<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">26 Febbraio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Debito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico Fubini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La demografia e le tendenze del debito pubblico sono i due fattori che vanno tenuti insieme per capire cosa lasceremo in eredità alle prossime generazioni. Quando i due si incrociano emerge una doppia lezione. La prima è che l'Italia resta un'anomalia in Europa, con il debito più alto e il tasso di nascite più basso. Il debito per abitante è di 37.260 euro. Il debito pubblico per persona occupata oggi è di circa 100 euro. Nel 2040 salirà a 103mila euro in Italia, mentre in Francia sarà cresciuto a 82mila euro, in Germania a 65.300 come in Spagna. In tutti questi Paesi i bambini di oggi potrebbero affacciarsi alla vita lavorativa tra 22 anni con un carico di oneri che nessuna generazione post bellica aveva ricevuto prima di loro: frutto del calo della popolazione attiva, quando non dei conti in disordine, perché il peso dello stesso debito andrà ripartito fra meno produttori di reddito. La seconda lezione è per l'Italia: i partiti non possono più permettersi di improvvisare. Con questo debito e questi squilibri demografici, anche solo un po' di disattenzione alla finanza pubblica rischia che fra 20 anni su ogni lavoratore graverà circa 180mila euro di debito pubblico.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Liti con il Fisco, lo sprint del processo telematico: il 27% degli atti già online</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
V.Melis, M.Mobili e G.Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Secondo i numeri della direzione Giustizia tributaria del dipartimento delle Finanze, da agosto 2017 a gennaio 2018 sono 202mila i file tra ricorsi, appelli e memorie arrivati con il processo tributario telematico. Il dato più sorprendente è che il 27% dei documenti è transitato attraverso il meccanismo digitale. La percentuale richiede però una serie di riflessioni. La prima, è che si tratta di un sistema ancora facoltativo. Il 27% poi è un dato estremamente variabile. Per ricorsi e appelli, infatti, la percentuale di telematico sul totale arriva appena all'11%. Quindi almeno i contribuenti stanno usando il canale digitale ancora con molta cautela. Quasi il doppio, invece, è la percentuale relativa alle controdeduzioni. L'applicativo del processo tributario telematico viene usato maggiormente per gli 'altri atti processuali'. Si tratta essenzialmente degli allegati ai ricorsi e agli altri documenti tipici del contenzioso tributario.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Oggi scatta il click day per le spese sugli alberghi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonello Cherchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Oggi scatta il click day per accedere al credito d'imposta per le spese di ristrutturazione degli alberghi. Sino a domani (alle 16) è possibile inviare la domanda, ma solo i più veloci avranno la garanzia di usufruirne. Infatti la graduatoria sarà stilata in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze. A disposizione ci sono fondi per 60 milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% su un tetto di spesa di 307.692,30 euro. Dunque, l'agevolazione - da usare esclusivamente in compensazione attraverso l'F24 - è di massimo 200mila euro, da spalmare, a partire dall'anno d'imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati i lavori sulla struttura ricettiva, in due quote annuali di pari importo. Per accedere al credito d'imposta, oltre alla rapidità, è necessario che i lavori siano finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica o alla riqualificazione antisismica. Il tax credit turismo riguarda pure l'acquisto di mobili e complementi di arredo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La Tari incassa 9 miliardi con criteri fuori controllo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gianni Trovati
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
5
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ancora non è stato raggiunto l'obiettivo di correlare il prelievo della Tari alla quantità di rifiuti prodotti dal cittadino. La Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha messo nero su bianco il fallimento della Tari nel suo compito fondamentale: far pagare di più a chi produce più rifiuti. L'Unione Europea lo chiede dal 2004, l'Italia ci prova dal 2006 ma il risultato non cambia. Anche nel 2018 cittadini e imprese pagheranno intorno ai 9 miliardi di Tari, ma senza un controllo effettivo che il prezzo sia giusto. Chi ha la fortuna di abitare in territori coperti da gestori efficienti pagherà meno usufruendo di un servizio migliore; agli altri toccheranno bollette più care e una raccolta meno efficiente. La certificazione del fallimento arriva da un altro documento istituzionale, le Linee guida con cui il Mef ha disciplinato la (non) applicazione dei fabbisogni standard nel calcolo della Tari.