<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">7 Marzo 2018</div>
</div>
<div style="position: relative;">
<A href="http://www.salfi.it" style='text-decoration:none;' target="_blank">
<IMG id="logoSalfi" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/logo-salfi.jpg" border="0" style="margin-left: 24px; margin-right: 24px;" >
</A>
<A href="http://www.metaping.it" style='text-decoration:none;' target="_blank">
<IMG id="logoMetaping" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/logo-metaping.jpg" border="0" >
</A>
</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
<IMG id="newsLetterLogo" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/newsletter.jpg" style="float: right;" >
</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Istat: scenario economico positivo Produttività in risalita a fine 2017</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
D.Col.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La produttività mostra uno scenario macroeconomico favorevole anche se i dati dell'Istat di ieri evidenziano segnali di 'minore intensità'. Il modello previsionale a breve dell'Istituto torna sullo 'stabile' e ai livelli elevati sulla scorta di una sostanziale invarianza degli indici di fiducia di imprese e famiglie in una prospettiva di crescita attesa del valore aggiunto della manifattura. Sul mercato del lavoro i livelli occupazionali sono visti stabili mentre la produttività è migliorata nell'ultimo trimestre 2017, con un +0,1% delle ore lavorate e il +0,2% delle unità di lavoro registrati. L'inflazione continua a evolversi a ritmi moderati (0,6% a febbraio). Tra i consumatori tornano a prevalere aspettative di prezzi stabili o in diminuzione, nei prossimi 12 mesi, mentre tra le imprese c'è solo un modesto aumento del saldo tra intenzioni di aumento e diminuzione dei prezzi dei listini a tre mesi. Sul dopo voto Moody's chiede di non indietreggiare sulle riforme attuate, in particolare sulla legge Fornero.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>M5S, priorità al disinnesco della mina Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Manuela Perrone
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Def 2018 da presentare entro il 10 aprile sarà il primo banco di prova del futuro governo. Lo sa bene il Movimento 5 stelle. La priorità - dicono - sarà disinnescare le clausole di salvaguardia per scongiurare l'aumento dell'Iva. A tal fine servono 12,4 miliardi di euro. Lo staff economico di Di Maio lavora al dossier. Gli ultimi dati Istat lasciano spazio a un moderato ottimismo, soprattutto per l'aumento dell'1,5% del Pil nel 2017 e per il rapporto deficit-Pil sceso all'1,9% contro il 2,5% dell'anno precedente. Dati importanti perché da questi si partirà per comporre il quadro tendenziale che sarà inviato alla Commissione Ue e perché su quelle il nuovo governo dovrà impostare gli impegni di politica economica da attuare con la prossima legge di Bilancio. Molti sono convinti che l'invio del Def spetterà a Padoan perché il nuovo esecutivo ad aprile non ci sarà. Bruxelles potrebbe essere costretta a sospendere ancora per mesi il giudizio sui nostri conti e la paventata manovra correttiva da 3,5 miliardi slitterebbe a settembre. Il M5S chiederà alla Commissione Ue maggiore flessibilità, senza sforare il limite del 3%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Lega pronta a usare il condono fiscale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Barbara Fiammeri
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Lega conferma la volontà di sterilizzare l'incremento dell'Iva con le entrate prodotte dal condono, ribattezzato 'pace fiscale' sulle cartelle esattoriali che sarà varato per decreto dal primo Consiglio dei ministri del governo a guida Salvini. Visti i numeri in Parlamento l'obiettivo leghista non è certo a portata di mano. La convinzione è che sarà ancora il governo Gentiloni a dover mettere mano al Def e a farsi carico della scelta di sterilizzare o meno l'incremento dell'Iva. Con la sanatoria delle cartelle esattoriali il futuro governo del centrodestra conta di recuperare 35 miliardi di gettito nel primo anno di applicazione. La cifra consentirebbe di coprire sia l'incremento della tassa sui consumi e l'avvio della flat tax che beneficerebbe anche della riduzione delle attuali deduzioni fiscali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>In bilico la norma sul 34% di investimenti al Sud</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Carmine Fotina
