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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">22 Febbraio 2018</div>
</div>
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</div>
<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Imprese, controlli meno 'invasivi'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri il Mef ha messo in consultazione sul proprio sito il decreto sui prezzi di trasferimento . Parliamo del provvedimento che consente di ottenere il rimborso delle maggiori imposte italiane nel caso di rettifiche di transfer pricing su consociate estere. Nel testo figurano anche le linee guida Ocse tradotte in italiano. Il documento sarà in consultazione fino al prossimo 21 marzo. Le imprese che affrontano la sfida dei mercati internazionali da tempo denunciano le difficoltà nei confronti del Fisco, soprattutto in relazione alla determinazione dei prezzi di trasferimento. Chiedono regole più uniformi sul territorio e suggeriscono di creare all'interno dell'Amministrazione finanziaria di team specializzati in grado di garantire, anche a livello territoriale, adeguate competenze in materia e sui profili operatori del macro settore del contribuente controllato. Due passaggi necessari sono la semplificazione degli oneri documentali e la revisione del regime sanzionatorio. (Ved. anche Italia Oggi: 'Prezzi di trasferimento chiari' - pag. 26)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Semplificazione sui costi carburanti per le partite Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
M.Mo. e G.Par.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il viceministro all'Economia, Luigi Casero ha annunciato che è allo studio un meccanismo per semplificare l'eliminazione della scheda carburanti in calendario dal prossimo 1°luglio. L'idea è quella di predisporre un sistema per tutte le partite Iva che pagheranno con moneta elettronica e che dovrebbero attendere la fattura elettronica da parte della stazione di servizio. 'La digitalizzazione dovrebbe servire a semplificare e non a complicare la vita agli operatori' ha detto Casero. Per questo i tecnici stanno studiando un sistema leggero che a fronte del pagamento in moneta elettronica possa portare a un automatismo nell'emissione della fattura elettronica sulla base dei dati prodotti dalla strisciata della carta e magari aggiungendo il numero di partita Iva dell'acquirente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Compensi distinti per dribblare l'Irap</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Gianfranco Ferranti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per evitare l'assoggettamento all'Irap il commercialista deve provare che non si è usata la struttura organizzata. L'imposta non potrà riguardare l'attività di sindaco o revisore svolta dal professionista all'esterno dello studio professionale. A tal fine, dunque, i compensi derivanti dall'attività di dottore commercialista e quelli relativi all'attività di sindaco, amministratore o revisore di società devono essere distinti. A ribadirlo la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3790/2018. Secondo i giudici di legittimità se l'attività di amministratore è svolta senza utilizzare un'autonoma struttura organizzativa, ma avvalendosi di quella della società, va assoggettato all'Irap solo il valore della produzione derivante dall'attività professionale autonomamente organizzata. E' necessario, come anticipato, che il professionista distingua con certezza i compensi derivanti da ciascuna attività. Requisito fondamentale per applicare l'Irap è che il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Check list in due mosse per i revisori</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
N.Cavalluzzo, R.Marcello e V.Martignoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti il revisore deve porre in essere una serie di attività preliminari. E' chiamato cioè è identificare e valutare i rischi legati all'incarico. Inoltre, è chiamato ad acquisire una serie di informazioni sulla società, sull'attività che svolge, sul contesto in cui opera, sulle voci significative di bilancio, sull'integrità e la competenza del management della società presso la quale dovrà operare. Dunque, le fasi caratterizzanti la valutazione dei fattori di rischio inerenti l'accettazione e il mantenimento di un incarico si focalizzano sul revisore e la sua organizzazione ma anche sul potenziale cliente. In caso di sindaci-revisori le regole devono essere declinate prendendo in considerazione la composizione collegiale e le decisioni assunte con il parere favorevole della maggioranza dei componenti. Prima di accettare l'incarico il sindaco-revisore deve accordarsi sulle modalità organizzative e metodologiche di svolgimento della revisione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Controlli di qualità, comunicazione scritta a tutto il personale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
N.Cavalluzzo, R.Marcello e V.Martignoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
22
