<TABLE cellSpacing="1" cellPadding="0" width="567" border="0" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">12 Febbraio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Minitasse da Sofia a Budapest Aliquote zero sui gruppi tedeschi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico Fubini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
9
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ungheria, Bulgaria e Repubblica Ceca sono i nuovi paradisi fiscali. Qui le grandi imprese pagano imposte con aliquote 'zero virgola'. Ma non doveva andare così. La Ue somiglia sempre più a un club nel quale la concorrenza fiscale fra governi cede il passo a una sorda lotta a chi riesce a offrire i maggiori favori ritagliati su misura per poche grandi multinazionali, regolarmente a spese dei propri cittadini e dei posti di lavoro negli altri Paesi dell'area. Paradisi fiscali oramai non sono più quelle individuati dal G20 o dal Fmi. La lista non si esaurisce con Olanda e Irlanda che hanno ritagliato trattamenti su misura per Amazon, Apple e Google. L'elusione sta assumendo dimensioni senza precedenti anche in altre zone della Ue, soprattutto nei territori orientali. Dalla Bulgaria all'Ungheria emerge un modello imperniato su basse tasse ufficiali per grandi gruppi esteri e imprese vicine ai governi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il fisco recupera a colpi di lettere</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
2
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La compliance portata avanti con le lettere ha fatto crescere di quasi tre volte il recupero delle Entrate (dai 500 milioni del 2016 a 1,3 miliardi del 2017). La crescita del numero di alert preventivi è ascrivibile anche ai nuovi adempimenti, come le comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni Iva e dei dati fatture (spesometro): sono state, infatti, il 44% dei quasi 1,5 milioni di lettere spedite lo scorso anno. Del resto, nella lotta all'evasione l'Iva gioca un ruolo importante. La differenza tra l'Iva versata e quella potenziale è ancora elevata: il 26,4% secondo l'ultima relazione del Mef. Su 35 miliardi complessivi sfuggiti al Fisco nel 2015, sono 8,4 i miliardi di mancati versamenti. Anche per il futuro si punta sugli alert e sulla chance per il contribuente offerta dal ravvedimento operoso. Il piano prevede un incremento del 10% per ciascuna annualità dal 2018 al 2020 dei versamenti spontanei 'sollecitati' con le lettere di compliance.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Redditometro e 'studi' in declino silenzioso</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristiano Dell'Oste
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Redditometro e studi di settore un tempo considerati come strumenti anti sommerso, oggi sono declassati - nella migliore delle ipotesi - ad arnesi complementari. La Corte dei conti ha evidenziato che nel 2016 gli accertamenti da redditometro sono stati 2.812, per circa 2 milioni di euro di esiti finanziari. Una miseria rispetto ai 19 miliardi evasi nello stesso anno. Lo strumento è finito in disuso perché i funzionari del Fisco hanno ritenuto più efficienti altri strumenti in quanto dotati di procedure più snelle o caratterizzati da modalità di accertamento sintetico. Sconta sicuramente il fatto di partire da dati noti per arrivare a ricostruire un dato ignoto e per di più attraverso consumi medi. Gli studi di settore gravano su 3,3 milioni di imprese e professionisti. E lo faranno ancora per quest'anno in attesa che vengano messi a punto i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale. I piani dicono che dal prossimo 1°gennaio il passaggio sarà completo e gli studi verranno finalmente archiviati.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Conti e libretti: i controlli entreranno nel vivo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valentina Maglione
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per combattere l'evasione l'Agenzia delle Entrate punta sull'archivio dei rapporti finanziari. E lo fa spinta dalla Corte dei conti che nella sua relazione dello scorso luglio ha segnalato il 'chiaro sottoutilizzo' della mole di informazioni comunicate dalle banche e dagli altri operatori finanziari del Fisco. Si tratta dei dati sull'apertura e chiusura dei rapporti finanziari, ma anche delle informazioni sui saldi e i movimenti di conto correnti, conti di deposito, rapporti fiduciari, carte di credito ecc.. Dati che l'Agenzia avrebbe dovuto sfruttare per predisporre 'liste selettive' di contribuenti a maggior rischio di evasione. Ma fino allo scorso luglio nulla è accaduto dicono i magistrati contabili. Ora le Entrate provano a mettere l'archivio dei rapporti finanziari al servizio delle finalità per cui era stato pensato. Tanto che la sua sperimentazione è finita tra gli strumenti chiave per la lotta all'evasione nel pianto 2018-2020 presentato dalle Entrate. Quest'anno la lente del fisco punta le persone fisiche, nel 2019 quelle giuridiche.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per 200mila enti non profit scatta l'obbligo del bilancio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valentina Melis
