilità degli elementi probatori non deve valere solo nel procedimento penale ma anche in quello tributario. La Cassazione ha invece ritenuto che l'inutilizzabilità penale non vale anche nel fiscale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Tassazione, edificazione decisiva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovambattista Palumbo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 5327 del 6 marzo 2018 la Corte di cassazione ha stabilito che sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Non lo sono, invece, quelle di terreni già edificati, essendo irrilevante sia l'ulteriore potenzialità edificatoria del terreno, sia l'intenzione delle parti, ove non dimostrata, di demolire i manufatti esistenti. Per gli 'ermellini' non ha rilievo il comportamento degli acquirenti, successivo alla conclusione del contratto, non potendo la potenzialità edificatoria dipendere da elementi la cui realizzazione è solo futura ed eventuale e rimessa, inoltre, ad un soggetto diverso (l'acquirente) da quello interessato dall'imposizione (il venditore).
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Patent box, pratiche a rilento</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le pratiche di patent box vanno a rilento. L'Agenzia delle Entrate analizza attentamente le istanze presentate per usufruire dell'agevolazione che riconosce un abbattimento dell'imponibile nel caso di brevetti e software. Spesso l'esito dei controlli porta a una correzione delle valutazioni presentate dalle aziende. Questo si traduce in un rallentamento dell'attività che allunga da un mese fino a un anno i tempi di esame delle istanze. Il quadro emerge dalla ricognizione fatta da ItaliaOggi sullo smaltimento delle 8mila domande presentate. L'obiettivo 2018 del fisco è quello di esaminate tutte le istanze presentate entro il 31 dicembre 2015; per quelle arrivate nel 2016 l'obiettivo si abbassa al 90%. Nel 2017 sono 435 gli accordi di patent box. I rallentamenti per l'esame delle istanze riguardano soprattutto il settore farmaceutico e bancario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'ipoteca esattoriale è blindata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nell'ordinanza n. 5561 dell'8 marzo 2018 la Corte di cassazione sostiene che in caso di procedure concorsuali non scatta la revoca dell'ipoteca esattoriale. Nell'ambito del fallimento l'Agenzia delle entrate e riscossione ha un ruolo privilegiato rispetto agli altri creditori. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'esattore. Il fisco si lamentava della decisione con la quale il Tribunale di Bolzano aveva ritenuto revocabile la garanzia emessa da Equitalia, perché paragonabile a una ipoteca giudiziaria. Di diverso avviso gli 'ermellini' che, ribaltando il verdetto, hanno spiegato che l'ipoteca erariale è una figura autonoma e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare che prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Frode, il patteggiamento esclude la confisca</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Stop alla confisca sugli immobili dell'imprenditore che ha patteggiato la frode fiscale e altri illeciti fallimentari se prima non si motiva sull'impossibilità di sequestrare direttamente il patrimonio aziendale o comunque il profitto del reato. Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 10525 dell'8 marzo 2018. Gli 'ermellini' hanno accolto il ricorso di un imprenditore laziale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per i depositi Iva quadri VF e VJ</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Occorre particolare cautela nella compilazione della dichiarazione annuale quando si deve applicare la speciale disciplina dei depositi Iva. Questo, per le novità introdotte da aprile 2017 con il Dl fiscale. Per gli acquisti di beni introdotti o custoditi nei depositi, se nel 2017 avvengono sia l'acquisto che l'estrazione, l'operazione va riepilogata nel quadro VF nei righi da VF1 a VF13, a seconda dell'aliquota. Gli stessi righi valgono per l'estrazione nel 2017 di beni introdotti in anni precedenti. In tal caso è bene compilare anche il rigo VF22, per sottrarre dal volume degli acquisti dell'anno per cui si presenta la dichiarazione l'importo dell'imponibile già indicato nel modello dell'anno in cui è stato eseguito l'acquisto con l'introduzione nel deposito. In caso di reverse charge occorre compilare anche il quadro VJ. Naturalmente la compilazione della dichiarazione annuale cambia a seconda del momento di introduzione ed estrazione dei beni dal deposito Iva.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
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</div>
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</TR>
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