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il soggetto incaricato della revisione è tenuto a dotarsi di un sistema di controllo interno della qualità per verificare il rispetto delle regole a tutti i livelli della struttura. Per la revisione legale le norme stabiliscono due piani di controllo e di implementazione di un sistema di qualità: il controllo interno alla stessa struttura del revisione legale, che segue i principi 'Isqc Italia 1' e 'Isa Italia 220' e il controllo esterno della qualità, operato per gli enti di interesse pubblico dalla Consob e per gli enti non di interesse pubblico dal Mef. Il controllo interno, da comunicare in forma scritta a tutto il personale, riguarda sia la verifica del sistema di controllo della qualità messo a punto nelle società di revisione o negli studi professionali, sia il controllo della qualità fatto dal professionista nell'ambito dell'incarico di revisione legale. L'attività di controllo esterna che interessa tutti i revisori iscritti nel Registro, ad oggi non è ancora avviata, in mancanza del regolamento applicativo da parte del Mef.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Revoca di condanna estesa alla confisca</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se il fatto non è più previsto come reato, il giudice dell'esecuzione deve cancellare la sentenza di condanna e anche la confisca. A nulla rileva che la pronuncia sia definitiva e che i beni siano già stati acquisiti al patrimonio dello Stato. A fornire questo principio, riferito nella specie alla nuova soglia del delitto di omesso versamento Iva, è la Corte di cassazione con la sentenza n. 8421 depositata ieri. Un imprenditore veniva condannato per omesso versamento Iva, in vigenza della soglia di 50mila euro. Veniva disposta, altresì la confisca dei beni per il valore del tributo evaso. Dopo l'innalzamento a 250mila euro della soglia il condannato chiedeva la revoca della sentenza e della confisca, poiché secondo la nuova norma, il fatto commesso non era più previsto dalla legge come reato. Il giudice revocava la sentenza penale di condanna mentre per la confisca respingeva la richiesta perché si trattava di una misura di sicurezza patrimoniale, priva di natura sanzionatoria. Gli 'ermellini' sono stati di diverso avviso. Lo Stato non può trattenere beni senza titolo venuto meno in seguito alla norma abrogatrice.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'iscrizione a registro crea la responsabilità dell'amministratore</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonino Porracciolo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza n. 24251 dello scorso 29 dicembre il Tribunale di Roma ha affermato che se la rinuncia alla carica di amministratore non è stata prontamente iscritta nel registro delle imprese lo stesso amministratore può essere ritenuto responsabile dei danni nei confronti dei terzi. Il curatore fallimentare di una Srl ha chiesto la condanna dell'ex amministratrice della società al pagamento di 287mila euro a titolo di risarcimento danni causati nella gestione della stessa società. La convenuta ha dichiarato di essersi dimessa dopo quattro mesi dall'assunzione dell'incarico aggiungendo di non aver mai avuto alcun potere nella gestione della società. Il Tribunale ha rilevato che la cessazione dall'incarico dell'amministratrice, essendo stata trascritta oltre il termine di 30 giorni previsto per legge, 'non è opponibile al curatore fallimentare', trattandosi di soggetto 'terzo rispetto alla compagine sociale'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Un 'guantometro' stana-evasori</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' legittimo l'accertamento all'odontoiatra fondato sul numero di guanti monouso acquistati nel corso dell'anno. Il dato potrebbe indicare compensi non dichiarati. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4168 depositata ieri. Nel caso analizzato le Entrate notificavano un avviso di accertamento fondato sulla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi. Per l'Ufficio la quantità dei guanti monouso utilizzati dall'odontoiatra costituiva un indizio dell'esistenza di prestazioni non fatturate. Il contribuente presentava ricorso ma invano. Entrambi i giudici di merito ritenevano fondata la pretesa. Sulla stessa linea la Cassazione. In precedenza i Supremi giudici avevano ritenuto legittimo l'accertamento fondato sul numero di tovaglioli utilizzati e dal consumo di acqua minerale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Mancato recapito, impugnazione dopo 11 giorni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Rosanna Acierno
