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<TR>
<TD>
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<div style="position:absolute; top: 32px; right: 24px; color:#009900; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 12px;">30 Gennaio 2018</div>
</div>
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<div style="width:540px; margin-left: 30px; position: relative; margin-top: 40px; border-bottom:1px solid #343399;">
<SPAN style="color:#88888d; font-family: Times New Roman; font-weight: bold; font-size: 24px; line-height: 63px;">Notizie di Interesse</SPAN>
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</div>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>I 600 miliardi l'anno nascosti al Fisco</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico Fubini
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Corriere della Sera</b>
pag:
29
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Vale 627 miliardi di euro la base imponibile nascosta solo nel 2015 da poche grandi multinazionali al fisco di Paesi come Germania, Francia e Italia. In quell'anno è di duecento miliardi di euro il gettito sottratto ai governi attraverso la rete dei paradisi fiscali. Per compensare l'ammanco, hanno dunque dovuto versare più tasse i nomali lavoratori dipendenti o autonomi, i pensionati e anche - attraverso l'Iva sui beni di consumo - le persone i cui redditi sono così bassi da restare al di sotto delle soglie tassabili. In media i Paesi della Ue perdono circa un quinto delle entrate alle quali avrebbero titolo dalle imprese. Ma non va vale allo stesso modo per tutti perché Olanda, Lussemburgo e Irlanda rappresentano quasi metà dell'elusione fiscale internazionale delle grandi società. Per l'Italia, il trasferimento artificiale all'estero dei ricavi di alcune multinazionali ha prodotto nel 2015 un'erosione di quasi un quarto della base imponibile del prelievo: 7,4 miliardi di euro.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Ricerca 4.0, al via incentivi per 4 anni</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Carmine Fotina
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
3
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Parte ufficialmente la corsa ai finanziamenti per i grandi centri italiani di Industria 4.0. Il Ministero dello Sviluppo economico ha finalmente pubblicato il bando di gara per la costituzione dei Competence center, i poli pubblico-privato che dovranno fornire alle imprese formazione, consulenza e servizi di trasferimento tecnologico. Un punto di partenza, per ora, vista la sproporzione delle risorse pubbliche rispetto ai modelli di riferimento: 40 milioni complessivi, a fronte ad esempio dei 2 milioni all'anno per 15 anni assicurati dalla Germania a ciascuno dei suoi 9 'Reserch campus'. Le domande potranno essere presentate in via telematica dai soggetti capofila a partire dal 1°febbraio 2018. Il termine per la presentazione delle istanze scade il 30 aprile 2018. I centri di competenza ad alta specializzazione, saranno poli di innovazione costituiti da almeno un organismo di ricerca/università e da una o più imprese. Hanno il compito di favorire il trasferimento tecnologico di processo e prodotto o nei modelli di business derivanti dalle tecnologie digitali '4.0'.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Registro, stretta della Cassazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Angelo Busani
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
15
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Secondo il nuovo articolo 20 del Testo unico del registro l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato a registrazione. L'interpretazione deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati. La Corte di cassazione, con la sentenza 2007 del 26 gennaio 2018 ha sancito che la modifica della legge di Bilancio non ha valenza retroattiva e che, quindi, per tutte le fattispecie originatesi prima del 2018, l'articolo 20 non può essere letto - nel modo indicato dal suo nuovo testo - come riferito al solo atto presentato per la registrazione e al suo contenuto giuridico. La giurisprudenza di legittimità in precedenza si era schierata per utilizzare l'articolo 20 del Tur come la norma anti-elusiva, nell'ambito dell'imposta di registro e, da ultimo, come norma che legittima la tassazione della sostanza economica degli atti presentati per la registrazione tenendo conto anche del loro eventuale collegamento. (Ved. anche Italia Oggi: 'Imposta di registro, rivisitazione cauta' - pag. 26)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Cessione fabbricati con meno sorprese</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Giorgio Gavelli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
15
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con il nuovo articolo 20 del Tur dovrebbero acquisire maggiore certezza fiscale non solo le operazioni di riorganizzazione aziendale ma anche alcuni negozi giuridici posti in essere da soggetti privi di partita Iva spesso fatti oggetto dell'opera di riqualificazione da parte delle Entrate. Aver circoscritto e specificato i confini dell'interpretazione degli atti portati a registrazione, infatti, parrebbe rendere meno attaccabili dal Fisco operazioni quali: la cessione di fabbricato, spesso riqualificata in cessione di area edificabile in virtù della demolizione posta in essere dall'acquirente; l'affitto del lastrico solare o del terreno agricolo per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, spesso riqualificato in cessione di diritto di superficie. Il primo è il caso senza dubbio più frequente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Sanzioni fiscali con firma digitale</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Laura Ambrosi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Dallo scorso 27 gennaio sono in vigore le modifiche al codice dell'amministrazione digitale (Cad) che risolvono i dubbi applicativi della precedente versione. La novità in ambito fiscale più rilevante è che la firma digitale deve essere usata anche per gli atti di accertamento, liquidazione ed irrogazione di sanzioni. La nuova norma, prevista dal Dlgs 217/2017, autorizza espressamente l'utilizzo del Cad agli atti impositivi, derogando, invece, ad uno specifico decreto l'uso per gli atti di controllo fiscale. Chiarito il trattamento delle sottoscrizioni negli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>E' reddito agrario l'attività di manipolazione su piante ornamentali prodotte in vivaio</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Federico Gavioli
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
16
