[Notizie_interesse] Riforma Fiscale - "Appunto di sintesi"

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Gio 16 Mar 2023 18:09:57 CET



“APPUNTO DI SINTESI” 

RIFORMA FISCALE

 

            In questa settimana viene presentato nel Consiglio dei Ministri
lo schema di Legge Delega della Riforma Fiscale. Seguirà l’iter parlamentare
per la sua approvazione e successivamente l’adozione, entro 24 mesi, dei
relativi Decreti Delegati.

Nei principi generali (di cui agli articoli 2 e 3) la delega acclara i
principi nazionali di:

*	stimolare la crescita attraverso una migliore efficienza della
struttura delle imposte ed una riduzione del carico fiscale; 
*	nuove misure per contrastare l’evasione fiscale e l’elusione
fiscale;
*	razionalizzare il sistema tributario attraverso una maggiore qualità
della legislazione tributaria (testi unici e codificazione), interscambio
tra banche dati, eliminazione dei micro-tributi;
*	semplificazione degli adempimenti dichiarativi.

Vengono acclarati i principi internazionali di:

*	migliore adeguamento del sistema tributario nazionale a quello
“unionale” ed internazionale;
*	revisione della disciplina della residenza fiscale delle personae
fisiche e giuridiche;
*	incentivi per nuovi investimenti con capitali esteri.

Tutto quanto sopra con l’obiettivo di una maggiore certezza del diritto.

L’articolo 4 si occupa dello Statuto dei Diritti del Contribuente con
l’obiettivo di rendere il medesimo Legge Generale Tributaria. Nella delega
si interviene tra l’altro su:

*	rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi;
*	valorizzazione del principio del legittimo affidamento del
contribuente;
*	razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli
interpelli;
*	previsione di una disciplina generale della invalidità degli atti
impositivi e della riscossione;
*	potenziamento dell’esercizio dell’istituto dell’autotutela.

Nella Parte II dei Tributi, l’articolo 5 parla dell’IRPEF – L’equità
orizzontale.

Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma
dell’Irpef mira a semplificare il sistema ed a garantire l’equità
orizzontale, tra l’altro, attraverso:

*	riduzione della pressione fiscale, nel breve periodo, con la
transizione a tre scaglioni ed aliquote più basse, e come obiettivo di
Legislatura, la “flat tax” per tutti;
*	revisione delle “tax expenditures”, oggi più di 600 voci e 165
miliardi di euro di spesa pubblica, con ipotesi di “forfetizzazione per
scaglioni di reddito (inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive),
*	equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e
pensionati;
*	estensione della “flat tax” incrementale anche ai lavoratori
dipendenti.

Gli interventi riguarderanno tutte le categorie di reddito Irpef, REDDITI
AGRARI – REDDITI DEI FABBRICATI – REDDITI DI NATURA FINANZIARI – REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - REDDITI D’IMPRESA – REDDITI
DIVERSI, con la finalità di razionalizzare e semplificare l’intero sistema.

 

PER I REDDITI AGRARI

*	estensione del regime di imposizione su base catastale alle attività
di coltivazione innovative (ad esempio, le “vertical farm”,
micropropagazione);
*	aggiornamento annuale, con modalità facilitata e strumenti digitali,
delle qualità e delle classi di colture.

 

PER I REDDITI DEI FABBRICATI

possibile estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non
abitativi.

PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

*	raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di
natura finanziaria in una unica categoria reddituale, soggetta a tassazione
in base al principio di cassa e di compensazione;
*	imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi
finanziari realizzati nell’anno solare con la possibilità di riportare a
nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli
positivi;
*	eliminazione della tassazione sul maturato e mantenimento di
tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari
autorizzati (tassazione sul realizzato);
*	aliquota agevolata sui rendimenti delle forme pensionistiche
complementari;
*	imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria
conseguiti dalle casse di previdenza.

PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme ed i
valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai
“fringe benefit”.

PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

*	eliminare la disparità di trattamento tra acquisti in proprietà e in
leasing degli immobili strumentali;
*	riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore
autonomo sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
*	riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di
aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

PER I REDDITI D’IMPRESA

*	regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a
quella dell’IRES prevedendo, al momento del prelievo o alla distribuzione
dell’utile, l’assoggettamento ad IRPEF al netto di detta tassazione;
*	incentivi fiscali per le spese relative agli investimenti
qualificati, alla ricerca e sviluppo e all’incremento della base
occupazionale.

PER I REDDITI DIVERSI

*	stabilizzazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle
partecipazioni e dei terreni, anche edificabili;
*	disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti
d’arte, di antiquariato o da collezione.    

   

L’articolo 6 si occupa di IRES – La nuova imposta a due aliquote.

Dal 1.01.2024 entrerà in vigore la GOBAL MINIMUM TAX, ovvero l’imposta
globale minima per le multinazionali pari al 15% da cui l’esigenza di
introdurre una nuova IRES in linea con il contesto internazionale ed idonea
a rendere il nostro sistema fiscale maggiormente attrattivo.

Aliquota impositiva ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito
destinata, nei due anni successivi, ad investimenti qualificati e/o nuova
occupazione (chi più assume ed investe meno paga). L’obiettivo è quello di:

*	favorire la capitalizzazione delle imprese stabili in Italia;
*	premiare, con la riduzione dell’imposta, chi investe in nuova
occupazione e beni strumentali innovativi e/o qualificati in un breve arco
di tempo.

Coerente razionalizzazione/eliminazione dei crediti d’imposta vigenti.

Nella delega sono inoltre previste disposizioni, in linea con le previsioni
comunitarie, volte a:

*	semplificazione e revisione della disciplina di deducibilità degli
interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie;
*	riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali anche
attraverso il recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE.

 

 

 

 

Gli articoli 7 e 8 si occupano dell’IVA e dell’IRAP

IVA

*	razionalizzazione del numero e delle aliquote, nonché della
disciplina delle operazioni esenti, secondo i criteri UE al fine di
prevedere una maggiore omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni ed i
servizi similari;
*	revisione della disciplina della detrazione;
*	semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi;
*	razionalizzare e semplificare la disciplina del gruppo IVA

IRAP

graduale superamento, con priorità per le società di persone, gli studi
associati e le società tra professionisti attraverso l’introduzione di una
sovraimposta con base imponibile corrispondente a quella IRES (per garantire
i livelli di finanziamento della spesa sanitaria).

L’articolo 9 della delega prevede ulteriori misure:

*	revisione delle disposizioni fiscali della CRISI d’IMPRESA, con
particolare riferimento all’estensione della irrilevanza delle
sopravvenienze attive e della deducibilità delle perdite su crediti, nonché
transazione fiscale (attualmente limitata ai soli giudiziali);
*	superamento della disciplina delle società di comodo;
*	ravvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (i.e.,
ammortamenti, opere, forniture e servizi ultrannuali, crediti in valuta,
interessi di mora, ecc.);
*	revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili (i.e.,
autovetture);
*	revisione della fiscalità di vantaggio anche attraverso il
coordinamento con la disciplina UE;
*	semplificazione e razionalizzazione della fiscalità del Terzo
Settore.

 

L’articolo 10 prevede misure di semplificazione e razionalizzazione delle
altre imposte indirette attraverso:

*	razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi mediante
revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile,
*	estensione dell’autoliquidazione anche per l’imposta di successione
e per l’imposta di registro;
*	semplificazione della disciplina dell’imposto di bollo e dei tributi
speciali nell’ottica di una sempre più avanzata dematerializzazione dei
documenti e degli atti;
*	sostituzione dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e
catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un
TRIBUTO UNICO, eventualmente in misura fissa;
*	riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti anche mediante l’implementazione di nuove soluzioni
tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
*	semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi ed
efficientamento dei sistemi di riscossione anche mediante l’utilizzo di
mezzi elettronici di pagamento.

 

Nell’articolo 11 – Disciplina Doganale sono previste misure di
semplificazione e razionalizzazione della disciplina doganale:

*	armonizzazione della disciplina doganale a quella UE;

*	completamento del processo di telematizzazione delle procedure per
migliorare l’offerta dei servizi alle imprese che effettuano operazioni di
import ed export;
*	potenziamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli” al
fine di coordinare le diverse Amministrazioni che, a seconda dei casi,
devono intervenire nella specifica operazione doganale;
*	armonizzazione dell’istituto della controversia doganale con il
procedimento di revisione dell’accertamento doganale.