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con l'ordinanza n. 4049, depositata lo scorso 20 febbraio, la Corte di cassazione ha ribadito che in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento presso l'indirizzo del contribuente per sua assenza temporanea, i termini di impugnazione dell'atto impositivo decorrono dall'11° giorno dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza oppure dalla data di ritiro del plico presso l'ufficio postale, ma solo se anteriore. La notifica di un atto impositivo si perfeziona, per l'Ente impositore, al momento di spedizione o di consegna del plico al messo notificatore o all'ufficiale giudiziario, mentre per il contribuente nel momento in cui lo stesso abbia la legale conoscenza dell'atto. La pronuncia riguarda un ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza della Ctr di Palermo che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione di un atto impositivo perché effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di effettivo ritiro del plico all'ufficio postale, molto tempo dopo la compiuta giacenza.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Legittima la diversa soglia dell'indebita compensazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Paolo Speciale e Andrea Taglioni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
23
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' costituzionalmente legittima la diversa soglia di punibilità prevista per il reato di indebita compensazione rispetto a quella per l'infedele dichiarazione. L'equiparazione delle soglie di punibilità per il reato di omesso versamento dell'Iva con quelle dell'infedele dichiarazione, sancito precedentemente dalla Consulta, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, non può essere applicata al reato di compensazione non spettante o inesistente, stante l'eterogeneità delle due fattispecie sia per l'oggetto, sia per la condotta e anche per l'ambito che intende tutelare. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 depositata ieri, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio. (Ved. anche Italia Oggi: 'Compensazioni, non si sgarra' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Non è detraibile l'Iva indebita</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza C-628/16 del 21 febbraio 2018, riafferma l'indetraibilità dell'Iva non dovuta. Non è dunque detraibile l'Iva addebitata indebitamente. Il soggetto passivo a cui sia stata fatturata l'imposta in relazione ad una cessione non imponibile può chiederne la restituzione al fornitore, ma non può vantare il diritto alla detrazione, che spetta solamente per le imposte dovute. Il soggetto non può neppure invocare la tutela del legittimo affidamento sulla correttezza della fattura ricevuta, nella quale l'operazione è qualificata come imponibile, in quanto tale principio può essere fatto valere solamente con riguardo ai comportamenti della pubblica amministrazione. A sollevare la questione i giudici austriaci nell'ambito di una controversia scaturita da due cessioni concatenate, effettuate con unico trasferimento dei beni dalla Germania all'Austria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Web tax Ue, i ricavi oltre i 5 mln di euro sono indice di stabile organizzazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgia Pacione Di Bello
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le multinazionali del web devono pagare le imposte nei paesi in cui producono profitti. Sarà considerata sede della stabile organizzazione, della società che offre servizi digitali, il paese membro Ue dove vengono registrati ricavi superiori a 5 milioni di euro l'anno. Poco importa dove la società digitale ha stabilito la residenza fiscale di partenza. Questo uno degli emendamenti presenti all'interno del Report Common corporate tax base presentato ieri e approvato dalla commissione Affari economici. Approvato anche il Report sul Common consolidated corporate tax base (Ccctb). La Commissione ha proposto di unificare i due testi in modo da avviare l'applicazione dal 2020 ed evitare che passi troppo tempo tra l'introduzione di una base imponibile e il consolidamento successivo. La Commissione ha anche chiesto che parte dei proventi derivanti dal Ccctb possano essere utilizzati come risorse proprie della Ue.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Controlli fiscali, non basta il reddito studi di settore</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Non basta al professionista mantenere il reddito dichiarato nell'ambito degli studi di settore per evitare l'accertamento fiscale. L'Ufficio può infatti emettere l'atto impositivo anche per un uso notevole di materiali di consumo, maggiore rispetto al volume d'affari dichiarato. Ad affermarlo la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4168 del 21 febbraio 2018 che ha respinto il ricorso di un odontoiatra al quale erano stati contestati ricavi in nero per l'acquisto di guanti monouso incongruente rispetto al volume d'affari dichiarato. Il professionista si era difeso sostenendo che il reddito dichiarato rispettava il range fissato dagli studi di settore. La tesi non ha convinto i giudici Supremi che hanno condannato il dentista a versare le maggiori imposte.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
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</div>
</TD>
</TR>
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