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
4
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La riforma del Terzo settore ha introdotto l'obbligo del bilancio per le organizzazioni non profit che a partire dai conti relativi al 2017 sono chiamate a redigere un prospetto con regole differenziate in base alle dimensioni. Le compagini più grandi, con entrate oltre 220mila euro all'anno, devono redigere un bilancio di esercizio vero e proprio composto da: stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione. Le organizzazioni più piccole possono optare, invece, per un bilancio 'semplificato' ovvero un 'rendiconto finanziario per cassa'. Sono oltre 300mila le organizzazioni non profit in Italia, il 90% è costituito da enti minori con incassi più contenuti. Sono fuori dal nuovo obbligo le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni. Entreranno invece nella disciplina del Codice del terzo settore le organizzazioni che decideranno di iscriversi al Registro unico (non ancora costituito) cambiando regime fiscale.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Bonus solo per le eco-caldaie</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Zandonà
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dallo scorso 1° gennaio l'agevolazione al 65% per l'installazione di caldaie a condensazione riguarda solo gli interventi accompagnati dall'installazione di termostati 'evoluti'. Negli altri casi il bonus scende al 50%. E' quanto prevede la manovra 2018. Le modifiche che interessano sia i condomini che le unità immobiliari, hanno riguardato soprattutto le percentuali detraibili. Non è cambiato nulla, invece, per quanto concerne gli adempimenti che consentono di fruire dello sconto. Le caldaie con classe inferiore alla A non possono più godere dell'ecobonus (65%) ma la sostituzione può comunque beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie. E' bene ricordare che dal 2019 l'agevolazione è destinata a scendere al 36%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sconti confermati per i pannelli solari</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Zandonà
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Anche per il 2018 l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria beneficia dell'agevolazione al 65% sino ad un importo massimo di 60mila euro. Per accedere alla detrazione fiscale collegata alla posa di pannelli solari termici è necessario che gli stessi siano garantiti per almeno 5 anni e che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti per almeno due anni. Inoltre i pannelli solari devono essere conformi alle norme Uni della Ue. Oltre all'asseverazione di un tecnico abilitato, chi richiede la detrazione deve anche inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, una scheda informativa semplificata sull'intervento realizzato.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Più certezze sui costi aziendali inerenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Dario Deotto
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con una pronuncia 'storica' (ordinanza n. 450/2018) la cassazione intende mettere fine ad un equivoco che per anni si è verificato nella determinazione del reddito d'impresa. L'intento dei giudici è quello di superare le letture precedenti, anche delle Entrate, che confondevano pertinenza ed entità delle spese. L'inerenza identifica il necessario collegamento che vi deve essere tra un componente economico e l'attività esercitata da parte dell'imprenditore. Il giudizio di inerenza deve riguardare sia poste positive che negative di reddito, anche se, le maggiori problematiche riguardano i componenti negativi. In definitiva l'inerenza rappresenta una sorta di pre-requisito in base al quale devono essere fatti confluire nella determinazione del reddito solamente quei componenti economici che hanno un collegamento con l'attività esercitata. L'ordinanza finalmente afferma che l'inerenza non è disciplinata dall'art. 109, comma 5, del Tuir. La conseguenza è che anche gli interessi passivi pagati da soggetti Ires possono essere ammessi in deduzione soltanto se inerenti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Uso promiscuo, non basta la brandina</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonio Iorio
