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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">21 Febbraio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Le stime del Bes: nel 2020 mille euro in più di reddito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Claudia Voltattorni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
35
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le previsioni per i prossimi anni della prima Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) fanno sperare. Il documento, presentato ieri dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, contiene l'andamento dei Bes sulla base degli effetti determinati dalla legge di Bilancio per il triennio in corso. Sono 4 i Bes considerati: reddito medio disponibile aggiustato pro capite; tasso di mancata partecipazione al lavoro; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; emissioni di CO2 e altri gas clima. A regime saranno 12. Il quadro 'incoraggiante' per il 2018-2020 dice che il reddito disponibile delle famiglie cresce di oltre mille euro in termini nominali (+5,5%) e le disuguaglianze tra redditi più alti e più bassi calano, anche se di due soli decimali (da 6,2 a 6 nel biennio 2019-2020). Il tasso di mancata partecipazione al lavoro passerà dal 20,7% del 2017 al 18,6% del 2020. (Ved. anche Italia Oggi: 'Più redditi dalle riforme' - pag. 32)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>'Tasse, meno adempimenti e scadenza unica per pagare'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Isidoro Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
39
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il mondo delle professioni chiede alla politica un pacchetto di misure che vanno dal fisco alla giustizia, passando per lavoro e infrastrutture. L'Alleanza professionisti per l'Italia, nata per volontà del Cup e di Rpt, ha elaborato un documento che sarà presentato oggi a Roma. In primis figura il fisco: la pressione fiscale e l'ingorgo delle scadenze possono trovare una soluzione nella definitiva razionalizzazione del calendario fiscale, con poche scadenze e date fisse. E con un drastico taglio degli adempimenti oggi esistenti. Sul lavoro i professionisti chiedono soluzioni meno provvisorie. I dati Istat parlano di una disoccupazione vicina all'11%. Per un'occupazione stabile servono riforme strutturali. La proposta è la creazione di un piano di sviluppo che parta da investimenti pubblici utili a far ripartire l'economia. Per rendere il nostro mercato più competitivo si deve puntare sullo sviluppo tecnologico e sulla modernizzazione digitale del Paese. Giustizia: l'incremento di metodi alternativi di soluzione delle controversie è indifferibile.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La corsia preferenziale con le Entrate sblocca 10 miliardi di investimenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
C'è uno strumento che si chiama interpello per i nuovi investimenti sul quale la variabile fiscale sta facendo sentire tutto il suo effetto. Si basa su un piano di investimento di almeno 30 milioni di euro in Italia capace di produrre ricadute occupazionali durature in cambio di un accordo con il Fisco che garantisce certezza nel trattamento tributario dell'operazione. Il bilancio dei primi due anni di operatività ha prodotto 35 'accordi' tra investitori e Agenzia delle Entrate per un controvalore complessivo di 10,4 miliardi di investimenti e di chance occupazionale per 75mila nuovi posti. Il meccanismo è aperto a operatori nazionali ed esteri, ma su 35 accordi raggiunti 22 riguardano investimenti esteri. In percentuale il 63% è estero mentre quelli interni si fermano al 37%. L'interpello nuovi investimenti compare anche tra gli indicatori per i prossimi tre anni e tra il 2018 e il 2020 si punta a dare risposte al 20% delle istanze entro 100 giorni dalla ricezione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Apporti da tassare in misura fissa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Ctp di Roma, con la sentenza n. 1699 del 18 gennaio 2018, riconosce per la prima volta natura ordinaria al trattamento 'agevolato'. La tassazione con l'imposta di registro in misura fissa dell'apporto di beni immobili a un fondo immobiliare non costituisce un'agevolazione ma è il regime fiscale ordinario di questa tipologia di negozi. Pertanto, la normativa in materia non è disciplinata dall'art. 10 del Dlgs 23/2011 che ha soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie relative agli atti traslativi di beni immobili alla data del 1°gennaio 2014. L'apporto a un fondo immobiliare è l'atto con cui il soggetto apportante attribuisce al fondo la proprietà di un immobile ricevendo in cambio una o più quote di partecipazione al fondo. Gli atti di apporto di immobili a favore di fondi immobiliari sono soggetti a imposta di registro in 'termine fisso' e in misura fissa (200 euro): se l'apportante non è un soggetto Iva; se l'apportante è un soggetto Iva e l'apporto è un'operazione imponibile a Iva o esente da Iva.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Regime speciale per immobili locati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
A.Bu.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Uno specifico trattamento tributario è disposto nel particolare caso dell'apporto a fondo immobiliare di più unità prevalentemente affittate. Si ha questa situazione quando il valore delle unità locate oggetto di apporto sia superiore a quello delle unità non locate. Questa fattispecie va trattata come se si fosse in presenza di un conferimento d'azienda in società. E quindi: se il conferente sia un soggetto Iva, l'operazione è fuori campo Iva; si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Poiché l'art. 8, comma 1-bis Dl 335/2001 fa riferimento all'apporto di un soggetto Iva, potrebbe sorgere il dubbio che la norma non sia applicabile ai conferimenti effettuati da apportanti che non abbiano la veste di soggetti Iva. La tesi però non regge visto che il conferimento di azienda in una qualsiasi società è sempre tassato con imposta di registro fissa, chiunque sia il conferente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Accatastamenti sanabili entro febbraio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonio Iovine