L’articolo 12 – le Accise prevede:

*	rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo
l’utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili;
*	revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas
naturale e sull’energia elettrica collegando il predetto valore ai
quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati (anziché sullo
storico);
*	introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori sulla
base della loro affidabilità e solvibilità finalizzata alla concessione di
benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di
esonero, parziale o totale, dall’obbligo della prestazione delle cauzioni a
garanzia dell’accisa dovuta;
*	revisione della disciplina dell’imposta di consumo sugli oli
lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti finalizzata alla
semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.

 

Dei Tributi Regionali si occupa l’articolo 13

La delega prevede la definitiva attuazione del federalismo fiscale regionale
attraverso:

*	accelerazione del processo di autonomia finanziaria delle regioni a
statuto ordinario mediante la sostituzione dei trasferimenti statali con la
compartecipazione al gettito IRPEF e l’attribuzione della compartecipazione
al gettito IVA in base al luogo effettivo di consumo, ovvero il luogo in cui
avviene la cessione dei beni (principio della territorialità);
*	razionalizzazione dei tributi regionali mediante la trasformazione
di alcuni tributi propri derivati (istituiti con legge dello Stato) in
tributi propri regionali (istituiti con legge regionale) e semplificazione
degli adempimenti tributari e la possibilità di introdurre con proprie leggi
l’accertamento esecutivo e la definizione agevolata.

 

L’articolo 14 – Tributi Locali della delega prevede un nuovo sistema fiscale
per i Comuni, Province e Citta Metropolitane attraverso:

*	consolidamento dell’autonomia finanziaria e la possibilità di
gestire in autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate;
*	piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di
perequazione territoriale;
*	riordino dei tributi locali e semplificazione degli adempimenti,
anche mediante compensazione;
*	introduzione di forme di cooperazione che privilegino l’adempimento
spontaneo degli obblighi tributar, con sistemi premiali di riduzione delle
sanzioni;
*	sistema sanzionatorio più proporzionale;

*	attribuzione del gettito IMU dei fabbricati D ai Comuni riducendone
i trasferimenti erariali.

 

Dei Giochi si occupa l’articolo 15 che prevede il riordino e l’aggiornamento
delle disposizioni oggi vigenti.

In particolare:

*	conferma del modello organizzativo di settore, regime concessorio e
autorizzativo;
*	misure volte a tutelare i soggetti più vulnerabili (i.e.,
contenimento degli importi di giocata e di vincita, formazione continua per
gestori ed esercenti, certificazione per apparecchi di gioco, ecc.);
*	adeguate forme di concertazione tra Stato, Regioni ed Enti locali in
ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici
di offerta di gioco;
*	riordino delle reti di raccolta del gioco (a distanza e fisico), per
razionalizzare territorialmente e numericamente i luoghi fisici di offerta;
*	disciplina sulla trasparenza dei soggetti che controllano le società
concessionarie;
*	regole per i titoli abilitativi, autorizzazioni e controlli,
garantendo ai comuni forme di partecipazione alla pianificazione e
autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di
distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale.

 

La Parte Terza della delega fiscale si occupa dei Procedimenti e delle
Sanzioni.

In particolare l’articolo 16 procedimenti dell’Amministrazione Finanziaria e
adempimenti dei contribuenti rileva che per creare un nuovo rapporto tra
Fisco e Contribuente è necessario partire da una revisione dei procedimenti
dell’Amministrazione Finanziaria e da una semplificazione dell’intero
sistema.

Nello specifico:

*	esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di
inadempimenti formali o di minore gravità:
*	razionalizzazione degli obblighi dichiarativi riducendo i relativi
adempimenti;
*	maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari,
dichiarativi e di versamento con particolare attenzione per quelli in
scadenza nel mese di agosto;
*	semplificazione della modulistica e incentivazione dell’utilizzo
delle dichiarazioni precompilate ampliandone la platea;
*	previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di
ciascun anno dell’invio, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, delle
comunicazioni e degli inviti, delle richieste di atti, documenti, registri,
dati e notizie;
*	implementazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini.