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non è stata ancora attuata la misura del decreto Mezzogiorno che contiene la famosa clausola sul 34% di investimenti pubblici al Sud. Ora sulla decisione peserà la composizione del nuovo esecutivo. L'exploit della Lega ne ridimensiona le chance. Il M5S, sospinto oltre il 30% dagli elettori meridionali, al contrario è pronto a cavalcarla. La clausola è stata rilanciata anche nel programma elettorale del Pd. Il decreto di fine 2016 ha sancito l'obbligo per le amministrazioni centrali di riservare al Sud un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Dati Istat alla mano, la quota ammonta al 34%. Il primo dei due provvedimenti attuativi è stato emanato. Manca il secondo, ovvero la direttiva del presidente del Consiglio che dovrebbe individuare annualmente i programmi di spesa attraverso cui perseguire l'obiettivo del riequilibrio territoriale. Secondo la Svimez l'iter è troppo complesso.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La seconda-prima casa sfida il Fisco</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La proprietà di una casa 'non idonea' a uso abitativo non ostacola l'acquisto agevolato di un'altra abitazione. Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 2565/2018. I giudici di Piazza Cavour aprono, dunque, ad una nuova pagina per l'agevolazione 'prima casa'. Per la Corte quando la legge prescrive l'impossidenza di altre case nel medesimo Comune, tale situazione vi sarebbe anche nell'ipotesi di possidenza di case che non si prestano a essere atte all'uso abitativo del contribuente. Tre sono i problemi. Il primo è che l'amministrazione non è mai stata d'accordo di dar rilievo alla pretesa inidoneità dell'abitazione preposseduta. Il secondo problema è che la legge impone, per ottenere l'agevolazione 'prima casa', che il contribuente dichiari nell'atto di acquisto di essere in una situazione di impossidenza e sanziona la dichiarazione mendace. Il terzo problema è come tradurre in pratica il concetto di inidoneità della casa preposseduta.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cambio residenza, la forza maggiore salva dalle sanzioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Comprare un'abitazione con l'agevolazione 'prima casa' comporta la necessità di risiedere nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto. Inoltre l'interessato è tenuto a risiedervi entro 18 mesi dal rogito. In caso di inadempimento il fisco recupera l'imposta ordinaria e applica una sanzione del 30% della differenza tra l'imposta originaria e quella agevolata. Ma il contribuente può esimersi dal pagamento della sanzione se ricorre un evento di 'forza maggiore'? Nel terremoto che colpì l'Umbria il Fisco riconobbe la 'forza maggiore' per il fatto che il contribuente non riuscì a trasferire la propria residenza nel Comune terremotato a causa del lesionamento di molti edifici. In molti casi la giurisprudenza di merito e legittimità ha ritenuto la ricorrenza della forza maggiore come evento sopravvenuto non fronteggiabile dal contribuente; evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente stesso. E' rimasta isolata la sentenza che non giustifica il mancato trasferimento della residenza per cause di forza maggiore.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sezionale alla prova-spesometro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 6 aprile scade il termine per la trasmissione dello spesometro dell'ultimo periodo 2017. Nonostante la proroga sussistono ancora dubbi sul suo contenuto. Dubbi che riguardano anche la comunicazione della liquidazione Iva. Il problema riguarda i documenti inseriti nei registri sezionali, per registrare nel 2018 fatture esigibili e ricevute nel 2017. Ad esempio, una cessione intervenuta il 30 dicembre 2017 con fattura ricevuta dal cliente il 20 gennaio 2018 e registrata in tale data. Queste fatture, per consentire la detrazione, devono essere liquidate non nel mese di registrazione (2018) ma nella dichiarazione annuale Iva riferita all'anno precedente (2017). Ma in quale spesometro e in quale liquidazione Iva devono entrare? Per la comunicazione della liquidazione Iva si è dell'avviso che queste fatture non entrino in alcuna comunicazione, poiché partecipano alla detrazione direttamente in dichiarazione e di fatto non entrano nella liquidazione periodica. Più complessa la questione spesometro. Due le possibili tesi. Difficile pensare che le fatture non vadano riportate in alcun spesometro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per la Ue note di variazione da anticipare</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luigi Lovecchio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Vale anche per le procedure esecutive individuali la sentenza della Corte di giustizia Ue in materia di note di variazione Iva in presenza di procedure concorsuali. Il cedente/prestatore ha diritto a emettere una nota di variazione, per recuperare l'imposta a suo tempo versata, nei casi di mancato pagamento del corrispettivo pattuito. A tal fine è previsto che in presenza di procedure concorsuali la condizione legittimante il recupero dell'Iva si considera realizzata alla conclusione della procedura stessa. La legislazione italiana, tuttavia, costringe