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Restano pochi giorni per sanare i mancati accatastamenti del periodo 2014-2016. Il decreto sblocca Italia aveva introdotto una semplificazione in materia di accatastamento delle variazioni relative ad interventi minori. In pratica prevedeva che la comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune fosse valida anche ai fini dell'aggiornamento catastale. La stessa norma però ricomprendeva tra gli interventi di manutenzione straordinaria convenzionali anche il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari. In questi ultimi casi, però, non bastava la segnalazione comunale all'ufficio catastale; era necessaria una dichiarazione specifica prodotta con la procedura Docfa. Per cui gli aggiornamenti catastali non sono avvenuti in automatico ma solo se i cittadini abbiano provveduto spontaneamente. L'iniziativa, impraticabile, è stata abrogata. Sono rimaste però 'appese' molte pratiche che attendono l'accatastamento. Per sanarle la dichiarazione catastale deve essere presentata entro il 28 febbraio 2018.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>F24 per l'Iva carburanti fuori deposito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la risoluzione n. 18/E di ieri l'Agenzia delle Entrate supera le questioni tecniche sui pagamenti con F24 e fa entrare in vigore le nuove norme della legge di Bilancio in materia di depositi fiscali, ai quali ora è demandata l'applicazione, oltre che dell'accisa, anche dell'Iva. Dopo l'uscita del Dm 13 febbraio 2018 l'Amministrazione ora è pronta a recepire le disposizioni (antifrode) che impongono di pagare l'Iva con F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale, procedendo operazione per operazione, senza possibilità di compensazione. La regola generale prevede che l'Iva deve essere corrisposta in estrazione dal deposito qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto. Ma ci sono delle eccezioni al ricorrere delle quali il sistema applicativo dell'imposta resta quello ordinario. La risoluzione ha istituito il codice tributo 6044, da indicare nel modello F24 ELIDE, assieme al codice fiscale del gestore del deposito e al relativo codice accisa. Il gestore acquisita la ricevuta in originale del versamento, potrà poi verificare la correttezza dello stesso accedendo direttamente sul proprio cassetto fiscale. Restano problemi su tempi di verifica e consegna della ricevuta. (Ved. anche Italia Oggi: 'Depositi Iva con il codice tributo' - pag. 28)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Omesso versamento 'giustificabile'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Vallefuoco
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Recentemente la Cassazione è tornata a fare il punto su crisi di liquidità e reati fiscali. A distanza di 4 anni dalla sentenza con cui le Sezioni unite avevano statuito che per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate, la giurisprudenza di legittimità ha via via precisato la portata effettiva dell'elemento soggettivo del reato in esame. Con la sentenza 6737/2018 la Corte ha escluso che il dolo da evasione possa essere scisso, in particolari casi di crisi dove i lavoratori sarebbero privati dei loro mezzi di sostentamento, dalla consapevolezza della illiceità della condotta che viene investita dalla volontà. Su queste basi i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia aveva condannato la legale rappresentante di una società per omesso versamento di ritenute certificate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Vendita simulata, sequestro lecito</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La cessione dell'immobile che nasconde un'evasione di imposta superiore alla soglia penalmente rilevante configura il delitto di dichiarazione infedele. L'interessato, infatti, non può invocare la scriminante dell'abuso del diritto che si caratterizza, invece, per l'assenza di attività simulatorie e fraudolenti. Ad affermarlo è la Cassazione penale con la sentenza n. 8047, depositata ieri. Nei confronti del presidente e il vice presidente del cda di una società, il Gip disponeva il sequestro per equivalente per il reato di dichiarazione infedele. La società aveva acquistato il 98% di una Sas del settore immobiliare. In seguito venivano ceduti i beni della società partecipata che veniva poi sciolta generando una cospicua minusvalenza che riduceva la plusvalenza generata dalla cessione degli immobili. Le Entrate contestavano la dissimulazione di una cessione immobiliare e accertavano il conseguente maggior reddito disconoscendo la deducibilità della minusvalenza. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare. Lo stesso i giudici di legittimità. (Ved. anche Italia Oggi: 'Simulazione tributaria penalmente rilevante' - pag. 30)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Stretta sulle sanzioni accessorie</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giovanni Negri