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Verifiche. Serve l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accedere ai locali abiti oltre che ad attività professionale anche ad abitazione. Per essere considerato 'promiscuo' l'immobile deve essere destinato dal contribuente a centro effettivo della vita intima e privata propria e familiare. Nel corso di Telefisco 2018 la Guardia di Finanza ha chiarito che nell'autorizzazione non è necessaria una motivazione specifica. L'autorizzazione ha carattere amministrativo; il pm deve solo verificare che il controllo fiscale sia svolto in un luogo utilizzato 'promiscuamente'. Secondo le Fiamme gialle è insufficiente la mera predisposizione di alcuni vani o spazi dell'immobile per il saltuario pernottamento e/o la consumazione dei pasti, finalizzata all'uso promiscuo che sussiste, invece, solo in caso di effettiva destinazione di un certo luogo allo svolgimento di attività rientranti nella sfera privata e intima del soggetto e della sua famiglia.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Detrazione Iva a prova di 'reverse'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
M. Balzanelli, M.Sirri e R.Zavatta
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Detrazioni Iva. Difficile il raccordo tra le regole contenute nella circolare 1/E/2018 e le ipotesi di inversione contabile. Nel caso di acquisto intraUe di beni spediti a dicembre 2017, il momento d'effettuazione coincide con l'inizio della spedizione o del trasporto dallo Stato Ue di partenza. Ma, ai fini dell'esigibilità la disciplina interna prevede l'integrazione della fattura estesa e la sua annotazione nel registro delle vendite, evidenziando il debito Iva, e nel registro degli acquisti ai fini della detrazione. Fondamentale è dunque la disponibilità della fattura, tanto che il sistema prevede un correttivo quando il documento non è ricevuto entro la fine del secondo mese successivo a quello d'effettuazione dell'acquisto intracomunitario. Nell'esempio espresso se la fattura è stata ricevuta a gennaio, l'acquirente nazionale deve provvedere alla sua integrazione con applicazione dell'imposta e alla successiva annotazione del documento nel registro Iva a vendite entro il 15 febbraio. L'imposta è esigibile in gennaio. Se la fattura non arriva entro febbraio opera l'art. 46, comma 5, dl 331/93.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Salvi gli errori sui crediti non usati</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Ligrani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
E' illegittima l'iscrizione a ruolo del maggior credito riportato per errore in dichiarazione se non ci sono state conseguenze per le casse dello Stato. Il contribuente non aveva chiesto il rimborso e gli importi non erano rientrati nella compensazione. Anche la Suprema corte condivide la tesi della Ctr di Napoli che ha annullato la cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale di una dichiarazione Iva, con cui una curatela fallimentare aveva, erroneamente, esposto un credito maggiore di quello effettivo. Secondo i giudici Supremi l'errore materiale non giustifica il recupero. A maggior ragione se l'errore viene corretto nel processo.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sede in Lussemburgo, l'assenza di addetti non la rende fittizia</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.</b>
pag:
20
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'imprenditore è libero di stabilire la sede della propria attività. Ma questo non vale se si tratta di una sede fittizia. Ad affermarlo la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 2/2/2018 depositata lo scorso 20 gennaio. Nel caso analizzato una società con sede a Lussemburgo ricorreva dinanzi al giudice tributario contro gli avvisi di accertamento emessi dalle Entrate. Per l'ufficio l'attività era 'esterovestita' e aveva sede in Lussemburgo solo per i vantaggi fiscali determinati dalla tassazione locale. La società, nel ricorso, eccepiva la violazione della libertà di stabilimento della sede, previsto dal Trattato Ue. I giudici tributari di primo grado hanno ritenuto fondata l'eccezione. L'imprenditore è libero di collocare le proprie strutture dove meglio crede, l'eventuale vantaggio fiscale non è indebito solo perché vengono sfruttate le opportunità offerte dal mercato, ma lo diventa se è ottenuto attraverso situazioni non corrispondenti alla realtà.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'Iva non dovuta non è più un handicap per i contribuenti</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Franco Ricca
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
8
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La legge europea 2017 e la manovra di Bilancio 2018 hanno ridotto il rischio che l'Iva fatturata indebitamente dal fornitore venga trattenuta dall'erario e rimanga a carico dei contribuenti. E' stata infatti meglio regolata la possibilità di ottenere dalle Entrate la restituzione del tributo non dovuto ed è stata prevista, in alternativa, la detraibilità dello stesso tributo da parte del cessionario/committente. Le nuove disposizioni non possono però essere applicate in caso di frode. Il primo punto cardine del 'principio di cartolarità' (direttiva Iva) stabilisce che chi indica l'imposta in fattura è tenuto comunque a versarla all'erario, anche se non vi corrisponde un'operazione imponibile. Tuttavia, se il soggetto è in buona fede, deve avere la possibilità di rettificare la fattura. La buona fede non è richiesta se è stato eliminato qualsiasi rischio di perdita di gettito.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>La rettifica al ribasso è revoca</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sergio Trovato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