i contribuenti ad attendere anche dieci anni prima di emettere la nota di variazione, per la parte di corrispettivo non incassata. In materia di azione espropriativa per il recupero dell'Iva assolta, la legge nazionale costringe il soggetto passivo ad adottare misure che potrebbero apparire antieconomiche. Il contribuente deve avere la possibilità di recuperare l'Iva assolta ogniqualvolta vi sia la ragionevole probabilità che il debito non sia saldato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Niente frode se la vendita non è simulata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la cessione di beni da una società a un'altra riconducibili allo stesso amministratore se la compravendita è avvenuta realmente e ciò anche se il denaro incassato è stato utilizzato per soddisfare altri creditori e non l'Erario. A chiarirlo la Cassazione penale, con la sentenza n. 10161 depositata ieri. Il caso analizzato riguardava un legale rappresentante che anziché porre in liquidazione una Srl vendeva tutti i beni sociali a una Sas. I giudici della Suprema corte hanno affermato che per la sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte occorrono due condotte alternative costituite dalla vendita simulata dei beni o dal compimento di atti fraudolenti. Il soddisfacimento di altri creditori non costituisce la fraudolenza richiesta dalla norma, poiché la cessione era avvenuta senza alcuna simulazione o altri atti ingannevoli. (Ved. Anche Italia Oggi: 'Elasticità a chi ha debiti fiscali' - pag. 33)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Terremoto 2016, dal 31 maggio i versamenti a rate</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Salvina Morina e Tonino Morina
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I cittadini del centro Italia colpiti dal sisma del 2016 potranno eseguire i pagamenti a rate a partire dal 31 maggio 2018. A renderlo noto l'Agenzia delle Entrate. Dunque si potrà versare a rate le ritenute finora non operate dai sostituti d'imposta, anche se è venuto meno il rapporto di lavoro. La legge 229/2016 stabilisce che i sostituti d'imposta, a prescindere dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni terremotati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1°gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di sospensione riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. La ripresa della riscossione delle ritenute non operate avviene entro il 31 maggio 2018. Il versamento può essere eseguito senza sanzioni né interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. (Ved. anche Italia Oggi: 'Sisma, perdere il lavoro non blocca rateizzazioni' - pag. 29)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cooperative compliance ampia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le medie imprese chiedono di allargare la cooperative compliance. Servirà una norma attuativa ma il sentiero disegnato per il prossimo futuro è quello di un dialogo ex ante con l'Amministrazione finanziaria. E' questo il messaggio consegnato da Raffaele Russo, senior advisor del Mef durante il Taxday sulle novità fiscali 2018, organizzato da Dla Piper ieri a Milano. Sono numerose le richieste delle medie imprese che chiedono l'abbassamento delle soglie e l'allargamento della platea di chi può utilizzare la cooperative compliance che prevede l'interlocuzione preventiva con gli uffici del fisco. Gli accordi preventivi con il fisco costituiscono uno strumento non solo di compliance fiscale ma di governance societario. Molte imprese, anche fuori cooperative chiedono tax control framework dice Antonio Tomassini, partner Dla Piper.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La sostanza vince sulla forma</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Fradeani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con una circolare Assonime fa il punto sulla fiscalità degli Ias e Oic adopter alle luce dei dm di revisione e coordinamento del 3 agosto 2017 e 10 gennaio 2018. Il Dlgs 139/2015 ha introdotto nuovi principi di redazione e nuovi criteri di valutazione che hanno messo in crisi le disposizioni tributarie contenute nel Testo unico delle imposte dirette. Il legislatore è intervenuto estendendo la c.d. 'derivazione rafforzata' prevista per gli Ias adopter pure alle imprese che redigono i conti annuali secondo i principi contabili nazionali. Una criticità riguarda, però, l'applicazione nei suoi risvolti fiscali, del numero 1-bis dell'art. 2423-bis c.c. che prescrive di rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Assonime ricorda l'incertezza dell'ambito di operatività del principio in parola. Inoltre l'operatività dell'1-bis dovrebbe essere limitata alle sole fattispecie previste dai principi contabili nazionali. Con il nuovo Oic 11 è in arrivo una soluzione ibrida che non convince.