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Le attività di manipolazione su piante ornamentali prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi e soggette a una particolare lavorazione prima di essere immesse sul mercato, rientrano tra le attività di manipolazione e sono tassate secondo i criteri previsti per il reddito agrario. E' quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E del 29 gennaio 2018. (Ved. anche Italia Oggi: 'Verde, tasse fondiarie' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>L'invio dà i tempi per l'archiviazione</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Michele Brusaterra
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E di ieri, fornisce le indicazioni per la determinazione dei termini per la conservazione dei modelli 'dichiarativi, comunicativi e di versamento'. Per calcolare il termine di scadenza per effettuare la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali occorre avere riguardo all'anno di produzione e trasmissione telematica del singolo documento. La circolare precisa che nella fattispecie analizzata, ossia la dichiarazione dei redditi per il 2016 presentata entro il 30 settembre 2017, per la sua conservazione elettronica si deve fare riferimento al termine di 3 mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la dichiarazione è stata prodotta e trasmessa. La conservazione di dichiarazioni, comunicazioni e versamenti prodotti e trasmessi nel 2017 va quindi effettuata entro il 31 dicembre 2018. (Ved. anche Italia Oggi: 'Stoccaggio in tre mesi' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Investimenti esteri nel quadro RW solo se fruttiferi</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Antonio Zappi
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Con la sentenza 70/2/2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto ha stabilito che l'obbligo di compilazione del quadro RW non concerne qualsiasi investimento ed attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Le Entrate avevano contestato a due coniugi di non aver dichiarato nelle rispettive dichiarazioni una somma depositata in un conto corrente cointestato acceso presso una banca francese. Per l'Ufficio la normativa sul monitoraggio fiscale obbligava di dichiarare le consistenze finanziarie estere, in quanto la sola disponibilità costituirebbe presunzione legale di redditività. I contribuenti evidenziavano, invece, che la somma era infruttifera ed improduttiva di interessi, dunque non suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia. I giudici tributari d'appello hanno confermato il verdetto di primo grado e accolto l'eccezione del contribuente.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Titoli di debito, 'doppio magazzino'</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Luca Miele
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Il Sole 24 Ore</b>
pag:
17
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Applicazione del costo ammortizzato solo dal 2016. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E di ieri fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli di debito. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'Oic 20 titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa che li ha emessi. Il documento di prassi amministrativa conferma che il criterio del costo ammortizzato trova pieno riconoscimento fiscale per i titoli acquistati dal 2016, mentre disconosce l'applicazione retroattiva. In quest'ultimo caso va gestito un doppio binario. Per lo scarico del magazzino il criterio proporzionale evita scelte arbitrarie. La vendita dei titoli deve avvenire in base al rapporto tra il loro ammontare giacente nei due magazzini fiscali e l'ammontare complessivo dei titoli posseduti dalla società. (Ved. anche Italia Oggi: 'Titoli, doppio binario fiscale' - pag. 27)
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Arretrato fiscale, arriva la Gdf</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Valerio Stroppa
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di cassazione, il primo presidente, Giovanni Mammone, ha annunciato che la Guardia di finanza contribuirà a smaltire l'arretrato tributario pendente alla fine del 2017. Verrà creata, infatti, una struttura di supporto all'attività di spoglio, costituita da uomini delle Fiamme gialle. Altre misure sono la co-assegnazione dei consiglieri provenienti da altre sezioni e la copertura d'ufficio dei posti di organico sezionale rimasti vacanti per mancanza di richieste. Ma il flusso di nuovi fascicoli tributari è ancora troppo alto, rendendo quella del fisco una vera e propria emergenza. Nel 2017 i ricorsi tributari sono stati 11.378, cioè il 38% del totale di quelli in materia civile. Sempre lo scorso anno sono aumentate del 7% le cause fiscali definite.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<table style="border-bottom: dotted 1px black;" width="92%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#303498">
<b>Per le associazioni il fisco chiede il conto</b>
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Autore: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
Debora Alberici
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2" color="#666666">
<b>Fonte: </b>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<b>Italia Oggi</b>
pag:
25
</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face="verdana" size="2">
Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta paga le imposte anche senza la prova dell'attività negoziale svolta. E' quanto affermato dalla corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 2169 del 29 gennaio 2018, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione chiarendo che in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori. Il soggetto investito di cariche sociali è dunque responsabile solidalmente per le sanzioni pecuniarie e per il tributo non corrisposto.
</font>
</td></tr>
<tr style="border-bottom: dotted 1px black;">
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<div style="position: relative; background-color: #343399; color:white; width: 96%; height: 93px; padding-left: 27px; padding-top: 28px; font-size:11px; font-family: Arial;">
<b>Confsal-Unsa Coordinamento Agenzie Fiscali Salfi</b> - Via Nazionale 243 00184 Roma <br />
Telefono 06 4819507 Fax 4874618 <br />
Email <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:salfi@confsal-unsa.it">salfi@confsal-unsa.it</a> Pec <a style="text-decoration:none; color: white;" href="mailto:unsasalfi@pec.it">unsasalfi@pec.it</a> <br />
Sito internet <a style="text-decoration:none; color: white;" href="http://coordinamento.salfi.it" target="_blank">coordinamento.salfi.it</a>
</div>
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</TR>
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