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con una sentenza depositata ieri la Corte di cassazione chiarisce che in caso di continuazione di durata dei reati tributari la pena accessoria deve essere pari a quella principale inflitta. Il tribunale aveva condannato due uomini a tre anni di detenzione per una pluralità di reati fiscali; insieme alla pena principale, veniva inflitta anche una condanna alle misure accessorie per la durata di un anno. Su questo punto la Procura ha sostenuto come in realtà la durata doveva essere di tre anni, pari cioè alla sanzione principale inflitta. I giudici di legittimità avvalorano questa tesi e mettono in evidenza come l'articolo 37 del Codice penale deve essere applicato in tutti i casi in cui la pena accessoria è irrogata attraverso la previsione di un limite minimo o di un limite massimo di durata, come avviene per esempio nella Legge fallimentare, con un orientamento oramai consolidato secondo cui le misure accessorie sono pari alla pena della bancarotta semplice. Ma l'art. 37 trova applicazione anche nel caso in cui la pena accessoria sia comminata attraverso la previsione di un limite minimo e di un limite massimo di durata.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Web tax, l'Ue riscrive le regole</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Matteo Rizzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
27
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici, ieri, ha anticipato la proposta per la web tax che sarà formalizzata il mese prossimo. Sarà applicata ai servizi digitali nel paese in cui questi vengono erogati, anche se l'azienda che li fornisce non ha una presenza fisica nel paese considerato. E l'innovazione non finisce qui perché l'imposta europea sull'economia digitale è chiamata a stabilire un'allocazione dei profitti che rifletta le nuove forme digitali di creazione del valore. Considerando, ad esempio, Facebook, secondo la proposta della Commissione, i profitti andrebbero tassati in base al volume degli affari che coinvolgono gli utenti del paese considerato. Non può essere ignorato per questioni di equità il fatto che oggi le società di social media concludono contratti in giurisdizioni estere, prendendo pieno vantaggio delle infrastrutture e degli istituti dello stato di diritti, pagando solo il 5% delle tasse provenienti da queste giurisdizioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fare consulenza non è da tutti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
No comment. E' la risposta del Consiglio nazionale dei commercialisti all'attività di consulenza fiscale targata Amazon e lanciata in cinque paesi per la gestione delle fatture e adempimenti collegati all'Iva non nel paese di residenza della società. Il silenzio dice molto. Rompe gli argini Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, secondo cui è il tentativo di entrare in un mercato come quello professionale, da tempo oggetto di particolari attenzioni da parte di banche, assicurazioni, Confindustria e in genere dai portatori di capitale. Tutto questo va a discapito della qualità dei servizi resi a cittadini e imprese. Da anni - dice Cuchel - si chiede a gran voce una regolamentazione del mercato fiscale, chiedendo una volta per tutte chi può fare cosa in tale ambito. Sulla stessa linea Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware, chiede regole uguali e fari play per tutti. 'Se il signor Amazon vuole entrare nel territorio italiano deve pagare le tasse nella misura che paghiamo tutti noi'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Asili nido, privacy entro il 28/2</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa e Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
30
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Garante per la protezione dei dati personali ha specificato l'iter per la precompilazione del 730. Il 28 febbraio scade il termine per i contribuenti che intendono opporsi all'inserimento nel 730 delle informazioni sulle rette per la frequenza degli asili nido pagate nel 2017. Scade, invece, il 20 marzo il termine per il diniego delle erogazioni liberali. In caso di notifica dell'opposizione, l'Amministrazione finanziaria deve cancellare tempestivamente e integralmente i dati dal proprio archivio. E anche in caso di utilizzo, i file dovranno essere mantenuti nei database del fisco non oltre i termini massimi di decadenza dei poteri accertativi, vale a dire fino al 31 dicembre 2023 per l'anno d'imposta 2017. Il diritto all'opposizione è un elemento fondamentale nell'ambito della protezione dei dati personali. Alcuni contribuenti, infatti, potrebbero non volere che le informazioni sulle spese sostenute siano conoscibili ai soggetti di cui essi sono fiscalmente a carico. Da qui la possibilità di opporsi al trattamento dati.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sisma, sicurezza semplificata</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
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<font face="Arial" size="2">
Cinzia De Stefanis
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<b>Fonte: </b>
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<b>Italia Oggi</b>
pag:
31
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Il decreto che incentiva l'utilizzo del 'sismabonus' è stato pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018. Le novità, in vigore dal prossimo 15 marzo, prevedono requisiti meno severi per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, rispetto a quelli nuovi. Per gli edifici in classe d'uso IV e per quelli in classe d'uso III di tipo scolastico è obbligatorio raggiungere un livello di sicurezza sismico pari al 60% di quello richiesto per l'adeguamento. Per edifici in classe d'uso III non di tipo scolastico e per quelli in classe II, quando si effettua un intervento di miglioramento è obbligatorio conseguire un incremento di sicurezza sismico pari ad almeno il 10% del livello richiesto per l'adeguamento. Previsto un periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche, in cui si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per contratti pubblici di lavori già affidati, e per opere private in corso di esecuzione o per le quali è già stato depositato il progetto esecutivo.
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