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<TR>
<TD>
<div style="position: relative;">
<IMG id="ridImg" src="http://www.salfi.it/metaping/salfi-notizie/salfi-header1.jpg" border="0" align="center" width="650" >
<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">31 Gennaio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Salari, rincorsa lenta Retribuzioni 2017 cresciute la metà dell'inflazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Claudia Voltattorni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel suo rapporto sulle retribuzioni contrattuali e i contratti collettivi tra ottobre e dicembre 2017 l'Istat ha reso noto che i salari sono cresciuti come anche i prezzi ma questi ultimi del doppio. L'aumento dello 0,6% della retribuzione oraria media nel 2017 sembra così ancora più ridotto rispetto all'inflazione che invece, sempre nel 2017, è cresciuta dell'1,2%. Il +0,6% del 2017 è per la seconda volta, dopo quello del 2016, l'aumento più basso mai registrato dall'Istat in 35 anni. Solo che due anni fa la deflazione allo 0,1% ha aiutato il potere d'acquisto dei lavoratori, cosa che nel 2017 non è accaduto. Nell'industria e nei servizi privati sono stati registrati gli aumenti medi annui più bassi: solo +0,4% e +0,8%. Gli aumenti medi più alti invece sono per le forze armate (+3%) e le forze dell'ordine (+2,7%). Segno meno per acqua e smaltimento rifiuti. L'Istat ha inoltre calcolato che i contratti collettivi in vigore alla fine del 2017 riguardano 7,6 milioni di persone ma sono 35 i contratti in attesa di rinnovo e riguardano 5,3 milioni di dipendenti.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Il nuovo Fisco costa 2,6 miliardi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Marco Mobili e Giovanni Parente
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
6
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Lotta all'evasione più efficace, maggiore compliance e rimborsi più veloci. Sono gli obiettivi con cui le Entrate vogliono presentarsi a contribuenti e imprese per l'anno in corso. Ma tutto questo ha un costo pari a 2,6 miliardi. La convenzione siglata lo scorso agosto tra Mef ed Entrate ha fissato in 15 miliardi di euro all'anno l'obiettivo di recupero delle imposte non pagate nel triennio 2018-2020. Rapportando il gettito rispetto al budget disponibile, significa che i costi di lotta all'evasione e compliance eroderebbero quasi il 10% delle somme che ci si aspetta di recuperare. Le risorse finanziarie utilizzate per le sole attività di contrasto ammontano quasi a 1,2 miliardi. Risorse da impiegare per realizzare nel 2018 non meno di 140mila accertamenti su piccole imprese e professionisti, garantire un tasso di positività dei controlli del 94% così da assicurare un livello di definizione non inferiore al 50%. Inoltre, per gli accertamenti verso imprese di grandi e medie dimensioni il valore medio della maggiore imposta definita per adesione e acquiescenza è fissato in 19mila euro per il 2018 e in 20mila euro per gli anni successivi.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sezionale-salvagente per la detrazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Detrazione Iva. Nonostante i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, restano ancora alcuni dubbi sui quali dovrà essere fatta chiarezza, magari nel corso di Telefisco. Tra i punti critici figura il momento di ricevimento della fattura quando non vi è la prova inconfutabile di tale accadimento. La circolare fa riferimento alla 'corretta tenuta della contabilità' e all'art. 25, comma 1, del decreto Iva, ma non è chiara la finalità del riferimento. Un altro tema delicato riguarda spesometri e comunicazioni delle liquidazioni Iva: quando si utilizzano i registri sezionali per registrare nel 2018 le fatture esigibili e ricevute nel 2017. Ai fini della detrazione vanno liquidate nella dichiarazione annuale Iva riferita all'anno precedente. Ma non è spiegato in quale spesometro ed in quale liquidazione Iva devono rientrare.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ace ridotta nel modello Redditi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Gaiani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Nel modello Redditi SC 2018 fanno ingresso la nuova aliquota Ires del 24% e il depotenziamento dell'Ace con il calo del coefficiente dal 4,75% all'1,6%. Le istruzioni definitive ai modelli delle società di capitali e di persone, approvate dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento di ieri, ricordano anche le diverse ricadute fiscali dei nuovi principi contabili. Al via anche le nuove modalità di opzione in dichiarazione per il patent box dal 2017 e il monitoraggio per chi utilizza il regime con riferimento ai marchi di impresa. Dunque la principale novità che entra nella dichiarazione dei redditi delle società è la riduzione dell'aliquota Ires al 24% che tuttavia fa da contraltare al significativo depotenziamento dell'incentivo alla capitalizzazione Ace il cui coefficiente, come detto, è stato ridotto all'1,6%. Per il 2017, cioè, ogni milione di incremento patrimoniale rilevante genera una deduzione di 16mila euro e una minore imposta di 3.840 euro contro 13.062 euro del 2016.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Debutta la cedolare secca per le locazioni brevi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Lorenzo Pegorin
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Per la presentazione telematica del modello Redditi 2018 PF il termine è slittato al 31 ottobre 2018, senza alcuna distinzione tra contribuenti tenuti, o meno, alla comunicazione dei dati delle fatture. Il modello fa spazio ad alcune novità che interessano gli immobili e alle modifiche riguardanti alcune detrazioni per le spese sostenute in merito agli interventi di riqualificazione energetica e le opere antisismiche. A partire dal 1°giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione brevi (inferiori a 30 giorni), conclusi attraverso intermediari o portali online, sono assoggettati alla ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti d locazione. Novità anche per le detrazioni legate all'istruzione. Sale a 717 euro il limite di spesa detraibile per la frequenza di scuole dell'infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado. Cambia il requisito della distanza per la detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Aziende in contabilità semplificata: imponibile Irap in regime di cassa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca De Stefani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
18