 

L’articolo 17 (procedimenti accertativi) mira a rivoluzionare il
procedimento accertativo incentrandolo sulla TAX COMPLIANCE VOLONTARIA,
tenuto anche conto della quantità di dati (i.e., fatturazione elettronica,
dichiarazioni, precompilate, ecc.) già a disposizione dell’Amministrazione
Finanziaria.

Gli interventi saranno volti a:

*	prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
*	concentrare l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più
alto rischio fiscale;
*	perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione
fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo, anche con un
maggior coinvolgimento dei professionisti, e l’implementazione delle
seguenti misure:

*	istituzione del concordato preventivo biennale;
*	rafforzamento della cooperative compliance.

Per i soggetti di minore dimensione il concordato preventivo biennale darà
la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all’incrocio
delle banche dati, dall’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti più grandi la cooperative compliance sarà rafforzata
attraverso la riduzione delle soglie per l’entrata nel regime, la
certificazione del sistema di controllo dei rischi fiscali, i maggiori
meccanismi premiali, anche ai fini sanzionatori e la riduzione dei tempi per
l’accertamento.

 

La delega prevede una semplificazione del procedimento di riscossione
(articolo 18), con particolare riguardo a:

*	progressivo superamento del ruolo;
*	accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate;
*	estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per
una maggiore rapidità dell’azione di recupero;
*	eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e
funzionali, con conseguente riduzione dei costi.

 

Per i procedimenti del contenzioso (articolo 19) è prevista la revisione del
contenzioso tributario:

*	abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione;
*	previsione di ulteriori meccanismi di deflazione del contenzioso nei
vari gradi di giudizio;
*	comunicazione delle decisioni al termine dell’udienza.

Per la revisione del processo telematico tributario:

*	miglioramento del processo telematico;
*	possibilità, anche per una solo delle parti, di richiedere la
discussione da remoto.

 

Per le Sanzioni (articolo 20), in merito agli aspetti comuni delle sanzioni
amministrative penali:

*	realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie
sanzionatorie, amministrative e penali;
*	revisione del rapporto tra processo penale e tributario:
*	riduzione delle sanzioni in presenza dell’adozione di un efficace
sistema di controllo dei rischi fiscali.

Sanzioni Penali

revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati

Sanzioni Amministrative

*	maggiore proporzionalità delle sanzioni rispetto alle condotte
contestate, fermo restando la maggiore rilevanza in presenza di
comportamenti fraudolenti;
*	revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle
continuazioni.

Per le Accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

*	maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e
quello penale;
*	revisione dell’entità delle sanzioni (maggiore proporzionalità);
*	introdurre il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento
dell’accise sui tabacchi e le relative sanzioni;
*	riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza
autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di
tabacchi lavorati.

Per le Dogane

*	adeguamento delle sanzioni ai principi UE di effettività e
proporzionalità;
*	revisione del sistema sanzionatorio in materia di contrabbando e di
illeciti amministrativi.

Infine, l’articolo 21 della delega è dedicato alla redazione dei materiali e
alla relativa codificazione ovvero all’elaborazione di Testi Unici (entro 12
mesi) ed alla codificazione del Diritto Tributario (entro 24 mesi).

Testi Unici

*	razionalizzazione e raggruppamento per settori omogenei delle norme
vigenti, con relativo coordinamento con la normativa UE;
*	abrogazione delle disposizioni incompatibili e/o non più attuali;

Codificazione

Parte generale sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale:

*	statuto dei diritti del contribuente e soggetti passivi;
*	dichiarazione, accertamento e riscossione;
*	sanzioni e contenzioso:

Parte speciale contenente la disciplina delle singole imposte.

 

 

A cura del 

Coordinatore Nazionale 

Valentino Sempreboni

 

Su materiale in bozza pubblicato su diversi siti specializzati, compreso lo
schema di legge delega.

Quanto sopra suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito delle
decisioni politiche assunte in sede deliberativa CdM. 

 



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