<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">16 Febbraio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Valutazioni in bilancio con regole fiscali</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Gaiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La derivazione rafforzata non opera per le valutazioni fiscali che non comportano una diversa qualificazione delle poste. In questi casi prevalgono le disposizioni del Tuir con il mantenimento del doppio binario civile-fiscale. Il chiarimento reso durante Telefisco con riferimento alla valorizzazione fiscale delle commesse ultrannuali può estendersi alle rimanenze e ai lavori infrannuali, all'adeguamento delle poste in valuta al cambio di fine esercizio e alla svalutazione dei crediti successivi alla prima iscrizione.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Correlazione con valenza normativa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
L.Ga.
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Costi da correlare ai ricavi anche per la determinazione del reddito di impresa. Con l'estensione alle imprese Oic adopter della derivazione rafforzata, il criterio di correlazione assume valore normativo anche in sede fiscale. Sono dunque deducibili tutti i costi, ancorché non sostenuti, che vengono accertati in bilancio a fronte di ricavi già conseguiti. Resta invece ferma la prevalenza delle regole fiscali per gli accantonamenti disciplinati dal documento Oic 31. L'applicazione del principio di correlazione costi e ricavi richiede che si tratti di oneri che non costituiscono accantonamenti in quanto devono avere scadenza certa. Il principio di correlazione comporta anche la deducibilità dei costi di commessa che hanno concorso a quantificare l'importo iscritto come lavoro ultrannuale ai sensi dell'articolo 93 del Tuir.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Intrastat acquisti, vincolo selettivo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Slitta a lunedì 26 febbraio il termine per presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per i contribuenti con obbligo mensile. Debuttano da quest'anno le semplificazioni. Gli elenchi Intrastat non dovranno più essere presentati nella parte relativa agli acquisti intraUe e alle prestazioni di servizi ricevute. Semplificando, per quanto riguarda gli Intrastat acquisti di beni e servizi ricevuti, cade l'obbligo di presentazione nella parte fiscale. La compilazione resterà a fini statistici con frequenza mensile, ma solo nel caso in cui, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, il valore complessivo delle operazioni sia uguale o superiore a 200mila euro per i beni e 100mila euro per i servizi. Significa che per i soggetti che non raggiungono questi importi la presentazione degli elenchi acquisti non è un obbligo ma una facoltà. La platea dei soggetti coinvolti viene ora ridotta per via dell'innalzamento delle soglie da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50mila a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi. (Ved. anche Italia Oggi: 'Modelli Intrastat facili' - pag. 33)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Commercialisti e revisori, formazione equivalente</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico Gavioli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha firmato un protocollo di intesa con il Mef per l'ottenimento del riconoscimento dell'equipollenza della formazione assolta dagli iscritti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali. Nel documento viene stabilita la modalità di accreditamento da parte del Consiglio nazionale degli eventi formativi ai quali è riconosciuta l'equipollenza. Saranno poi gli ordini a comunicare al Mef i dati sui propri iscritti. Gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche l'obbligo formativo dei revisori, sono quelli accreditati con i codici in materia Cndcec, indicati nell'allegato 1 e 2 del protocollo di intesa siglato con il Mef. Prossimamente saranno fornite agli Ordini territoriali tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al Mef dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo per gli iscritti per l'anno 2017. I crediti maturati saranno registrati solo dopo le comunicazioni trasmesse dagli enti formatori. (Ved. anche Italia Oggi: 'Equipollente la formazione di commercialisti e revisori' - pag. 25)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Monitoraggio Ue su regole e tempi dei rimborsi Iva</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Galimberti
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Commissione europea mette nel mirino i rimborsi Iva. Ieri Bruxelles ha annunciato il lancio di un piano per verificare i tempi di restituzione della tassa in ogni Paese membro. Lo studio, che durerà otto mesi, dovrà valutare se le restituzioni Iva per le imprese negli Stati membri siano in linea con l'attuale legislazione dell'Unione e anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria. L'analisi si concentrerà in particolare sul tempo necessario per completare la procedura in ciascun Paese e sugli ostacoli burocratici inutili che possono generare imprevedibilità finanziaria per i bilanci delle imprese. Sono soprattutto le piccole e le microimprese a patire più pesantemente gli oneri di gestione amministrativa della Vat, in particolare quella cross-border, considerato che la mancanza di accesso a una procedura di rimborso dell'Iva semplice e rapida 'può avere un impatto significativo sui flussi di cassa e sulla competitività delle imprese'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sulla precompilata via ai controlli</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate a fine 2017 ha comunicato agli intermediari quali modelli del 2015 presentano anomalie di compilazione. L'Amministrazione ha infatti messo a disposizione dei Caf, in via telematica su Entratel, gli elenchi completi delle dichiarazioni che presentano anomalie ossia errori formali. Errori che riguardano circa 100mila dichiarazioni precompilate su cui i Caf hanno apposto il proprio sigillo di conformità. E questo non è di poco conto se si considera che la conformità del 730 precompilato certificato dal Caf esclude le responsabilità del contribuente rispetto agli errori segnalati dal Fisco. Si tratta, comunque, di errori oltre che formali anche fisiologici, visto che riguardano 100mila contribuenti, ossia lo 0,006% delle oltre 17milioni di dichiarazioni precompilate lavorate dai Caf nel 2015. Le anomalie riguardano gli oneri deducibili e detraibili. Per rispondere i Caf hanno 60 giorni di tempo. Entro il prossimo 28 febbraio dovranno presentare la documentazione richiesta. Solo dopo il Caf potrà presentare una dichiarazione rettificativa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Regioni: subito regole per gli affitti brevi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marzio Bartoloni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' iniziato il pressing dei Governatori che all'unanimità in Conferenza delle Regioni hanno votato un ordine del giorno per chiedere al Governo l'avvio di un tavolo tecnico per esaminare le problematiche connesse alle locazioni turistiche e definire al più presto il regolamento previsto dalla 'manovrina' di primavera che non è mai arrivato. Il decreto del Mef avrebbe dovuto fissare i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve 'si presume svolta in forma imprenditoriale'. Nodo questo non proprio di poco conto visto che la qualificazione come attività imprenditoriale comporta il pagamento dell'Ires ma anche l'apertura di una partita Iva e l'eventuale versamento dell'Irap.