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Così il welfare aziendale apre ai trasporti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gianfranco Ferranti e Gabriele Sepio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La legge di Bilancio 2018 ha esteso il welfare aziendale al trasporto pubblico locale, ma restano dubbi di applicazione. Una disposizione stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate o delle spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale a favore dei dipendenti. Tali abbonamenti devono riferirsi ai dipendenti e ai loro familiari fiscalmente a carico. La novità entra in vigore dal 2018 e può essere applicata volontariamente o nell'ambito di un piano di welfare. Se nel 2017 era già in vigore un piano di welfare occorre valutare l'opportunità di modificarlo per inserire questa agevolazione. Per l'acquisto di abbonamenti è prevista una detrazione del 19% con un tetto di spesa di 250 euro. Se il contratto assume la forma di abbonamento che preveda un numero illimitato di tratte, anche il servizio di car sharing potrebbe rientrare nella nozione di 'trasporto pubblico locale'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le perdite ritrovano l'integrativa 'a catena'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il divieto generale alle integrative 'a catena' stabilito dalle Entrate nel corso di Telefisco 2018, non può avere valenza assoluta. Diversamente, in alcune fattispecie il contribuente si troverebbe a non poter usufruire a proprio favore della correzione posta in essere. Anche nel modello Redditi 2018 troviamo il quadro DI destinato ad evidenziare la presentazione di una integrativa ultrannuale e l'importo del relativo credito. Logicamente tale quadro va utilizzato unicamente quando dall'integrativa si genera un credito. Le istruzioni ai modelli Redditi 2018 affermano infatti che la compilazione del quadro riguarda soltanto il caso in cui dall'integrativa si generi un credito o un maggior credito. Le possibili situazioni di integrative ultrannuali che non devono confluire nel quadro DI possono essere molte, il caso più importante è rappresentato dalle perdite fiscali. Per utilizzare la maggiore perdita dichiarata è necessario riportarla nelle dichiarazioni successive fino a giungere al primo periodo d'imposta in cui potrà essere impiegata. E questo può avvenire solo attraverso la procedura delle integrative 'a catena'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>I giudici tracciano l'identikit dell'amministratore di fatto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi e Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate mette nel mirino l'amministratore di fatto della società. Sempre più spesso, infatti, al termine degli accertamenti gli uomini del Fisco contestano violazioni non soltanto a coloro che ufficialmente risultano amministratori dell'impresa, ma anche a chi, a indagini ultimate, risulta il reale gestore. Parliamo di coloro che non formalmente investiti da una qualifica, risultano comunque operativi con continuità nelle scelte aziendali. Il legislatore, recependo le indicazioni giurisprudenziali, ha reso irrilevante la denominazione formale dell'incarico eventualmente rivestito, rispetto al contenuto reale dei poteri esercitati. Il concetto di potere è riferito al ruolo svolto all'interno della compagine. L'amministratore di fatto non deve necessariamente esercitare le sue funzioni in via esclusiva, ma può anche affiancare o collaborare con l'amministratore di diritto. Per estendere la responsabilità all'amministratore di fatto è sufficiente lo svolgimento di alcune attività ma è necessario la 'continuatività e significatività'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La società veicolo mantiene l'Ace</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giacomo Albano
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Secondo la Ctr Lombardia (sentenza 192/6/2018 depositata lo scorso 22 gennaio) non è elusiva la capitalizzazione di una società veicolo italiana da parte di un gruppo estero. Il conferimento di risorse finalizzato all'acquisizione è compatibile con il beneficio dell'Ace. I giudici tributari d'appello hanno respinto il ricorso presentato dall'Ufficio. Anziché acquistare direttamente la partecipazione, il soggetto estero costituisce un veicolo societario con capitale proprio, conferendovi i fondi necessari per l'acquisto della partecipazione, l'operazione così veicolata comporta un beneficio fiscale. Infatti, l'attribuzione delle risorse genera un incremento di capitale proprio che non viene sterilizzato una volta fatto l'acquisto della partecipazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sì al recupero della sostitutiva se l'erede rivaluta di nuovo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Ligrani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per la Ctr Emilia Romagna (sentenza 3188/14/17) l'imposta pagata dal de cuius va restituita se l'erede procede a una nuova rivalutazione. I giudici tributari d'appello hanno accolto il ricorso di un erede a cui era stato negato il rimborso dell'imposta sulla rivalutazione di un terreno, nonostante il padre, nel frattempo deceduto, l'avesse già pagata. In base ad una prima perizia di stima era stata corrisposta l'imposta sostitutiva sul nuovo valore di un terreno. Dopo la morte del proprietario, il figlio, avvalendosi di un'ulteriore rivalutazione, provvedeva a far redigere una nuova perizia di stima e versava la relativa imposta. Di qui la richiesta di rimborso nel presupposto che le imposte sostitutive versate, in due momenti distinti, sia dal padre che dal figlio, avessero realizzato un'illegittima duplicazione, trattandosi dello stesso cespite. I giudici d'appello hanno confermato la spettanza del rimborso.