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Transfer pricing sotto esame</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Massimiliano Sironi e Duilio Liburdi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il provvedimento del Mef sui prezzi di trasferimento è attualmente in fase di pubblica consultazione. Uno dei punti di maggiore interesse riguarda l'ammissibilità da verificare per il riconoscimento del minor imponibile da imputare alla società residente in conseguenza della rettifica estera in materia di prezzi di trasferimento. L'istanza deve essere corredata da una serie di informazioni e documenti. Oltre ai dati anagrafici e identificativi dell'impresa istante, dovrà essere indicato l'oggetto concernente la richiesta di eliminazione di doppia imposizione conseguente ad una rettifica a un aumento per l'applicazione del principio di libera concorrenza. Come previsto dalla normativa nazionale, è richiesta l'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi tra stato estero e Italia. Invece, dal punto di vista documentale, l'istanza dovrà essere corredata da una documentazione che qualora non sarà ritenuta idonea da parte dell'ufficio determinerà l'improcedibilità dell'istanza. Al contribuente saranno concessi 30 giorni di tempo per integrare la domanda con gli elementi richiesti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fideiussione con il rimborso</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Fisco è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione sostenuto dal contribuente quando quest'ultimo ha ragione. Non rileva che la garanzia sia stata pretesa dall'ufficio per ottenere la sospensione di un pagamento, la rateizzazione di un debito o il rimborso dei tributi. Né impatta la mancata emanazione del dm previsto dall'art. 8, comma 6, dello statuto del contribuente, la quale 'non può ritenersi ostativa all'esecuzione del rimborso'. Ad affermarlo la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 279/2/17. Il caso riguardava una società agricola che aveva avviato il contenzioso a seguito del silenzio-rifiuto delle Entrate all'istanza di rimborso del costo delle fideiussioni prodotte dall'impresa per ottenere alcuni rimborsi Iva. La domanda di restituzione era arrivata quando oramai erano scaduti i termini per l'accertamento sulle annualità in oggetto.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Amazon esattore fiscale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Matteo Rizzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il colosso del commercio online Amazon che già dallo scorso gennaio raccoglie le imposte per i venditori terzi che utilizzano la piattaforma nello stato di Washington, ora agirà come sostituto d'imposta anche in Pennsylvania. Dal 1°aprile, infatti, Amazon calcolerà, riscuoterà e rimetterà l'imposta sulle vendite per gli ordini spediti ai clienti in Pennsylvania. Il nuovo servizio denominato Market tax collection, è stato introdotto a seguito della legge approvata dallo stato della Pennsylvania che impone ai rivenditori online di addebitare e riscuotere le imposte sulle vendite, con lo scopo di mettere fine alla disparità di trattamento con i venditori tradizionali. Dal 1992, infatti, le vendite su Internet non sono soggette a imposta, a meno che il commerciante non abbia una presenza fisica nello stato federato del cliente. Secondo l'agenzia delle entrate americana questa divergenza di trattamento ha causato perdite di entrate fiscali per 13 miliardi di dollari solo nel 2017.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Costi spalmati nel tempo? E' bancarotta</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dario Ferrara
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 10100/18, pubblicata lo scorso 6 marzo, la Corte di cassazione ha dato il via libera alla condanna per bancarotta semplice documentale a carico dell'amministratore della società fallita. E la colpa è della capitalizzazione dei costi indicata dalle scritture contabili senza che sia soddisfatto il requisito dell'utilità pluriennale: spalmare i costi di consulenze e spese notarili nel tempo consente all'azienda di esporre nell'esercizio costi minori di quelli effettivi e dunque ne falsa il risultato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Diritto al rimborso, il silenzio del fisco impugnabile in Ctp</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 5203 del 6 marzo 2018 la Corte di cassazione cambia orientamento ed afferma che l'istanza di rimborso d'imposta presentata all'Ufficio territorialmente incompetente non preclude il diritto del contribuente a ripetere la somma dal fisco e, in caso di mancata risposta, si configura il silenzio rifiuto impugnabile in Ctp. Respinto il ricorso delle Entrate. A fare da contraltare nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici del Palazzaccio è lo Statuto del contribuente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</body>
</html>