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le istruzioni al modello Irap 2018, pubblicate ieri, sono state aggiornate con le nuove modalità di determinazione della base imponibile Irap in base al criterio di cassa, applicabile a chi è in contabilità semplificata. Le imprese minori, per le quali il 2017 è il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, devono indicare nel rigo Iq2 del modello Irap 2018, relativo alle variazioni delle rimanenze finali, solo l'importo delle rimanenze iniziali del 2017. Queste vanno indicate nei righi Iq2 o Ip2 con il segno meno, in quanto sono interamente deducibili. Non vanno riportate le finali del 2017. Per evitare duplicazioni nel passaggio tra sistemi non sono rilevanti ricavi, compensi e spese che hanno già formato reddito. Dunque, un ricavo di vendita di beni consegnati nel 2016, con incasso nel 2017, già tassato per competenza nel 2016, non costituirà ricavo imponibile nel 2017. Viceversa, l'acquisto di beni di consumo nel 2016, pagati nel 2017, con deduzione nel 2016, non potrà essere dedotto anche nel 2017.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Nuovo Registro in linea con lo Statuto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
19
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La sentenza della Cassazione che dichiara non retroattiva la modifica dell'art. 20 del Tur, dovrebbe implicitamente significare che, con l'art. 20 modificato, non dovremmo più avere decisioni come quelle contenute nella sentenza 2007, salvo che non si ravvisi un caso di abuso del diritto e, quindi, un comportamento del contribuente giudicato come preordinato al conseguimento di 'vantaggi fiscali indebiti', secondo l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Il caso è quello dell'accollo di un debito a una società conferitaria, in connessione con il conferimento in società di un asset di valore positivo: il caso classico è quello del conferimento di un immobile e del contemporaneo accollo alla società conferitaria di un debito contratto dal soggetto conferente. E' la stessa legge di registro ad ammettere l'operazione. Fisco e giurisprudenza hanno spesso disapplicato questa norma.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Fisco, arriva il risparmiometro</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Cristina Bartelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dal 2018 partirà la sperimentazione di un algoritmo per le persone fisiche che prenderà in esame i dati presenti nell'archivio rapporti dei contribuenti e li confronterà con il reddito dichiarato. Le incongruenze rilevate saranno considerate indici di rischio ai fini dei controlli. Nel 2019 il meccanismo di controllo sarà esteso anche alle società. E' questa la nuova arma che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto e già sperimentato sui contribuenti per l'anno d'imposta 2013. Ora toccherà all'anno d'imposta 2014. Le novità sono contenute nel piano performance che l'Amministrazione ha inviato agli uffici periferici e che ha ottenuto il via libera anche dal Garante della privacy.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Contraddittorio obbligatorio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2239 del 30 gennaio 2018, afferma che il Fisco non può contestare l'elusione fiscale sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di ispezione e senza aver prima spedito una raccomandata con richiesta di chiarimenti. Senza un contraddittorio formalmente attivato dall'ufficio cade l'accertamento. E' nullo l'atto impositivo emesso dall'ufficio in seguito a una fusione societaria che, per l'amministrazione, non aveva altro scopo se non quello di un risparmio delle imposte. L'atto era stato motivato con i dati raccolti dalla Guardia di finanza alla quale l'imprenditore aveva reso alcune dichiarazioni.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Autocarro super ammortizzato</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Roberto Lenzi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
32
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Anche nel 2018 gli autocarri hanno accesso al beneficio del superammortamento, a patto che il bene sia inerente all'attività svolta. E' una delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di videoforum di ItaliaOggi. Il dubbio era nato in quanto la manovra 2018 escludeva dalla fruizione del superammortamento tutti i mezzi di trasporto a motore di cui al comma 1 dell'art. 164 Dpr 9817/1986. Considerando che gli autocarri non figurano nell'elenco si chiedeva alle Entrate se l'applicabilità del beneficio valesse ancora per questi mezzi. L'Agenzia non esclude gli autocarri dall'agevolazione, a condizione che venga dimostrata l'inerenza all'attività. Gli investimenti in questa tipologia di mezzi, effettuati nel 2018, possono dunque fruire del superammortamento. Il beneficio è stato ridotto al 30%.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Modello per il regime di cassa</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Andrea Bongi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli delle dichiarazioni Redditi 2018 per le persone fisiche (PF), per gli enti non commerciali (ENC), per le società di persone (SP), per le società di capitali (SC) e il modello Cnm 2018 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2018. Sul sito delle Entrate sono disponibili anche le istruzioni per la compilazione. Una delle novità dei modelli riguarda la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa 'improntata alla cassa' per i contribuenti in contabilità semplificata. Il quadro ad hoc per la gestione del nuovo regime naturale di determinazione del reddito d'impresa è inserito sia nel modello dichiarativo delle persone fisiche che in quello delle società di persone. Anche nel modello Redditi PF trova spazio la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'integrativa vale sempre</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
33
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il Fisco deve tenere conto della dichiarazione integrativa del contribuente anche se presentata oltre il termine, altrimenti l'avviso di accertamento è nullo. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 2220 del 30 gennaio 2018 che ha accolto il ricorso presentato dal legale di un'azienda. I manager avevano riparato a degli errori esposti in dichiarazione con una nota integrativa che dimostrava la nullità dell'atto impositivo. Nota che non era stata presa in considerazione dall'Ufficio in quanto emanata fuori tempo massimo. Ribaltando il verdetto delle Ctp e Ctr i giudici di legittimità hanno affermato che il contribuente può far valere eventuali vizi commessi nella redazione della dichiarazione anche in sede contenziosa indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione della emenda.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
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</html>