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Rimborso Iva decennale dopo la liquidazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Benigni e Ferruccio Bogetti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza 400/1/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che le presentazione della dichiarazione Iva, anche se in modo erroneo, non fa perdere il rimborso perché il diritto alla detrazione e quindi il successivo rimborso è subordinato unicamente al possesso della fattura passiva regolarmente compilata. Quindi, non rileva l'erronea indicazione del credito nel rigo delle detrazioni/compensazioni anziché in quello relativo alle istanze di restituzione creditorie. Il termine per il rimborso Iva è un termine prescrizionale decennale per le società messe in liquidazione e poi cessate perché l'attività non prosegue e non è più possibile utilizzare l'eccedenza in detrazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le perdite della società non penalizzano gli Sfp</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
24
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dalle massime dei notai di Firenze emerge che le perdite della società non intaccano gli strumenti finanziari partecipativi (Sfp) emessi dalla stessa società. Il ragionamento dei notai fiorentini conduce a ritenere che nello statuto della Spa può essere contenuta una previsione secondo la quale gli Sfp conservino, in tutto o in parte, inalterati i propri diritti patrimoniali e amministrativi anche qualora la riserva del patrimonio netto costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari partecipativi sia stata erosa da perdite. Gli strumenti finanziari partecipativi sono stati introdotti con lo scopo di offre alle società per azioni un nuovo supporto tecnico finalizzato a facilitare l'ampliamento e la diversificazione dei canali di reperimento delle risorse finanziarie. Dunque, nati per agevolare la crescita delle imprese, sono stati usati, però, per ristrutturare i debiti in particolare verso le banche. La crisi ha infatti provocato il frequente ricorso a operazioni di ristrutturazione del debito delle società.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Xbrl, la carica degli 800 mila Oltre il 60% in sole 5 regioni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cinzia De Stefanis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel primo anno di applicazione della riforma i bilanci depositati in formato Xbrl al 30 luglio 2017 sono stati oltre 800mila. Cinque regioni su venti detengono da sole il 60% del totale dei bilanci depositati presso il registro camerale. In testa per numero di depositi c'è la Lombardia, seguita da Lazio, Veneto, Campania ed Emilia Romagna. E' quanto emerge dall'ultimo report elaborato da Infocamere sui bilanci relativi all'esercizio 2016. L'estensione Xbrl consente di automatizzare i controlli da parte del sistema camerale, velocizzando la pubblicazione, in modo tale che i dati siano fruibili in tempi sempre più brevi. Il fine del registro delle imprese è quello di una pubblicità delle aziende efficiente, trasparente e facilmente accessibile non solo per professionisti, imprese e privati ma anche per le Pa, le banche, le autorità giudiziarie e gli uffici fiscali. Il bilancio fotografa l'impresa nella sua complessità economico-finanziaria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Recupero edilizio, Iva ridotta con distinguo tra interventi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Sul recupero edilizio l'aliquota Iva ammonta al 10%. L'agevolazione, tuttavia, ha una portata diversa a seconda del tipo di intervento: maggiore per i lavori impegnativi, minore per le semplici manutenzione, in relazione alle quali inoltre è previsto il meccanismo limitativo dei 'beni significativi'. E' la legge n. 457/1978 che elenca gli interventi edilizi e, di riflesso, il regime Iva applicabile. Distingue tra manutenzione ordinarie, manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie l'aliquota Iva del 10% si applica soltanto alle prestazioni di servizi realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Le opere di manutenzione ordinarie riguardano gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici. Gli interventi straordinari sono finalizzati a sostituire e rinnovare parti anche strutturali degli edifici. Sono escluse dall'agevolazione le unità immobiliari non