10
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Se il fisco modifica in diminuzione un avviso di accertamento non si è in presenza di un nuovo atto impositivo, ma di una revoca parziale di quello precedente. Non trattandosi di un nuovo accertamento tributario, il provvedimento di rettifica non è autonomamente impugnabile. Il parziale accoglimento delle ragioni del contribuente da parte del fisco non determina la cessata materia del contendere e non fa venir meno l'interesse alla contestazione dell'atto. Al giudice spetta il compito di valutare la fondatezza della minore pretesa impositiva. E' quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2246 dello scorso 30 gennaio.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Iperammortamento, sì ai cambi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Sandro Cerato
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
11
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Anche dopo la cessione del bene l'impresa può continuare a beneficiare della deduzione dell'iperammortamento ma a condizione che nello stesso periodo d'imposta acquisti un bene nuovo aventi analoghe caratteristiche e che vi sia l'interconnessione con il sistema aziendale. E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in merito all'agevolazione prorogata dalla legge di Bilancio 2018 per l'anno in corso e per il 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 venga eseguito il pagamento di un acconto pari al 20% del costo e sia confermato l'ordine. Oltre a confermare il bonus per il 2018, la manovra ha introdotto un meccanismo che consente alle imprese di continuare a dedurre l'iperammortamento al 150% anche successivamente alla cessione del bene. In merito all'iperammortamento residuo il calcolo va eseguito sul costo del bene ceduto e imputato lungo la durata residua dell'ammortamento dello stesso.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
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<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>R&S con distinguo</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Roberto Lenzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
12
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione dedica l'ordinanza n. 30172/2017 al credito d'imposta Ricerca e sviluppo ed afferma che non è recuperabile se non viene inserito nella dichiarazione dei redditi. La pronuncia ha buttato nel panico le imprese che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2015 e 2016 seguendo le istruzioni della circolare n. 13/E/2017. Ossia presentando una integrativa per accedere al beneficio. Con l'ordinanza i giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile recuperare il bonus R&S in caso di omessa indicazione del credito d'imposta nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi. Sempre l'ordinanza sostiene che non si applica il principio di emendabilità e l'impresa non può intervenire presentando un'istanza di rimborso o una dichiarazione integrativa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
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<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cts, nuovo fisco al via dal 2020</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Alessandro Mazzullo
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
13
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate interviene sul regime transitorio a cui sono soggetti gli enti del Terzo settore e precisa che il rinnovato regime fiscale per le organizzazioni non profit sarà presuntivamente in vigore solo a partire dal 1°gennaio 2020. I chiarimenti seguono la risoluzione n. 158/E del 21 dicembre 2017 e la lettera direttoriale della direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale del min. Lavoro. A queste precisazioni vanno aggiunte quelle fornite dal legislatore con l'art. 5-sexies del dl 16 ottobre 2017 n. 148, convertito nella legge n. 172/2017. Tra i chiarimenti forniti, viene chiarito il momento di entrata in vigore ed effettiva applicazione delle nuove norme di carattere fiscale. Salvo alcune eccezioni, le nuove misure decorreranno dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro (2019) e all'autorizzazione dell'Unione europea.
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</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
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<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
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