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Crisi, risarcimenti nel reddito da lavoro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Stefano Sirocchi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E di ieri, precisa che l'indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione dei contratti di prossimità al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario è assoggettato alla tassazione ordinaria di cui all'art. 51 del Tuir e alle relative trattenute fiscali. L'Amministrazione conferma che, a prescindere dal nomen iuris attribuito al contratto di prossimità, nel caso in cui le somme sono corrisposte a fronte della mancata percezione di redditi di lavoro dipendente, in quanto sostitutive di reddito sono fiscalmente imponibili e vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. In ossequio al principio di omnicomprensività, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro e ai proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni per la perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. (Ved. anche Italia Oggi: 'Contratti di prossimità tassati' - pag. 26)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fondi a lungo termine per le Pmi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Ranieri Razzante
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
21
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs 233 del 15 dicembre 2017 che recepisce la normativa comunitaria in materia di fondi di investimento a lungo termine. Il decreto introduce un nuovo organismo di investimento collettivo del risparmio, si tratta dell'Eltif, gli European Long-Term Investment Fund.. Si tratta di un organismo di investimenti per raccogliere capitali che andranno a finanziare società e progetti a lungo termine. In particolare gli Eltif sono destinati alla raccolta di fondi per infrastrutture, industrie e servizi. La raccolta può essere effettuata da società non quotate, ovvero piccole e medie imprese quotate, attraverso strumenti equity, quasi equity o debito; è destinata a investitori istituzionali o al mercato retail. Il decreto disciplina anche i profili relativi alla procedura armonizzata di autorizzazione alla gestione ed ai poteri di vigilanza delle Autorità nazionali.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>In calo le imprese in default</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
-
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
I dati Cerved rivelano che nel 2017 le imprese che hanno avviato procedure di default o di uscita volontaria dal mercato sono state 92mila. Rispetto al 2016 si è registrato un calo del 5%. La flessione è più marcata per i fallimenti (-11,3%) e per i concordati preventivi (-29%) mentre è più contenuta per le liquidazioni volontarie (-4%); in controtendenza invece le procedure di amministrazione controllata, in forte aumento del 46%. Incoraggiante il trend sui fallimenti: nel 2017 sono fallite in Italia 12.009 aziende, con un calo dell'11,3% rispetto all'anno precedente e un rafforzamento delle dinamiche positive osservate già nel 2016 (-8,2%) e nel 2015 (-6,1%). Il numero di imprese che ha portato i libri in tribunale è tornato ai livelli dei primi anni Duemila.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Studi di settore, spari a salve</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
27
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dalla riesumazione degli studi di settore che ha causato lo slittamento degli Indicatori sintetici di affidabilità (Isa) ne è derivato uno strumento buono solo alla compliance dichiarativa. Essendo stati riesumati in extremis, i modelli per il periodo d'imposta 2017 mostrano tutti i loro difetti. Dopo la tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i modelli evidenziano anche la mancata revisione triennale obbligatoria per circa un terzo degli studi di settore, con evidenti ripercussioni anche sulla portata applicativa delle loro risultanze. L'ultima revisione degli studi di settore risale al 2016, quando oggetto di revisione furono ben 57 modelli. Nel 2017 l'attenzione si è concentrata sugli Isa che avrebbero dovuto debuttare già nel modello di dichiarazione dei redditi del 2018. Nessuna riunione è stata invece dedicata alla evoluzione degli studi di settore la cui ultima evoluzione è datata 2014.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'abuso di diritto perde punti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
28
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'abuso del diritto perde punti anche sul piano processuale. D'ora in poi, infatti, il contribuente potrà impugnare il provvedimento con il quale il fisco ha negato la disapplicazione di norme antielusive. Ad affermarlo la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3775 di ieri con cui ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Alla base della decisione la considerazione per cui l'elenco degli atti impugnabili di fronte al giudice tributario è tutt'altro che tassativo. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Agenzia porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Entrate, resyling al buio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il 19 febbraio parte la riorganizzazione locale dell'Agenzia delle Entrate ma le direzioni regionali non hanno ricevuto indicazioni in tal senso e vedranno così moltiplicati i referenti centrali. Alla riorganizzazione centrale non è seguita una riorganizzazione speculare delle periferie e il primo effetto per le nuove divisioni sarà quello di moltiplicare i referenti finali. Nel caso di un interpello in materia Iva, ad esempio, finora il direttore regionale che aveva bisogno di confrontarsi con la sede centrale aveva come riferimento la direzione centrale normativa che fungeva da collettore degli interpelli. Dal 19 febbraio il direttore regionale dovrà interfacciarsi con il nuovo responsabile della direzione centrale coordinamento normativo e con i referenti delle direzioni centrali persone fisiche, piccole e medie imprese e grandi contribuenti. Si passa così da uno a quattro interlocutori.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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</html>