abitative, anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sanzioni, la crisi non salva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La crisi di liquidità non giustifica il mancato pagamento delle imposte e non può essere configurata come causa di esclusione dal pagamento delle sanzioni fiscali. La forza maggiore va vista come una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile. Ad affermarlo la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3049 dello scorso 8 febbraio. Richiamando la Corte di giustizia Ue (sentenza C/314/06 Ce) i Supremi giudici circoscrivono la nozione di forza maggiore connaturandola a una condotta esimente posta in essere da un soggetto passivo a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile, non imputabile a esso, nonostante tutte le cautele adottate. Per i giudici di legittimità la Ctr non aveva svolto alcuna indagine circa la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi.
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Niente accertamento sulla Tarsu</b>
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<tr>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
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</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
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<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
9
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</td>
</tr>
<tr>
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<font face="verdana" size="2">
Per l'omesso versamento della Tarsu, il contribuente non può essere assoggettato alla sanzione ordinaria del 30%. Ciò, a differenza della Tari e della Tares. L'amministrazione comunale ha solo il potere di liquidare il tributo sulla base di quanto dichiarato dal contribuente e, in caso di mancato pagamento, dopo una formale richiesta, può riscuotere coattivamente a mezzo ruolo o ingiunzione, a seconda dello strumento scelto dall'ente. A chiarire il trattamento da riservare al soggetto inadempiente è la Corte di cassazione con la sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2018.
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<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ss, fisco soft sullo scioglimento</b>
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</td>
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<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
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</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
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</td>
</tr>
<tr>
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<font face="verdana" size="2">
La Dre Piemonte in risposta ad un'istanza di interpello formulata da una società semplice chiarisce che lo scioglimento della società con assegnazione degli immobili detenuti da più di cinque anni ai soci non comporta alcuna tassazione in capo a questi ultimi, trattandosi di redditi diversi esclusi da tassazione. Nel caso analizzato una società semplice immobiliare intendeva assegnare i beni posseduti ai propri soci e contestualmente sciogliere la società. Già in passato la Dre Lombardia aveva affermato il medesimo concetto. La conferma arrivata dalla Dre Piemonte è importante soprattutto per quelle società che, a seguito della trasformazione agevolata in società semplice, intendono sciogliere la società e assegnare gli immobili ai soci. Poiché la società semplice non può svolgere attività commerciale, il reddito prodotto deve essere suddiviso nelle singole categorie reddituali di cui all'art. 6 del Tuir. Pertanto, la locazione degli immobili posseduti produce reddito da imputare per trasparenza ai soci secondo le quote di partecipazione.
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<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imprese sociali, quadro ad hoc</b>
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</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Bruno Pagamici
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</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
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</td>
</tr>
<tr>
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<font face="verdana" size="2">
Il nuovo modello Redditi Sc-2018 contiene per la prima volta la casella 'Impresa sociale' che gli operatori del settore sono tenuti a barrare per consentire di attuare la disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo, agli studi di settore e ai parametri. Il modello, che dovrà essere utilizzato dalla platea dei soggetti Ires, contiene dunque il quadro che interessa chi esercita stabilmente e in via principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Dlgs 112/2017 indica i soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale. La casella 'Impresa sociale' potrà essere barrata solo in presenza dell'autorizzazione della Commissione europea.
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<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
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